<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160001620210812185809405" descrizione="" gruppo="20160001620210812185809405" modifica="8/12/2021 7:35:40 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00016"/><fascicolo anno="2021" n="00756"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160001620210812185809405.xml</file><wordfile>20160001620210812185809405.docm</wordfile><ricorso NRG="201600016">201600016\201600016.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>12/08/2021 19:35:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/08/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lombardia del 29.09.2015 n. X/848 nella parte in cui, per evidente errore materiale, l’area di scavo dell’ambito ATEg40 è stata riportata sulla planimetria di ambito con una estensione tale da non permettere la coltivazione dei quantitativi previsti nella scheda, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla medesima presupposto, conseguente, o, comunque, connesso. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 16 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Enzo Pesenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Manganiello, Matteo Salvi e Carlo Braga, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Brescia, via Tosio n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Forloni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento, in Brescia, via Cipro n. 30; </h:div><h:div>Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Comune di Antegnate, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex articolo 25, comma 1, D.L. n. 137/2020, e 4 D.L. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 70/2020, e così udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale; </h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Enzo Pesenti S.r.l. ha la disponibilità di un’area, sita in Comune di Antegnate, destinata all’attività estrattiva: il Piano cave della Provincia di Bergamo ha previsto per detto ambito estrattivo (denominato ATEg40) la possibilità di estrarre nel decennio materiale per mc. 2.000.000, oltre a una riserva di mc. 1.000.000. </h:div><h:div>In sede di redazione del progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo, prodromico al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, i tecnici dell’impresa si sono avveduti che, applicando i limiti di profondità e le geometrie di scavo prescritti dal Piano cave, nel perimetro dell’ambito tracciato dalla relativa scheda di Piano non è possibile scavare tutta la quantità massima ammessa, men che meno quella di riserva.</h:div><h:div>2. La società Enzo Pesenti S.r.l. ha pertanto impugnato la deliberazione del Consiglio regionale n. X/848 del 29.09.2015, pubblicata sul BURL n. 42 del 16.10.2015, “nella parte in cui, per evidente errore materiale, l’area di scavo dell’ambito ATEg40 è stata riportata sulla planimetria di ambito con una estensione tale da non permettere la coltivazione dei quantitativi previsti nella relativa scheda”.</h:div><h:div>La ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua dell’atto impugnato, in quanto – in tesi – viziato da “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (articolo 6, comma 2, lettera a della L.R. 8 agosto 1998, n. 14, anche in relazione all’articolo 11 della medesima norma). Eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta, travisamento, perplessità e contraddittorietà manifesta”.</h:div><h:div>Secondo la deducente la rilevata contraddizione tra le previsioni del Piano cave relative al proprio ambito estrattivo può essere superata attraverso una pronuncia conformativa di questo Giudice che determini l’ampliamento del perimetro dell’area di scavo. </h:div><h:div>3.1. Né la Provincia di Bergamo, né il Comune di Antegnate si sono costituiti in giudizio, ancorché fossero stati ritualmente evocati. </h:div><h:div>3.2. Si è, invece, costituta in giudizio la Regione Lombardia, allegando l’autorizzazione all’escavazione rilasciata dalla Provincia alla ricorrente e concludendo che sia venuto meno l’interesse al ricorso. Ha chiesto, pertanto, che il ricorso sia dichiarato improcedibile e le spese di lite siano compensate tra le parti. </h:div><h:div>4. All’udienza speciale di smaltimento del 14 luglio 2021, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>5.1. Il ricorso è infondato: il che consente di prescindere, per ragioni di economia processuale, dalla disamina dell’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla difesa della Regione. </h:div><h:div>5.2. Deve, innanzitutto, escludersi che nel caso in esame ricorra un’ipotesi di errore materiale. </h:div><h:div>Adattando alla fattispecie concreta le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in relazione alle offerte nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica (si vedano, ex plurimis, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1773/2021; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, sentenza n. 62/2021; T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza n. 970/2020), va osservato che l’errore materiale presuppone la sua immediata riconoscibilità, la sua piana percepibilità senza necessità di compiere una complessa attività interpretativa volta a ricostruire la divergenza fra voluto e dichiarato, e senza che la sua correzione dia luogo a un’attività manipolativa del contenuto dell’atto. </h:div><h:div>Ebbene, la discrasia di cui si duole la società Enzo Pesenti S.r.l. non è affatto palese, non emerge ictu oculi. Vieppiù essa non è risolvibile «individuando una soluzione univoca e palese, sulla base di un percorso logico ovvero ‘matematico’ del tutto vincolato ed incontestabile, per la soluzione in un senso o nell’altro» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6518/2020). Infatti, a ben vedere, gli stessi argomenti spesi dalla ricorrente potrebbero essere utilizzati per sostenere che a essere errato, e, dunque, da correggere, non sia il dato del perimetro dell’ambito, bensì il dato della quantità di materiale che può essere scavato nel ridetto ambito. </h:div><h:div>5.3. In seconda battuta, e ancor più radicalmente, deve escludersi che nel caso in esame ricorra una discrasia tra previsioni del Piano cave. </h:div><h:div>La previsione della quantità di sabbia e ghiaia scavabile costituisce il limite massimo di materiale estraibile, ma non attribuisce né un obbligo, né soprattutto un diritto in tal senso. </h:div><h:div>A questo aggiungasi che, come si evince dal provvedimento provinciale prodotto in giudizio (v. doc. 2 fascicolo della Regione), la ricorrente è stata autorizzata a scavare complessivamente mc. 2.000.000, pari a mc. 1.900.000 di materiale utile. Dunque, il limite massimo è stato raggiunto. </h:div><h:div>Al più resterebbe fuori la quota di riserva, la quale, a fortiori, è del tutto eventuale, perché diretta a sopperire a esigenze non programmate e allo stato nemmeno certe. </h:div><h:div>6.1. In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto. </h:div><h:div>6.2. Conformemente alla volontà espressa dalla Regione le spese di lite vengono compensate tra le parti costituite. </h:div><h:div>Nulla deve disporsi invece a favore delle altre Amministrazioni, parimenti tecnicamente vincitrici, ma che non si sono costituite in giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.</h:div><h:div>Nulla per le spese per le parti non costituite. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>