<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140159320210406120922719" descrizione="edilizia  - art. 2932 c.c. - subentro contratto preliminare - solo con cessione del contratto - consenso contraente ceduto" gruppo="20140159320210406120922719" modifica="4/6/2021 6:15:50 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Vera S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="01593"/><fascicolo anno="2021" n="00328"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140159320210406120922719.xml</file><wordfile>20140159320210406120922719.docm</wordfile><ricorso NRG="201401593">201401593\201401593.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>06/04/2021 12:20:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>-  dell’obbligo del Comune di Castiglione delle Stiviere di acquisire definitivamente dai ricorrenti le aree corrispondenti al fg. 12, mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486, 498, 502, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517 catasto terreni Castiglione delle Stiviere salvo migliore identificazione in corso di causa e previo versamento del giusto prezzo come da conclusioni sub 2).</h:div><h:div>- e conseguentemente per l’emissione di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c. che consenta di trasferire in capo al Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del legale rappresentante pro tempore le aree corrispondenti al fg. 12, mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486, 498, 505, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517, subordinatamente e condizionatamente al versamento di euro 250.470,00 o di quella diversa somma maggiore o minore, comunque con condanna del Comune all’immediato e previo pagamento della somma di euro 250.470 o di quella diversa somma maggiore o minore con determina di detta somma, pro quota proprietaria, secondo quanto di rispettive quote di competenza e di proprietà dei ricorrenti;</h:div><h:div>- in subordine, per la condanna del Comune di Castiglione delle Stiviere a provvedere agli incombenti necessari per l’acquisizione di aree corrispondenti al fg. 12 mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486,498, 502, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517, disponendo che se non avverrà in forza di atti deliberativi del Comune e conseguente atto notarile detto trasferimento, la presente sentenza sia mezzo al fine della trascrizione della stessa presso i registri immobiliari di Mantova, con condanna del Comune all’immediato, e previo pagamento, della somma di Euro 250.470 o di quella diversa somma maggiore o minore con determina di detta somma, pro quotaDi acquisire definitamente dai ricorrenti le aree corrispondenti al fg.12 mapp. 474, 481, 482, 483, 486, 498, 502, 505, 506,509,510, 515 e 517 catasto terreni Castiglione delle Stiviere salvo migliore identificazione in corso di causa e previo versamento del giusto prezzo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Vera S.r.l., Edilmo di Chiarini Arduino &amp; C. S.a.s., Villani S.n.c. di Villani Gianluigi e Figli, No Media S.r.l., Bettari F.Lli di Bettari Angelo &amp; C. S.n.c., Vito Monti, Guido Cherubini, C.G.S. Immobiliare di Dossi Lucia &amp; C. S.n.c., Agrosintesi S.r.l., Goren Società A Responsabilità Limitata, Immobiliare Zarantonello S.n.c. di Zarantonello Filippo e C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Arria, Laura Rota e Claudio Arria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Rota in Brescia, via Solferino, 55; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via Carlo Zima, 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 24 marzo 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 1-3 dicembre 2014 e ritualmente depositato, i ricorrenti, premesso di essere proprietari, in forza di scrittura privata autenticata in data 1 marzo 2010, delle aree site nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) identificate in CT al Fg. 12 mappali 481, 482, 474, 483, 485, 489, 486, 498, 502, 505, 506, 509, 510, 515, 517, hanno convenuto dinanzi a questo T.A.R., in sede di giurisdizione esclusiva, il Comune di Castiglione delle Stiviere al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:</h:div><h:div>
				<corsivo>“1) voglia accertare l’obbligo del Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante pro tempore, con conseguente ordine, di acquisire definitivamente dai ricorrenti le aree corrispondenti al fg. 12, mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486, 498, 502, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517 catasto terreni Castiglione delle Stiviere salvo migliore identificazione in corso di causa e previo versamento del giusto prezzo come da conclusioni sub 2).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2) Voglia emettere sentenza costitutiva, che consenta di trasferire in capo al Comune di Castiglione delle Stiviere in persona del legale rappresentante pro tempore le aree corrispondenti al fg. 12, mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486, 498, 505, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517, subordinatamente e condizionatamente al versamento di euro 250.470,00 o di quella diversa somma maggiore o minore, comunque con condanna del Comune all’immediato e previo pagamento della somma dei ridetti euro 250.470 o di quella diversa somma maggiore o minore con determina di detta somma, pro quota proprietaria, secondo quanto di rispettive quote di competenza e di proprietà dei ricorrenti.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3) In subordine, voglia condannare lo stesso Comune di Castiglione delle Stiviere a provvedere agli incombenti necessari per l’acquisizione di aree corrispondenti al fg. 12 mapp. 474, 481, 482, 483, 485, 486,498, 502, 505, 506 (salvo verifica) 509, 510, 515 e 517, disponendo che se non avverrà in forza di atti deliberativi del Comune e conseguente atto notarile detto trasferimento, la presente sentenza sia mezzo al fine della trascrizione della stessa presso i registri immobiliari di Mantova, con condanna del Comune all’immediato, e previo pagamento, della somma di Euro 250.470 o di quella diversa somma maggiore o minore con determina di detta somma, pro quota”</corsivo>.</h:div><h:div>2. In via istruttoria, i ricorrenti hanno fatto richiesta di ammissione di prova testimoniale, sui capitoli successivamente specificati in alcune memorie difensive depositate in corso di causa.</h:div><h:div>3. I presupposti di fatto e di diritto delle domande proposte in giudizio, illustrati dai ricorrenti in modo non sempre chiaro e lineare, possono essere così ricostruiti:</h:div><h:div>- le aree in questione corrispondono ad un tratto del sedime della strada comunale denominata <corsivo>“via Toscanini”</corsivo>, realizzata dal Comune nel 1989;</h:div><h:div>- i ricorrenti ne hanno acquistato la proprietà, assieme ad altri mappali, dai signori Bigliani Renato, Daffi Francesco, Daffi Giuseppe, Di Salvo Azia, Fasoli Scarpellini Andrea e Pezzoli Giovanna, in forza di scrittura privata autenticata del 1 marzo 2010;</h:div><h:div>- sostengono i ricorrenti di aver appreso, nel contesto delle trattative intercorse con l’amministrazione comunale in relazione ad un Piano di Lottizzazione relativo ad altre aree di loro proprietà, diverse da quelle per cui è causa (c.d. <corsivo>“P.L.  ATR 10A”</corsivo>, approvato con delibera di giunta n. 198 del 17.12.2012), che i propri danti causa avevano stipulato con il Comune di Castiglione delle Stiviere nel 1988 due contratti preliminari di vendita, in forza dei quali il Comune si era obbligato ad acquistare la proprietà dei predetti mappali al prezzo rispettivamente di Lire 32.250.000 (quanto ai mappali 474, 498 e 502) e di Lire 20.000.000 (quanto ai mappali 480, 481, 482, 483, 485, 505, 506, 507, 509, 510, 515 e 517);</h:div><h:div>- tuttavia, successivamente, i contratti definitivi non sarebbero mai stati stipulati né i prezzi sarebbero mai stati versati dall’Amministrazione ai promissari venditori;</h:div><h:div>- i ricorrenti, anche per il tramite dei propri legali, hanno contestato tale circostanza al Comune, che si sarebbe dichiarato disponibile a stipulare i rogiti definitivi, ma senza corrispondere alcun prezzo;</h:div><h:div>- tra le parti sarebbe intercorsa corrispondenza, ma senza concreti risultati;</h:div><h:div>- di qui la necessità di adire il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di stipulare i contratti definitivi di acquisto dei predetti mappali al prezzo di mercato, quantificato complessivamente nell’importo di € 250.470,00, salvo diversa determinazione giudiziale, con conseguente emissione di sentenza costituiva ex art. 2932 c.c.; in subordine, per ottenere la condanna dell’amministrazione comunale <corsivo>“a provvedere agli incombenti necessari per l’acquisizione”  delle aree in questione”;</corsivo></h:div><h:div>- il giudizio è stato radicato dinanzi al giudice amministrativo sul rilievo che la cessione delle aree sarebbe <corsivo>“riferita ad una procedura urbanistica di regolamentazione e trasformazione del territorio”</corsivo>.</h:div><h:div>4. Il Comune di Castiglione delle Stiviere si è costituito in giudizio depositando relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Urbanistica, con la pertinente documentazione, e resistendo al ricorso con memoria difensiva.</h:div><h:div>4.1. In punto di fatto, il Comune ha così ricostruito la vicenda per cui è causa, richiamando puntualmente la documentazione prodotta in giudizio:</h:div><h:div>- con delibera di consiglio comunale n. 44 del 22 febbraio 1980, il Comune di Castiglione delle Stiviere approvava il Piano per gli Insediamenti Produttivi, e con successiva delibera consiliare n. 328 del 12 luglio 1984 approvava il primo stralcio del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria;</h:div><h:div>- a tali provvedimenti faceva seguito l’approvazione, con delibere della giunta comunale n. 733 del 7 settembre 1987 e n. 1133 del 21 dicembre 1987, dei piani particellari di esproprio per l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della strada di accesso al comparto;</h:div><h:div>- individuate le aree in questione, il Comune stipulava in data 20 giugno 1988, con i sig.ri Bigliani Renato, Bigliani Giancarlo, Di Salvo Fabiana e Pezzoli Giovanna (in qualità di proprietari) e Fasoli Scarpellini Andrea, Daffi Mario, Francesco e Giuseppe (in qualità di usufruttuari), due contratti preliminari <corsivo>“di cessione volontaria area in zona P.I.P.”</corsivo> aventi ad oggetto rispettivamente:</h:div><h:div>-  l’uno, l’acquisto da parte del Comune dell’area contraddistinta catastalmente al Fg. 12, mapp. nn. 68, 70, 71, 73 della superficie di mq. 3.210, al prezzo di L. 7.500 al mq;</h:div><h:div>- l’altro, l’acquisto da parte del Comune dell’area contraddistinta catastalmente al Fg. 12, mapp. n. 64 (parte) della superficie di 4.788 mq circa, al prezzo di Lire 7.500 al mq;</h:div><h:div>- i contratti anzidetti erano approvati, rispettivamente, con delibere della giunta comunale n. 633 del 5 luglio 1988 e n. 765 del 28 luglio 1988;</h:div><h:div>- con successiva delibera di giunta n. 1296 del 27 dicembre 1988, il Comune davo atto che, a seguito di frazionamento, l’area originariamente classificata al Fg. 12, mapp. n. 64 (parte) era attualmente identificata al Fg. 12, mapp. nn. 474, 498 e 502 per una superficie complessiva di mq. 4.300, e quindi liquidava in favore dei proprietari e degli usufruttuari l’importo di Lire 32.250.000 quale prezzo per l’acquisto dell’area medesima (la liquidazione del predetto importo era confermata, previa revoca della delibera n. 1296/1988, con la delibera giunta n. 459 del 29 maggio 1989, sulla base di una diversa imputazione contabile);</h:div><h:div>- analogamente, con delibera di giunta n. 1289 del 27 dicembre 1988, il Comune dava atto che l’area contraddistinta catastalmente al Fg. 12, mapp. nn. 68, 70, 71, 73, a seguito di frazionamento, era attualmente individuata al Fg. 12 mapp. 480, 481, 482, 483, 485, 505, 506, 507, 509, 510, 515, 517, per una superficie complessiva mq. 2.680, e quindi liquidava in favore dei proprietari e degli usufruttuari l’importo pattuito di Lire 20.100.000 quale prezzo di acquisto dell’area in questione;</h:div><h:div>- in particolare, con mandato di pagamento n. 1537 del 21 luglio 1989, il Comune corrispondeva ai proprietari e agli usufruttuari l’importo di Lire 32.250.000 per l’acquisto dell’area contraddistinta catastalmente al Fg. 12, mapp. nn. 474, 498, 502;</h:div><h:div>- con mandati di pagamento n. 534 e 535 del 31 marzo 1989 era invece corrisposto l’importo complessivo di Lire 20.100.000 per l’acquisto dell’area contraddistinta catastalmente al Fg. 12 mapp. 480, 481, 482, 483, 485, 505, 506, 507, 509, 510, 515, 517.</h:div><h:div>- entrato nel possesso delle aree in questione in forza dei predetti contratti preliminari, il Comune realizzava la strada di accesso alla zona industriale, ultimandola, unitamente alle altre opere di urbanizzazione del primo stralcio, in data 5 gennaio 1989.</h:div><h:div>4.2. Ciò premesso in punto di fatto, la difesa comunale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata specificazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle domande proposte; in subordine, nel merito, ha contestato la fondatezza ricorso e ne ha chiesto il rigetto con articolate deduzioni; in particolare, secondo la difesa comunale:</h:div><h:div>- il Comune avrebbe acquistato la proprietà dei mappali già in forza dei contratti preliminari del 1988 dal momento che questi ultimi, benchè qualificati come <corsivo>“preliminari”</corsivo>, avrebbero avuto, in realtà, nella comune intenzione delle parti, natura di contratti <corsivo>“definitivi”</corsivo>, tant’è che in essi si prevedeva l’obbligo del Comune di versare già l’intero prezzo entro 90 giorni dalla sottoscrizione e non si prevedeva alcuna stipula di contratti definitivi; pertanto, i predetti contratti avrebbero prodotto effetti reali immediatamente traslativi della proprietà in capo al Comune; in forza di tale acquisto, il Comune avrebbe acquistato anche il possesso <corsivo>ad usucapionem</corsivo> delle aree in questione, e pertanto avrebbe successivamente usucapito le aree medesime per effetto del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto protrattosi per oltre un ventennio, così come reso evidente dalla costruzione della strada pubblica già dal 1989;</h:div><h:div>- in ogni caso, quand’anche si trattasse di meri contratti preliminari, e come tali traslativi non del possesso ma soltanto della detenzione qualificata delle aree, il Comune avrebbe comunque usucapito le medesime a seguito della interversione del possesso realizzata con comportamenti materiali e concludenti (come consentito dalla giurisprudenza), rappresentati dal pagamento dei prezzi, dalla realizzazione della strada e dalle successive opere di manutenzione poste in essere negli anni successivi, tutto avvenuto in modo pubblico pacifico continuato e ininterrotto per oltre un ventennio;</h:div><h:div>- in via subordinata, la difesa comunale ha eccepito la genericità delle ragioni giuridiche poste dai ricorrenti fondamento della domanda ex art. 2932 c.c.., non essendo stata esplicitata la fonte dell’obbligo a contrarre asseritamente assunto dall’amministrazione nei confronti degli attori e fatto valere nel presente giudizio.</h:div><h:div>5. In corso di causa la ricorrente Vera s.r.l. ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 aprile 2018, con richiesta di compensazione delle spese di lite.</h:div><h:div>6. Le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica in prossimità dell’udienza pubblica del 24 marzo 2021, in cui la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente, va affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in esame, ai sensi dell’art. 133 lett. g) c.p.a., venendo in considerazione una domanda di adempimento in forma specifica di contratti preliminari di <corsivo>“cessione bonaria”</corsivo> di alcuni beni, sottoscritti dall’amministrazione comunale nell’ambito di una procedura espropriativa finalizzata a dare attuazione alle previsioni di un Piano per gli Insediamenti Produttivi.</h:div><h:div>2. Sempre in via preliminare, deve darsi atto della rinunzia al ricorso depositata in giudizio dalla ricorrente Vera s.r.l., con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori muniti di mandato speciale, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente a tale ricorrente, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.</h:div><h:div>3. Nel merito, relativamente agli altri ricorrenti, il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>3.1. I ricorrenti chiedono la condanna dell’Amministrazione convenuta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre asseritamente assunto nei propri confronti in relazione all’acquisto dei mappali indicati in premessa, costituenti l’attuale sedime di un tratto della strada comunale denominata via Toscanini.</h:div><h:div>3.2. Tuttavia, la sussistenza di un obbligo a contrarre dell’Amministrazione comunale nei confronti dei ricorrenti è stata desunta da presupposti privi di ogni fondamento giuridico.  Va anche detto che le pretese dei ricorrenti sono state esposte nell’atto introduttivo in forme e modi non sempre agevolmente intellegibili, ma in ogni caso, volendo individuare un ordine logico nelle argomentazioni di parte ricorrente, sembrano ipotizzabili (alternativamente o cumulativamente) due diverse prospettazioni giuridiche, entrambe parimenti infondate, vale a dire:</h:div><h:div>- se la sussistenza del predetto obbligo a contrarre viene desunta dalle intese verbali asseritamente intercorse tra i ricorrenti e l’Amministrazione comunale nel contesto delle trattative relative al Piano di Lottizzazione <corsivo>“P.L.  ATR 10A”</corsivo> (circostanze sulle quali la parte ricorrente ha articolato prova testimoniale), il ricorso è infondato perché, a tutto concedere, si tratterebbe di intese che, quand’anche provate, sarebbero nulle per difetto della forma scritta prescritta <corsivo>ad substantiam</corsivo> per gli atti di trasferimento immobiliare, ai sensi dell’art. 1350 n. 1) c.c., e quindi, correlativamente, anche per i contratti preliminari aventi ad oggetto la stipula di tali atti, secondo quanto previsto dall’art. 1351 c.c. (secondo cui “<corsivo>Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive  per il contratto definitivo”</corsivo>); il che, di conseguenza, comporta anche la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente, perché diretta a provare oralmente circostanze per le quali la legge prescrive la forma scritta <corsivo>ad substantiam</corsivo>;</h:div><h:div>- se invece l’obbligo a contrarre viene desunto dai due contratti preliminari stipulati dall’amministrazione comunale il 20 giugno 1988 con i danti causa degli odierni ricorrenti e rimasti (secondo la prospettazione di parte ricorrente) inadempiuti, il ricorso è parimenti infondato, dal momento che la pretesa dei ricorrenti presuppone che essi, in forza dell’atto di acquisto del 1 marzo 2010, siano subentrati contestualmente, non solo nella titolarità del diritto di proprietà dei predetti mappali, anche negli obblighi a contrarre assunti dall’amministrazione comunale nei confronti dei propri danti causa in forza dei due citati contratti preliminari; il che tuttavia, è giuridicamente infondato, dal momento che il subentro nell’altrui posizione contrattuale può avvenire soltanto in forza di cessione del contratto, ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c., la quale può perfezionarsi esclusivamente con il consenso del contraente ceduto, ossia, nel caso di specie, del Comune di Castiglione delle Stiviere: consenso che, nel caso di specie, non è mai intervenuto e che, comunque, non è stato documentato.</h:div><h:div>3.3. A ciò si aggiunga che, anche a voler ipotizzare che i ricorrenti siano effettivamente subentrati negli obblighi a contrarre assunti dall’amministrazione comunale nei confronti dei propri danti causa, ebbene, alla luce di quanto documentato in giudizio dalla difesa comunale, l’unica prestazione rimasta ancora inadempiuta sarebbe l’obbligo di formalizzare i contratti definitivi, ma senza alcun pagamento del prezzo, avendo l’amministrazione documentato in giudizio di avere già interamente saldato i prezzi pattuiti nei predetti preliminari con mandati di pagamento del 31 marzo 1989 e del 21 luglio 1989, formalmente quietanzati dagli aventi diritto (doc. 2 Comune); sicchè un’ipotetica sentenza costitutiva di questo TAR pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. potrebbe - in tale astratta ipotesi – avere ad oggetto esclusivamente l’obbligo del Comune di Castiglione delle Stiviere di stipulare i rogiti definitivi di cessione bonaria dei predetti mappali, ma senza ulteriori esborsi monetari (già interamente avvenuti); senonchè tale ipotetica statuizione non corrisponderebbe all’interesse azionato in giudizio dai ricorrenti, né, peraltro, ha formato oggetto di domanda riconvenzionale da parte del Comune (da proporsi, in ogni caso, nei confronti dei danti causa degli odierni ricorrenti, alla luce di quanto sopra esposto).</h:div><h:div>4. Quanto alla domanda subordinata di condanna del Comune di Castiglione delle Stiviere a <corsivo>“provvedere agli incombenti necessari per l’acquisizione di aree corrispondenti”</corsivo> ai mappali <corsivo>de quibus</corsivo>, la domanda è inammissibile per genericità, non essendo stato chiarito a quali incombenti la parte ricorrente intenda fare riferimento. Se poi il senso fosse quello di ordinare alla P.A. l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 42-bis d.p.r. 327/2001, la domanda sarebbe parimenti inammissibile alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “il giudice non può ordinare direttamente all'Amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42 -bis del D.P.R. n. 327/2001, considerato che la scelta di utilizzare tale strumento comporta valutazioni relative all'interesse pubblico che spettano all'autorità amministrativa” (<corsivo>ex multis</corsivo>, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 669; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 09/06/2020, n. 6249).</h:div><h:div>5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>6. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi nei confronti dell’unica parte rinunziante Vera s.r.l., mentre seguono il principio generale di soccombenza nei confronti degli altri ricorrenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>a) dichiara il giudizio estinto per rinunzia nei confronti della parte Vera s.r.l., con compensazione delle spese di lite;</h:div><h:div>b) in relazione agli altri ricorrenti, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Castiglione delle Stiviere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>