<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150251620210714171045418" descrizione="" gruppo="20150251620210714171045418" modifica="7/15/2021 7:02:36 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="02516"/><fascicolo anno="2021" n="00655"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150251620210714171045418.xml</file><wordfile>20150251620210714171045418.docm</wordfile><ricorso NRG="201502516">201502516\201502516.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2015\201502516\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>15/07/2021 19:02:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>15/07/2021 19:02:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di decadenza parziale dai benefici delle Misura 121  del P.S.R. 2007-2013 e di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2516 del 2015, proposto da </h:div><h:div>Az. Agr. Pratello di Bertola Vincenzo Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre, 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Regione Lombardia, nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013, pubblicava nel corso dell’anno 2009 un bando, denominato Misura 121, per la concessione di contributi pubblici destinati <corsivo>"all'Ammodernamento delle aziende agricole” </corsivo>il cui art. 1 assegnava l’obiettivo “<corsivo>di promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle aziende agricole".</corsivo></h:div><h:div>La società ricorrente presentava domanda di partecipazione, chiedendo, in particolare, di poter accedere alla contribuzione regionale per le seguenti tipologie di intervento: ristrutturazione dell’impianto irriguo di soccorso dei vigneti; pannelli solari termici; costruzione di un nuovo sottopasso a servizio dei terreni; ristrutturazione del magazzino prodotti finiti e spaccio.</h:div><h:div>La deducente evidenziava, nella sua istanza, che nel programma di spesa erano ricomprese alcune opere murarie quali la ristrutturazione di un fabbricato esistente destinato a magazzino e spaccio di prodotti finiti, allegando una planimetria dalla quale era evincibile che l’intervento edilizio avrebbe comportato anche la realizzazione di un porticato. </h:div><h:div>La domanda veniva ammessa per un importo totale d’intervento pari ad Euro 345.267,72 con un contributo di Euro 138.107,09 </h:div><h:div>I lavori oggetto di contribuzione venivano anche collaudati con verbale del 16 marzo 2012 evidenziando un importo di spesa accertato di a € 264.824,22 ed un contributo ammesso pari a € 70.437,73 che veniva liquidato alla società.</h:div><h:div>La Regione Lombardia, nell’ambito dei controlli a campione sui finanziamenti ammessi eseguiva un sopralluogo e rilevava l’esistenza di difformità consistenti nella ristrutturazione di un portico, con superficie non indicata nelle tavole progettuali; nella mancata realizzazione dello spaccio per esposizione e vendita prodotti sostituito da una struttura adibita a magazzino.</h:div><h:div>Per conseguenza la Regione, atteso il mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1 delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di Misura 121 con decreto n. 7119 del 7.09.2015 pronunciava la parziale decadenza parziale dai benefici procedendo contestualmente alla revoca della quota parte di contributo già erogata a suo favore, pari ad € 52.922,53</h:div><h:div>Avverso tale atto la società proponeva ricorso chiedendone l’annullamento e deducendo:</h:div><h:div>- Violazione dell’art. 25 della Misura 121. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 27.1, comma 11, della Misura 121. Eccesso di potere per difetto di presupposti errore di fatto e carenza di istruttoria.</h:div><h:div>Si costituiva in resistenza la regione Lombardia che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 14 luglio 2021 il ricorso era trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente va scrutinata l’eccezione in rito dell’Amministrazione intimata.</h:div><h:div>L’eccezione merita adesione.</h:div><h:div>Come più volte statuito dal Giudice del riparto in tema di finanziamenti pubblici, le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, laddove esse riguardino l'annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità o la revoca dello stesso per contrasto con l'interesse pubblico, in relazione ai quali la posizione giuridica del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che non involgono aspetti di ponderazione o comparazione tra interessi pubblici o di riconsiderazione dell'interesse del privato rispetto ai primi, come allorché la controversia abbia a oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla Pubblica amministrazione per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero (tra le tante, Cass. civ., sez. un., 10/11/2020 , n. 25213, id. sez. un., 27/08/2019, n. 21742).</h:div><h:div>Come da ultimo precisato dal Consiglio di Stato, “<corsivo>qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione</corsivo>” (Cons. Stato sez. II, 29/03/2021, n. 2609).</h:div><h:div>Nel caso di specie non possono sorgere dubbi sulla qualificazione del potere esercitato dall’amministrazione e sulla correlativa posizione della società ricorrente che ha rivendicato il proprio diritto soggettivo alla conservazione del finanziamento inizialmente riconosciuto e poi parzialmente revocato a seguito del riscontrato inadempimento agli impegni essenziali previsti dalle disposizioni attuative per la presentazione delle domande della Misura 121.</h:div><h:div>Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta, ex art. 11, co. 2, c.p.a., fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. </h:div><h:div>Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la non piana risolvibilità del tema della giurisdizione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi, in caso di riassunzione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>