<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140132520210621122157033" descrizione="smaltimento Brescia - edilizia - ampliìamento abusivo - demolzione" gruppo="20140132520210621122157033" modifica="6/22/2021 5:57:35 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="01325"/><fascicolo anno="2021" n="00589"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140132520210621122157033.xml</file><wordfile>20140132520210621122157033.docm</wordfile><ricorso NRG="201401325">201401325\201401325.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>22/06/2021 17:57:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza di demolizione prot. 010365 dell'8/7/2014 col quale si ingiunge al ricorrente di demolire l'ampliamento abusivo;</h:div><h:div>- nonchè di ogni altro atto connesso;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Rezzola Pierangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Igor Giudici, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre, 48; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, domiciliataria ex lege in Brescia, C.tto S. Agata, 11/B; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 9 giugno 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente è proprietario dell’area sita nel Comune di Brescia, via Casotti n. 15, individuata nel NCT al Fg. 264 particelle 119-186, in zona classificata nel PGT (vigente alla data del provvedimento impugnato) quale <corsivo>“Ambito non urbanizzato – Area di rilevante interesse paesistico ambientale ed ecologico”,</corsivo> disciplinato dall’art. 66-b delle N.T.A e sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 d. lgs. n. 42/2004, imposto con L. 431/1985.</h:div><h:div>2. Sul predetto terreno il ricorrente realizzava abusivamente, in data imprecisata ma approssimativamente tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, un fabbricato di circa 60 mq (mt 12,10 x 5,00), con copertura ad una falda e altezza di mt 2,10-2,60, destinato ad <corsivo>“autorimessa – deposito attrezzi”</corsivo>, per il quale otteneva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria con provvedimento del 13 gennaio 1994.</h:div><h:div>3. Successivamente, in esito a due sopralluoghi eseguiti il 25 aprile e il 14 maggio del 2013 da personale della Vigilanza Edilizia del Comune di Brescia, l’amministrazione accertava l’avvenuta realizzazione dei seguenti interventi abusivi:</h:div><h:div>- l’ampliamento del predetto fabbricato mediante la realizzazione di un <corsivo>“corpo di fabbrica di mq 120,00 circa, costituito da muratura di mattoni, pilastri in cemento armato, tetto in legno e copertura a due falde, in tegole, altezza in gronda di m 2,60 circa ed in colmo di m 3,45 circa, con annesso un portico di mq 7,40”</corsivo>, utilizzato in parte come autorimessa (per una superficie di circa 97 mq) e in parte come ripostiglio-dispensa (per una superficie di mq 23,50);</h:div><h:div>- la realizzazione di una piscina interrata di circa mq 60,00.</h:div><h:div>4. Conseguentemente, con atto del 19 novembre 2013 notificato a mani della <corsivo>“moglie convivente”</corsivo> in data 25 novembre 2013, l’amministrazione avviava nei confronti del proprietario il procedimento di repressione dell’abuso edilizio.</h:div><h:div>5. In data 11 dicembre 2013 l’intimato presentava domanda di permesso di costruire in sanatoria e di accertamento della compatibilità paesaggistica in relazione ad entrambe le opere abusive.</h:div><h:div>6. Nella seduta del 13 febbraio 2014, la Commissione Edilizia esprimeva parere negativo in relazione all’ampliamento del fabbricato adibito ad <corsivo>“autorimessa-deposito”,</corsivo> per contrasto con l’art. 66-b delle N.T.A. (che ammette ampliamenti <corsivo>una tantum</corsivo> soltanto per le strutture destinate alla produzione agricola), mentre rilevava la possibilità di presentare un’autonoma domanda di sanatoria riferita alla sola piscina, previa integrazione documentale.</h:div><h:div>7. In data 10 marzo 2014 l’amministrazione notificava all’intimato il preavviso di diniego della domanda di sanatoria relativa all’ampliamento del fabbricato, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, sulla scorta del parere negativo della Commissione Edilizia.</h:div><h:div>8. Non essendo pervenute osservazioni da parte dell’interessato, con provvedimento del 9 maggio 2014 notificato <corsivo>“a mani della moglie convivente sig.ra Rambaldini Alessandra”</corsivo> il 15 maggio 2014, l’amministrazione comunale respingeva la domanda di sanatoria, ribadendo i motivi ostativi già comunicati con il preavviso di diniego</h:div><h:div>9. Analogamente, con nota del 4 marzo 2014 era respinta l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica relativamente all’ampliamento del fabbricato, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 167 comma 5 d. lgs. 42/2004, mentre per la piscina l’amministrazione rilevava la possibilità di presentare autonoma istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div>10. Quindi, con ordinanza dirigenziale in data 8 luglio 2014 notificata l’11 luglio 2014, l’amministrazione comunale, rilevato che <corsivo>“l’ampliamento sopradescritto, classificabile all’art. 27 comma 1 e) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, configura una trasformazione per la quale è necessario il permesso di costruire di cui all’art. 33 comma 1 della medesima legge e art. 10 DPR 380/2001”</corsivo>, ingiungeva al ricorrente di demolire l’ampliamento abusivo, ripristinando il fabbricato in conformità a quello assentito con la concessione edilizia in sanatoria del 13 gennaio 1994, di mt 12,10 x 5,00.</h:div><h:div>11. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento e ne chiedeva l’annullamento sulla base di tre motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.</h:div><h:div>12. Il Comune di Brescia si costituiva con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica di smaltimento del 9 giugno 2021, in prossimità della quale la difesa di parte ricorrente depositava note di udienza sostitutive della discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, involgendo censure connesse di carattere formale e procedimentale, in particolare:</h:div><h:div>- con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione in conseguenza dell’asserita nullità della notifica dell’atto di avvio del procedimento del 19.11.2013; ciò in quanto la relazione di notifica del messo comunale non indicherebbe il numero di registro generale né l’indicazione del nominativo del soggetto che ha curato il ritiro dell’atto;</h:div><h:div>- con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione per violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della L. 241/90, in conseguenza della nullità della notifica dell’atto di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Entrambe le censure sono infondate.</h:div><h:div>1.1. A fronte degli interventi abusivi accertati dai tecnici della Vigilanza Edilizia, l’adozione dell’ordine di demolizione costituiva per l’amministrazione un atto dovuto, rispetto al quale la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata neppure necessaria, alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (cfr, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 24/03/2021, n. 2493; T.A.R. Milano, sez. II, 09/03/2021, n. 619; T.A.R. Brescia, sez. I, 04/05/2020, n. 320).</h:div><h:div>1.2.  Peraltro, la difesa comunale ha documentato in giudizio che la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritualmente notificata a mani della sig.ra <corsivo>“Rambaldini Alessandra”</corsivo> in qualità <corsivo>“moglie convivente”</corsivo> del destinatario dell’atto in data 25 novembre 2013 (doc. 2).</h:div><h:div>1.3. In ogni caso, la circostanza che, in data immediatamente successiva alla notifica dell’atto di avvio del procedimento, il ricorrente abbia presentato la domanda di sanatoria degli abusi accertati, dimostra che egli ha avuto effettiva conoscenza (di fatto, oltre che giuridicamente) dell’avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi, sicchè le doglianze qui in esame appaiono, in definitiva, formalistiche e pretestuose.</h:div><h:div>2. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato a causa della erronea indicazione degli immobili oggetto del provvedimento; il mappale 119, infatti, non sarebbe intestato al ricorrente, ma sarebbe accatastato come ente urbano di mq 3.995 (doc. 9 ricorrente), con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottemperare, non essendo il mappale nella disponibilità dell’intimato.</h:div><h:div>Anche tale censura è infondata e pretestuosa.</h:div><h:div>Come giustamente rilevato dalla difesa comunale, l’area oggetto degli interventi abusivi descritta nel provvedimento impugnato (sita <corsivo>“in via Casotti n. 15, nella proprietà del sig. Rezzola Pierangelo, individuabile al NCT fg. 264 part. 119-186”</corsivo>), non soltanto corrisponde a quella indicata nell’estratto di mappa catastale allegato al rapporto di violazione urbanistico edilizia (doc. n. 1) e alle ulteriori risultanze catastali prodotte in giudizio dalla difesa comunale (docc. 9-11) riferite all’epoca di realizzazione degli abusi, ma corrisponde altresì all’area indicata dallo stesso ricorrente nella relazione tecnica allegata alla propria istanza di sanatoria (doc. n. 3), dove gli interventi da sanare sono espressamente riferiti all’area individuata dai mappali <corsivo>“119-186”</corsivo> del Foglio 264.</h:div><h:div>3. Infine, con il quarto e ultimo motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato in considerazione della mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento, diverse dalla mera esigenza di ripristino della legalità violata, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra la data di realizzazione dell’abuso e il successivo accertamento, con il conseguente consolidarsi di una situazione di legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla conservazione dei manufatti abusivi. </h:div><h:div>Anche quest’ultima censura, osserva il Collegio, è infondata.</h:div><h:div>3.1. La giurisprudenza ha definitivamente chiarito, a far data dalla nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017, che “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”.</h:div><h:div>3.2. Il medesimo principio è ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, con orientamento del tutto consolidato (tra le tante, T.A.R. Milano, sez. II, 26/08/2020, n. 1616; T.A.R. Trento, sez. I, 08/06/2020, n. 82; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 18/05/2020, n. 5226; T.A.R. Napoli, sez. III, 11/06/2019, n. 3164; Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2018, n. 5204).</h:div><h:div>4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere conclusivamente respinto.</h:div><h:div>5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Brescia le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>