<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160099720210417153454211" descrizione="" gruppo="20160099720210417153454211" modifica="4/22/2021 8:39:59 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00997"/><fascicolo anno="2021" n="00373"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00520" anno="2020"/></descrittori><file>20160099720210417153454211.xml</file><wordfile>20160099720210417153454211.docm</wordfile><ricorso NRG="201600997">201600997\201600997.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>22/04/2021 08:39:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/04/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="202000520">202000520\202000520.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 997 del 2016</corsivo>:</h:div><h:div>- della delibera del Consiglio Comunale di Viadana n. 49 del 30 maggio 2016, pubblicata all'Albo Pretorio dall’8 al 23 giugno 2016, avente ad oggetto l'approvazione della variante al PGT con procedura di sportello unico, ai sensi del D.P.R. 160/2010, della L.R. 12/2005, della L.R. 1/2007, relativa al permesso di costruire n. 15/08 - area sita in Cicognara, via IV Novembre 16, fg. 86 mapp. 77 Ditta Gardani S.r.l. e relativi allegati;</h:div><h:div>- del verbale di conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS di data 19 ottobre 2015 relativo all'istanza di permesso di costruire n. 15/083, relativa ad un ampliamento di fabbricato a destinazione produttiva;</h:div><h:div>- del decreto 4 novembre 2015, di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)dell'istanza di permesso di costruire n. 15/083, concernente un ampliamento di fabbricato a destinazione produttiva in via IV Novembre, 16;</h:div><h:div>- del verbale della conferenza di servizi 17 dicembre 2015 relativo all’attivazione della procedura di SUAP, in variante al PGT, relativa all'istanza di permesso di costruire n. 15/083 per l’ampliamento di un fabbricato a destinazione produttiva;</h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso;</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 520 del 2020</corsivo>:</h:div><h:div>- dell'Atto Dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/529 del 8.6.2020 avente ad oggetto:   “<corsivo>Determinazione motivata di conclusione della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 c. 2 della L. 241/90 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Unica Ambientale per svolgere l'attività di produzione di prodotti a base di carne in merito ai titoli abilitativi di cui alla lettera a) c) e e) dell'art. 3 comma 1, D.p.r. n. 59/13 –Gardani srl con stabilimento produttivo nel Comune di Viadana (Mn) v. IV Novembre 16 località Cicognara</corsivo>”;</h:div><h:div>e di ogni suo atto presupposto e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 997 del 2016, proposto da Rino Frizzelli, Cesare Frizzelli, Monica Taffurelli, Pia Luppi, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Viadana, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Zanoni, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gardani S.r.l., in persona del legale rappresentate <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viadana, di Gardani S.r.l. e della Provincia di Mantova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 520 del 2020, proposto da Rino Frizzelli, Cesare Frizzelli e Monica Taffurelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Viadana, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Gardani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Morini e Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso depositato in data 21 settembre 2016, e assunto al N.R.G. 997/2016, i signori Rino Frizzelli, Cesare Frizzelli, Monica Taffurelli e Pia Luppi, residenti nel comune di Viadana, in loc. Cicognara, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante al PGT contenuta nell’istanza di permesso di costruire con procedura di sportello unico per i lavori di ampliamento di un fabbricato a destinazione produttiva presentata da Gardani S.r.l., azienda specializzata nella lavorazione e trasformazione di carni per la produzione di alimenti. </h:div><h:div>2. Lo stabilimento della Gardani (acquistato nel 2006 dalla precedente proprietà, che vi era insediata dal 1975 con analoga attività produttiva), avente una superficie totale di 6.750 mq, si sviluppa sul lato sud di via IV Novembre, una strada privata ad uso pubblico larga mediamente 9,40 metri e lunga complessivamente 350 metri, mentre sul versante a nord, ove sono ubicate le abitazioni dei ricorrenti, si colloca una zona residenziale.</h:div><h:div>3. La controinteressata in data 24 aprile 2015 ha presentato istanza al SUAP comunale per il rilascio del titolo edilizio necessario per l’ampliamento dell’insediamento industriale, da realizzare -in adiacenza allo stabilimento esistente- occupando il mappale 77, avente una superficie di 1.470 mq, per il quale la società ha chiesto, in variante allo strumento urbanistico, la modifica della zonizzazione urbanistica da prevalentemente residenziale (in precedenza su parte del mappale c’erano due abitazioni civili che l’istante ha acquistato e poi demolito) a prevalentemente produttiva.</h:div><h:div>4. Il progetto, come illustrato nella relazione tecnica, prevede la realizzazione di quattro nuove celle frigorifere, un deposito, un magazzino, una sala confezionamento, una sala lavaggio, un locale spedizioni, una zona spogliatoi e servizi e ed è dichiaratamente finalizzato ad un’ottimizzazione degli spazi esistenti, al potenziamento delle aree di stoccaggio e all’adeguamento della dotazione di servizi igienici, senza incremento della linea produttiva e della dotazione impiantistica e senza variazioni degli scarichi e delle emissioni in atmosfera, né impatti sul traffico veicolare.</h:div><h:div>5. La conferenza per la verifica dell’assoggettabilità a VAS si è conclusa con parere favorevole senza prescrizioni; è seguito il 4 novembre 2015 il decreto di esclusione dalla procedura di VAS. La conferenza di servizi ha quindi approvato il progetto in data 2 dicembre 2015.</h:div><h:div>6. Gli esponenti lamentano che la zona di via IV Novembre non è prevalentemente produttiva, come rappresentato dall’istante nel corso del procedimento, ma principalmente residenziale da un lato e mista dall’altro, e che l’ampliamento comporterà un aumento del significativo traffico già esistente sulla via privata.</h:div><h:div>7. Per documentare l’insostenibilità della situazione viaria gli esponenti hanno successivamente prodotto la relazione della polizia locale datata 28 settembre 2016, redatta all’esito del controllo del transito di automezzi su via IV Novembre nella giornata del 19 settembre 2016, che ha rilevato il passaggio di 12 autocarri dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e di 10 autocarri dalle ore 13,45 alle ore 19,00, a fronte della dichiarazione di Gardani S.r.l., in sede progettuale e di conferenza di servizi, del transito di due soli autocarri al giorno.</h:div><h:div>8. I ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’atto impugnato sotto i seguenti profili:</h:div><h:div>I. <corsivo>Violazione e falsa applicazione del DPR 7/9/2010 n. 160, art. 8 della LR Lombardia 11/3/2005, n. 13; art. 97 – mancanza dei presupposti – carenza di istruttoria – sviamento di potere – travisamento dei fatti</corsivo>. Non sussisterebbero in specie i presupposti di legge che legittimano il procedimento semplificato di variante allo strumento urbanistico, ovvero la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e la mancata individuazione nello strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o la loro insufficienza rispetto al progetto presentato. In particolare difetterebbe il requisito dell’insussistenza di altre aree produttive sul territorio comunale, considerato che Gardani s.r.l. nella sola frazione di Cicognara ha sei stabilimenti e che l’amministrazione ha individuato la maggior attrattività sul territorio per le attività produttive nel PIP “Gerbolina”, ove la stessa controinteressata ha acquistato un appezzamento di terreno di 10.000 mq in area prevalentemente produttiva. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe stato assunto senza il necessario approfondimento istruttorio in ordine all’impatto del previsto ampliamento sull’equilibrio urbanistico della zona, nonché sulla conformità alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro. Il rapporto ambientale presentato dalla ricorrente sarebbe infatti lacunoso e non avrebbe consentito alle autorità che hanno partecipato alla conferenza di servizi di valutare adeguatamente il contesto e le ricadute del progetto. </h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione e falsa applicazione del DPR 7/9/2010 n. 160; art. 8 LR Lombardia 11/3/2015 n. 12; della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. – difetto di motivazione – violazione del principio di trasparenza, della partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa</corsivo>. L’amministrazione non avrebbe coinvolto nel procedimento gli abitanti della zona, non li avrebbe informati della presentazione dell’istanza ed avrebbe del tutto ignorato le osservazioni presentate dal ricorrente Rino Frizzelli. Nel provvedimento, sostengono gli esponenti, non sono indicati gli approfondimenti condotti e manca un’adeguata motivazione in merito all’interesse pubblico all’approvazione della variante urbanistica e alla necessaria ponderazione dei contrapposti interessi.</h:div><h:div>III. <corsivo>Violazione e falsa applicazione delle NTA del PGT vigente – art. 3 – eccesso di potere</corsivo>. Con l’ultimo motivo i ricorrenti censurano la previsione, recata nell’atto impugnato, di cessione a titolo gratuito - da parte della società richiedente - del terreno individuato dal mappale 1222 al fg. 101 NCTU quale quota di <corsivo>standard</corsivo> per l’intervento di ampliamento. Il provvedimento non indica, infatti, qual è l’interesse pubblico all’acquisizione di quello specifico appezzamento di terreno, che alla data di approvazione della variante risultava ancora di proprietà di terzi e che ha un’estensione di 147 mq, corrispondente quindi alla dotazione minima del 10% della superficie fondiaria dell’area oggetto di variante prevista dall’art. 3.4 delle NTA del Piano dei Servizi. </h:div><h:div>9. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Viadana e Gardani s.r.l.</h:div><h:div>10. Entrambi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto e attuale, perché il procedimento inerente la variante al PGT e l’approvazione del connesso permesso di costruire alla data di presentazione del ricorso non si era ancora completato con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e dunque l’atto non era efficace ai sensi dell’articolo 13, comma 11, della L.R. 12/2005; nel merito hanno dedotto l’infondatezza delle censure.</h:div><h:div>11. Con riferimento alla situazione in fatto, la controinteressata ha sottolineato che l’ampliamento dello stabilimento è stato realizzato in precedenza, nel corso del 2013, e che l’intervento contestato ha unicamente la finalità di riorganizzare gli spazi nonché di aumentare le capacità di stoccaggio all’interno dello stabilimento, con la realizzazione di celle frigorifere e di una sala confezionamento, evidenziando che la disponibilità dei nuovi spazi di deposito -contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti- consentirà una riduzione del traffico veicolare, in ragione della possibilità di ottimizzare il trasporto delle merci.</h:div><h:div>12. Le parti resistenti, infine, hanno denunciano i toni inappropriati e accusatori del ricorso, domandando l’espunzione delle frasi sconvenienti e offensive e l’assegnazione alle persone offese di un equo ristoro.</h:div><h:div>13. Con successivo ricorso depositato in data 29 settembre 2020 e assunto al N.R.G. 520/2020 i Signori Rino Frizzelli, Cesare Frizzelli e Monica Taffurelli hanno impugnato l’atto dirigenziale della Provincia di Mantova assunto in data 8 giugno 2020 costituente la determinazione motivata di conclusione della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona e contestuale rilascio a Gardani S.r.l. di Autorizzazione Unica Ambientale.</h:div><h:div>14. I ricorrenti denunciano il contrasto del provvedimento da ultimo gravato rispetto al progetto assentito nel 2015, che si fondava sul presupposto dell’insussistenza di un incremento produttivo dell’opificio, sancito dalla sottoscrizione da parte della richiedente di un atto unilaterale d’obbligo recante l’impegno a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati nel progetto.</h:div><h:div>15. L’AUA autorizza, infatti, per contro, l’installazione di due nuovi forni per la cottura a vapore e la pastorizzazione (modifica punto emissivo E 6 e nuovo punto emissivo E18); un nuovo forno per la cottura a vapore e per le fasi di rosolatura e affumicatura (nuovo punto emissivo E 19); una pompa per il confezionamento sottovuoto (nuovo punto emissivo E 20); un nuovo impianto per la produzione di vapore (nuovi punti emissivi da E 21 a E 24) un nuovo forno per la cottura a vapore (attivazione punto emissivo E 17); fasi di affumicatura e rosolatura del forno M3 HT PUN 180 (modifica del punto emissivo E 14). Soggiungono che i nuovi punti di emissione saranno realizzati per lo più nell’area dello stabilimento oggetto del nominato ampliamento e che l’autorizzazione consente quindi una sostanziale triplicazione della produzione nello stabilimento, che non poteva essere assentita dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario. </h:div><h:div>16. Gli esponenti hanno dedotto conseguentemente l’illegittimità dell’atto da ultimo gravato per “<corsivo>violazione DPR 160/2010; Lr 12/05 art. 97 comma 5 bis, deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.5.2016 ed eccesso di potere per contraddittorietà con la disciplina urbanistica, carenza ed erroneità della motivazione e dei presupposti e travisamento della realtà</corsivo>.”.</h:div><h:div>17. Si sono costituiti per resistere al ricorso la Provincia di Mantova e Gardani S.r.l.</h:div><h:div>18. La controinteressata evidenzia, tra l’altro:</h:div><h:div>- che nel 2018 ha ottenuto un permesso in variante per “<corsivo>diversa distribuzione degli spazi interni del fabbricato in ampliamento autorizzato con PDC n° 15/083, costruzione di nuova cabina elettrica, ristrutturazione di recinzione fronte strada, sostituzione parziale di coperture in cemento amianto</corsivo>”;</h:div><h:div>- che la nuova centrale termica assentita nel 2018 ha sostituito quella esistente, divenuta ausiliaria e quindi a funzionamento alternativo, e comporta la realizzazione di un nuovo camino e di tre sfiati a vapore;</h:div><h:div>- che la ricollocazione degli spazi e il miglioramento degli impianti hanno consentito una riduzione dell’orario di lavoro del personale ad un solo turno dalle 05.00 alle 13.00 in luogo dei due turni originari, con conseguente riduzione anche del transito dei camion refrigerati;</h:div><h:div>- che il verbale della polizia locale del 2016, già prodotto dai ricorrenti nel precedente gravame, è del tutto privo di rilevanza probatoria, atteso che l’accertamento non solo è stato effettuato prima dei lavori di ampliamento (essendo stato il permesso di costruire rilasciato nel 2017) ma anche perché sono stati conteggiati tutti i mezzi che hanno percorso Via IV Novembre e non i soli camion refrigerati di Gardani. A tale rilievo oppone quello effettuato nel 2019, su richiesta di ARPA, che ha documentato il transito medio dei suoi autocarri su via IV Novembre nel numero di 3,44 mezzi al giorno.</h:div><h:div>19. La Provincia di Mantova ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, assumendo che essi hanno affermato, peraltro solo incidentalmente, ma non provato, di essere comproprietari di edifici ubicati in via IV Novembre.</h:div><h:div>20. Entrambe le parti resistenti hanno dedotto l’infondatezza nel merito del gravame.</h:div><h:div>21. I ricorsi sono stati chiamati all’udienza di merito del 14 aprile 2021 e ivi trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva, considerata tra l’altro la stretta correlazione delle censure ivi articolate e l’unitarietà delle difese formulate dalle parti rispetto ai due gravami.</h:div><h:div>1.1. I ricorrenti, residenti nella frazione di Cignognara del Comune di Viadana, più precisamente in via IV novembre, con il primo dei due ricorsi hanno impugnato il provvedimento di rilascio del permesso di costruire e di contestuale variante puntuale al PGT per l’ampliamento di un impianto produttivo (un “cottificio”) esistente in prossimità delle loro residenze. Il progetto ha previsto la conversione di un’area di circa mq 1.000,00 prima utilizzata come piazzale ed avente destinazione residenziale, in una parte del complesso produttivo, con una conseguente riallocazione degli spazi dello stabilimento.</h:div><h:div>1.2. Il secondo ricorso ha invece ad oggetto l’AUA rilasciata dalla Provincia di Mantova per il medesimo complesso produttivo in relazione all’introduzione di nuovi macchinari, ai fini dell’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico.</h:div><h:div>2. Con riferimento al ricorso N.R.G. 997/2016 il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di un interesse concreto e attuale, sollevata dall’amministrazione comunale in ragione della mancata ultimazione – alla data di deposito del ricorso – della fase integrativa dell’efficacia della delibera impugnata (la ricorrente peraltro ha dato atto nelle sue difese che l’atto è stato poi pubblicato sul BURL di data 25 gennaio 2017), stante l’infondatezza nel merito del gravame.</h:div><h:div>3. Il primo motivo denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, in ragione della dedotta insussistenza dei presupposti normativi per l’adozione di una variante urbanistica semplificata.</h:div><h:div>4. Il procedimento in questione è regolato dall’articolo 97 della legge della Regione Lombardia 12/2005 e dell’articolo 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). </h:div><h:div>4.1. La prima delle due disposizioni prevede che: “<corsivo>Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo</corsivo>.” (comma 1). Il nominato articolo 8 del DPR 160/2010 rubricato “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” dispone, poi, che “<corsivo>Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. </corsivo>(…)”.</h:div><h:div>4.2. Tale disposizione prevede quindi che possa essere avviata (e poi approvata dal Consiglio comunale) una variante semplificata al PGT solo qualora lo “<corsivo>strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti</corsivo>”. Si tratta di una norma di semplificazione, avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla procedura ordinaria di modifica dello strumento urbanistico, la cui applicazione è quindi subordinata al preventivo accertamento in modo oggettivo e rigoroso dei presupposti di fatto richiesti. (Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6439; Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27).</h:div><h:div>4.3. Secondo un orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando, peraltro, nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo “<corsivo>la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare (cfr. T.A.R. Abruzzo, Sezione I di Pescara, sentenze 7 novembre 2013 n.525 e 20 maggio 2004 n. 453; T.A.R. Lazio, Sezione I di Latina, 4 novembre 2013, n.824; T.A.R. Lombardia, sez. II di Milano, 28 dicembre 2009 n.6222; T.A.R. Veneto, sez. II di Venezia, 11 luglio 2008 n. 1993)</corsivo>.” (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2015, n. 2103, confermata da C.G.A. Sicilia 23 dicembre 2016, n. 479; conforme T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 giugno 2020, n. 342). Infatti “<corsivo>la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente, non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando un collegamento anche logistico rispetto all'esistente</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2013 n. 2447).</h:div><h:div>5. Ora, valutata la natura e i contenuti del progetto presentato da Gardani, i presupposti in fatto per l’applicazione della nominata procedura semplificata risultano in specie sussistenti. L’ampliamento dello stabilimento era finalizzato infatti ad una riorganizzazione logistica dello stesso, con la previsione di celle frigorifere per la conservazione dei prodotti del cottificio, una sala di confezionamento ed un deposito di stoccaggio, locali di servizio per il personale impiegato presso l’azienda (spogliatoi e servizi igienici), sicché il medesimo progetto non poteva essere utilmente realizzato in altra area del territorio comunale.</h:div><h:div>6. Non rileva pertanto il fatto che la cointrointeressata disponesse di altri stabilimenti sul territorio comunale, atteso che come specificato dalla stessa, ogni stabilimento ha una sua specializzazione e quello sito in via IV Novembre, in particolare, si occupa della cottura dei prosciutti. La zona spedizione e i servizi per il personale dell’opificio, inoltre, non erano razionalmente e utilmente collocabili in altro stabilimento, posto a chilometri di distanza.</h:div><h:div>7. La censura non risulta favorevolmente apprezzabile nemmeno sotto il profilo del dedotto contrasto del progetto di ampliamento rispetto alle norme ambientali e della mancata ponderazione degli impatti sulla zona circostante. Va evidenziato anzitutto che, a differenza della previgente disciplina recata dall'art. 5 del DPR 447/1998, l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 non prevede la preliminare verifica della conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro.</h:div><h:div>8. L’assunto dei ricorrenti non trova inoltre conferma nell’istruttoria procedimentale; il progetto è stato assoggettato a verifica di assoggettabilità a VAS, il cui esito risulta conforme ai pareri espressi dagli enti interessati. Anche ARPA e la competente ASL, delle quali gli esponenti richiamano le osservazioni critiche, a seguito dei chiarimenti forniti dal tecnico della società hanno espresso parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS, unitamente agli altri partecipanti alla conferenza di verifica del 19 ottobre 2015. La valutazione di non assoggettabilità e di assenza di impatti significativi sull’ambiente risulta del resto coerente con gli obiettivi di ottimizzazione delle zone di lavoro interne e di riorganizzazione logistica dello stabilimento, dichiarati nel progetto allegato all’istanza, finalità non smentite con documentate contestazioni da parte dei ricorrenti. Trattandosi di un ampliamento funzionale e non produttivo appare infatti coerente e non illogico il giudizio di invarianza dei fattori rilevanti in materia ambientale e la conseguente decisione di accogliere l’istanza presentata allo sportello unico.</h:div><h:div>9. Destituita di fondamento risulta anche la seconda censura, con la quale i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria dell’atto impugnato sotto il profilo della violazione degli obblighi di informazione dei soggetti interessati e di partecipazione del procedimento.</h:div><h:div>9.1. Il comune, in punto di partecipazione, ha evidenziato:</h:div><h:div>- che il progetto di ampliamento è stato trasmesso preventivamente ai soggetti portatori di interessi pubblici operanti nel territorio, quali il Comitato Noi Ambiente salute e il Comitato Aiutiamo l’ambiente, che non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;</h:div><h:div>- che l’esito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 241/90, tenutasi in data 2 dicembre 2015, è stato pubblicato all’Albo pretorio nonché su un quotidiano locale; nel contempo è stato fissato termine per il deposito del progetto per quindici giorni dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 e termine di quindici giorni successivi, dal 7 gennaio 2016 al 21 gennaio 2016 per presentare osservazioni;</h:div><h:div>- che nessuna osservazione è stata formulata in tale periodo né successivamente e che solo il 27 maggio 2016, a fronte della seduta del consiglio comunale per l’approvazione del progetto fissata per il 30 maggio, e quindi con tempi ampiamente tardivi per essere considerata nel corso dell’istruttoria, è pervenuta una nota di osservazioni dai Signori Rino Frizzelli e Monica Taffurelli.</h:div><h:div>9.2. La procedura seguita risulta quindi rispettosa degli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 97, comma 4 della L.R. 12/2005, secondo cui “<corsivo>4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno u n quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione</corsivo>.”. La formulazione delle osservazioni dopo la chiusura dell’istruttoria giustifica inoltre il mancato esame delle stesse nella motivazione dell’atto impugnato.</h:div><h:div>10. Infine il terzo motivo, concernente la prescrizione relativa all’area oggetto di cessione gratuita da parte di Gardani S.r.l. al Comune formulata in asserita violazione dell’articolo 3.4 delle NTA, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti. In relazione a detta censura, infatti, essi non hanno dedotto alcun concreto pregiudizio patito né alcuna posizione di vantaggio da preservare.</h:div><h:div>11. Il ricorso N.R.G. 997/2016 deve quindi essere respinto.</h:div><h:div>12. Le parti resistenti in detto gravame hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., la cancellazione dagli scritti difensivi delle frasi offensive e sconvenienti utilizzate dalla difesa dei ricorrenti. Va evidenziato, al riguardo, che per costante giurisprudenza<corsivo> “il presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, in quanto ritenute offensive, è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori; vanno, invece, respinte le istanze di cancellazione dagli atti di causa riconducibili ad espressioni anche gratuite ed ultronee, ma comunque comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa (v., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13/10/2017 n. 2401)</corsivo>.” (T.A.R. Lombardia, Milano Sez. II, 18 gennaio 2021, n. 164). Il presupposto per la cancellazione è quindi che le espressioni utilizzate “<corsivo>risultino dettate da uno scomposto intento dispregiativo e rivelino, pertanto, un'esclusiva volontà offensiva nei confronti della controparte, non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa</corsivo>”. (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 23 novembre 2020, n. 305).</h:div><h:div>Si ritiene che un esclusivo intento offensivo debba in specie essere escluso, sia per la strumentalità degli argomenti contenuti nelle frasi di cui è questione, sia in considerazione dei chiarimenti e delle scuse formulate al riguardo dalla difesa dei ricorrenti, dovendosi quindi escludere l’accoglimento dell’istanza. Né può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, difettando il presupposto contemplato dal secondo comma dell'art. 89 c.p.c. (che prevede un ristoro “<corsivo>quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa</corsivo>”).</h:div><h:div>13. Con riferimento al secondo dei riuniti gravami va anzitutto respinta l’eccezione - sollevata dalla Provincia di Mantova -  di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti, che non avrebbero provato la titolarità di una situazione differenziata e qualificata rispetto all’atto impugnato. Gli esponenti hanno infatti documentato nel corso del giudizio, oltre che nel precedente contenzioso, di essere proprietari di edifici ubicati in prossimità dello stabilimento della Gardani e, in quanto tali, di essere titolari di legittimazione a sindacare in giudizio i titoli edilizi e autorizzativi alla stessa rilasciati. La c.d. “vicinitas”, intesa come situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento oggetto dell’AUA dalla quale le parti assumono di subire un pregiudizio, costituisce infatti criterio di per sé sufficiente a integrare la condizione dell’azione.</h:div><h:div>14. Nel merito il ricorso è infondato.</h:div><h:div>15. Gli esponenti, con un unico motivo di gravame, denunciano che l’AUA rilasciata nel 2020 sarebbe in contrasto con il titolo edilizio per il progetto di ampliamento del fabbricato (oggetto del primo gravame) rilasciato nel 2015 sul presupposto della finalità di mera riorganizzazione logistica dello stabilimento a produzione invariata; il titolo da ultimo rilasciato avrebbe infatti triplicato la potenza produttiva dell’opificio.</h:div><h:div>16. Risulta anzitutto destituito di fondamento l’argomento secondo cui il permesso di costruire rilasciato nel 2015 comportava l’impegno di Gardani a non introdurre eventuali successive modifiche nello stabilimento. La società si era, infatti, esclusivamente impegnata a realizzare l’intervento come da progetto (in conformità all’articolo 97, comma 4 della L.R. 12/2005). Il tecnico dalla stessa incaricato, nell’ambito della conferenza di servizi per la verifica dell’assoggettabilità a Vas del progetto tenutasi il 29/10/2015, ha dichiarato poi che “<corsivo>in relazione alle emissioni, si precisa che non verrà modificato nulla rispetto all’esistente, in caso di interventi, verrà presentata una nuova AUA in aggiornamento di quella già in possesso della Ditta</corsivo>”. Cosa che in effetti avvenuta.</h:div><h:div>17. Va aggiunto poi che nel corso del 2018 la Gardani ha richiesto un permesso in variante, al quale non è stata estesa l’impugnativa e che, pertanto, si è consolidato. </h:div><h:div>18. Inoltre, come evidenziato dalle parti resistenti, gran parte dei nuovi punti di emissione autorizzati con l’AUA 2020, qui censurata, non sono ubicati nella parte dello stabilimento oggetto di ampliamento nel 2015, sicché non vi è alcun collegamento rispetto al richiamato atto di assenso urbanistico. In particolare i forni di cottura si trovano nella zona non soggetta a ampliamento. Nella nuova area si collocano i punti emissivi E20, E21, E22, E23 ed E24.</h:div><h:div>La Provincia di Mantova ha sottolineato inoltre che gli ultimi tre punti di emissione (da E22 a E24) non hanno un impatto ambientale in quanto si tratta di sfiati a vapore, e che, nel complesso, la produttività complessiva nominale dello stabilimento di Cicognara si attesta su un valore di 14 tonnellate/giorno molto al di sotto della soglia rilevante ai fini di una verifica di assoggettabilità a VIA, che è fissata dal paragrafo 4 lett. a) dell’all. B alla L.R. Lombardia n. 5/2010 in 75 ton/giorno per gli impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) e che quindi l’impianto ha un impatto ambientale ridotto.</h:div><h:div>19. Per le esposte considerazioni anche il secondo dei riuniti ricorsi è infondato e va respinto. </h:div><h:div>Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti;</h:div><h:div>a) li riunisce;</h:div><h:div>b) li respinge;</h:div><h:div>c) condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione alle parti resistenti delle spese di lite, così liquidati: 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Viadana, 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro in favore della Provincia di Mantova, 3.000,00 (tremila/00) euro in favore di Gardani S.r.l., oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>