<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150027420210524154528368" descrizione="ordinanza contingibile e urgente - smottamento collina" gruppo="20150027420210524154528368" modifica="5/24/2021 4:58:38 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="00274"/><fascicolo anno="2021" n="00486"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150027420210524154528368.xml</file><wordfile>20150027420210524154528368.docm</wordfile><ricorso NRG="201500274">201500274\201500274.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>24/05/2021 16:58:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, notificate a mani in data 22 novembre 2014, con le quali il Sindaco pro tempore del Comune di Trescore Balneario ha ordinato ai ricorrenti di procedere all'esecuzione delle necessarie opere di messa in sicurezza del terreno di proprietà, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente;</h:div><h:div>- della nota del 29.11.2014 prot. n. 0012671/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico, avente ad oggetto le somme impiegate e le ulteriori integrazioni che si renderanno necessarie per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori sui mappali di proprietà degli odierni ricorrenti, con addebito dei relativi oneri a questi ultimi;</h:div><h:div>- del verbale di sopralluogo dei tecnici e della polizia locale di Trescore Balneario in data 3.12.2014;</h:div><h:div>- di tutti gli atti preordinati, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, anche se non conosciuti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 274 del 2015, proposto da </h:div><h:div>Capoferri Mario e Manenti Bruna, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Iannitelli e Angelo Galdini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mirko Brioni in Brescia, via V. Emanuele II, 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Trescore Balneario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre, 66; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Dovina Simona, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trescore Balneario;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il   dott. Ariberto Sabino Limongelli nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il 16 novembre 2014, a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose dei giorni precedenti (che avevano determinato allagamenti e fenomeni franosi in molte località della bergamasca), si verificavano alcuni smottamenti sulla collina dell’Aminella nel territorio del Comune di Trescore Balneario (BG); gli smottamenti, a causa del peso della massa di terreno satura d’acqua, determinavano il cedimento di una palificata in micropali tirantati realizzata lungo la via Aminella, all’interno di un cantiere edile in stato di abbandono da circa sei anni; la palificata era stata realizzata a sostegno degli scavi di sbancamento del versante posto a monte delle costruzioni non ultimate; la paratia, crollando sul sottostante piazzale del cantiere e in parte sulle costruzioni non ultimate, innescava un movimento franoso sui terreni a monte retrostanti, di proprietà privata, su un fronte di circa 40 metri di sviluppo lineare e per una profondità di circa 10 metri, mobilizzando un volume di circa 40/50.000 mc di materiale sciolto e saturo, gravitante verso il basso ad una velocità di circa 1 cm all’ora; il movimento franoso danneggiava una strada comunale (la via Solatia) posta a monte della paratia crollata, dove in corrispondenza del secondo tornante si verificavano importanti fessurazioni della sede stradale e del marciapiede, rendendoli di fatto inutilizzabili; ulteriori danni venivano riscontrati, nell’immediato, alle condutture del gas e alla linea elettrica aerea; più in generale, su tutto il versante a nord della paratia crollata, si constatava l’apertura di fessurazioni fino all’accesso del Castello dell’Aminella.</h:div><h:div>2. Il terreno in cui si verificava il crollo della palificata era quello contraddistinto dal mappale 9128 del Foglio 9, di proprietà della società Domus Re s.r.l., mentre i terreni sovrastanti interessati dagli smottamenti e dalle fessurazioni erano, in particolare, quello di cui al mappale 9558 di proprietà dei coniugi Capoferri-Manenti, quello di cui ai mappali 4637-3198-4639 di proprietà delle signore Dovina Daniela, Dovina Silvia e Dovina Simona, quello di cui ai mappali 3950-2820 di proprietà del sig. Tullio Leggeri, e infine quello di cui ai mappali 1092-1033 di proprietà del Condominio Aminella.</h:div><h:div>3. Nell’immediatezza dell’evento, ancora in corso di evoluzione, intervenivano i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco, il vicesindaco, il responsabile dell’Ufficio tecnico e il geologo consulente del Comune; il sindaco adottava nell’immediato alcune ordinanze contingibili e urgenti con cui disponeva la chiusura delle vie Aminella e Solatia e lo sgombero di sette abitazioni; contestualmente, il sindaco incaricava un’impresa privata di effettuare nell’immediato le prime opere di drenaggio sul fronte di frana.</h:div><h:div>4. Il giorno successivo il sindaco adottava una nuova ordinanza contingibile e urgente con cui ordinava alla società Immobiliare Aminella s.r.l., proprietaria del mappale 9135 su cui sorgeva la palificata crollata, di provvedere entro le ore 20,00 di quello stesso giorno alla messa in sicurezza del versante attraverso la realizzazione di un contrafforte al piede del movimento franoso, anche attraverso il riporto di materiale arido e drenante; ma, a seguito della comunicazione dell’intimata di non essere in grado di effettuare l’intervento richiesto nel termine stabilito, il comune vi provvedeva direttamente, a spese dell’intimata, incaricando un’impresa privata, che ultimava i lavori il 22 novembre successivo.</h:div><h:div>5. Ulteriori opere provvisionali erano effettuate sul terreno di proprietà delle signore Dovina, consistenti nello svuotamento della cisterna interrata e della piscina scoperta e nello smantellamento di un tratto di muro di recinzione di circa tre metri che, a causa dei danni riportati, minacciava di crollare sulla sottostante via Solatia all’altezza dell’ingresso con la proprietà Capoferri/Manenti.</h:div><h:div>6. La realizzazione del contrafforte e la contestuale e continua attività di drenaggio del terreno consentivano di arrestare lo smottamento in atto, pur permanendo una continua attività di monitoraggio dello stato dei luoghi. Peraltro, il geologo del Comune e i tecnici regionali dello STER, intervenuti sul posto, prescrivevano l’esecuzione immediata di interventi di drenaggio delle acque e di sigillatura delle fratture, per evitare che l’acqua, percolando, provocasse nuove fessurazioni.</h:div><h:div>7. Il 22 novembre 2014 il sindaco revocava parzialmente l’ordinanza di sgombero, consentendo a 5 delle 7 famiglie di poter rientrare nelle proprie abitazioni.</h:div><h:div>8. In pari data, il sindaco  adottava due ordinanze contingibili e urgenti, di identico contenuto,  nei confronti dei coniugi Capoferri Mario e Manenti Bruna, proprietari del mappale 9558 posto a monte del fronte di frana, con cui disponeva l’esecuzione immediata di lavori finalizzati a stabilizzare il versante attraverso la sigillatura delle fratture presenti e la formazione di idonei sistemi di drenaggio del terreno e di smaltimento dell’acqua piovana presente in una cisterna interrata realizzata dal proprietario del terreno.</h:div><h:div>Nella motivazione dei provvedimenti il sindaco osservava, in particolare, che <corsivo>“il terreno di proprietà privata, originariamente posto a monte della palificata crollata, costituisce oggi il fronte di frana e nella parte più arretrata presenta numerose fratture tali da risultare potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità, in quanto in caso di pioggia si potrebbero innescare ulteriori smottamenti verso valle coinvolgendo un tratto della strada pubblica via Aminella”</corsivo>.</h:div><h:div>9. Analoga ordinanza contingibile e urgente era adottata il successivo 24 novembre 2014 nei confronti delle signore Dovina Daniela, Dovina Silvia e Dovina Simona, proprietarie dei mappali 4637-3198-4639 del Foglio 9, posti a monte del fronte di frana, in posizione intermedia tra quelli di proprietà Capoferri-Manenti e quelli di proprietà Leggeri (cfr. doc. 13 Comune), con cui ordinava alle intimate la realizzazione di interventi analoghi a quelli ordinati ai coniugi Capoferri-Manenti.</h:div><h:div>10. I proprietari dei residui terreni sovrastanti il fronte di frana provvedevano spontaneamente, in coordinamento con l’Ufficio tecnico comunale, all’esecuzione di analoghi lavori di messa in sicurezza dei propri terreni (proprietà Tullio Leggeri, mappali 3850-2820; proprietà Condominio Aminella, mappali1033-1092).</h:div><h:div>11. I coniugi Capoferri-Manenti presentavano in data 26 novembre 2014 istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza in questione, lamentando l’assenza di un piano di emergenza complessivo dell’ente locale che stabilisse puntualmente le azioni da intraprendere per mettere in sicurezza l’intera collina dell’Aminella nonché l’impossibilità tecnica ed economica deli istanze di ottemperare</h:div><h:div>12. L’istanza era però respinta con nota del Responsabile del Settore Tecnico del 29 novembre 2014.</h:div><h:div>13. Successivamente, stante l’inottemperanza degli intimati accertata in occasione di un sopralluogo eseguito il 3 dicembre 2014, l’amministrazione provvedeva d’ufficio all’esecuzione degli interventi oggetto dell’ordinanza contingibile e urgente, a spese di medesimi, assumendo impegno di spesa di € 9.760,00 (cfr. determinazione n. 716 del 30 dicembre 2014).</h:div><h:div>14. Con ricorso notificato in data 20-21 gennaio 2015 e ritualmente depositato, i coniugi Capoferri-Manenti impugnavano l’ordinanza contingibile e urgente del 22 novembre 2014, la nota comunale del 29 novembre 2014 di rigetto dell’istanza di autotutela, la determinazione del 30 dicembre 2014 di autorizzazione all’esecuzione d’ufficio dei lavori in danno dei ricorrenti e il verbale di sopralluogo del 3 dicembre 2014, e ne chiedevano l’annullamento sulla base di cinque motivi, con cui deducevano vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.</h:div><h:div>15. Il Comune di Trescore Balneario si costituiva in giudizio depositando documentazione e resistendo al ricorso con articolata memoria difensiva, rilevando, in particolare, in punto di fatto, che, a seguito della verifica dell’inottemperanza dell’ordinanza impugnata (sopralluogo del 3 dicembre 2014), l’amministrazione aveva proceduto in autonomia ad effettuare i lavori di sigillatura delle fratture e all’effettuazione della verifica dello scarico della cisterna interrata, sostenendo un costo complessivo di € 9.760,00; che, allo stato, non era possibile effettuare alcun intervento di messa in sicurezza definitivo, essendo intervenuto il sequestro probatorio penale delle aree interessate; peraltro, era stato affidato al geologo Ing. Paolo Grimaldi l’incarico di progettare e attuare gli interventi relativi alla fase di messa in sicurezza definitiva del versante collinare dell’Aminella.</h:div><h:div>16. Con ordinanza n. 325 del 9 marzo 2015, la Sezione respingeva la domanda cautelare, con articolata motivazione estesa al <corsivo>fumus </corsivo>delle censure dedotte, compensando le spese della fase.</h:div><h:div>17. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti integravano la propria documentazione e depositavano scritti conclusivi e di replica nei termini di rito. </h:div><h:div>17.1. In particolare, nella propria memoria conclusiva, la difesa comunale evidenziava:</h:div><h:div>- che all’esito del giudizio penale i ricorrenti, costituitisi parti civili, avevano ottenuto a carico dei soggetti condannati una provvisionale di € 80.000,00, poi ridotta a € 40.000,00 in appello;</h:div><h:div>- che nelle more del giudizio l’amministrazione comunale aveva interamente eseguito i lavori di messa in sicurezza definitiva delle aree pubbliche, come documentato nella relazione del 15 marzo 2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (doc. 48 e 51 Comune), mentre i privati si accingevano separatamente a completare le opere di sistemazione definitiva della collina sui terreni di loro proprietà, a propria cura e spese, secondo l’indicazione progettuale del professionista incaricato dal Comune (doc. 49).</h:div><h:div>17.2. La difesa di parte ricorrente rimarcava invece la circostanza che il ricorrente sig.  Capoferri è un pensionato, ex muratore, percettore di modesta pensione (circa 1.200 euro mensili), mentre la moglie è casalinga, per cui non avrebbero avuto le possibilità economiche per eseguire l’intervento ingiunto dall’amministrazione.</h:div><h:div>18. All’udienza pubblica del 12 maggio 2021, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.</h:div><h:div>1. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati in ragione dell’asserita insussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza di cui all’art. 54 d. lgs. 267/2000, ciò in quanto:</h:div><h:div>- le ordinanza contingibili e urgenti sono state adottate nei confronti dei ricorrenti a distanza di sei giorni dal verificarsi degli smottamenti, quando ormai la situazione di emergenza, secondo la parte ricorrente, era stata già risolta dall’amministrazione con la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante, tant’è che il movimento franoso si era arrestato già il 20 novembre 2014; di conseguenza, il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di una situazione di pericolo grave ed attuale per la pubblica e privata incolumità, non a caso definito solo “potenziale” nella motivazione dell’atto impugnato;</h:div><h:div>- l’assenza di attualità del pericolo sarebbe confermata, oltre che dal ritardo nell’emissione del provvedimento impugnato, anche dalla circostanza che lo stesso giorno dell’adozione dell’atto impugnato il sindaco aveva provveduto a revocare l’ordinanza di sgombero delle abitazioni; </h:div><h:div>- inoltre, sarebbe assente il carattere tipico dei provvedimenti contingibili e urgenti, ossia la provvisorietà degli effetti, dal momento che con il provvedimento impugnato il sindaco avrebbe ordinato l’effettuazione, non già di opere urgenti e provvisorie, bensì di opere dirette a risolvere definitivamente il problema, come dimostrerebbe l’obbligo imposto ai ricorrenti di nominare un tecnico di fiducia e di sottoporre all’Ufficio tecnico un progetto dei lavori, prima di dare inizio ai medesimi.</h:div><h:div>L’articolata censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</h:div><h:div>1.1. I provvedimenti impugnati sono stati adottati in espressa applicazione dell’art. 54 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui <corsivo>“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”</corsivo>.</h:div><h:div>In forza della norma citata, per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile e urgente, presupposto indispensabile è l’esistenza del pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica di carattere eccezionale al quale non possa farsi fronte con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento e che richieda interventi immediati ed indilazionabili, che si sostanziano nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. In sostanza, ciò che rileva nell'ordinanza contingibile e urgente è l'attualità della situazione di pericolo nel momento in cui il Sindaco interviene.</h:div><h:div>Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati adottati in un momento in cui, sebbene fossero già state poste in essere, con successo, alcune opere provvisionali atte ad arrestare l’avanzata dello smottamento - quali la realizzazione di un terrapieno di contenimento al piede della frana, la captazione delle venute d’acqua presenti sul fronte del corpo di frana e la copertura con teli delle fessurazioni riscontrate nei terreni retrostanti - era ancora attuale il pericolo che, in conseguenza di ulteriori precipitazioni (peraltro previste per i giorni immediatamente successivi e verificatesi durante tutta la stagione estiva e autunnale del 2014 con carattere di eccezionalità), il versante collinare potesse subire ulteriori smottamenti a causa dell’infiltrarsi dell’acqua all’interno delle predette fessurazioni e del conseguente appesantimento del terreno già saturo. Un eventuale smottamento del terreno di proprietà dei ricorrenti avrebbe provocato effetti a catena coinvolgendo in modo imprevedibile le proprietà private sottostanti e la viabilità pubblica.</h:div><h:div>Di qui la necessità, segnalata nell’immediato sia dal geologo incaricato dall’amministrazione comunale sia dai tecnici regionali dello STER intervenuti in loco, di provvedere alla realizzazione di idonei sistemi di drenaggio dei terreni posti a nord del fronte di frana, ancora completamente saturi d’acqua, nonché alla sigillatura delle crepe e delle fessure mediante bentonite; peraltro segnalando il carattere non definitivo dei predetti interventi e la necessità, ai fini della messa in sicurezza definitiva, della redazione di un progetto approfondito che tenesse in debito conto gli aspetti geologici e geotecnici.</h:div><h:div>Si è trattato, quindi, di interventi disposti nel permanere di una situazione di criticità e di precarietà del versante collinare, chiaramente destinati ad impedire nell’immediato ulteriori smottamenti, senza fornire una soluzione definitiva al problema della fragilità del versante, per la quale l’amministrazione ha conferito apposito incarico ad un geologo di fiducia e che, nelle more del giudizio, ha implicato l’effettuazione di ulteriori lavori al di fuori dell’emergenza.</h:div><h:div>Ovviamente non può costituire un profilo di illegittimità ex post dell’atto impugnato la circostanza che, nelle settimane successive, le condizioni atmosferiche si siano rivelate più clementi di quelle previste o temute nell’immediatezza dell’evento e che, in conseguenza, di ciò, l’amministrazione non abbia reagito nell’immediato all’inottemperanza dei ricorrenti, dal momento che la legittimità dei provvedimenti amministrativi va valutata secondo il principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, ossia alla luce del contesto fattuale e normativo esistente alla data della sua adozione.</h:div><h:div>1.2. Alla data dei provvedimenti impugnati, la revoca delle ordinanze di sgombero delle abitazioni era stata solo parziale (5 su 7), a conferma del permanere di una situazione di criticità ancora non completamente risolta e di un pericolo ancora attuale, sebbene di dimensioni più ridotte rispetto alla situazione iniziale.</h:div><h:div>1.3. Quanto al carattere asseritamente definitivo degli interventi ordinati dall’amministrazione, in contrasto con il carattere provvisorio degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti, va osservato che, come emerge dalle relazioni tecniche del geologo comunale e degli esperti dello STER di Bergamo prodotte in atti, gli interventi disposti complessivamente dall’amministrazione per mettere in sicurezza il versante franato della collina dell’Aminella si sono articolati in tre fasi cronologicamente successive, le prime due ravvicinate, la terza necessariamente dilazionata nel tempo:</h:div><h:div>- nella prima fase (prima emergenza), l’amministrazione ha provveduto nell’immediato a far eseguire le prime opere di drenaggio sul fronte di frana e a far realizzare un contrafforte al piede del movimento franoso, al fine di arrestare lo smottamento, che a quel momento procedeva verso valle alla velocità di circa 1 cm all’ora;</h:div><h:div>- nella seconda fase (messa in sicurezza provvisoria), ossia nei giorni immediatamente successivi al 16 novembre 2014 e fino al 24 novembre 2014, data dell’ultima ordinanza contingibile e urgente adottata nei confronti della proprietà Dovina), l’amministrazione, una volta ottenuta la stabilizzazione del versante, ha disposto l’esecuzione delle opere atte a prevenire una possibile imminente riattivazione dello smottamento in conseguenza di possibili precipitazioni piovose, quali l’esecuzione immediata di interventi di drenaggio delle acque e di sigillatura delle fratture verificatesi sui terreni privati posti a monte della palificata crollata, e ciò per evitare che l’acqua, percolando, provocasse nuove fessurazioni;</h:div><h:div>- infine, nella terza fase (messa in sicurezza definitiva), l’amministrazione ha iniziato a studiare le misure atte a mettere definitivamente in sicurezza il versante collinare, a tal fine incaricando il proprio geologo di fiducia di predisporre un progetto approfondito tenendo conto degli aspetti geologici e geotecnici, così come prescritto dallo STER di Bergamo;</h:div><h:div>- nelle memorie conclusive l’amministrazione ha esposto e documentato che lo studio per la messa in sicurezza definitiva del sito è stato ultimato nelle more del presente giudizio; il Comune ha documentato di aver completato tutte le opere per la messa in sicurezza definitiva delle aree pubbliche danneggiate dall’evento franoso; invece, per le restanti opere di messa in sicurezza delle aree e dei manufatti di proprietà privata è stato sottoscritto un accordo ex art. 11 d. lgs. 267/2000 tra l’amministrazione comunale e i soggetti privati proprietari delle aree maggiormente danneggiate (tra questi, peraltro, non figurano gli odierni ricorrenti), le quali verranno ripristinate in via definitiva a cura e spese dei medesimi.</h:div><h:div>1.4. Le opere imposte ai ricorrenti con le ordinanze impugnate attengono alla seconda fase degli interventi di messa in sicurezza del versante, quella relativa agli interventi di carattere provvisorio da realizzare nell’immediato attraverso lavori di semplice esecuzione e di costo contenuto.</h:div><h:div>1.5. Nelle memorie conclusive, la parte ricorrente ha evidenziato che in esito al giudizio penale, il progettista della paratia, gli amministratori dell’Immobiliare Aminella e il costruttore del manufatto sono stati condannati per disastro colposo; in esito ad apposita c.t.u., la causa della frana è stata individuata nel crollo della paratia (c.d. berlinese) costruita sulla base di un progetto errato e senza l’osservanza delle norme tecniche di costruzione; inoltre, il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la sussistenza di una corresponsabilità colposa dell’amministrazione comunale, nella misura del 20%, nella causazione del disastro per omesso esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza in materia edilizia; i ricorrenti, costituitisi parti civili, hanno ottenuto una provvisionale sul danno a carico dei condannati pari ad € 80.000,00, ridotta in appello a € 40.000,00.</h:div><h:div>Sulla base di tali circostanze, la parte ricorrente ha lamentato l’ingiustizia dell’ordinanza impugnata, in quanto adottata nei confronti di soggetti non responsabili della situazione di pericolo ma vittime della stessa, in violazione dei principi di imparzialità, economicità, legittimo affidamento e responsabilità.</h:div><h:div>La difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità della censura, perché nuova e tardiva, e comunque ha contestato la veridicità delle circostanze di fatto dedotte dalla parte ricorrente, rilevando che il giudice di primo grado si è limitato ad attenuare la responsabilità degli autori del danno nei confronti dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 1227 c.c., in considerazione del concorso parziale di colpa (in vigilando), riducendo l’importo risarcitorio nella misura del 20%; nessuna corresponsabilità penale è stata accertata dal giudice in capo agli amministratori comunali.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che le deduzioni di parte ricorrente, oltre che tardive (come giustamente eccepito dalla difesa comunale) sono comunque inconferenti ai fini del sindacato di legittimità dell’ordinanza impugnata, atteso che, secondo consolidati – e condivisibili – principi giurisprudenziali, “Ai fini dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, non rileva l'eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, in quanto l'atto è diretto ad assicurare l'immediata tutela del bene pubblico dell'incolumità delle persone. Dunque, l'adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l'ordinanza sindacale non ha natura sanzionatoria. In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, di tal che quest'ultimo prescinde dall'individuazione della responsabilità aquiliana in capo a chi abbia causato la situazione di pericolo” e viene correttamente “indirizzato a tutti i soggetti i quali, avendo la disponibilità, a vario titolo, delle aree interessate dal descritto fenomeno, si trovavano in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentire loro di prevenire i conseguenti rischi ed eliminare la riscontrata situazione di dissesto statico, ancorchè quest'ultima non potesse essere eventualmente imputata a ciascuno di essi” (cfr., da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. V, 07/10/2020, n. 4313; Consiglio di Stato, sez. II, 02/07/2020, n. 4248).</h:div><h:div>1.6. Anche l’asserita impossibilità per i ricorrenti di dare esecuzione ai provvedimenti impugnati in ragione dei costi dell’intervento (€ 8.000 + IVA) e delle modeste condizioni economiche del nucleo familiare – circostanza su cui molto ha insistito la difesa di parte ricorrente nelle memorie conclusive -  non rilevano ai fini della legittimità del provvedimento, ma se mai sulla sua eseguibilità: e difatti il provvedimento è stato eseguito d’ufficio dall’Amministrazione. Il costo dell’intervento, sostenuto dall’amministrazione, è a carico della proprietà, con diritto di rivalsa sugli effettivi responsabili. Peraltro, i ricorrenti hanno già ottenuto dal giudice penale, a titolo di provvisionale, un importo risarcitorio di gran lunga superiore al costo che essi dovranno rimborsare all’amministrazione per gli interventi eseguiti d’ufficio in loro sostituzione.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge con riferimento all’art. 54 comma 4 del d. lgs. 267/2000 nonché vizi di eccesso di potere per sviamento: la circostanza che il sindaco abbia ordinato ai ricorrenti di munirsi di un dettagliato studio tecnico, da sottoporre ad autorizzazione comunale, prima di eseguire i lavori in questione, dimostra che il sindaco ha ordinato l’effettuazione di un intervento tendenzialmente definitivo di messa in sicurezza del terreno, in contrasto con la natura tipicamente provvisoria degli effetti dei provvedimenti contingibili e urgenti, e con sviamento dalla causa tipica del potere esercitato; l’assegnazione di un termine di appena 10 giorni per eseguire il tutto sarebbe ulteriore sintomo di sviamento di potere.</h:div><h:div>Anche tale censure, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</h:div><h:div>L’amministrazione non ha richiesto ai ricorrenti la redazione di un complesso progetto di messa in sicurezza definitiva dei terreni di loro proprietà, ma soltanto la redazione da parte di un tecnico di loro fiducia di una semplice relazione che, prima di dare avvio ai lavori, consentisse agli uffici di verificare la corrispondenza degli interventi in corso di attivazione rispetto a quelli ordinati dall’amministrazione. </h:div><h:div>Il termine di 10 giorni assegnato dall’amministrazione era quindi ragionevole in rapporto alla semplicità degli incombenti da porre in essere.</h:div><h:div>3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 nonché vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria: il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune non avrebbe individuato quali concreti interventi fossero necessari per mettere in sicurezza il terreno, né avrebbe adottato analoga ordinanza nei confronti della società Domus Re s.r.l., proprietaria del terreno su sui si era verificato il crollo della paratia; l’ordine impartito dal sindaco sarebbe generico e indeterminato, dal momento che le proprietà danneggiate dalla frana sono numerose e pertanto l’intera collina dell’Aminella necessiterebbe di un intervento sistemico e risolutivo, esulante dalla possibilità dei privati; il difetto di istruttoria sarebbe confermato dall’affermazione contenuta nell’atto impugnato secondo cui in caso di pioggia i terreni di proprietà dei ricorrenti sarebbero potuti franare coinvolgendo un tratto della strada pubblica di via Aminella, laddove, invece, un eventuale smottamento avrebbe provocato la caduta del terreno, non sulla via pubblica, ma sul confinante terreno della società Domus Re s.r.l., a sua volta confinante con i fondi privati della Immobiliare Aminella; d’altra parte, l’assenza di pericolo per l’incolumità pubblica sarebbe reso evidente dal fatto che la stessa amministrazione ha riconosciuto che il cantiere era in stato di abbandono.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>3.1. Gli interventi da eseguire da parte dei ricorrenti sono stati chiaramente indicati nei provvedimenti impugnati ed erano facilmente eseguibili con l’ausilio di un tecnico di fiducia, a costi ragionevolmente contenuti (come dimostra il costo sostenuto dall’amministrazione per l’esecuzione d’ufficio, 8.000 + IVA).</h:div><h:div>3.2. Analoghi interventi sono stati ordinati alle signore Dovina e all’Immobiliare Aminella s.r.l., mentre i proprietari degli altri mappali interessati dallo smottamento vi hanno provveduto spontaneamente, concordando gli interventi con l’Ufficio Tecnico comunale.</h:div><h:div>3.3. Si è trattato di interventi di messa in sicurezza provvisoria, mentre quelli di messa in sicurezza definitiva sono stati progettati e posti in essere (quanto meno da parte dell’amministrazione, sulle aree di proprietà pubblica) in un momento successivo, anche in correlazione all’avvenuto dissequestro del cantiere.</h:div><h:div>3.4. La mancata adozione di analogo provvedimento nei confronti della società Domus Re s.r.l., proprietaria del mappale 9128, è stata giustificata in modo ragionevole dall’amministrazione in relazione alla circostanza che l’area, per le sue caratteristiche tipologiche (una sottile fascia di terreno nudo) è totalmente franata verso il Cantiere Aminella, di modo che non sarebbe stata possibile alcuna opera di consolidamento.</h:div><h:div>3.5. Il pericolo per l’incolumità pubblica è stato adeguatamente evidenziato in motivazione in relazione ai possibili effetti a catena di eventuali ulteriori smottamenti e all’esistenza di edifici residenziali nella parte a monte della collina.</h:div><h:div>4. Con il quarto motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità: l’intero iter procedimentale seguito dall’amministrazione sarebbe illogico, contraddittorio e sproporzionato, dal momento che l’amministrazione avrebbe imposto ai ricorrenti l’effettuazione di una complessa attività (dal reperimento di un tecnico di fiducia, all’elaborazione di un progetto da sottoporre ad autorizzazione comunale, all’esecuzione di interventi di messa in sicurezza definitivi del terreno) in un termine irragionevolmente breve (appena 10 giorni);  inoltre, avrebbe notificato analoghe ordinanze alle proprietà limitrofe in tempi differenti, contraddicendo l’esistenza di un pericolo imminente correlato allo smottamento dell’intera collina, e quindi interessante simultaneamente tutte le proprietà private insediate sulla medesima.</h:div><h:div>Anche tale censura non può essere condivisa.</h:div><h:div>Le ordinanze impugnate sono state adottate nei confronti dei soli proprietari che non hanno provveduto spontaneamente a mettere in sicurezza i propri terreni, e sono state adottate in tempi estremamente ravvicinati, secondo una sequenza cronologica correlata all’evolversi della situazione e alle indicazioni dei tecnici, e quindi: prima nei confronti della proprietà del cantiere (17 novembre 2014), poi nei confronti dei ricorrenti coniugi Capoferri-Manenti, proprietari della fascia di terreno posta subito a monte (22 novembre), e quindi nei confronti delle signore Dovina (24 novembre), proprietarie del terreno posto ancora più a nord, caratterizzato da minori fessurazioni ma pur sempre a rischio di peggioramento in conseguenza del previsto aggravamento delle condizioni metereologiche.</h:div><h:div>5. Infine, con il quinto e ultimo motivo la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della nota del Responsabile del Servizio Tecnico del 29 novembre 2014 con cui è stata respinta l’istanza di autotutela dei ricorrenti; l’illegittimità è stata dedotta allegando l’esistenza di un vizio di incompetenza, dal momento che la competenza a provvedere sulla domanda di autotutela sarebbe stata dello stesso organo che aveva adottato il provvedimento originario oggetto dell’istanza di autotutela, e quindi del sindaco, e non del responsabile del servizio tecnico.</h:div><h:div>5.1. La censura, osserva il Collegio, è innanzitutto inammissibile per carenza di interesse, come giustamente eccepito dalla difesa comunale, dal momento che quand’anche fosse annullata la predetta nota, rimarrebbe pur sempre efficace la precedente ordinanza sindacale, alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza.</h:div><h:div>5.2. In ogni caso, la censura è infondata nel merito, dal momento che l’istanza di autotutela dei ricorrenti era stata indirizzata sia al sindaco che al responsabile dell’ufficio tecnico; il sindaco non ha risposto, non essendovi peraltro obbligato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18/01/2021, n. 539), mentre ha risposto (negativamente) il responsabile dell’ufficio tecnico, ma solo perché sollecitato dagli stessi ricorrenti, e, in ogni caso, attraverso un atto inconferente nell’economia dell’intera sequenza procedimentale.</h:div><h:div>6. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Trescore Balneario le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>