<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160123320210525101642334" descrizione="" gruppo="20160123320210525101642334" modifica="5/26/2021 5:21:03 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01233"/><fascicolo anno="2021" n="00493"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="01016" anno="2017"/></descrittori><file>20160123320210525101642334.xml</file><wordfile>20160123320210525101642334.docm</wordfile><ricorso NRG="201601233">201601233\201601233.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>26/05/2021 14:36:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>25/05/2021 12:40:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/05/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="201701016">201701016\201701016.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Quanto al ricorso principale n. 1233 del 2016:</h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Castiglione delle Stiviere ai signori Bondioli, pdc n 940/2015, reg. n 32166, datato 1.08.2016; </h:div><h:div>- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castiglione delle Stiviere ai signori Bondioli, pdc n 603/2011, reg. n 30038; </h:div><h:div>- per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo 9.07.2015 e 14.01.2016;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso; </h:div><h:div>Quanto al ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 1233 del 2016 depositato dal signor Pichierri Alessandro in data 16 febbraio 2017:</h:div><h:div>per l’annullamento, ancorché per ulteriori motivi, degli atti già impugnati con il ricorso principale.</h:div><h:div>Quanto al ricorso principale n. 1016 del 2017: </h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva, </h:div><h:div>- del provvedimento comunale in data 21.07.2017 n. 28, recante l’annullamento in autotutela dei permessi di costruire in sanatoria n. 603/2011 e n. 940/2015 rilasciati al sig. Giorgio Bondioli per il sopralzo del fabbricato ubicato in Castiglione delle Stiviere in Via Dei Mandorli;</h:div><h:div>- dell’ordinanza n. 29/2017, che intima la demolizione del sopralzo del sottotetto e il ripristino della situazione assentita con permesso di costruire n. 433/2006;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, collegati o conseguenti.</h:div><h:div>Quanto al ricorso motivi aggiunti nel giudizio n. 1016 del 2017 depositato dai signori Bondioli Emanuela e Giorgio in data 5 novembre 2018: </h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza dirigenziale n. 113 del 25/07/2018 del dirigente Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Castiglione delle Stiviere avente ad oggetto “ordinanza di acquisizione al patrimonio Comunale opere abusive”;</h:div><h:div>- per il risarcimento dei danni patiti e patiendi</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati o conseguenti;</h:div><h:div>Quanto al ricorso incidentale nel giudizio n. 1016 del 2017 depositato dal signor Pichierri Alessandro in data 1° dicembre 2017:</h:div><h:div>per l’annullamento </h:div><h:div>per motivi diversi degli atti impugnati con il ricorso principale;</h:div><h:div>in subordine, per l’accertamento della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nei documenti depositati dai signori Bondioli al Comune.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Pichierri Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Baroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nunzia Giancaspro, in Brescia, via A. Diaz n. 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Bondioli Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Diaz n. 13/C; </h:div><h:div>Emanuela Bondioli, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi, i ricorsi per motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Giorgio Bondioli nel giudizio n. 1233 del 2016, e del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Alessandro Pichierri nel giudizio n. 1016 del 2017;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, svoltasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Bondioli Emanuela e Bondioli Giorgio, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Diaz n. 13/C; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Pichierri Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Baroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nunzia Giancaspro, in Brescia, via A. Diaz n. 7; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. Il signor Alessandro Pichierri è proprietario di un appartamento, sito in Comune di Castiglione delle Stiviere, identificato al foglio 16 del Catasto Fabbricati dal mappale 220, subalterni 7, 11 e 17. Tale appartamento confina con quella di proprietà dei signori Emanuela Bondioli e Giorgio Bondioli contraddistinto dai subalterni 5, 8 e 13 sempre del mappale 220 del foglio 16.</h:div><h:div>I signori Bondioli sono i dante causa del signor Pichierri: originariamente essi erano proprietari dell’intero fabbricato, poi suddiviso in più unità abitative. </h:div><h:div>L’immobile si trova in zona B3 “Ambito residenziale consolidato di salvaguardia ambientale”, in cui – tra l’altro – è vietato il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed è prescritto che qualsivoglia nuova edificazione ovvero ampliamento dell’esistente rispetti la distanza minima di 5 m. dal confine di proprietà. </h:div><h:div>1.2. I signori Bondioli nel 2011 avevano ottenuto un permesso di costruire per realizzare, nell’appartamento di cui erano rimasti proprietari, una soffitta non abitabile tramite sopralzo della copertura lignea. Tuttavia, in difformità al titolo autorizzatorio ottenuto, essi avevano sopraelevato a un’altezza maggiore di quella assentita, non avevano demolito il solaio in calcestruzzo, non avevano costruito il solaio in muricci e tavelloni, avevano realizzato sia tramezzature interne, sia la predisposizione per gli impianti civili. </h:div><h:div>Il Comune di Castiglione delle Stiviere, accertato l’abuso, con ordinanza n. 24/2015 imponeva ai signori Bondioli la riduzione in pristino stato. </h:div><h:div>Abbassato il tetto, i signori Bondioli chiedevano il permesso di costruire in sanatoria, che gli veniva rilasciato con provvedimento n. 945 del 1° agosto 2016. </h:div><h:div>2.1.1. Con il ricorso rubricato al n. 1233/2016 di R.G. il signor Pichierri ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 940/2015 rilasciato dal Comune ai signori Bondioli e il precedente permesso di costruire n. 603/2011, che aveva consentito il sopralzo della copertura. </h:div><h:div>2.1.2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di illegittimità:</h:div><h:div>(a) l’immobile di cui si discute si trova in zona paesaggisticamente vincolata, ma il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato senza il preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza, inoltre l’intervento abusivo ha creato superfici utili e volumi ulteriori rispetto a quanto autorizzato; </h:div><h:div>(b) la sanatoria può riguardare solo opere già realizzate e non può essere parziale, nel caso in esame, invece, la sanatoria è stata emessa all’esito dei lavori di abbassamento del tetto (che comunque rimane più alto di 4 cm. rispetto a quanto originariamente autorizzato), e riguarda le opere residue, ovverosia il solaio in calcestruzzo, le tramezzature e le predisposizioni per gli impianti civili;</h:div><h:div>(c) i signori Bondioli hanno ottenuto il permesso di costruire (dal quale, peraltro, si sono discostati costruendo in difformità) dichiarando di essere proprietari dei mappali nn. 206 e 220 del Foglio 16, omettendo di dichiarare di avere nel frattempo venduto all’odierno ricorrente, e non indicando chiaramente i confini tra le due proprietà, il che non ha consentito al Comune di apprezzare la violazione degli articoli 14 e 17 delle NTA a mente delle quali qualsiasi edificazione o sopraelevazione deve rispettare la distanza di 5 m. dal confine: si tratta di una dichiarazione sostitutiva di fatto notorio non veritiera, sanzionata con la decadenza dai benefici acquisiti in forza della medesima; </h:div><h:div>(d) il permesso di costruire in sanatoria è stato emesso quando si era già formato il silenzio rigetto sulla domanda di sanatoria, senza che questo fosse previamente rimosso in autotutela, e dopo che era rimasto ineseguito per 90 giorni l’ordine di demolizione, con conseguente acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale;</h:div><h:div>(e) l’articolo 10 delle NTA del PGT comunale vieta nella zona ove si trova l’immobile di cui si discute il recupero a fini abitativi dei sottotetti; inoltre il fabbricato si trova in un lotto saturo: la disciplina urbanistica è stata elusa con un artificioso frazionamento dell’intervento, creando una controsoffittatura a ridurre l’altezza che verrà rimosso in un secondo momento, mentre i vani sono già dotati degli impianti; </h:div><h:div>(f) l’abuso è intervenuto su parti comuni condominiali, sicché la sanatoria richiedeva il preventivo assenso degli altri condomini, che qui è mancato. </h:div><h:div>2.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato all’esisto dell’accesso agli atti nelle more richiesto, il signor Pichierri ha dedotto nei confronti degli atti impugnati i seguenti ulteriori motivi di illegittimità: </h:div><h:div>(g) nel preavviso di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria il Comune aveva indicato come motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza il fatto che si trattasse di una sanatoria parziale, poi però nel provvedimento favorevole non viene è spiegato come questo motivo ostativo sia stato superato;</h:div><h:div>(h) il Comune ha erroneamente ritenuto non necessario il parere della Soprintendenza, perché si è fidato di quanto avevano dichiarato i signori Bondioli, ovverosia che con l’abbassamento del tetto l’edificio era stato riportato all’aspetto esterno originariamente assentito con il permesso di costruire del 2011, ma così non è perché il tetto è rimasto più alto di 4 cm.;</h:div><h:div>(i) i signori Bondioli hanno giustificato la mancata demolizione del solaio con lo squilibrio nelle abitazioni dei confinanti che ne sarebbe scaturito, e il Comune ha acriticamente recepito tale motivazione, senza verificarne la fondatezza. </h:div><h:div>3.1. Nelle more il signor Pichierri aveva presentato al Comune un’istanza di autotutela fondata sulla falsa dichiarazione resa in sede procedimentale dai signori Bondioli in ordine alla proprietà dell’intero mappale 220. </h:div><h:div>Sull’istanza il Comune rimaneva inerte. </h:div><h:div>3.2. Il signor Pichierri esercitava allora l’azione ex articolo 117 Cod. proc. amm.. </h:div><h:div>Questo Tribunale con sentenza n. 765/2017, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Pichierri, dichiarava l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di autotutela, assegnandogli un termine per adempiere.  </h:div><h:div>3.3. In esecuzione della sentenza il Comune annullava in autotutela il permesso di costruire n. 603/2011 e il permesso di costruire in sanatoria n. 940/2015, in quanto rilasciati sulla base di una falsa dichiarazione, che aveva impedito di rilevare la violazione della disciplina delle distanze fra le costruzioni.</h:div><h:div>Seguivano l’ordinanza di demolizione del sottotetto realizzato dai signori Bondioli e, una volta accertata la mancata riduzione in pristino stato nel termine di 90 giorni, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene abusivo. </h:div><h:div>4.1. Con ricorso rubricato al n. 1016/2017 i signori Emanuela e Giorgio Bondioli hanno impugnato l’atto di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati a proprio favore e l’ordinanza di demolizione del sopralzo e riduzione in pristino stato, chiedendone l’annullamento oltre al risarcimento del danno. Con separata istanza i ricorrenti hanno anche domandato la sospensione cautelare degli atti impugnati. </h:div><h:div>In sintesi, sostengono i signori Bondioli che l’autotutela è intervenuta oltre il termine ragionevole di 18 mesi fissato dall’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 (primo motivo di impugnazione), e che non vi sia stata da parte loro alcuna falsa dichiarazione e che comunque le norme sulle distanze si applicherebbero soltanto tra edifici diversi e non tra parti del medesimo edificio condominiale (secondo motivo di impugnazione). </h:div><h:div>4.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, i signori Bondioli hanno impugnato l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito nei 90 giorni, chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno. </h:div><h:div>Secondo i ricorrenti l’atto da ultimo impugnato sarebbe afflitto, in via derivata, degli stessi vizi già dedotti in via principale nel ricorso introduttivo, nonché da violazione del principio di correttezza e leale collaborazione tra Amministrazione e provati. </h:div><h:div>4.3. Ha promosso ricorso incidentale condizionato il signor Alessandro Pichierri. </h:div><h:div>Il ricorrente incidentale ha dapprima contestato le tesi esposte dai signori Bondioli, ha poi impugna gli stessi atti già gravati dai vicini nel ricorso principale. </h:div><h:div>Assume il deducente che tali atti siano illegittimi nella misura in cui non hanno posto a proprio fondamento la falsa rappresentazione dello stato di fatto operata con le planimetrie allegate all’istanza di permesso di costruire e la conseguente decadenza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal beneficio ottenuto con la falsa dichiarazione (primi due motivi di ricorso), nonché la necessità – nel caso in cui si operi interventi sulle parti comuni ( la sopraelevazione è stata realizzata in appoggio al muro esistente) – del consenso degli altri condomini (terzo motivo di ricorso).</h:div><h:div>In subordine, il ricorrente incidentale chiede l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al Comune dai signori Bondioli e la falsa rappresentazione dei luoghi effettuata con le planimetrie allegate all’istanza dagli stessi presentata. </h:div><h:div>5.1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere si è costituito nel giudizio R.G. n. 1233/2016 con atto di mera forma, seguito da memorie difensive nelle quali ha sostenuto l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti in conseguenza delle sopravvenienze descritte al punto 3.3..</h:div><h:div>5.2. Il Comune di Castiglione delle Stiviere è costituito anche nel ricorso R.G. 1016/2017, opponendosi alle argomentazioni svolte dai signori Bondioli e concludendo per la reiezione sia del ricorso principale, che del successivo ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>6.1. Con ordinanza n. 8/2018 il Tribunale, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 1233/2016 e R.G. n. 1016/2017, ha rigettato, per difetto di fumus boni iuris, la domanda cautelare proposta dai signori Bondioli. </h:div><h:div>6.2. All’udienza di merito del 14 aprile 2021, sulle note d’udienza delle parti, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. È posta all’esame di questo Tribunale la sopraelevazione realizzata dai signori Emanuela Bondioli e Giorgio Bondioli dell’appartamento di loro proprietà sito in Comune di Castiglione delle Stiviere, identificato al foglio 16 del Catasto Fabbricati dal mappale 220, subalterni 5, 8 e 13, in aderenza all’appartamento del signor Alessandro Pichierri, contraddistinto dai subalterni 7, 11 e 17 sempre del mappale 220 del foglio 16.</h:div><h:div>La sopraelevazione è stata eseguita in difformità dal permesso di costruire rilasciato dal Comune (sostanzialmente si è ricavato uno spazio ad uso abitativo, in luogo di una soffitta a uso non abitativo) ed è stata oggetto, dopo l’abbassamento dell’altezza della copertura, di permesso di costruire in sanatoria. </h:div><h:div>Tanto il permesso di costruire, quanto il permesso di costruire in sanatoria, sono stati impugnati dal signor Pichierri con ricorso R.G. n. 1233/2016, integrato da motivi aggiunti. </h:div><h:div>Successivamente, il Comune è intervenuto in autotutela: con ricorso R.G. n. 1016/2017, anch’esso integrato da motivi aggiunti, i signori Bondioli hanno impugnato l’atto di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati a proprio favore, l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene medesimo in quanto non demolito nei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di riduzione in pristino stato. </h:div><h:div>Nel ricorso R.G. n. 1016/2017 il signor Pichierri ha proposto ricorso incidentale condizionato.</h:div><h:div>2.1. Si è già dato conto nella parte in fatto che i due ricorsi sono stati riuniti con ordinanza cautelare n. 8/2018: riunione che merita di essere mantenuta anche in questa fase del giudizio, stante le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le cause. </h:div><h:div>2.2. Quanto all’ordine di trattazione delle questioni, per ragioni di carattere logico si ritiene di principiare dall’esame delle impugnazioni svolte dai signori Bondioli, e, solo ove ritenute fondate, passare alle doglianze svolte dal signor Pichierri. </h:div><h:div>3.1.1. Con il primo motivo di impugnazione del ricorso principale, rubricato “Violazione di legge (art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990)” i signori Bondioli si dolgono del fatto che l’autotutela sia stata esercitata oltre il termine ragionevole di 18 mesi, per di più in relazione a una circostanza (la proprietà delle diverse unità abitative all’interno dell’edificio) che era ben nota all’Amministrazione, e che il Comune sia andato oltre l’ambito di rideterminazione imposto dalla sentenza di accoglimento del ricorso sul silenzio presentato dal signor Pichierri (v. punto 3.2 della parte in fatto). </h:div><h:div>3.1.2. La doglianza è infondata. </h:div><h:div>Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, è consentito il superamento del termine di 18 mesi per l’esercizio dell’autotutela in due ipotesi: </h:div><h:div>«a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; </h:div><h:div>b) nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3422/2020; nello stesso senso, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 849/2019). </h:div><h:div>Più in generale, la giurisprudenza ha ritenuto che vada « escluso che, in capo al privato il quale abbia scorrettamente prospettato le circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole, possa formarsi una posizione di affidamento legittimo, di tal ché l’interesse al mantenimento in vita del titolo edilizio risulta recessivo di fronte all’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e l’obbligo di motivazione gravante sulla P.A. in sede di annullamento in autotutela del titolo edilizio è soddisfatto tramite il documentato riferimento alla rappresentazione non veritiera. La rappresentazione dei luoghi in difformità dallo stato di fatto e di diritto di questi non ha valenza unicamente privatistica, perché non attiene alla mera risoluzione di una lite proprietaria, ma piuttosto allo svolgersi del rapporto pubblicistico tra il privato richiedente e la P.A. e, dunque, alla corretta formazione della volontà provvedimentale dell’Amministrazione, la quale esige la veritiera, esatta e completa esposizione, da parte del richiedente, di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini del rilascio del titolo edilizio» (così, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 861/2021). </h:div><h:div>3.1.3. Ora, come già rilevato dal Tribunale in sede cautelare, non vi è dubbio che nell’istanza di rilascio del permesso di costruire i signori Bondioli abbiano dato una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Infatti, nel modulo allegato alla domanda di permesso di costruire depositata l’ 11.04.2011 il richiedente ha dichiarato di essere proprietario dell’intero compendio immobiliare, anziché di una sola unità del complesso, del pari le tavole allegate alla richiesta di titolo abilitativo descrivevano il fabbricato come un “unicum” indistinto, senza tracciare la linea di confine o comunque dare conto dell’appartenenza di una porzione a terzi (segnatamente, il signor Pichierri), e ancora la relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire fa, testuale, riferimento a “l’edificio oggetto d’intervento” e non alla porzione di esso di proprietà dei richiedenti il titolo edilizio. </h:div><h:div>Né vale a sanare la falsa rappresentazione la circostanza – affermata dai ricorrenti - che in un secondo momento l’Amministrazione comunale abbia avuto contezza dell’esatto stato dei luoghi. Anche ove così fosse, in ogni caso rileva è quel che è stato rappresentato, in maniera fuorviante, al momento della richiesta del titolo edilizio, perché è sulla base di tale falsa rappresentazione che è stato rilasciato il permesso di costruire. </h:div><h:div>3.1.4. Dunque, l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria non è tardivo, essendo intervenuto in un termine ragionevole da quando il Comune ha scoperto l’errore in cui era incorso per effetto della falsa rappresentazione dello stato di fatto e soprattutto di diritto operata nell’istanza di permesso di costruire presentata dai signori Bondioli. </h:div><h:div>Né, nell’esercitare i poteri di autotutela, l’Amministrazione ha ecceduto i limiti della sentenza di questo Tribunale n. 765/2017, che ha accolto il ricorso avverso il silenzio promosso dal signor Pichierri. La sentenza ha statuito l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di autotutela presentata dal signor Pichierri e rimasta senza risposta, ma non ha statuito né su quale doveva essere l’esito del procedimento, né gli elementi che dovevano essere presi in considerazione dall’Ente ai fini della determinazione da assumere. </h:div><h:div>Peraltro, va osservato che una volta che il Comune si è determinato nel senso di annullare in autotutela il premesso di costruire, non poteva che rimanerne travolto anche il permesso di costruire in sanatoria, posto che quest’ultimo trova nel provvedimento autoannullato il proprio presupposto necessario e indefettibile. </h:div><h:div>3.2.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione (sempre contenuto nel ricorso principale), intitolato “Violazione di legge (art. 873 e ss.gg. cod. civ.; art. 17 NTA comunali). Eccesso di potere per erronea e/o falsa applicazione delle NTA comunali (artt. 14 e 17)”. </h:div><h:div>Sostengono, invero, i signori Bondioli che la dichiarazione da essi resa nell’istanza di permesso di costruire non fosse né falsa, perché essi sono proprietari dell’immobile sopraelevato (i.e. l’unità abitativa di cui hanno mantenuto la titolarità), né fuorviante, perché la disposizione delle NTA che fissa la distanza minima di 5 m. dal confine si applica a edifici distinti non a diverse parti del medesimo edificio. </h:div><h:div>3.2.2. Sulla falsità della dichiarazione già si è detto al punto 3.1.3.: un conto è essere proprietari dell’intero edificio, un conto è essere proprietari di una o più unità abitative che compongono il condominio. </h:div><h:div>Per quanto, invece, attiene l’applicazione al condominio delle norme sulle distanze, il Collegio ritiene di confermare quanto già osservato da questo stesso Giudice in sede cautelare, ovverosia che dette norme fanno riferimento alle proprietà individuali, indipendentemente dalla conformazione del fabbricato. </h:div><h:div>La giurisprudenza del Giudice civile è nel senso di ritenere che fino a quando il condominio non è costituito l’unico proprietario dell’intero fabbricato può liberamente disattendere le norme sulle distanze, ma che tale potere viene meno quando il condominio viene costituito, salva la precostituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 17216/2020). Più in generale, la disciplina sulle distanze trova sempre applicazione laddove la nuova opera vada ad incidere sulla proprietà esclusiva del singolo condomino (si veda della Sezione la sentenza n. 341/2018). </h:div><h:div>E la sopraelevazione effettuata dai signori Bondioli per una parte appoggia sul muro di proprietà esclusiva del signor Pichierri.</h:div><h:div>3.2.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (peraltro, del tutto irritualmente, in una memoria non notificata), non vi è prova dell’esistenza di una servitù a costruire a distanza inferiore a quella fissata dalla strumentazione urbanistica. </h:div><h:div>Dunque, la dichiarazione resa dai signori Bondioli non può essere derubricata a “falso innocuo”, perché ha portato all’emanazione di un permesso di costruire che lede il diritto dei confinanti a non avere nuove costruzioni o ampliamenti dell’esistente a distanza inferiore ai 5 m. dal limite della proprietà. </h:div><h:div>3.3. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1016/2017 è infondato. </h:div><h:div>4.1. Passando al ricorso per motivi aggiunti, si esaminerà solamente il motivo di illegittimità dedotto in via diretta, valendo per i motivi di illegittimità dedotti in via derivata le considerazioni svolte ai punti che precedono. </h:div><h:div>4.2. Dunque, secondo i signori Bondioli il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito nei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di remissione in pristino stato sarebbe viziato da “Violazione di Legge (artt. 3, 10 e 10bis della Legge n.241 del 1990; Art. 97 Cost.) Eccesso di potere per violazione del principio di correttezza e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato”. </h:div><h:div>Rappresentano i ricorrenti che dopo il rigetto da parte del Tribunale della domanda cautelare essi avevano manifestato l’intenzione di procedere alla demolizione a condizione che l’Ente soprassedesse all’acquisizione: il Comune si era riservato un approfondimento giuridico. Sennonché, senza alcun preavviso, in violazione delle garanzie partecipative, e del principio di leale collaborazione, è stato emesso il provvedimento qui impugnato. </h:div><h:div>4.3. La doglianza è infondata. </h:div><h:div>Vero è, infatti, che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza ingiuntiva della demolizione. L’effetto acquisitivo al patrimonio comunale si produce di diritto a seguito dell’inutile decorso del termine fissato nell’ordine demolitorio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 285/2021; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 2221/2020; C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 5158/2020). </h:div><h:div>In definitiva, il Comune non aveva potere dispositivo rispetto all’effetto acquisitivo, che si è verificato ope legis e non per effetto del proprio atto, il quale ha un valore puramente dichiarativo, non implicando alcuna valutazione discrezionale.</h:div><h:div>4.4. In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato. </h:div><h:div>5.1. Il rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 1016/2017 determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso incidentale condizionato svolto dal signor Pichierri nel medesimo giudizio R.G. n.1016/2017, sia del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti proposti dal signor Pichierri nel giudizio R.G. n. 1233/2016. </h:div><h:div>5.2. Ai fini della ripartizione tra le parti delle spese di giudizio occorre nondimeno determinare la soccombenza virtuale nel giudizio R.G. n. 1233/2016. </h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente considerare, da un lato, che l’intervento abusivo è stato realizzato in area vincolata e che dunque necessitava, per essere sanato, anche del pronunciamento favorevole della Soprintendenza, e, dall’altro lato, che l’intervento era funzionale a realizzare il recupero a fini abitativi del sottotetto in violazione della disciplina urbanistica della zona (che vieta espressamente tali tipi di interventi), così come fondatamente rilevato nel primo e nel quinto motivo del ricorso principale. </h:div><h:div>Quindi, in disparte ogni altro approfondimento, l’impugnazione era fondata quanto meno in relazione ai suvvisti profili. </h:div><h:div>5.3. Conseguentemente, il Comune di Castiglione delle Stiviere è condannato a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese del giudizio R.G. n. 1233/2016, che vengono liquidate in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge, ivi compresi – al passaggio in giudicato della sentenza - i contributi unificati effettivamente versati. </h:div><h:div>I signori Emanuela e Giorgio Bondioli sono condannati, in solido tra loro, a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese di entrambi i giudizi, che vengono liquidate in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge. </h:div><h:div>I signori Emanuela e Giorgio Bondioli sono altresì condannati, sempre in solido tra loro, a rifondere al Comune di Castiglione delle Stiviere le spese del giudizio R.G. n. 1016/2017, che vengono liquidate in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:</h:div><h:div>a) rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale nel giudizio R.G. n. 1016/2017;</h:div><h:div>b) dichiara improcedibili il ricorso incidentale nel giudizio R.G. n. 1016/2017 e il ricorso principale e il relativo ricorso per motivi aggiunti giudizio R.G. n. 1233/2016;</h:div><h:div>c) condanna: </h:div><h:div>- il Comune di Castiglione delle Stiviere a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese del giudizio R.G. n. 1233/2016, che vengono liquidate in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge, ivi compresi – al passaggio in giudicato della sentenza - i contributi unificati effettivamente versati; </h:div><h:div>- i signori Emanuela e Giorgio Bondioli, in solido tra loro, a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese di entrambi i giudizi, che vengono liquidate in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge; </h:div><h:div>- i signori Emanuela e Giorgio Bondioli, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Castiglione delle Stiviere le spese del giudizio R.G. n. 1016/2017, che vengono liquidate in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>