<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160111720210416163033898" descrizione="" gruppo="20160111720210416163033898" modifica="4/29/2021 10:31:23 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01117"/><fascicolo anno="2021" n="00391"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160111720210416163033898.xml</file><wordfile>20160111720210416163033898.docm</wordfile><ricorso NRG="201601117">201601117\201601117.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>27/04/2021 14:08:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>25/04/2021 08:37:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, della delibera n. 17 del Consiglio Comunale del Comune di Brescia datata 9 febbraio 2016, recante l’approvazione della seconda Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 15 giugno 2016;</h:div><h:div> - della deliberazione n. 128 del Consiglio Comunale di Brescia datata 28 luglio 2015, recante adozione della Seconda Variante Generale al Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 16 settembre 2015;</h:div><h:div> - nonché delle norme e delle previsioni del PGT relative alle doglianze svolte nel ricorso, degli atti presupposti e connessi, inclusi gli atti della VAS del PGT.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2016, proposto da Società Agricola Calina S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Braga, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Tosio n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, domiciliato presso la civica avvocatura in Brescia, Corsetto S. Agata, n. 11/B; </h:div><h:div>Provincia di Brescia, <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Anna Bologna, Mario Bologna, <corsivo>non costituiti in giudizio</corsivo>; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società Agricola Calina S.r.l. è proprietaria di terreni nel Comune di Brescia, nella Valle di Mompiano, per una superficie complessiva di più di 1.300.000 mq, destinati in parte a colture agrarie e per i residui 1.000.000 mq a bosco ceduo. In particolare i mappali identificati nel NCTR con i numeri 43, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 170, 172 e 187 del fg. 36, 13 e 42 del fg. 50, per una superficie complessiva di 313.949 mq, sono utilizzati a fini agricoli e coltivati in parte in modo intensivo a frutteto e ortaggi e in parte in modo estensivo ad orzo biologico. </h:div><h:div>Espone la ricorrente che detta area nel Piano di Governo del Territorio era inserita in ambito di trasformazione AT C1.1 (“Valle Mompiano 1”, comprensivo anche di mappali di terzi), che assegnava alla sua proprietà una quota di edificabilità di 9.756,96 mq.</h:div><h:div>Lamenta che la seconda variante generale al PGT, oggetto dell’odierno gravame, ha eliminato il previsto ambito di trasformazione e ha classificato i suoi terreni in “ambito di salvaguardia ambientale”, inserendoli tra le aree agricole pedecollinari. L’esponente ha presentato all’amministrazione comunale le proprie osservazioni, chiedendo il ripristino dell’ambito di trasformazione e, in via subordinata, il riconoscimento di un indice volumetrico idoneo a realizzare le necessarie infrastrutture agricole, atteso che la società per l’intera attività agricola indicata dispone unicamente di un deposito di 250 mq, che si è già dimostrato insufficiente per le esigenze dell’azienda agricola.</h:div><h:div>Soggiunge che in sede di approvazione definitiva della Variante è stata respinta la sua richiesta di conferma della precedente destinazione dell’area ad Ambito di trasformazione ed è stata accolta in modo del tutto parziale e insoddisfacente la richiesta di un incremento dell’indice volumetrico. </h:div><h:div>L’articolo 84 lettera b) delle NTA prevede, infatti, per le aree agricole pedecollinari che “<corsivo>Ai fondi è attribuita la medesima edificabilità prevista per le aree agricole di cintura di cui alla lettera a) del presente articolo; tali diritti edificatori peraltro possono essere esercitati esclusivamente su fondi inclusi in suddette aree agricole di cintura di cui alla lettera a) del presente articolo e con le medesime modalità previste dalla norma, fatta salva la possibilità di utilizzare tali diritti per ampliamento una tantum delle sole strutture esistenti, per le destinazioni di cui ai punti A.c e A.d (limitatamente alla tipologia di allevamento classificata alla lettera A del Regolamento locale di igiene) del precedente art. 27 esistenti alla data del 28/07/2015 fino ad un massimo del 20% della superficie coperta e comunque non oltre 300 mq</corsivo>”. La norma prevede inoltre che “<corsivo>Tale ampliamento dovrà essere realizzato in continuità con i fabbricati esistenti, previo accertamento dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda in base a:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- presentazione di un piano aziendale che dimostri le necessità edificatorie connesse alle esigenze produttive dell’azienda;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- strategicità dell’azienda agricola nel sistema agroalimentare locale in termini socio-economici, di legame con il territorio e disponibilità a garantire servizi ecosistemici, anche finalizzati alla manutenzione del territorio</corsivo>. (…)”.</h:div><h:div>I terreni di cui è questione sono inoltre inseriti nel PLIS delle Colline, e quindi soggetti anche alla disciplina recata dall’articolo 86 delle NTA.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato a quattro motivi, con i quali l’esponente deduce l’illegittimità <corsivo>in parte qua</corsivo> dello strumento urbanistico per violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Le prime tre doglianze sono dirette a censurare la scelta di sopprimere l’Ambito di Trasformazione AT C1.1 previsto dal previgente PGT. La società deduce al riguardo:</h:div><h:div>- la violazione dell’articolo 5 della legge della Regione Lombardia n. 31/2014, che reca una disciplina transitoria per le aree incluse negli ambiti di trasformazione già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della medesima legge, consentendo ai soggetti interessati di darvi attuazione entro un determinato termine;</h:div><h:div>- l’illegittimità degli articoli 48 e seguenti delle NTA, nella parte in cui non fanno salva detta disciplina transitoria;</h:div><h:div>- l’incongruità e illogicità della motivazione del rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente, fondata sul dichiarato obiettivo di ridurre il consumo di suolo, considerato che l’area in questione era già inserita in un ambito di trasformazione e perciò non era qualificabile come libera ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 31/2014 e perché, per contro, il Comune nella seconda variante ha contestualmente previsto -in altre aree- nuovi interventi edilizi comportanti un effettivo consumo di suolo inedificato.</h:div><h:div>Con il quarto motivo, formulato in via espressamente subordinata, la ricorrente censura l’articolo 84 lettera b) delle NTA, per la parte che disciplina l’edificabilità nelle aree agricole pedecollinari, limitando la possibilità di edificare su tali aree ad un ampliamento <corsivo>una tantum </corsivo>delle strutture esistenti, fino ad un limite massimo di 300 mq, a prescindere dall’effettiva estensione del fondo.</h:div><h:div>Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Brescia.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 13 marzo 2021 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai primi tre motivi del ricorso, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2019 n. 179, che ha dichiarato, con efficacia <corsivo>erga omnes</corsivo> e con effetto retroattivo, l’illegittimità costituzionale <corsivo>in parte qua</corsivo> dell’art. 5 della L.R. Lombardia 28 novembre 2014 n. 31; la società ha confermato al contempo l’interesse all’accoglimento della quarta censura, relativa alla disciplina attuativa del PGT riferita alle prerogative edificatorie delle aree agricole pedecollinari.</h:div><h:div>Il ricorso è stato chiamato all’udienza di merito del 14 aprile 2021 e ivi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Viene a decisione il ricorso in epigrafe, con il quale la Società agricola Calina S.r.l. censura nei termini specificati nella parte in fatto la seconda variante al PGT di Brescia.</h:div><h:div>In via preliminare deve essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità dei primi tre motivi di ricorso, in conformità a quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disciplina transitoria recata dalla norma regionale richiamata a fondamento di dette censure (art. 5 L.R. Lombardia 31/2014).</h:div><h:div>Residua pertanto lo scrutinio dell’ultimo motivo di ricorso, con il quale l’azienda agricola censura la disciplina recata dall’articolo 84 lettera b) delle NTA del PGT di Brescia per le aree agricole pedecollinari, lamentando l’illogicità e incongruità del limite di edificabilità <corsivo>in loco</corsivo> (ampliamento <corsivo>una tantum</corsivo> nei limiti massimi di 300 mq) rispetto alle esigenze infrastrutturali di un’azienda agricola vasta, e sottolineando che il contestuale riconoscimento (secondo indici volumetrici rapportati alla dimensione della proprietà) di una volumetria da realizzare nelle aree agricole di cintura risulta comunque del tutto inadeguata per il mantenimento dell’attività agricola. Sottolinea, infatti, l’esponente di non possedere terreni nella zona agricola di cintura e che comunque tale area è collocata nella zona a sud del comune di Brescia, ad una distanza di 9 chilometri in linea d’aria rispetto alla zona pedecollinare, sicché risulta evidente che eventuali strutture agricole ivi realizzate non sarebbero comunque utili per il ricovero dei macchinari agricoli e per lo stoccaggio delle derrate alimentari a supporto della coltivazione dei fondi posti nella zona a nord.</h:div><h:div>La doglianza merita accoglimento.</h:div><h:div>Risulta del tutto ragionevole e condivisibile l’argomento della difesa comunale secondo cui le aree pedecollinari, caratterizzate sotto il profilo agricolo dalle produzioni vitivinicole DOC e da elementi paesaggistici e ambientali di pregio, richiedono una disciplina edificatoria più restrittiva di quella riconosciuta alle aree agricole di cintura, a salvaguardia dei valori ivi radicati. </h:div><h:div>E’ stato del resto già riconosciuto da numerosi precedenti giurisprudenziali, inoltre, che “<corsivo>all'interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656; (…) Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2020, n. 379). E ciò in quanto l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all'Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451)</corsivo>.” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 23 luglio 2020, n. 1433).</h:div><h:div>Secondo un’interpretazione cui ha aderito anche questo Tribunale, poi, l’articolo 61 della legge regionale n. 12/05 costituisce norma di salvaguardia finalizzata a preservare l'utilizzo agricolo del territorio, vietando la realizzazione di opere diverse da quelle tipicamente agricole, ma non per questo abilitante <corsivo>ope legis</corsivo> l’esecuzione delle stesse. Ne consegue la legittimità di previsioni pianificatorie locali che, nell'ambito della zona agricola, introducano una disciplina edificatoria differenziata, e più restrittiva, rispetto a quella della zona agricola tradizionale, nei casi in cui siano ritenute prevalenti le esigenze di tutela ambientale e di contenimento del consumo di suolo agricolo (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2019, n.17; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 16 novembre 2018, n. 2595).</h:div><h:div>Risulta peraltro principio altrettanto consolidato quello secondo cui le previsioni urbanistiche, pur costituendo espressione di un potere ampiamente discrezionale, risultano sindacabili in sede giurisdizionale per vizi di manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti. (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n.2412; Cons. Stato sez. II, 9 gennaio 2020, n.161).</h:div><h:div>Occorre osservare inoltre che “<corsivo>la legislazione regionale sull'edificazione nelle aree agricole (artt. da 59 a 62, L.R. n. 12 del 2005, che ricalcano l'abrogata L.R. n. 93 del 1980), é ispirata da una duplice finalità: da una parte la preservazione delle aree agricole e dei valori che le stesse rappresentano nell'economia e nella società lombarda, dall'altra la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese agricole, per un concreto sostegno di tale settore economico”. </corsivo>(Cons. Stato Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5453). </h:div><h:div>La disciplina urbanistica contestata non solo regola in termini restrittivi l’edificabilità nelle zone agricole pedecollinari, ma introduce una disciplina omogenea per situazioni tra loro difformi e che risulta, nella sua applicazione, in contrasto con la dichiarata finalità di sviluppo e mantenimento delle aziende agricole recata dagli indirizzi del PGT, oltre che con gli obiettivi salvaguardia e promozione delle attività agricole in atto, che informano la disciplina del PLIS delle Colline, in cui alcune aree pedecollinari (tra cui l’area <corsivo>de qua)</corsivo> sono collocate.</h:div><h:div>L’introduzione di un regime edificatorio differenziato e più restrittivo rispetto a quello riconosciuto alle altre zone agricole (cd. di cintura) risulta quindi legittimo nei limiti in cui sia non solo supportato dall’obiettivo di salvaguardia di particolari caratteristiche paesistiche e ambientali del territorio interessato ma anche rispondente ai canoni di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni introdotte per dette aree rispetto all’interesse pubblico perseguito.</h:div><h:div>La previsione urbanistica censurata, nel regolare le volumetrie e le strutture a servizio della attività agricola delle aree pedecollinari, non corrisponde ai citati canoni, in quanto risulta illogica e incongruente la previsione della possibilità di edificare <corsivo>una tantum</corsivo> nei limiti di un ampliamento del 20% e comunque di 300 mq, senza tenere in alcuna considerazione l’estensione dell’area agricola in questione e quindi senza proporzionalità tra i volumi assentibili e le reali esigenze aziendali. E’ evidente infatti che il fabbisogno di strutture di supporto all’attività agricola è strettamente correlato all’estensione della azienda agricola, tanto che lo stesso articolo 59 della legge regionale 12/2005 correla gli indici di edificabilità alla superficie del fondo coltivato.</h:div><h:div>L’area dell’Azienda agricola ricorrente, ad esempio, pur estesa 1.400.000 mq (dei quali 316.000 destinati a colture) è supportata da un solo deposito agricolo di 250 mq, probabilmente insufficiente per le infrastrutture di supporto all’attività agricola. La previsione censurata, quindi, ingiustificatamente regola in modo unitario situazioni del tutto differenziate, limitando la possibilità di realizzare i manufatti connessi con lo svolgimento di una specifica e documentata attività agricola, in quantità e secondo dimensioni commisurate alle dimensioni dell’azienda.</h:div><h:div>Né appare idoneo a bilanciare tale previsione il riconoscimento di un indice edificatorio rapportato alla superficie da utilizzare in altra area del territorio comunale (l’area agricola di cintura), posta ad una distanza, da quella di cui è qui questione, tale da vanificare il nesso di strumentalità rispetto all’attività agricola insediata, in disparte il fatto che non necessariamente il proprietario dell’area pedecollinare possiede anche terreni nella fascia di cintura.</h:div><h:div>La censurata previsione risulta quindi non conforme ai richiamati principi di proporzionalità e ragionevolezza e altresì contraddittoria con la dichiarata finalità del PGT di valorizzare e incentivare l’attività agricola nelle aree pedecollinari. </h:div><h:div>Per le esposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento <corsivo>in</corsivo>
				<corsivo>parte qua</corsivo> dell’articolo 84 lettera b) delle NTA del PGT del Comune di Brescia.</h:div><h:div>Le condanna alle spese di lite segue la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’articolo 84, lett. b) delle NTA del PGT del Comune di Brescia, nei termini specificati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Brescia alla refusione alla parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>