<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160103720210520103648442" descrizione="" gruppo="20160103720210520103648442" modifica="5/20/2021 10:53:04 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01037"/><fascicolo anno="2021" n="00475"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160103720210520103648442.xml</file><wordfile>20160103720210520103648442.docm</wordfile><ricorso NRG="201601037">201601037\201601037.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>20/05/2021 10:53:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento in parte qua</h:div><h:div>delle deliberazioni n. 128 del 28.07.2015 e n. 17 del 9.02.2016 di, rispettivamente, adozione e approvazione della seconda variante 2016 al PGT di Brescia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Mario Vigasio S.p.A. e Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Roberto Massari, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Einaudi n. 26; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura civica, in Brescia, Corsetto S. Agata n. 11/b; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>Eni S.p.A., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Le società Mario Vigasio S.p.A. e Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s. sono, rispettivamente, proprietaria e conduttrice dell’immobile a destinazione commerciale, sito in Brescia, via Milano n. 134 e 134/A. </h:div><h:div>In tale veste esse hanno impugnato le deliberazioni di Consiglio comunale in epigrafe indicate, di adozione e di approvazione della seconda Variante al PGT del Comune di Brescia, chiedendone l’annullamento nei limiti del proprio interesse. </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Brescia, con atto di mera forma seguito da memoria difensiva, nella quale si è opposto alle tesi avversarie e ha concluso per la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>Ha replicato con memorie parte ricorrente, sostenendo che la previsione di piano impugnata integri un vincolo espropriativo ormai decaduto, e che pertanto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In subordine, le società Mario Vigasio S.p.A. e Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s. insistono per l’accoglimento del ricorso. </h:div><h:div>All’udienza di merito del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Viene in decisione la causa promossa dalle società Mario Vigasio S.p.A. e Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s. contro la seconda Variante al PGT del Comune di Brescia nella parte in cui detta una nuova disciplina per l’area di via Milano n. 134 e 134/A. </h:div><h:div>Attualmente sull’area insiste un fabbricato (di circa 1.300 mq. di superficie), nel quale la società Mercatino Maliano S.r.l. (che ha affittato il ramo d’azienda dalla società Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s.) svolge l’attività di vendita dell’usato. </h:div><h:div>La Variante impugnata ha ricompreso l’area in questione, unitamente alla vicina a area di ENI S.p.A. e al parcheggio comunale che si frappone fra le stesse, nell’ambito regolato dal progetto speciale “PR 05 Milano Ovest”. </h:div><h:div>Il progetto speciale “Pr 05 Milano Ovest” prescrive l’obbligo di demolizione di tutti i fabbricati esistenti all’interno del perimetro e di indagine ambientale preventiva ai fini dell’eventuale bonifica; l’edificabilità massima consentita è di 2654 mq, pari all’incirca al 60% dell’esistente, con concentrazione della volumetria nella zona centrale dell’ambito, attualmente destinata a parcheggio pubblico di proprietà del Comune, mentre l’area della ricorrente Mario Vigasio S.p.A. è destinata ad allargamento della sede stradale. Le destinazioni d’uso prevalenti ammesse dalle NTA del Piano delle Regole sono le attività direzionali, di produzioni di beni immateriali e ricettive; il commercio è ammesso nelle strutture di vendita di superficie non superiore a mq. 600 (ovverosia, la metà di quella attualmente gestita dalla società Mercatino Maliano S.r.l.). </h:div><h:div>Preliminarmente va affrontata la questione della natura giuridica della disciplina urbanistica impugnata, se cioè – come sostengono le società Mario Vigasio S.p.A. e Irmaier di Vigasio Michele e C. S.a.s.  - integri un vincolo sostanzialmente espropriativo, con la conseguenza che, essendo decorsi 5 anni dalla sua approvazione senza che sia stata attuata, essa sarebbe decaduta, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere. </h:div><h:div>Fermo restando che la questione, non essendo oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, viene affrontata ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse al ricorso, va detto – anticipando le conclusioni – che la ricostruzione proposta dalle ricorrenti non convince. </h:div><h:div>Il ragionamento non può che muovere dalla nota e consolidata distinzione giurisprudenziale tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi. </h:div><h:div>I primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione), e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono (cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 278/2017; C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3116/2018). I secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l’edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto del diritto di proprietà su di un determinato bene (cfr., T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza n. 93/2015, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 342/2020). </h:div><h:div>In altre parole, mentre «con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare su beni determinati in funzione della localizzazione di un'opera pubblica» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6241/2019). </h:div><h:div>Ora, la disciplina qui contestata è ben vero che si applica solamente alle aree rientranti nel perimetro del progetto speciale “PR 05 Milano Ovest”, tuttavia quelle aree, che appartengono a una pluralità di soggetti, sono accumunate dal fatto di essere degradate. Sicché la disciplina dettata per esse non è funzionale alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità, bensì alla riqualificazione dell’intero comparto. Inoltre, come meglio si vedrà nel prosieguo, non è impedito l’esercizio dello ius aedificandi da parte dei privati proprietari delle aree medesime, ma ne sono semplicemente determinate le modalità di esercizio. </h:div><h:div>Dunque, deve concludersi che quello posto dalla Variante sulle aree in questione sia un vincolo conformativo, non soggetto – come tale – a decadenza. </h:div><h:div>Può, pertanto passarsi all’esame del ricorso. </h:div><h:div>Tre sono le doglianze dedotte dalle ricorrenti, e precisamente: </h:div><h:div>1) “<corsivo>Violazione di legge: contrasto con precedenti provvedimenti comunali e, in particolare con delibera del C.C. di Brescia n. 158 del 26.09.2008 – Eccesso di potere per travisamento – Difetto di istruttoria – Contrasto con destinazione a servizi pubblici di proprietà comunale</corsivo>”, perché la destinazione impressa all’area di proprietà del Comune a parcheggio impedirebbe la realizzazione del progetto speciale; </h:div><h:div>2) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 51 della L.R. 12/2005. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento</corsivo>”, perché il Comune obbligherebbe alla demolizione dell’immobile esistente, senza una preventiva istruttoria sullo stato di conservazione dello stesso;</h:div><h:div>3) “<corsivo>Violazione di legge: violazione dei principi di libera iniziativa economica costituzionalmente garanti (artt. 1 e 41 Cost.) violazione dell’art. 31 D.L. 201/2001 e dell’art. 1 D.L. 1/2012 – Eccesso di potere per sviamento</corsivo>”, perché la finalità di riqualificare l’area è stata piegata alla finalità di eliminare un’attività economica ivi legittimamente insediata da molto tempo. </h:div><h:div>Il primo motivo di impugnazione è infondato. </h:div><h:div>Come evidenziato dalla difesa del Comune, la realizzazione progetto speciale “PR 05 Milano Ovest” passa necessariamente dall’approvazione di un piano attuativo, a cui deve partecipare anche il Comune, quale proprietario di parte delle aree ricadenti nell’ambito: in quella sede si determinerà l’ubicazione dei nuovi fabbricati e si regoleranno (eventualmente attraverso permute) i rapporti fra i partecipanti al piano attuativo. In ogni caso, l’area della società non viene privata della capacità edificatoria, semplicemente vi è una diversa dislocazione della stessa all’interno del comparto, all’esito della presentazione (peraltro, non obbligatoria) e dell’approvazione del piano attuativo. </h:div><h:div>Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto partono dal medesimo presupposto, ovverosia che la Variante imponga la demolizione dell’esistente e il cambio, se non della destinazione d’uso, quanto meno del tipo di attività commerciale svolta (richiedendo la vendita dell’uso attualmente svolta spazi più ampi di quelli concessi dalla nuova disciplina urbanistica). </h:div><h:div>Si tratta, in realtà, di un presupposto errato. </h:div><h:div>La demolizione dell’esistente vi sarà nel caso di approvazione del piano attuativo. </h:div><h:div>Inoltre, come ricordato dalla difesa del Comune, a mente dell’articolo 106 NTA, gli edifici legittimamente costruiti in periodo precedente al presente PGT, o successivamente condonati, con destinazione non più conforme al PGT possono essere conservati, e su di essi sono possibili esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario. </h:div><h:div>In altri termini, conformemente alla giurisprudenza (anche della Sezione, v. sentenza n. 306/2021) che sancisce l’irretroattività degli strumenti urbanistici, le ricorrenti potranno mantenere l’edificio esistente e continuarvi a svolgere l’attività economica attualmente in corso.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto.</h:div><h:div>Le spese possono essere compensate, tenuto conto che la non chiarissima formulazione della disciplina del progetto speciale “PR 05 Milano Ovest” lasciava margini di perplessità.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>