<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160122320210406215534279" descrizione="" gruppo="20160122320210406215534279" modifica="4/6/2021 10:13:07 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01223"/><fascicolo anno="2021" n="00331"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160122320210406215534279.xml</file><wordfile>20160122320210406215534279.docm</wordfile><ricorso NRG="201601223">201601223\201601223.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>06/04/2021 22:13:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva,</h:div><h:div>- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Governo del Territorio del Comune di Costa Volpino n. 9 del 4 agosto 2016, con la quale è stata ingiunta la rimozione del muro divisorio posto su parti comuni di un edificio situato in via Papa Giovanni XXIII; </h:div><h:div>- della nota del responsabile dell’Area Governo del Territorio del Comune di Costa Volpino del 18 maggio 2016, con la quale è stata comunicata l’improcedibilità della CILA presentata dal ricorrente in data 21 settembre 2015;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Rivolti Gabriele, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ragnoli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Gambara n. 42; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Costa Volpino, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Celeri Maurizio, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Polini Raffaella, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Bianchi Nadia, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Tami Mattia, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 10 marzo 2021, svoltasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor Gabriele Rivolti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, l’atto in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Costa Volpino gli ha ingiunto la rimozione di muro divisorio ricadente su parti comuni di un edificio. </h:div><h:div>Si tratta, più precisamente, di un pannello in doghe di legno e finitura in teak, che scende dal bordo inferiore del balcone dell’abitazione del ricorrente e arriva sino a terra sulla corte esterna, che è in comune alle altre due porzioni dell’edificio condominiale. L’edificio condominiale è formato da tre villette a schiera: quella di cui il signor Rivolti è usufruttuario è collocata al centro, è l’unica con ingresso dalla corte comune e il pannello crea una protezione per la porta d’ingresso, che si apre verso l’esterno, e garantisce maggiore riservatezza alla finestra del piano terra. </h:div><h:div>La rimozione è stata ordinata in quanto il ricorrente non aveva ottenuto l’assenso degli altri comproprietari all’utilizzazione a tali fini della corte comune. Per questa ragione, il Comune aveva già comunicato l’improcedibilità della CILA presentata dal ricorrente per la realizzazione del manufatto di cui si discute. </h:div><h:div>Sostiene il ricorrente che l’atto impugnato sia afflitto dai seguenti vizi di legittimità: </h:div><h:div>1) “<corsivo>Violazione dell’art. 1102 C.C.; eccesso di potere per travisamento e carenza istruttoria</corsivo>”, in quanto l’ordine di demolizione e la presupposta declaratoria di improcedibilità della CILA non potrebbero fondarsi esclusivamente sulla circostanza che la corte ove è stato collocato il manufatto sia un bene comune non censibile, anziché di esclusiva proprietà del ricorrente medesimo; vero è che il manufatto di cui si è ordinata la demolizione non è un muro divisorio, bensì un pannello in legno che funge da portale non infisso nel terreno, senza fondamento, ancorato con semplici tasselli, di talché la qualifica di comproprietario sarebbe sufficiente per presentare la CILA ed eseguire l’intervento; </h:div><h:div>2) “<corsivo>Violazione degli artt. 3 e 6 T.U. edilizia; eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria</corsivo>”, perché per l’intervento di manutenzione straordinaria eseguito (opere esterne consistenti nella tinteggiatura e nel rifacimento del portone d’ingresso) era sufficiente una CILA, e non una DIA come ha ritenuto il Comune, che ha erroneamente riqualificando la comunicazione effettuata dal ricorrente; </h:div><h:div>3) “<corsivo>Violazione dell’art. 11 T.U. edilizia; eccesso di potere per travisamento, motivazione illogica e insufficiente, carenza di istruttoria</corsivo>”, perché al Comune spettava esclusivamente la verifica degli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza dell’intervento di manutenzione straordinaria, non anche dei rapporti civilistici tra i confinanti. </h:div><h:div>Né il Comune di Costa Volpino, né i controinteressati (tutti in epigrafe elencati) si sono costituiti in giudizio. </h:div><h:div>Respinta dal Tribunale la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris (decisione confermata in grado d’appello), la causa è stata introitata all’udienza di merito del 10 marzo 2021, tenutasi con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020. </h:div><h:div>Il ricorso è infondato. </h:div><h:div>Come già rilevato dal Tribunale in sede cautelare, il portale in legno delimita una porzione della corte comune, sottraendola al pari utilizzo da parte degli altri comproprietari, per assoggettarla all’uso esclusivo da parte del ricorrente e della sua famiglia. Un siffatto atto di utilizzo della cosa comune fuoriesce dal perimetro del potere di ordinario godimento riconosciuto al singolo comproprietario dal primo comma dell’articolo 1102 del Codice civile. </h:div><h:div>Trattasi, invece, di innovazione della cosa comune, disciplinata dall’articolo 1120 del Codice civile, in quanto determina una trasformazione che incide sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 25790/2020). Essa necessita, come tale, del preventivo assenso da parte degli altri comproprietari. </h:div><h:div>Nel caso di specie la mancanza dell’assenso degli altri comproprietari all’installazione del portale è circostanza non in contestazione (e comunque, non richiedeva verifiche che esulassero dagli ordinari compiti istruttori che incombono sull’Amministrazione nell’esercizio dei poteri di verifica del rispetto della disciplina edilizia): ne consegue che difettava un elemento essenziale per la formazione del titolo edilizio autorizzativo dell’intervento edilizio in questione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Basilicata, sentenza n. 569/2017; T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 802/2014). Sicché legittimamente il Comune ha ordinato la remissione in pristino stato, configurandosi come illecita l’installazione del ridetto portale in legno.</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto. </h:div><h:div>Nulla deve disporsi in punto di ripartizione delle spese di giudizio, non essendosi costituito alcuno dei soggetti evocati in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, svoltasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>