<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150113120210613141814390" descrizione="" gruppo="20150113120210613141814390" modifica="6/18/2021 10:48:00 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Michele Valori" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="01131"/><fascicolo anno="2021" n="00574"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150113120210613141814390.xml</file><wordfile>20150113120210613141814390.docm</wordfile><ricorso NRG="201501131">201501131\201501131.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>18/06/2021 10:44:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Capriolo prot. n. 4763 del 16 aprile 2015, con il quale è stato negato il rilascio di un permesso di costruire relativo a un nuovo capannone a uso agricolo in via Pozze;</h:div><h:div>degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento alla comunicazione comunale 22 gennaio 2015, n. 1261; </h:div><h:div>delle norme del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Capriolo nella parte in cui ammettono la previsione di corridoi di salvaguardia stradale anche in difetto della previsione di una viabilità di progetto e della tavola T.06.dp - carta dei vincoli, laddove indica un corridoio di salvaguardia in difetto della previsione di una viabilità di progetto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2015, proposto da Michele Valori, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale Stazione, 37; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Capriolo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Diaz, 9; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriolo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Elena Garbari nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola nel comune di Capriolo, censura il provvedimento con cui l’intimata amministrazione gli ha negato il rilascio del permesso di costruire per edificare un capannone ad uso agricolo sui suoi mappali.</h:div><h:div>Tale diniego è motivato dal fatto che l’area individuata per la localizzazione dell’edificio rientra in zona vincolata quale “corridoio di salvaguardia per viabilità di progetto”, alla quale trova applicazione l’articolo 44.1. delle NTA del Piano delle Regole del Piano di Governo del territorio, secondo cui “<corsivo>non è consentita alcuna costruzione né fuori terra, né sotto terra. Il corridoio di salvaguardia vige sino all’approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura, in base al quale saranno individuate le fasce di rispetto stradale ai sensi del codice della strada</corsivo>”.</h:div><h:div>L’applicazione del regime predetto è connesso alla prevista realizzazione della nuova tangenziale alla Strada Provinciale 469 Sebina Occidentale e della viabilità comunale di collegamento, non ancora progettata.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali l’esponente censura – rispettivamente – il provvedimento di diniego e le norme del PGT richiamate a suo fondamento.</h:div><h:div>Con la prima doglianza egli deduce la “<corsivo>Violazione del PGT e della disciplina sui corridoi di salvaguardia stradale (art. 44.1 NTA del piano dei servizi). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti</corsivo>”. Assume il ricorrente che il nominato art. 44.1 delle NTA del Piano delle regole prevede che i corridoi di salvaguardia stradale devono essere individuati nella cartografia di Piano e, quindi, presuppongono che la viabilità, quanto meno a livello di previsione, sia contemplata dallo strumento urbanistico. Nel caso di specie, tuttavia, nel corridoio posto sul lato est della tangenziale non è prevista alcuna strada e perciò manca il presupposto essenziale per l’applicazione della invocata norma urbanistica.</h:div><h:div>La seconda censura, formulata in via espressamente subordinata, si appunta sulle norme del PGT, ove le stesse siano intese come autorizzative della previsione di corridoi di salvaguardia stradale anche in difetto della specifica previsione di una viabilità di progetto, ivi compresa la tavola T.06.dp, recante la carta dei vincoli. Tali previsioni sono censurate per “<corsivo>violazione art. 42 Costituzione e art. 2 legge n. 1187/68. Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione</corsivo>.”. Lamenta l’esponente che le norme di piano sono eccessivamente generiche e indefinite e che le stesse gravano la sua proprietà di un vincolo di inedificabilità assoluta indeterminato sotto il profilo temporale, configurando quindi sostanzialmente un illegittimo vincolo espropriativo.</h:div><h:div>Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Capriolo, deducendo l’infondatezza del gravame e, con riferimento alla seconda censura, la tardività per mancata impugnazione della norma direttamente lesiva del PGT entro l’ordinario termine decadenziale.</h:div><h:div>L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1322 di data 9 luglio 2015.</h:div><h:div>In vista dell’udienza per la trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e note d’udienza. </h:div><h:div>Il ricorrente ha in particolare evidenziato che nulla è mutato dopo la proposizione del gravame, non avendo l’amministrazione elaborato un’adeguata e definitiva progettazione viabilistica.</h:div><h:div>Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento del 9 giugno 2021.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’odierno gravame è diretto a censurare il diniego del titolo edilizio per l’edificazione di un capannone ad uso agricolo nel Comune di Capriolo, in area inserita in un corridoio di salvaguardia per la viabilità di progetto, assunto dall’amministrazione in applicazione dell’art. 44.1 delle NTA, che vieta ogni nuova costruzione fino all’approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura, che stabilirà le fasce di rispetto stradale. In via subordinata viene impugnata <corsivo>in parte qua</corsivo> detta previsione dello strumento urbanistico.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto dei presupposti in fatto per l’applicazione della disciplina dei corridoi di salvaguardia, evidenziando che l’area individuata per l’edificazione ricade in un corridoio ove non è prevista la realizzazione di infrastrutture viarie.</h:div><h:div>La censura non può essere accolta.</h:div><h:div>La zona in questione rientra nella fascia di salvaguardia che tutela la viabilità comunale complementare alla tangenziale, che non è stata ancora progettata. </h:div><h:div>La tavola T.01.PR – Azzonamento del Piano delle regole e relativa legenda la comprende -infatti- all’interno dello specifico relativo tratteggio di colore rosa; l’area è inclusa parimenti nelle zone di “salvaguardia stradale” indicate nella Tavola T.06.DP- carta dei vincoli del PGT. </h:div><h:div>Risulta pertanto confermato il presupposto per l’applicazione della norma di piano invocata dall’amministrazione comunale nel denegare il titolo edilizio.</h:div><h:div>Né rileva la mancata indicazione concreta del futuro tracciato stradale, in quanto il nominato articolo 44.1 delle NTA trova applicazione in via generale e senza ulteriori condizioni per i corridoi di salvaguardia, nei quali l’area risulta - come già detto -  inserita. </h:div><h:div>Con riferimento al secondo motivo, in ragione dell’infondatezza degli argomenti dedotti il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di tardività sollevata dalla resistente amministrazione, peraltro riferibile solo alla tavola di Piano (T.01.PR-azzonamento) e non anche all’articolo 44.1.NTA, costituente previsione di carattere regolamentare.</h:div><h:div>Lo strumento urbanistico comunale ha indicato nelle cartografie dello strumento urbanistico il futuro tracciato stradale solo ove già esattamente localizzato. In particolare il PGT ha individuato, in conformità al Piano provinciale, la prevista tangenziale, ma non anche la viabilità complementare.</h:div><h:div>L’inserimento di alcune aree nel corridoio di salvaguardia implica una limitazione delle facoltà connesse alla proprietà finalizzata proprio ad impedire che nella fase di progettazione dell’opera pubblica possano essere rilasciati titoli edilizi incompatibili, che potrebbero aggravare il procedimento o i costi per la futura realizzazione dell’opera.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha escluso peraltro che il vincolo di inedificabilità previsto nella fascia di rispetto stradale abbia natura espropriativa, riguardando una generalità di beni e di soggetti ed avendo il solo effetto di conformare la proprietà in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dalla successiva eventuale attivazione di procedure espropriative (Cons. Stato, Sez. IV n. 5113 del 27 settembre 2012).  </h:div><h:div>L’inserimento nel piano urbanistico delle opere di viabilità, infatti, “<corsivo>pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone, di regola rimessa allo strumento di attuazione e, come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, incidente su specifici beni (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2010, n. 17677).</corsivo>” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 settembre 2012, n. 1555).</h:div><h:div>Il vincolo introdotto dallo strumento urbanistico non può quindi essere qualificato come espropriativo, bensì come conformativo, atteso che “<corsivo>va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati ( cfr Cons. Stato sez. IV 7 aprile 2010 n. 1982)</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 4748).</h:div><h:div>Pur imponendo limitazioni al diritto dominicale, l’inserimento nella fascia di salvaguardia non incide sulle facoltà di godimento del bene in modo così profondo da svuotarne o annullarne i contenuti e, quindi, non ha carattere ablatorio. </h:div><h:div>Va esclusa, quindi, la dedotta violazione del dettato costituzionale, atteso che “<corsivo>il contrasto con l’art. 42 della Carta costituzionale, (</corsivo>…)<corsivo> si può ravvisare solo nei casi in cui pur restando intatta la titolarità del diritto, quest'ultimo risulta annullato o menomato. Il problema si può porre, dunque, solo con riferimento a quelle limitazioni che la Corte ha individuato come tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. I ricorrenti, invece, sono proprietari di terreni a destinazione agricola, la cui conservazione è dagli stessi indicata come bene primario da perseguire e la presenza del vincolo di salvaguardia non ha mai precluso la possibilità di continuare la coltivazione o di apportare migliorie per favorirla, né è stato fornito alcun principio di prova che ne sia stato gravemente inciso il valore di scambio.</corsivo>” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 21 giugno 2017, n. 838).</h:div><h:div>Né l’ulteriore indicazione contenuta nel provvedimento interinale di questo TAR, secondo cui “<corsivo>se però la situazione di blocco dell’utilizzazione delle aree dovesse prolungarsi indefinitamente, il vincolo assumerebbe carattere sostanzialmente espropriativo, e il ricorrente potrebbe opporsi al suo mantenimento, oppure chiedere la fissazione di un termine per il completamento della progettazione e l’esatta individuazione delle aree necessarie alla viabilità comunale</corsivo>” può essere assunta come parametro di legittimità degli atti qui avversati, come sostenuto da parte ricorrente, costituendo solo un’indicazione <corsivo>pro futuro</corsivo>, riferita all’approvazione del nuovo strumento urbanistico, all’eventuale reiterazione della disciplina qui contestata, e ai rimedi esperibili dal privato interessato.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>La condanna alle spese segue la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite al Comune di Capriolo, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>