<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140149620210527174928180" descrizione="" gruppo="20140149620210527174928180" modifica="6/1/2021 5:20:12 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="01496"/><fascicolo anno="2021" n="00506"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140149620210527174928180.xml</file><wordfile>20140149620210527174928180.docm</wordfile><ricorso NRG="201401496">201401496\201401496.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>01/06/2021 17:20:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>delle comunicazioni AGEA del 12/6/2014 aventi ad oggetto “Regime quote latte  - versamento di prelievo esigibile” e relativi allegati;</h:div><h:div>nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto i ricorrenti nel “Registro nazionale dei debiti”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>Bondioli Gaetano quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bioagri S.r.l.; Pachera Fausto quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Pachera Fausto, Fabio e Alessandro; Fila Ivan quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Fila Alcide e Ivan s.s.; Cremon Luca quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cremon Daniele e Luca s.s.; Fantoni Cristiano quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Fantoni Giulio e Cristiano s.s.; Menegoni Arturo quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Menegoni Arturo, Gilberto, Marilena e Anselmi Giannina; Pavoni Ferruccio, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola; Brugnoli Romano quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Brugnoli Romano e Stefano s.s.; Lombardi Candido quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lombardi Candido, Lorenzo e Meghi Giuseppina s.s.; Lavarini Andrea quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lavarini Andrea e Renzo s.s.; Amadini Renzo quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Barco di Amadini Renzo e C. s.s., Luppi Felice quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola,</h:div><h:div>tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Dino Corbo in Brescia, via Antiche Mura, n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Elena Garbari nell'udienza di merito del giorno 26 maggio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il gravame in epigrafe le aziende agricole ricorrenti, produttrici di latte vaccino, impugnano le comunicazioni con le quali l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) ha comunicato a ciascuna di esse i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari), comprensivi di interessi, per annate lattiere che vanno dal 1995/1996 al 2002/2003, individuati come esigibili (perché non pagati, né sospesi o annullati in sede giurisdizionale) e ne ha intimato il pagamento.</h:div><h:div>2. Dedotta in via preliminare e pregiudiziale la prescrizione della pretesa creditoria di AGEA, assumendo che AIMA prima e poi AGEA non avrebbero mai comunicato ai produttori l’esito delle operazioni di compensazione nazionale né gli importi dei singoli prelievi supplementari, la difesa dei ricorrenti ha poi articolato i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I. <corsivo>Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies legge n. 33/2009 e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione di procedimento, violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità – mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili</corsivo>. AGEA avrebbe violato le previsioni degli articoli 8 <corsivo>ter</corsivo>, <corsivo>quater</corsivo> e <corsivo>quinquies</corsivo> della legge 33/2009 oltre all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, perché avrebbe inviato le comunicazioni impugnate senza aver comunicato alle aziende agricole la previa iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Gli importi intimati, inoltre, non sarebbero “accertati come dovuti”, sia perché tutti <corsivo>sub iudice</corsivo>, sia per l’inattendibilità dei dati della produzione nazionale sulla quale sono stati calcolati il quantitativo globale garantito (QGG) allo Stato italiano e i prelievi supplementari imputati ai singoli allevatori, nonché in ragione della contrarietà con i regolamenti comunitari della normativa nazionale su cui si fondano le operazioni di compensazione.</h:div><h:div>II. <corsivo>Illegittimità in via derivata per nullità e/o illegittimità degli atti di imputazione dei prelievi supplementari presupposti ai provvedimenti di intimazione qui impugnati – violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 – violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, quater e quinquies L. n. 33/09, dell’art. 3 L. n. 241/90 nonché dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione</corsivo>. Come emerge dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria del Comando dei carabinieri delle Politiche agricole, la produzione effettiva di latte in Italia nei periodi dal 1995/96 al 2008/09 si è sempre attestata al di sotto del quantitativo globale garantito assegnatole; ne consegue l’illegittimità dei prelievi supplementari imputati a carico dei ricorrenti per tutti i periodi indicati, anche laddove gli allevatori abbiano superato la propria quota individuale (QRI). Gli atti impugnati sono altresì viziati in via derivata perché la normativa italiana che regola le operazioni di compensazione sulla base di categorie prioritarie è in contrasto con la normativa comunitaria che prevede la compensazione paritaria e proporzionale ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore. AGEA, inoltre, non avrebbe corretto gli errori più volte segnalati sulle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, non avrebbe recepito le ordinanze giurisdizionali di sospensione, non avrebbe effettuato correttamente i recuperi PAC.</h:div><h:div>III. <corsivo>Illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati) – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, legge n. 119/2003 e dell’art. 24 del Reg. CE n. 595/2004 nonché dell’art. 3, Legge n. 241/1990 e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione di procedimento, violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità</corsivo>;</h:div><h:div>Le intimazioni impugnate indicherebbero come “esigibili” prelievi supplementari riferiti a campagne lattiere per le quali risultano annullate con sentenze o sospese in sede giurisdizionale sia le operazioni di compensazione nazionale, sia le liste di prelievo inviate agli acquirenti e le imputazioni dei singoli produttori oltre che i presupposti decreti ministeriali e gli atti di assegnazione dei QRI. In molti casi non risultano conteggiati o risultano conteggiati erroneamente i recuperi operati per compensazione con i premi PAC. Risultano inoltre illegittimamente compensati anche gli interessi.</h:div><h:div>IV. <corsivo>Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – illegittimità costituzionale dell’art. 8 	quinquies, 3 comma, L. n. 33/09 – violazione del diritto di difesa e del giusto processo – eccesso di potere</corsivo>; la previsione dell’art. 8 <corsivo>quinquies</corsivo> della legge 33/09, secondo la quale, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione, i produttori devono rinunciare espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente, si risolve in una violazione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione e dei principi dagli stessi dettati, che garantiscono il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.</h:div><h:div>V. <corsivo>Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/1990 e dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, e proporzionalità</corsivo>; nel caso di specie, pur non sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’amministrazione ha omesso di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento, violando i principi di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio. Né AGEA ha concesso un termine ai produttori interessati per comunicare eventuali errori rilevati nelle intimazioni di pagamento.</h:div><h:div>VI. <corsivo>Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies L. n. 33/09, dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03 e dell’art. 3 L. n. 241/90 – illegittima intimazione degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione</corsivo>; AGEA avrebbe illegittimamente intimato non solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, ma anche degli interessi, senza peraltro specificarne le modalità di calcolo;</h:div><h:div>VII. <corsivo>Illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione</corsivo>; gli interessi maturati sul prelievo supplementare- anche ammesso che siano dovuti - sarebbero stati calcolati erroneamente, sia per quanto riguarda il <corsivo>dies a quo</corsivo> preso a riferimento per il conteggio (AGEA ha preso infatti a riferimento la data indicata per il versamento sulla base dei regolamenti comunitari, ancorché precedente all’invio delle imputazioni di prelievo supplementare), sia per quanto concerne il tasso applicato;</h:div><h:div>VIII. <corsivo>Illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CEE n. 536/1993, dell’art. 8 del Reg.  CE n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. CE 595/2004 come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006, nonché della Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 e successive modificazioni ed integrazioni – mancata disapplicazione dell’art. 8 quater, Legge n. 33/09, laddove gli stessi definiscono quali siano i debiti rateizzabili – eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento dell’interesse pubblico, difetto di istruttoria</corsivo>. La disciplina nazionale relativa ai tassi di interesse per il caso di ritardo nel pagamento del prelievo supplementare e alla loro decorrenza sarebbe in contrasto con le previsioni dei regolamenti comunitari; l’amministrazione avrebbe dovuto pertanto disapplicare la normativa interna in favore delle norme sovranazionali direttamente applicabili.</h:div><h:div>3. I ricorrenti hanno rinunciato in corso di giudizio alle misure cautelari. </h:div><h:div>4. A seguito di avviso di perenzione in data 28 maggio 2020 hanno presentato istanza di fissazione dell’udienza a termini dell’articolo 82 c.p.a. unicamente i ricorrenti Az. Agr. Pachera Fausto, Fabio e Alessandro s.s., Az. Agr. Fila Alcide e Ivan s.s., Az. Agr. Cremon Daniele e Luca s.s., Az. Agr. Fantoni Giulio e Cristiano s.s., Az. Agr. Pavoni Ferruccio, Az. Agr. Brugnoli Romano e Stefano s.s., Az. Agr. Lavarini Andrea e Renzo s.s.</h:div><h:div>5. Si è costituita per resistere al ricorso AGEA, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.</h:div><h:div>6. L’amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto dalle aziende agricole ricorrenti. Ha evidenziato inoltre che gli esponenti non hanno prodotto gli atti impugnati e che ciò preclude anche la necessaria verifica della tempestività del gravame, considerato che il ricorso è stato notificato in data 10 novembre 2014 a fronte di atti impugnati dichiaratamente datati 12 giugno 2016. Ha contestato, inoltre, la preliminare censura di prescrizione delle somme richieste, ricordando che secondo gli stessi ricorrenti tutte le questioni relative ai QRI per tutte le annate sarebbero <corsivo>sub iudice</corsivo>. </h:div><h:div>7. In data 5 maggio 2021 la difesa degli esponenti ha depositato in giudizio le intimazioni oggetto del gravame, dalle quali risulta che le stesse non sono datate 12 giugno 2014, come indicato in ricorso, ma recano date successive e che le annate di riferimento sono comprese tra il 1995/96 e il 2002/2003 (segnalando che il riferimento, nelle memorie difensive, ad annate lattiere successive, fino al 2008/9 è frutto di un refuso).</h:div><h:div>8. AGEA ha eccepito la tardività di tali produzioni documentali, ribadendo la dedotta inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo sottolineando che, mentre i produttori “<corsivo>ripropongono collettivamente, aggiornandole e modificandole, generiche o generali argomentazioni già proposte in precedenza nell’imponente contenzioso pregresso, l’Agenzia esponente, di contro, dovrebbe difendersi specificamente su ogni singola posizione, reperendo centinaia di documenti, anche risalenti, con tutte le difficoltà del caso. Circostanza, questa, che sembra concretizzare una concreta lesione del suo diritto alla difesa</corsivo>”. </h:div><h:div>9. Il ricorso è stato chiamato all’udienza di merito del 26 maggio 2021 e ivi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Deve essere preliminarmente dichiarata la perenzione del gravame per i ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione dell’udienza di data 28 maggio 2020, atteso che a termini dell’articolo 82 c.p.a., a seguito dell’avviso di perenzione, “<corsivo>è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore entro centottanta giorni</corsivo>” e che, trattandosi di causa scindibile, la dichiarazione di una o più parti non può produrre effetti processuali rispetto alle altre. </h:div><h:div>2. Il ricorso pertanto va dichiarato perento per i ricorrenti Azienda Agricola Bioagri S.r.l., Società agricola Menegoni Arturo, Gilberto, Marilena e Anselmi Giannina, Azienda agricola Lombardi Candido, Lorenzo e Meghi Giuseppina s.s., Società Agricola Barco di Amadini Renzo e C. s.s., Azienda Agricola Luppi Felice.</h:div><h:div>3. Per le restanti aziende agricole il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti necessari per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, atteso che, a fronte di censure formulate in modo generale e indifferenziato, non sussiste alcuna identità sostanziale e processuale delle situazioni azionate nel ricorso, che risultano tra loro disomogenee. Tale declaratoria si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale consolidato di questo e di altri TAR (<corsivo>ex multis</corsivo> T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17/03/2021, n.3251; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25/01/2021, n.86; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9/12/2020, n. 2426).</h:div><h:div>4. I provvedimenti censurati attengono, infatti, a distinte e autonome pretese creditorie vantate da AGEA, si riferiscono a diverse annualità, a differenti quote di prelievo, a diverse operazioni di compensazione, ad autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione in sede procedimentale e ad atti non connessi sotto il profilo funzionale o procedimentale. Anche le vicende giudiziarie, ivi inclusi i profili inerenti la sussistenza di giudicati interni concernenti l’accertamento del debito che viene qui intimato, non sono identiche e non consentono quindi di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente le censure trasversali articolate nel gravame.</h:div><h:div>5. Con il medesimo ricorso e con doglianze indistintamente riferite a tutte le aziende agricole vengono censurati quindi provvedimenti autonomi correlati a procedimenti amministrativi altrettanto autonomi e distinti, sicché la disamina delle posizioni individuali dedotte in giudizio, implicherebbe l’espletamento di istruttorie processuali differenziate. L’indistinguibilità delle posizioni e dei motivi di ricorso, oltre che delle vicende sostanziali e processuali relative agli atti presupposti o conseguenti a quelli in questa sede censurati, rende ardua la stessa individuazione delle condizioni dell’azione e della riferibilità degli elementi costitutivi della domanda al singolo ricorrente.</h:div><h:div>6. Come rilevato in recente precedente di questa Sezione, va evidenziato -infatti- al riguardo che “<corsivo>secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto, anche in un ricorso collettivo, deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti. Si deve ritenere inammissibile, dunque, il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4369; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 giugno 2019, n. 1736; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 7 gennaio 2019, n. 179).” (T.A.R. Veneto Sez. I, 7-01-2020, n. 14). La giurisprudenza inoltre “ha già avuto modo di rilevare, anche con specifico riguardo alle questioni inerenti le c.d. quote latte, che il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legalità ma, piuttosto, è finalizzato alla specifica ed individuale tutela di posizioni giuridiche soggettive lese, derivandone che i ricorrenti possono dedurre specifici errori a proprio danno (vedi TAR Piemonte, sez. II, nn. 1062 e 1125 del 2012; TAR Piemonte, sez. I, n. 3265 del 2009). In nessun caso è, quindi, possibile rivendicare un non tutelabile interesse alla correttezza oggettiva e generalizzata del procedimento (così TAR Piemonte, sez. II, 27 marzo 2014 n. 523).” (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 14 novembre 2018, n. 349).</corsivo>” (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 25 marzo 2020, n. 243).</h:div><h:div>7. Stante il carattere assorbente dell’eccezione scrutinata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte perento, in parte inammissibile, nei termini specificati in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>