<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150196220210714170711676" descrizione="" gruppo="20150196220210714170711676" modifica="7/15/2021 6:46:57 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="01962"/><fascicolo anno="2021" n="00656"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150196220210714170711676.xml</file><wordfile>20150196220210714170711676.docm</wordfile><ricorso NRG="201501962">201501962\201501962.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2015\201501962\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>15/07/2021 18:46:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>15/07/2021 18:46:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza di demolizione n. p.g. 81300/2015</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2015, proposto da </h:div><h:div>Futuring S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre, 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Moniga in Brescia, C.To S. Agata,11/B; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La società ricorrente presentava in data 10.12.2004, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 D.L. 30.9.2003 n. 269, domanda per la sanatoria dell’illecito edilizio consistito, secondo l’Amministrazione intimata, nella trasformazione di una struttura a pergolato in un portico di superficie coperta pari a mq. 59,00 circa, nell’immobile di proprietà sito in Via San Gottardo n. 14, classificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 30.10.1961</h:div><h:div>Dopo la rituale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis l. n. 241/1990, il Comune di Brescia denegava la sanatoria in quanto l’intervento era da qualificarsi come nuova costruzione non conforme alla disciplina urbanistica, sia all’epoca della realizzazione dell’abuso sia in relazione alle NTA del PGT vigente, siccome realizzato in assenza di titolo abilitativo in area assoggettata a vincolo di tutela ambientale e paesistica.</h:div><h:div>Avverso tale atto insorgeva la società Futuring chiedendone l’annullamento e deducendo:</h:div><h:div>- Violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 381/2001, dell’art. 97 Cost. e violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.</h:div><h:div>Si costituiva in resistenza il Comune di Brescia instando per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 14 luglio 2021, dopo il deposito di memorie, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Come rilevato dalla difesa del Comune il riferimento normativo evocato con il ricorso si palesa inconferente dal momento che l’istanza della ricorrente non era infatti relativa ad un accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. Edilizia, bensì ad una domanda di definizione degli illeciti edilizi presentata e definita ai sensi dell’art. 32 del d.l. 269/03. </h:div><h:div>Per tale profilo, non precisandosi in che modo la disciplina in materia di condono degli abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico sia stata violata da parte dell’Amministrazione, la censura si palesa inammissibile.</h:div><h:div>Infondate sono anche le successive doglianze imperniate sulla pretesa violazione del principio del legittimo affidamento e sull’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e difetto di istruttoria.</h:div><h:div>Assume la ricorrente che il portico ritenuto abusivo sarebbe stato semplicemente ricostruito senza sostanziali differenze nella medesima posizione e con le stesse misure del manufatto preesistente.</h:div><h:div>In realtà come emerge dalla documentazione in atti, il portico demolito a seguito di autorizzazione nel 1982, aveva una superficie di circa mq. 15 ed era posizionato in aderenza al fabbricato sul lato sud, mentre quello successivamente eseguito senza titolo e fatto oggetto di istanza di sanatoria è collocato sul lato est dell’edificio e ha una superficie di mq. 59.</h:div><h:div>Si aggiunga che il portico attuale sostituisce un pergolato frangisole autorizzato (doc. n. 11 e 12 del Comune), ovvero una struttura leggera senza coperture fisse. Peraltro, l’autorizzazione alla costruzione di un vero e proprio locale, nella medesima posizione del pergolato, era stata negata già nel 1987 giacché in contrasto con la normativa urbanistica allora vigente.</h:div><h:div>Questo pergolato veniva demolito interamente e sostituito con un altro pergolato sorretto da pilastri in pietra con copertura a travi in legno. L’opera di cui si è chiesto il condono è consistita nella mera copertura della struttura autorizzata, trasformandola cosi da frangisole a portico.</h:div><h:div>Secondo parte ricorrente l’opera sarebbe stata realizzata dal dante causa dell’odierna ricorrente che avrebbe operato in buona fede non essendo l’autore dell’abuso, ma legittimato a chiedere il condono. Il comune avrebbe dovuto valutare meglio tali profili e, considerato soprattutto il lungo decorso temporale, avrebbe dovuto motivare meglio le ragione dell’impugnato provvedimento anche con riferimento alle “<corsivo>ragioni di interesse pubblico a distruggere un manufatto che si trova sui luoghi di causa da lungo tempo</corsivo>”.</h:div><h:div>La tesi è priva di pregio.</h:div><h:div>E’ sufficiente in proposito rammentare la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di rimessione in pristino stato, previa demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza del necessario titolo autorizzatorio, non necessita di una valutazione da parte dell'autorità procedente della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, essendo all'uopo sufficiente che nella motivazione si faccia espresso richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento. Invero, l'ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, non abbisogna di una comparazione dell'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico - edilizia con l'interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 04/10/2019, n. 6720;T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/01/2021, n. 12; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1° ottobre 2020 n. 679).</h:div><h:div>Si è in tal senso precisato che la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico — quale è, per l'appunto, quella del ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio — non è per certo idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, ossia l'edificazione <corsivo>sine titulo</corsivo>. Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario che ha realizzato l'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. Infatti la sanzione repressiva in materia edilizia costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata; né tale necessaria previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso — che è <corsivo>in re ipsa</corsivo> — con l'interesse del privato proprietario del manufatto si impone quand'anche l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso (Cons. Stato, sez. VI, 10/01/2020, n. 254).</h:div><h:div>Quanto esposto appare sufficiente a concludere per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>