<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140118020211010171927655" descrizione="" gruppo="20140118020211010171927655" modifica="10/10/2021 6:12:08 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="01180"/><fascicolo anno="2021" n="00875"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140118020211010171927655.xml</file><wordfile>20140118020211010171927655.docm</wordfile><ricorso NRG="201401180">201401180\201401180.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>10/10/2021 18:12:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>delle comunicazioni AGEA aventi ad oggetto “regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, nonché di ogni altro atto connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Balzanelli Paolo, Zantedeschi F.lli s.s. Soc. Agr., Soc. Agr. Biaggi Vittorio e Cesare s.s., Pavoni Ferruccio, Az. Agr. Ghignoni Costante, Massimo e Matteo s.s., Soc. Agr. Alberini Francesco e Davide s.s., Soc. Agr. Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo s.s., Pozzan Agostino, Fracasso Sergio, Bertaiola Giuseppe, Messedaglia Luigi, Cordioli Angelo e Giacomino s.s., Az. Agr. Marchiglione di Guerreschi Giovanni Orlando s.s., Madella Alessandro e Remo s.s., Az. Agr. Feroldi Pietro e Giacomo s.s., Gecchele Fabio, Turrini Ettore, Madella Giordano, Gardoni Michelangelo, Umberto e Simone s.s., Gardoni Luca, Picchi Pierluigi, Roberto e Gabriele s.s., La Pailonga s.s. di Bianchera Aldo ed Enzo, Martelli Vincenzo, Magnani Mario, Giuseppe e Mauro s.s., Marazzi Dino e Livio s.s., Az. Agr. Farina Opilio e Massimo s.s., Madini Amedeo, Carretta Giuliano, Verzola Roberto e Laura s.s., Gherardi Sergio, Corbari Diego, Soc. Agr. Fiorini Mario di Fiorini F.lli s.s., Giacomazzi Armando e Paolo s.s., Canfurlone di Ferrari e C. s.s. Az. Agr. Fantoni Ottorino e Stefano s.s., Carra Dante, Az. Agr. Fiorini Roberto, Fausto, Daniele e Luca s.s., Marani Luigi e Fabrizio s.s., Az. Agr. “Grole” di Castellini Luigi, Renato e Guido s.s., Lenotti Ettore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ester Ermondi, oltre che – limitatamente alla Soc. Agr. Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo s.s., - con l’avv. Maddalena Aldegheri, tutti con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dino Corbo, in Brescia, via Antiche Mura n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il signor Paolo Balzanelli e gli altri trentanove ricorrenti in epigrafe elencati, tutti produttori di latte vaccino, impugnano, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, le singole comunicazioni ricevute da ciascuno di essi da AGEA aventi a oggetto “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile”. Si tratta delle distinte richieste di pagamento delle somme ritenute dovute da ogni singolo produttore a titolo di prelievo supplementare per lo sforamento delle quote individuali di produzione in diverse annate lattiere.</h:div><h:div>Ad avviso dei ricorrenti le suddette comunicazioni sarebbero illegittime per i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) perché intimano il pagamento di un debito oramai prescritto, essendo decorso un lasso di tempo che va da un minimo di 5 anni a un massimo di 19 dalla conclusione delle campagne lattiere, senza che l’Amministrazione abbia inviato alle imprese produttrici di latte atti interruttivi della prescrizione; </h:div><h:div>2) perché manca il previo accertamento della debenza degli importi richiesti, posto che, da un lato, non è specificato se detti importi siano stati iscritti nel Registro nazionale di debiti (questo anche ai fini della decorrenza degli interessi), e, dall’altro lato, che le pretese creditorie di AGEA sono tutte ancora sub iudice, che indagini amministrative e giudiziarie hanno appurato la sostanziale inattendibilità dei dati utilizzati per il calcolo dell’an e del quantum dovuto dai produttori di latte vaccino per il superamento del proprio QRI, che la disciplina nazionale sulle compensazioni per categorie prioritarie contrasta con i Regolamenti comunitari che via via hanno disciplinato il regime delle quote-latte;</h:div><h:div>3) perché le somme di cui è intimato il pagamento non sono dovute né nell’an, né nel quantum, in quanto (i) nelle annate lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009 lo Stato italiano nel suo complesso non ha mai superato il proprio QGG (avendo dichiarato l’Italia una produzione sovrastimata rispetto al dato reale), e dunque non potevano essere multati i produttori anche se avevano superato il proprio QRI, (ii) è contraria alla disciplina comunitaria la compensazione con le quote non utilizzate effettuata dall’Italia per categorie prioritarie nelle annate lattiere antecedenti al 2004/2005, (iii) AGEA non ha tenuto conto delle plurime segnalazioni di errore effettuate dai produttori in ordine alla quantificazione del dovuto; </h:div><h:div>4) perché, ulteriormente, le somme di cui è intimato il pagamento non sono dovute anche in quanto (i) sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali di annullamento o di sospensione, pure a seguito di ricorsi presentati dagli odierni ricorrenti, (ii) in molti casi non risultano conteggiati o risultano conteggiati in modo errato (ovverosia sugli interessi anziché sul capitale) i recuperi per compensazione con i premi PAC, (iii) in molti casi i primi acquirenti si sono trattenuti delle somme versate dai produttori e da riversare all’erario e poi sono falliti; </h:div><h:div>5) perché prevedono la possibilità di rateazione del debito, ma, giusta quanto dispone l’articolo 8 quinquies, comma 3, L. n. 33/2009, solamente a condizione della rinuncia delle azioni giudiziarie relative al debito medesimo, condizione questa che contrasta con gli articoli 3, 24 e 113 Cost., ragione per cui si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della summenzionata disposizione di legge; </h:div><h:div>6) perché è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione delle garanzie partecipative degli interessati e del contraddittorio procedimentale, che – ove correttamente instaurato – avrebbe consentito ad AGEA di correggere i molti errori riscontrati nella quantificazione del dovuto e ai produttori di accedere se del caso alla rateizzazione di un debito correttamente quantificato; </h:div><h:div>7) perché intimano il pagamento anche degli interessi, mentre gli interessi possono essere richiesti solo in caso di rateizzazione del debito, la quale costituisce fase successiva all’intimazione di pagamento, e comunque per le annate lattiere dal 1995/1996 al 2001/2002 non possono essere in nessun caso applicati; </h:div><h:div>8) perché intimano il pagamento di interessi, che, oltre a non essere dovuti, sono stati anche quantificati in misura errata, in quanto è sbagliato (i) il termine dal quale sono fatti decorrere, che non può coincider con la data del versamento fissata dai Regolamenti, ma con la data della richiesta di pagamento da parte di AGEA, ove successiva, come nel caso di specie, (ii) il saggio applicato, potendosi pretendere quello maggiorato solo con riferimento alle annate lattiere 2002/2003 e 2003/2004 e successive, mentre per le altre vige quello legale; </h:div><h:div>9) perché ulteriormente intimano il pagamento di interessi quantificati in misura errata anche (i) in quanto l’articolo 8 quater L. n. 33/2009 fissa dei tassi di interesse in contrasto con la disciplina comunitaria e dunque doveva essere disapplicato dall’Amministrazione, e (ii) in quanto sono richiesti gli interessi sugli interessi in violazione del divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 Cod. civ.. </h:div><h:div>Si è costituita in giudizio AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, opponendosi in rito e nel merito al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione. </h:div><h:div>In rito parte resistente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito rispetto ai ricorrenti Pozzan Agostino, Fracasso Sergio, Bertaiola Giuseppe, Cordioli Angelo e Giacomino s.s., Turrini Ettore, che hanno dichiarato di risiedere in Veneto; ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per insussistenza delle condizioni per proporre un ricorso collettivo e cumulativo. AGEA fa altresì presente che sull’assegnazione dei singoli QRI è oramai sceso il giudicato e non può più essere messa in discussione, e che la prescrizione non è maturata in ragione dei contenziosi avviati dai ricorrenti. </h:div><h:div>Hanno replicato con memorie i ricorrenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso. </h:div><h:div>Respinta la domanda cautelare, sia in primo grado, che in grado di appello, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 29 settembre 2021 e in quella sede è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Pregiudizialmente, in accoglimento dell’eccezione della difesa di AGEA, va dichiarata l’incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni avverso le comunicazioni ricevute dai ricorrenti Pozzan Agostino, Fracasso Sergio, Bertaiola Giuseppe, Cordioli Angelo e Giacomino s.s., Turrini Ettore.</h:div><h:div>Avuto riguardo all’ambito territoriale in cui si producono gli effetti dell’atto impugnato, giusta quanto dispone l’articolo 13, comma 1, seconda parte, Cod. proc. amm., che – nel caso di specie – è la sede dell’impresa destinataria della comunicazione avversata, va indicato come inderogabilmente competente a conoscere dell’azione promossa dai ricorrenti Pozzan Agostino, Fracasso Sergio, Bertaiola Giuseppe, Cordioli Angelo e Giacomino s.s., Turrini Ettore il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, avanti al quale la causa potrà essere riassunta, così come stabilito dall’articolo 15 Codice di rito. </h:div><h:div>Per i restanti trentacinque ricorrenti, la Sezione non vede ragione per discostarsi dal proprio consolidato orientamento (si vedano – fra le altre – le sentenze 652/2021 e 722/2021) in ordine alla insussistenza dei presupposti per la promozione di un ricorso collettivo e cumulativo nella fattispecie in esame. </h:div><h:div>Come del resto già osservato in sede cautelare, «il ricorso raggruppa […] posizioni diverse e molteplici, ognuna con la sua specificità», inoltre «i motivi di impugnazione si risolvono, in sintesi estrema, in una generale contestazione in radice della debenza degli importi, senza entrare nello specifico di ogni posizione». </h:div><h:div>In sintesi, oltre alla genericità delle censure e la non specificità delle stesse in relazione al contenuto degli atti impugnati (difetti non superati dalla tabella contenuta nella memoria depositata in data 7.112014), emerge con evidenza la insanabile disomogeneità delle posizioni giuridiche a tutela delle quali è stato promosso il ricorso.</h:div><h:div>Per costante giurisprudenza, affinché il ricorso collettivo sia ammissibile è necessario che «le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2341/2021). A sua volta, affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile non è sufficiente una connessione soggettiva tra le parti, ma è necessaria «la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (C.d.S. III, 15 luglio 2019 n. 4926; T.A.R. Lombardia-Brescia II, 19 maggio 2020 n. 379; T.A.R. Lazio Roma I, 7 agosto 2020, n. 9077)» (così, T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1390/2020).</h:div><h:div>Sennonché, tali presupposti non si rinvengono nel caso di specie. </h:div><h:div>Gli atti impugnati, infatti, riguardano posizioni debitorie distinte, annate lattiere eterogenee, differenti quote di prelievo e diverse operazioni di compensazione. Le comunicazioni sono state emesse all’esito di autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione. Anche le vicende giudiziarie inerenti le pretese creditorie di A.G.E.A. e che hanno preceduto le intimazioni di pagamento qui impugnate non sono identiche e non consentono quindi di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente, le censure trasversali articolate nel gravame. </h:div><h:div>In definitiva, le comunicazioni impugnate sono niente affatto sovrapponibili, le censure dedotte non si attagliano ugualmente alle intimazioni di pagamento, le posizioni dei ricorrenti non sono omogenee. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di AGEA nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: </h:div><h:div>a) limitatamente ai ricorrenti Pozzan Agostino, Fracasso Sergio, Bertaiola Giuseppe, Cordioli Angelo e Giacomino s.s., Turrini Ettore, declina la competenza a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, avanti al quale il ricorso potrà essere riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ai sensi dell’articolo 15 Cod. proc. amm.; </h:div><h:div>b) per tutti gli altri ricorrenti dichiara il ricorso inammissibile;</h:div><h:div>c) condanna i ricorrenti a rifondere ad AGEA le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>