<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150201820210213160356380" descrizione="autotutela - rettifica - annullamento d'ufficio" gruppo="20150201820210213160356380" modifica="2/27/2021 9:52:41 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="02018"/><fascicolo anno="2021" n="00213"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150201820210213160356380.xml</file><wordfile>20150201820210213160356380.docm</wordfile><ricorso NRG="201502018">201502018\201502018.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>26/02/2021 19:49:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>23/02/2021 10:41:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 74978/2015 emesso dalla Provincia di Brescia in data 19.6.2015, mediante il quale si rettificava il provvedimento n. 3336 di data 30.05.2015 avente ad oggetto: "autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in Comune di Bedizzole (BS) via Trebocche - art. 208 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2015, proposto da </h:div><h:div>C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Italo Ferrari in Brescia, via Diaz, 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli e Raffaella Rizzardi, elettivamente domiciliati presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Brescia, p.za Paolo VI, 29; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rosini Armando, rappresentato e difeso dall'avvocato Daria Damioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Corfu', 78; </h:div><h:div>Comune di Bedizzole, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del sig. Armando Rosini;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 27 gennaio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società C.B.C. Costruzioni di Bussi Geom. Fabio &amp; C. s.n.c. otteneva dalla Provincia di Brescia, a fronte di istanza presentata il 28 febbraio 2013, l’autorizzazione n. 3336/2014 del 30 maggio 2014 per la realizzazione e l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nell’insediamento ubicato nel Comune di Bedizzole (BS), via Trebocche 7/O, su terreno di proprietà di terzi condotto in locazione.</h:div><h:div>2. In forza di tale autorizzazione, in data 10 settembre 2014 la ricorrente dava avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune.</h:div><h:div>3. Successivamente, con nota del 16 marzo 2015, il sig. Rosini Armando, proprietario di uno dei terreni confinanti con l’area gestita dalla C.B.C., segnalava alla Provincia che, lungo il confine sud verso la sua proprietà, era in corso di realizzazione, da parte della C.B.C., un muro di cinta alto circa 2 metri e distante circa 1 metro e mezzo dal confine (sul quale già da tempo insisteva un muretto divisorio con soprastante recinzione) e circa 6 metri e mezzo dall’immobile sito sul terreno di sua proprietà; il tutto in violazione dell’art. 32.3 del P.G.T. del Comune di Bedizzole, il quale, in relazione all’ambito produttivo in cui sono collocati i terreni in questione, prescrive il rispetto della distanza minima di 5 metri dal confine e di 10 metri da ulteriori costruzioni; il deducente rilevava che il muro in questione non era stato previsto nel progetto allegato da C.B.C. all’istanza di autorizzazione, e chiedeva pertanto la sospensione dei lavori e l’abbattimento del muro.</h:div><h:div>4. Con nota del 30 marzo 2015, la Provincia di Brescia avviava il procedimento di riesame dell’autorizzazione convocando una conferenza di servizi, che si svolgeva in data 23 aprile 2015. In esito alla conferenza dei servizi, con determina dirigenziale prot. 2148 del 19 giugno 2015, la Provincia disponeva di <corsivo>“rettificare”</corsivo> l’autorizzazione n. 336/2014 con specifico riferimento alla realizzazione del muro di cinta (non previsto nel progetto originario), <corsivo>“mediante allegazione della corretta rappresentazione grafica dell’impianto in sostituzione di quella errata”</corsivo>, demandando al Comune <corsivo>“ogni più opportuna iniziativa circa ulteriori valutazioni di carattere edilizio”</corsivo>.</h:div><h:div>Nella motivazione del provvedimento, la Provincia osservava, in particolare:</h:div><h:div>- che nella documentazione presentata da C.B.C. a corredo dell'istanza del 28 febbraio 2013, e in particolare nell'elaborato grafico <corsivo>''tav. 2 planimetria di progetto, particolari costruttivi – febbraio 2013 - luglio 2013"</corsivo>, non era rappresentata la realizzazione del muro di cinta;</h:div><h:div>- che la realizzazione del muro di cinta era stata rappresentata, per la prima volta ed esclusivamente dal punto di vista grafico, nelle integrazioni trasmesse dalla richiedente con nota del 10 marzo 2014, dopo la conclusione della conferenza dei servizi e in risposta a richieste istruttorie (di diversa natura) formulate dalla Provincia; tuttavia, in tali integrazioni non era stata segnalata la modifica progettuale consistente nella realizzazione del muro di cinta, anzi era stato specificato che sul confine sarebbe stata realizzata una siepe alta pari a 2.50 m, con funzione di mitigazione e contenimento delle polveri (come peraltro richiesto dall’ARPA in conferenza dei servizi);</h:div><h:div>- che il tecnico provinciale che aveva redatto il testo del provvedimento autorizzatorio non aveva <corsivo>“prescritto alcunchè in merito alla modifica progettuale in questione, modifica che non </corsivo>[era] <corsivo>stata colta nel controllo degli elaborati finali”</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- che tutte le amministrazioni intervenute alla conferenza dei servizi si erano pronunciate su un progetto che non contemplava la realizzazione del muro di cinta, e così in particolare sia il Comune di Bedizzole (che aveva formulato parere favorevole in data 10 settembre 2013 prima che fosse introdotta la modifica progettuale contemplante il muro in questione), sia l’ARPA Lombardia (che, pronunciandosi anch’essa prima di tale modifica, aveva prescritto con parere del 10 ottobre 2013 che il perimetro dell'insediamento fosse realizzato <corsivo>“tramite piantumazione con alberi autoctoni, …precisando che tali barriere fungono anche da mitigazione relativamente alla dispersione di polveri e rumori”</corsivo>);</h:div><h:div>- che nel corso dell'iter istruttorio mai la Provincia aveva richiesto a C.B.C. di realizzare, lungo il lato sud dell'insediamento, un nuovo muro con funzioni di mitigazione e contenimento delle polveri;</h:div><h:div>- che <corsivo>“la lettura sistematica dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo dell'autorizzazione contiene le "indicazioni, condizioni e prescrizioni" dell'autorizzazione, cosi come rappresentate nel progetto esaminato in sede istruttoria e non su opere ulteriori, quali il muro di cinta, rappresentato solo nell'elaborato grafico da ultimo allegato al provvedimento n. 3336 del 30/05/2014 e non correttamente valutato”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>5. Con ricorso portato alla notifica il 19 settembre 2015, la società C.M.C. impugnava il predetto provvedimento di rettifica e ne chiedeva l’annullamento sulla base di due motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili. </h:div><h:div>5.1. La società ricorrente premetteva che la realizzazione del muro in questione era stata imposta dalle amministrazioni intervenute in conferenza dei servizi a mitigazione delle emissione polverulente e fonometriche nell’atmosfera derivanti dall’impianto di trattamento dei rifiuti, e quindi era stata prevista nell’autorizzazione provinciale n. 3336/2014, la quale, nell’assentire la realizzazione dell’impianto, aveva richiamato espressamente, quale sua <corsivo>“parte integrante e sostanziale”</corsivo>, le indicazioni e le prescrizioni indicate nell’allegato A e nell’elaborato grafico; in quest’ultimo documento, in particolare, consegnato all’amministrazione provinciale in data 11 marzo 2014, la realizzazione del muro di cinta era stata opportunamente evidenziata in planimetria e in sezione ed era stata prevista proprio a seguito delle richieste istruttorie formulate dalla stessa Provincia, tese a tutelare il contesto circostante e il vicinato.</h:div><h:div>5.2. In tale contesto, secondo la parte ricorrente, con l’adozione del provvedimento impugnato l’amministrazione provinciale non avrebbe esercitato poteri di mera <corsivo>“rettifica”</corsivo>, bensì poteri di <corsivo>“annullamento d’ufficio”</corsivo> ex art. 21 nonies l. 241/90, in assenza, tuttavia, dei presupposti legittimanti previsti da tale norma.</h:div><h:div>6. La Provincia di Brescia si costituiva il giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, con la quale eccepiva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (alla luce dell’esito del contenzioso civile intercorso tra la parte ricorrente e la parte controinteressata), e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>7. Si costituiva anche la parte controinteressata sig. Rosini Armando, depositando documenti e resistendo al ricorso con memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>8. Non si costituiva il Comune di Bedizzole, ritualmente intimato in data 21.09.2015.</h:div><h:div>9. La difesa di parte ricorrente depositava una memoria conclusiva, anche in replica alle eccezioni preliminari svolte dalla Provincia, confermando la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2021, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>Sull’eccezione preliminare formulata dalla Provincia.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Costituendosi in giudizio, la Provincia di Brescia ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse; ciò sul rilievo che, all’esito del contenzioso civile intercorso tra la parte ricorrente e la parte controinteressata, il Tribunale civile di Brescia, con sentenza n. 29/19, ha ordinato l’arretramento del muro in questione, in quanto edificato in violazione delle distanze minime dai confini e dagli altri edifici prescritte dallo strumento urbanistico comunale.</h:div><h:div>L’eccezione, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</h:div><h:div>Come giustamente dedotto dalla parte ricorrente nella propria memoria conclusiva, la sentenza civile ha riguardato soltanto una porzione del muro in questione, quella antistante la proprietà del controinteressato, ma la gran parte del manufatto è estranea al giudicato civile ed è ancora in essere (mentre l’altra, sembra di comprendere, è stata effettivamente arretrata), per cui la parte ricorrente ha ancora interesse ad una pronuncia nel merito, per preservare da possibili interventi ripristinatori dell’amministrazione comunale la porzione di muro non incisa dalla giudicato civile.</h:div><h:div><corsivo>Nel merito</corsivo>.</h:div><h:div>Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.</h:div><h:div>1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> L. 241/90 per disporre l’<corsivo>”annullamento d’ufficio”</corsivo> dell’autorizzazione n. 3336/2014, stante l’inesistenza di un vizio originario di legittimità del provvedimento annullato, l’assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento d’ufficio, prevalente sull’interesse del destinatario alla conservazione dell’atto e, infine, il decorso di un lasso di tempo non ragionevole tra la data di emissione del provvedimento autorizzatorio e il suo annullamento in autotutela; in particolare:</h:div><h:div>- quanto all’assenza di un vizio originario di legittimità, la parte ricorrente ha rilevato che durante la conferenza dei servizi del 23 aprile 2015, convocata dalla Provincia nell’ambito del procedimento di autotutela, nessuna delle amministrazioni partecipanti (inclusa l’amministrazione comunale) ha sollevato contestazioni circa la regolarità edilizia del muro di cinta, nè sono state rilevate violazioni della normativa civilistica, che difatti  non sussisterebbero; si tratterebbe di un muro <corsivo>“isolato”</corsivo> di altezza inferiore a tre metri e che, pertanto, ai sensi dell’art. 878 c.c., non rileverebbe ai fini del computo della distanza dal confine;</h:div><h:div>- l’assenza di un interesse pubblico all’autotutela sarebbe evidente nella circostanza che il muro in questione avrebbe il solo scopo di implementare la fascia di mitigazione ambientale che originariamente prevedeva soltanto una siepe di pari altezza, e quindi sarebbe posto a tutela - e non in pregiudizio - del vicino confinante, che se ne lamenterebbe per mera ripicca.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che la censura di parte ricorrente non può essere condivisa.</h:div><h:div>1.1. Secondo la parte ricorrente il muro in questione non sarebbe funzionale alla gestione dell’impianto di trattamento rifiuti e la sua realizzazione sarebbe stata <corsivo>“imposta”</corsivo> dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo al fine di mitigare le emissioni di polveri e di rumori indotte dall’attività produttiva verso le proprietà confinanti.</h:div><h:div>Già questa premessa è infondata in fatto.</h:div><h:div>1.2. Nessuna delle Amministrazioni coinvolte ha mai imposto o anche soltanto suggerito la realizzazione di muro (in cemento armato) con funzione di barriera di contenimento delle emissioni polverulente e acustiche derivanti dall’attività produttiva; a tal fine, infatti, è stata richiesta, su indicazione dell’ARPA, soltanto la realizzazione di una siepe avente determinate caratteristiche, ma non di un muro.</h:div><h:div>1.3. A fronte di tale richiesta, la ricorrente ha modificato il progetto originario, tuttavia prevedendo, non soltanto la siepe, ma anche la realizzazione di un muro in cemento armato; e tale elemento di novità rispetto al progetto originario esaminato in conferenza dei servizi è stato introdotto in un momento in cui quest’ultima si era già conclusa, ed è stato sottoposto all’esame della sola Provincia senza evidenziare nell’atto di integrazione istruttoria l’esistenza del nuovo manufatto, se non negli allegati grafici, ma senza alcuna deduzione illustrativa nella relazione di accompagnamento che rendesse evidente la modifica progettuale introdotta unilateralmente; di modo che l’autorizzazione è stata sì rilasciata dalla Provincia richiamando, quale sua parte integrante e sostanziale, il progetto così come modificato dalla parte proponente, ma senza che tale modifica fosse nuovamente sottoposta all’esame della conferenza dei servizi e, quindi, senza che nessuna delle amministrazioni coinvolte avesse avuto effettiva consapevolezza del manufatto.</h:div><h:div>1.4. In tale contesto, l’amministrazione provinciale non è intervenuta ad emendare l’autorizzazione originaria da un vizio originario di legittimità, connesso ad una erronea valutazione circa l’assentibilità edilizia del muro in questione, bensì per correggere un errore materiale – sicuramente riconoscibile dal proponente - consistente nell’aver richiamato nel provvedimento conclusivo, quale sua parte integrante ed essenziale, una tavola progettuale diversa da quella che aveva formato oggetto di valutazione da parte delle amministrazioni, e contemplante un elemento di novità (la realizzazione del muro in cemento armato in luogo delle siepe richiesta dall’ARPA) introdotto surrettiziamente dalla parte proponente nel procedimento amministrativo, in occasione delle integrazioni istruttorie richieste dall’Autorità procedente in esito ai lavori della conferenza dei servizi.</h:div><h:div>1.5. In sostanza, con il provvedimento impugnato l’amministrazione provinciale ha corretto l’errore materiale consistito nella falsa rappresentazione del contenuto della tavola progettuale allegata all’atto autorizzatorio originario; falsa rappresentazione indotta dal comportamento (quanto meno) non adeguatamente trasparente assunto dalla società proponente. </h:div><h:div>1.6. La qualificazione dell’atto impugnato come “rettifica” è dunque coerente con il suo contenuto, consistendo nello stralcio, dal progetto allegato al provvedimento autorizzatorio, delle tavole raffiguranti la realizzazione del muro di cinta, in modo tale da fornire una <corsivo>“corretta rappresentazione grafica dell’impianto </corsivo>[autorizzato]<corsivo> in sostituzione di quella errata”</corsivo>: e la rettifica,<corsivo/><corsivo/><corsivo/> “quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato; non richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto” (T.A.R. Latina, sez. I, 17/07/2013, n. 644; T.A.R. Napoli, sez. II , 19/12/2019, n. 6029; T.A.R. Palermo, sez. II, 08/10/2012, n. 1973; più di recente, T.A.R. Lazio-Roma , sez. II, 03/02/2020, n. 1362).</h:div><h:div>1.7. Peraltro, il provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, si sottrae alle censure della parte ricorrente anche a volerlo qualificare quale <corsivo>“annullamento d’ufficio”</corsivo>.</h:div><h:div>Se si segue tale soluzione, infatti, il vizio originario di legittimità del provvedimento autorizzatorio è rappresentato dalla mancata valutazione della modifica progettuale da parte della conferenza dei servizi, ed in particolare da parte dell’amministrazione comunale istituzionalmente preposta a vigilare sul rispetto della normativa edilizia e delle prescrizioni del proprio strumento urbanistico; l’interesse pubblico alla rimozione del vizio è <corsivo>in re ipsa</corsivo>, venendo in considerazione il rispetto di prescrizioni inderogabili in materia di distanze tese al rispetto di principi fondamentali in termini di salubrità, con la conseguenza che l'attività posta in essere dal comune sarebbe vincolata (T.A.R. Torino, sez. II, 02/04/2019, n. 383; T.A.R. Genova, sez. I, 22/04/2016, n. 405); infine, l’annullamento d’ufficio è stato pronunciato entro un termine non irragionevole, circa 13 mesi dall’adozione del provvedimento oggetto di autotutela, comunque inferiore a quello di 18 mesi prescritto dell’art. 21 <corsivo>nonies </corsivo>L. 241/90 (peraltro, nemmeno applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> alla fattispecie  in esame, in quanto in vigore dal 28 agosto 2015, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 19 giugno 2015).</h:div><h:div>2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché sollevano censure strettamente connesse; in particolare:</h:div><h:div>- con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha affermato che il muro di cinta sarebbe stato realizzato senza l’assenso edilizio del Comune di Bedizzole; secondo la parte ricorrente, l’assenso del Comune all’intervento edilizio sarebbe implicito nel fatto che l’amministrazione comunale ha partecipato alla conferenza dei servizi all’esito della quale è stata rilasciata l’autorizzazione provinciale n. 3336/2014, la quale, ai sensi dell’art. 208 comma 6 del d. lgs. 152/2006, “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;</h:div><h:div>- con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 208 comma 6 del d. lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per sviamento, sul rilievo che il provvedimento impugnato, anziché costituire la sintesi dei contributi forniti dagli enti partecipanti alla conferenza dei servizi, avrebbe disposto la rettifica dell’autorizzazione originaria nonostante che nessuna delle amministrazioni coinvolte avesse fatto pervenire le proprie valutazioni sul procedimento di riesame, salvo poi demandare in modo irragionevole al Comune <corsivo>“ogni più opportuna iniziativa circa ulteriori valutazioni di carattere edilizio”</corsivo>, valutazioni che invece avrebbero dovuto essere compiute in seno alla conferenza dei servizi.</h:div><h:div>Anche tali censure, osserva il Collegio, non possono essere condivise.</h:div><h:div>2.1. Nel caso di specie, il parere dell’amministrazione comunale sotto il profilo edilizio è stato formulato in conferenza dei servizi soltanto sul progetto originario presentato dall’interessata, che ancora non contemplava la realizzazione del muro di cinta (ma solo la siepe).  Dopo la modifica progettuale introdotta surrettiziamente dall’interessata successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi del 13 settembre 2013, il progetto emendato non è stato più sottoposto all’esame della conferenza (e quindi del Comune), non avendo il funzionario istruttore percepito l’esistenza della modifica progettuale a causa del comportamento dell’interessata. E pertanto, è pur vero che l’autorizzazione ex art. 208 d. lgs. 152/2006 sostituisce ad ogni effetto ogni atto di assenso comunque denominato, anche di competenza dell’amministrazione comunale, e può implicare variante allo strumento urbanistico, ma è tuttavia necessario, a tal fine, che l’amministrazione comunale abbia effettivamente avuto la possibilità di esaminare il progetto da autorizzare e di formulare le proprie osservazioni in merito all’assentibilità del medesimo; cosa che nel caso di specie non è avvenuta.</h:div><h:div>2.2. Analogamente, nella riunione della conferenza dei servizi del 23 aprile 2015 svolta nell’ambito del procedimento di autotutela, il Comune non ha formulato alcun parere positivo al mantenimento del manufatto, ma si è limitato ad esprimere una posizione interlocutoria, ritenendo necessari ulteriori <corsivo>“approfondimenti giuridici”</corsivo>; in tale contesto, la Provincia, ritenendo, come sopra esposto, che l’atto autorizzatorio fosse stato adottato sulla base di un errore materiale indotto dalla parte richiedente, ha proceduto alla variazione, <corsivo>“demandando al Comune ogni più opportuna iniziativa circa ulteriori valutazioni di carattere edilizio”</corsivo>, e ciò evidentemente ai fini dell’eventuale riduzione in pristino o dell’eventuale sanatoria del manufatto, ove richiesta e consentita.</h:div><h:div>2.3. La rettifica, quale atto dal contenuto vincolato diretto ad emendare un mero errore materiale, non richiedeva ulteriori valutazioni da parte della conferenza dei servizi, essendo a tal fine sufficiente l’iniziativa unilaterale dell’autorità provinciale che aveva adottato l’atto originario e che, nell’adottarlo, era incorsa nell’errore materiale; le uniche valutazioni rientranti nell’esclusiva competenza comunale, in quanto afferenti alla gestione degli effetti del provvedimento di rettifica sulla regolarità edilizia del manufatto, sono state demandate correttamente ad un momento successivo e affidate alla discrezionalità dell’amministrazione competente.</h:div><h:div>3. Infine, con il quarto motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’iter istruttorio previsto dall’art. 208 d. lgs. 152/2006 nonchè vizi di eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando che l’atto impugnato non rappresenterebbe il risultato delle opinioni espresse a maggioranza dagli enti convenuti in conferenza dei servizi, ma sarebbe stato adottato senza che le amministrazioni partecipanti avessero ancora espresso la propria posizione, avendo ritenuto necessari ulteriori approfondimenti giuridici. </h:div><h:div>La censura, osserva il Collegio, è sostanzialmente ripetitiva di quelle dedotte con il secondo e il terzo motivo, e va quindi respinta sulla base delle medesime considerazioni svolte in relazione alle predette censure.</h:div><h:div>4. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e sono liquidate in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti del Comune di Bedizzole, non costituito in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore della Provincia di Brescia, e in € 3.000 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore del controinteressato sig. Rosini Armando.</h:div><h:div>Nulla per le spese di lite nei confronti del Comune di Bedizzole, non costituito in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>