<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140081420210320142905305" descrizione="" gruppo="20140081420210320142905305" modifica="3/30/2021 10:01:35 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="00814"/><fascicolo anno="2021" n="00303"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140081420210320142905305.xml</file><wordfile>20140081420210320142905305.docm</wordfile><ricorso NRG="201400814">201400814\201400814.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>30/03/2021 10:01:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio comunale di Brembate di Sopra n. 1 del 3/4/2014 avente ad oggetto “<corsivo>Programma integrato di intervento "Via Sorte – Via IV novembre". Conclusione del procedimento di collaudo tecnico amministrativo e ricognizione degli adempimenti convenzionali</corsivo>”; </h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso anche allo stato non conosciuto; </h:div><h:div>e per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>dell’inadempimento della pubblica amministrazione resistente e della Società Fin Beton S.r.l.;</h:div><h:div>e per il risarcimento del danno </h:div><h:div>ai sensi degli artt. 30 e 35 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 814 del 2014, proposto da Ambrogio Zanchi, in proprio e quale legale rappresentante di Bieffe Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Pilade Frattini, Elena Giardina, Claudio Tani e Ilaria Tani, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Giebelmann in Brescia, via Solferino, n. 34 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brembate di Sopra, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, v.le Stazione, n. 37 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Fin Beton S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre, n. 66 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Fin Beton Holding S.p.A., <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brembate di Sopra e di Fin Beton S.r.l. in liquidazione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di merito del giorno 10 marzo 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Comune di Brembate di Sopra con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27 febbraio 2006 approvava -ai sensi dell’articolo 92 della L.R. 11/03/2005, n. 12- il Programma Integrato d’Intervento n. 1, in variante al PRG, interessante un comparto di circa 26.100 mq compreso tra via Sorte e via IV Novembre, un’area centrale e strategica del territorio, comprendente proprietà del Comune medesimo, di Poste Italiane S.p.a., di So.Cen. S.r.l. e della Parrocchia di Santa Maria Assunta.  </h:div><h:div>Il Programma, finalizzato alla riqualificazione dell’ambito cittadino e dell’intero quartiere, prevedeva l’insediamento nell’area di una pluralità di funzioni, residenziale, terziario-commerciale e direzionale, con esclusione di attività produttive, oltre alla realizzazione di aree e attrezzature pubbliche (nuovi spazi pubblici, mercato comunale al coperto, piazza, aree di parcheggio pubblico interrato, verde pubblico). </h:div><h:div>Soggetto esecutore, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, risultava Fin Beton S.r.l., con il quale il 27 giugno 2006 il Comune sottoscriveva la convenzione urbanistica attuativa, che veniva poi integrata a seguito della modifica del PII approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 2009.</h:div><h:div>L’atto integrativo, stipulato solo tra il Comune e il soggetto attuatore (in quanto gli obblighi e i diritti in capo agli altri sottoscrittori dell’originaria convenzione erano stati, nel frattempo, integralmente soddisfatti) prevedeva, in particolare, a fronte di un ampliamento della volumetria edificabile all’interno del comparto, la realizzazione da parte della Società, su aree di proprietà comunale esterna al perimetro del PII, di un teatro, della farmacia e del porticato antistante il palazzo comunale.</h:div><h:div>Complessivamente, con le due convenzioni urbanistiche, la società Fin Beton assumeva quindi l’obbligo di realizzare e cedere al comune:</h:div><h:div>1) opere di urbanizzazione primaria relative alla convenzione originaria consistenti in: strada interrata, parcheggi posti a nord e sud del comparto, posti auto aggiuntivi e posti nel parcheggio interrato, allacciamenti alle reti e relativi servizi;</h:div><h:div>2) opere di urbanizzazione primaria relative alla convenzione integrativa, consistenti in: porticato pubblico coperto lato ovest, passaggio pubblico coperto-galleria, passaggio pubblico scoperto-lato nord, estensione della superficie del parcheggio – lato nord;</h:div><h:div>3) <corsivo>standard</corsivo> urbanistici di cui alla convenzione integrativa consistenti in: parcheggio interrato e parcheggio a raso lungo la Via Sorte;</h:div><h:div>4) <corsivo>standard</corsivo> qualitativi posti all’interno del comparto urbanistico, consistenti in: centro anziani e negozi, mercato comunale coperto, ampliamento centro anziani, piazza e porticati, verde pubblico, locali ed attrezzature per assistenza sanitaria;</h:div><h:div>5) <corsivo>standard</corsivo> qualitativi posti all’esterno del comparto urbanistico su aree di proprietà comunali, consistenti in: teatro, farmacia, porticato pubblico posto lungo il lato fronte municipio;</h:div><h:div>6) monetizzazione aree a <corsivo>standard</corsivo>.</h:div><h:div>A garanzia delle obbligazioni assunte la società rilasciava cauzione mediante polizze fideiussorie e autorizzava il comune a sostituirsi nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove non ultimate nei termini prescritti oppure eseguite in difformità ai titoli edilizi, incamerando le fideiussioni previste per l’importo dei singoli lavori.</h:div><h:div>Con delibera della Giunta comunale n. 92 del 22 ottobre 2011 veniva approvata la relazione ricognitiva in corso d’opera, che dava conto dell’esecuzione, da parte del soggetto attuatore, di una serie di opere, a fronte di alcuni inadempimenti, tra i quali la non corretta esecuzione di opere e il mancato rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma per la realizzazione dello <corsivo>standard</corsivo> qualitativo “SQ7 – teatro, farmacia comunale e portici pubblici lato est” per un importo complessivo di euro 5.046.466,14 e del mancato pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione dovuto in ragione della convenzione urbanistica integrativa, ammontante a 103.392,99 euro.  Dopo aver ripetutamente contestato a Fin Beton il mancato rispetto dei termini contrattuali, l’amministrazione comunale provvedeva all’escussione a titolo di penale delle polizze prestate dalla società a garanzia dell’adempimento dei suoi impegni, per l’importo complessivo di 5.225.531,31 euro.</h:div><h:div>Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 3 aprile 2014 l’amministrazione concludeva il procedimento di collaudo tecnico amministrativo del PII, dando atto del fatto che:</h:div><h:div>- in ragione dell’esecuzione parziale delle opere contemplate nelle convenzioni e dell’escussione delle garanzie sostitutive, il soggetto attuatore (ora in liquidazione e concordato preventivo) veniva liberato dalle sue obbligazioni;</h:div><h:div>- la previsione della convenzione urbanistica integrativa di realizzazione del teatro in aerea di proprietà comunale esterna al Comparto non era stata adempiuta nei termini e con le modalità previste e ciò aveva determinato il venir meno della priorità e della strategicità dell’opera, anche in ragione dei vincoli sempre più stringenti del patto di stabilità;</h:div><h:div>- l’Amministrazione aveva dovuto rivedere il programma delle opere pubbliche, individuando le priorità nei lavori di completamento e di manutenzione di opere; aveva quindi ultimato i lavori di costruzione della nuova piazza e prevedeva entro l’anno (2014) il completamento delle opere previste all’interno del comparto (in particolare la realizzazione dell’ascensore di collegamento con il parcheggio sotterraneo, della fontana e dell’impianto di videosorveglianza), oltre all’effettuazione degli interventi necessari per eliminare i vizi riscontrati in fase di collaudo delle opere;</h:div><h:div>- le somme derivanti dall’escussione delle polizze fideiussorie sarebbero state per il residuo utilizzate per l’esecuzione di opere di interesse pubblico sul territorio comunale, quali il completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado e altri interventi di manutenzione sul patrimonio comunale.</h:div><h:div>Con ricorso depositato in data 8 luglio 2014 il signor Ambrogio Zanchi e Bieffe Immobiliare impugnavano la deliberazione del consiglio comunale n. 1/2014 da ultimo nominata, chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento dell’inadempimento di Fin Beton S.r.l. e del Comune agli obblighi previsti dalle convenzioni urbanistiche per la realizzazione del Programma Integrato di Intervento ed il risarcimento del danno conseguentemente patito.</h:div><h:div>Allegavano, in fatto:</h:div><h:div>- di essere successori e aventi causa di Fin Beton in forza degli atti di compravendita di alcuni immobili ubicati all’interno del comparto sottoscritti con il soggetto attuatore nell’anno 2010;</h:div><h:div>- di aver pagato per tali immobili un prezzo parametrato al valore di mercato economico complessivo dell’intervento urbanistico-edilizio e alla qualità della riqualificazione del quartiere prevista nel PII;</h:div><h:div>- che quasi nessuno degli obiettivi del PII era stato realizzato, in violazione dell’affidamento da essi riposto sulla qualità complessiva dei beni acquistati;</h:div><h:div>- che tale posizione qualificata era azionabile non solo nei confronti del soggetto attuatore (che negli atti di compravendita aveva dato formale garanzia di aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dalle convenzioni), ma anche rispetto all’amministrazione comunale, che in forza dell’escussione delle garanzie fideiussorie finalizzate e vincolate all’esecuzione delle opere inattuate, si era resa a sua volta garante del completamento del complesso urbanistico e quindi anche del valore degli immobili ivi ubicati.</h:div><h:div>Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti censuravano l’atto impugnato per i seguenti motivi in diritto:</h:div><h:div>I. <corsivo>Eccesso di potere per mancanza assoluta e in ogni caso insufficienza della motivazione e comunque per contraddittorietà, illogicità manifeste – assenza dei presupposti – sviamento di potere – violazione di legge (art. 16 della legge n. 179/1992) – violazione del principio di affidamento</corsivo>.</h:div><h:div>A fronte dell’aumento volumetrico molto rilevante riconosciutogli dalla convenzione integrativa del 2009, interamente utilizzato, il soggetto attuatore non ha realizzato gli <corsivo>standard</corsivo> qualitativi (realizzazione del teatro/cinema e della farmacia), determinando il fallimento del PII quale strumento di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale e quindi la frustrazione delle finalità pubbliche perseguite dallo strumento di pianificazione. Nonostante ciò nella deliberazione consiliare non vi è una motivazione adeguata a supporto dell’asserito venir meno dell’interesse alla realizzazione di tali opere pubbliche. La determinazione avversata è altresì contradittoria e illogica laddove l’amministrazione ha manifestato l’intenzione di non utilizzare, per la realizzazione di dette opere, le somme incassate, che pure le avrebbero consentito di sostituirsi all’operatore economico.</h:div><h:div>II. <corsivo>Eccesso di potere ancora per mancanza, insufficienza della motivazione, contraddittorietà e illogicità manifeste – mancanza del presupposto – sviamento di potere – errata e comunque illogica interpretazione di legge (artt. 30, 31 e 32 della legge n. 183/2011 come modificata e integrata dalla legge n. 288/2012 – art. 1 comma 428 – 432 legge n. 228/2012 – art. 20, comma 2 d.l. 98/2011</corsivo>.</h:div><h:div>La giustificazione dell’abbandono delle finalità del PII con il richiamo ai limiti posti dal patto di stabilità interno all’utilizzo della liquidità ottenuta con l’escussione della fideiussione costituisce, per i ricorrenti, un mero assioma. Per quanto riguarda le spese di investimento il patto di stabilità non preclude infatti le operazioni che non configurano nuovo debito o che utilizzano i mutui contratti negli anni precedenti. L’uso della liquidità per scopi estranei agli obblighi contrattuali o per una mera manovra di riequilibrio di bilancio integra, per contro, gli estremi dello sviamento di potere.</h:div><h:div>Nell’instare quindi per l’annullamento dell’atto gravato, gli esponenti richiedevano il conseguente risarcimento dei danni asseritamente patiti, sostenendo che il prezzo di compravendita delle loro unità immobiliari era stato determinato anche in ragione degli oneri finanziari previsti per l’attuazione del PII e che il valore economico di detti immobili si era ridotto, rispetto a quanto originariamente previsto, a causa del mancato completamento delle opere programmate nel comparto. </h:div><h:div>Il danno ingiusto derivava, quindi, dalla lesione del legittimo affidamento da essi riposto nella realizzazione delle opere previste nel Programma, alla quale avevano concorso sia l’inadempimento contrattuale del soggetto attuatore sia il comportamento dell’amministrazione comunale, i cui illegittimi provvedimenti avevano ridotto gli <corsivo>standard</corsivo> qualitativi dell’area, direttamente incidenti sul valore delle loro unità immobiliari. </h:div><h:div>In punto di quantificazione del danno patito e del conseguente risarcimento, riservandosi di meglio determinarlo in corso di causa, i ricorrenti lo indicavano nel venticinque percento del prezzo corrisposto per l’acquisto dei loro immobili, ovvero in 70.000 euro in favore di Bieffe Immobiliare e in 110.000 euro in favore di Zanchi Ambrogio.</h:div><h:div>Si costituivano per resistere al ricorso il Comune di Brembate di Sopra e Fin Beton S.r.l. in liquidazione e in concordato.</h:div><h:div>La difesa comunale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che il comune non aveva assunto alcuna obbligazione né alcun diritto nei confronti dei ricorrenti, e – nel merito – la sua infondatezza.</h:div><h:div>Fin Beton S.r.l. eccepiva - invece - in via preliminare:</h:div><h:div>- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché il denunciato deprezzamento degli immobili acquistati avrebbe dovuto essere tempestivamente azionato avanti al GO nei confronti della Procedura, sulla base dello specifico contratto di compravendita individualmente stipulato, salvo il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza;</h:div><h:div>- l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione dell’accordo con Axa Assicurazioni S.p.a., previamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e già integralmente eseguito, con surrogazione dei diritti della Compagnia assicurativa in quelli dell’Amministrazione Comunale beneficiaria del pagamento;</h:div><h:div>- il difetto di legittimazione dei ricorrenti, estranei all’originaria Convenzione di P.I.I. e, comunque, terzi rispetto al rapporto intercorso tra l’Amministrazione Comunale e Fin Beton S.r.l. nonché, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo adempiuto alle convenzioni urbanistiche sottoscritte, in parte in via diretta ed in parte in via indiretta, tramite le polizze fideiussorie;</h:div><h:div>- l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame per omessa tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria degli immobili Rosella Cisana, coniuge dello Zanchi.</h:div><h:div>Nel merito, l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Il gravame veniva chiamato all’udienza di merito del 10 marzo 2021 e ivi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Gli odierni ricorrenti, assumendo di aver acquistato dal soggetto attuatore Fin Beton S.r.l. alcuni immobili in area interessata da un Programma Integrato di intervento e lamentando il diminuito valore commerciale della loro proprietà in ragione della mancata realizzazione di tutti gli <corsivo>standard</corsivo> pubblici inizialmente previsti per il comparto, chiedono dichiararsi l’illegittimità della delibera con cui il Comune ha approvato il collaudo delle opere, ridestinando ad altri interventi di interesse pubblico le somme incamerate a titolo di fideiussione, nonché la condanna del comune e di Fin Beton S.r.l., soggetto attuatore, al risarcimento dei danni asseritamente patiti per il pregiudizio al legittimo affidamento in essi generato dal contratto di compravendita.</h:div><h:div>Deve essere esaminata in via preliminare, anche sulla scorta delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti, la questione della legittimazione ad agire dei ricorrenti. Questi si qualificano nel gravame come successori e aventi causa di Fin Beton S.r.l., dalla quale hanno acquistato nell’anno 2010 alcuni immobili all’interno del perimetro del PII.</h:div><h:div>Va specificato, peraltro, che Bieffe Immobiliare, in base agli atti depositati, non è la parte acquirente del contratto di alienazione dei due negozi p.ed. 5626 - sub. 718 e 719 ubicati all’interno del comparto, ma ne è soggetto utilizzatore nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria con Credito Valtellinese soc.coop., parte acquirente.</h:div><h:div>La pretesa azionata dagli odierni ricorrenti richiede poi di precisare la posizione degli aventi causa dal soggetto attuatore rispetto alla convenzione urbanistica.</h:div><h:div>La convenzione urbanistica è qualificabile quale accordo tra Amministrazione e privati ex art. 11 della L. 241/90, alla quale, in forza del comma 2 del medesimo articolo 11, si applicano in quanto compatibili i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, compreso quello dettato dall'art. 1372 comma 2 c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi al di fuori dei casi previsti dalla legge. Pertanto i sottoscrittori sono gli unici soggetti titolari di una legittima pretesa all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 luglio 2018, n. 4390). </h:div><h:div>L’esercizio delle posizioni sostanziali originate dalla convenzione non può essere quindi utilmente azionato da un terzo, che non è parte contraente dell’accordo e, conseguentemente, non può far valere direttamente le pretese derivanti dal regolamento contrattuale. </h:div><h:div>Tale assunto è in linea con “<corsivo>il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa secondo cui l'adempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzatore nei confronti del comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n. 765 del 1967) può essere preteso in via giurisdizionale e coattiva dal comune, non invece dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione" (Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1994, n. 1384; T.A.R. Cagliari, sez. II, 04/09/2015)</corsivo>.” (TAR Toscana, sez. III, 16 maggio 2016, n. 852; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 9 maggio 2019, n.624; T.A.R. Sardegna, sez. II, 10 gennaio 2017, n.13). Né tale conclusione risulta in contraddizione con la qualificazione dell’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica quale obbligazione a carattere reale, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza civile e amministrativa, in quanto “<corsivo>il meccanismo dell'ambulatorietà passiva dell'obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma ex se gli aventi causa dei lottizzanti in "parti" a pieno titolo del rapporto convenzionale, ma li rende semplicemente corresponsabili nell'esecuzione degli impegni presi</corsivo>.” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 23 giugno 2017, n. 843).</h:div><h:div>Gli esponenti risultano pertanto terzi rispetto alla convenzione e non hanno titolo per esigere l’adempimento, da parte del Comune, degli obblighi convenzionali.</h:div><h:div>Inoltre va precisato che eventuali doglianze concernenti il rapporto privatistico tra i ricorrenti e Fin Beton, inerente i profili civilistici dei contratti di compravendita stipulati nel 2010, dovevano essere eventualmente fatte valere dagli acquirenti avanti al competente giudice ordinario, come eccepito dalla difesa di Fin Beton. </h:div><h:div>La legittimazione ad agire dei ricorrenti non scaturisce quindi dal titolo contrattuale azionato in via principale.</h:div><h:div>Nell’ambito del presente giudizio impugnatorio va comunque riconosciuto che gli esponenti sono titolari di posizioni giuridiche qualificate derivanti non già dal rapporto con la dante causa Fin Beton, quanto dalla proprietà di beni ubicati all’interno del comparto oggetto del PII e che, in tale veste, hanno un interesse differenziato e qualificato a censurare gli atti con i quali l’amministrazione civica ha assunto decisioni in merito alle opere pubbliche da realizzare nell’area. Infatti il Programma Integrato di Intervento non ha una valenza meramente privatistica, limitata ai rapporti tra l’amministrazione e il soggetto attuatore, ma costituisce uno strumento urbanistico di pianificazione secondaria ed attuativa, con specifiche finalità, di parte del territorio comunale e persegue il preminente interesse di governo del territorio, sicché “<corsivo>i soggetti residenti nelle aree del territorio comunale coinvolte dagli accordi convenzionali, pur essendo terzi rispetto alla convenzione, possono vantare una qualificata pretesa soggettiva, individuabile più propriamente nella situazione giuridica dell'interesse legittimo, all'osservanza da parte dell'autorità comunale degli obblighi di realizzazione e di gestione delle opere pubbliche previste</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2019, n.199).</h:div><h:div>Ciò premesso, si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.</h:div><h:div>Va sottolineato, anzitutto, che a fronte dell’inadempimento del soggetto attuatore rispetto agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica, l’amministrazione può legittimamente intervenire sulle scelte originariamente compiute operando, anche alla luce della situazione attuale, una nuova valutazione degli interessi urbanistici, procedendo ad una riedizione del potere di governo del territorio.</h:div><h:div>Infatti il Comune “<corsivo>resta libero di esercitare le proprie prerogative istituzionali discrezionali, e può propendere per l'opzione (fisiologica) volta ad assicurare l'attuazione degli impegni assunti convenzionalmente, ovvero orientarsi per una ri-ponderazione comparativa della pianificazione territoriale e degli interessi sottesi, con riedizione del potere di governo del territorio (e sostanziale revirement rispetto alle determinazioni precedenti)</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 843/2017 cit.). L’amministrazione può quindi disattendere con successivi atti di pianificazione territoriale le precedenti scelte di programmazione del territorio, sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico preminente.</h:div><h:div>Tale possibilità è confermata dalla consolidata giurisprudenza secondo cui gli atti di carattere generale e in particolare le previsioni di carattere urbanistico sono connotati da ampia discrezionalità e non richiedono particolare motivazione (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. II, 23 marzo 2020, n. 2012).</h:div><h:div>Il sindacato giurisdizionale in materia si limita pertanto ad un controllo di carattere estrinseco, confinato ad eventuali profili di illogicità e/o ragionevolezza della scelta pianificatoria compiuta dal Comune.</h:div><h:div>Tanto premesso, i vizi dedotti nel gravame possono essere esaminati congiuntamente, appuntandosi di fatto entrambi sul difetto di motivazione della deliberazione oggetto di gravame.</h:div><h:div>La decisione del comune risulta, in specie, supportata dalle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>- dal confronto tra standard (urbanistico e qualitativo) previsto nel PII e standard realizzato (documento allegato alla relazione di collaudo e alla delibera avversata) emerge che sono stati ultimate gran parte delle opere inizialmente programmate, quali il mercato coperto, il centro anziani e il suo ampliamento, il parcheggio interrato e gli ulteriori parcheggi connessi, la piazza e i portici, i 40 parcheggi a raso, i locali per l’assistenza sanitaria, gli standard urbanistici per oltre 5.000 mq (aree per parcheggio, aree a verde di corredo, spazi pubblici vari, per il gioco e di collegamento, gallerie del mercato coperto e del chiostro) e che per quanto riguarda le opere esterne al comparto, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la farmacia è stata infine realizzata, in un immobile di proprietà comunale interno al perimetro del PII;</h:div><h:div>- tutte le residue opere di urbanizzazione interne al comparto sono state completate dal Comune; l’amministrazione ha infatti inteso garantire la realizzazione e riqualificazione delle opere poste all’interno del comparto che rendono funzionale la piazza, sostituendosi all’operatore inadempiente e utilizzando le apposite fidejussioni escusse sulla base della convenzione urbanistica;</h:div><h:div>- la convenzione urbanistica integrativa prevedeva la realizzazione del teatro su area di proprietà comunale esterna al perimetro del PII; a tal fine il comune -sulla base del progetto preliminare presentato dal soggetto attuatore- avrebbe dovuto indire la gara per la scelta dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione delle opere esterne al comparto;</h:div><h:div>- per effetto dell’inadempimento del soggetto attuatore non è stato possibile realizzare il teatro nei tempi e con le modalità previsti dalle convenzioni urbanistiche, circostanza che ha inciso negativamente sull’intera programmazione del comune, facendo venir meno l’ordine di priorità e di strategicità dell’opera, rispetto alle modalità di finanziamento e ai tempi di consegna; ciò anche in ragione dei vincoli sempre più stringenti del patto di stabilità;</h:div><h:div>- il comune ha assicurato l’utilizzo delle somme della fidejussione che garantiva dette opere esterne per l’esecuzione di altre opere di interesse pubblico sul territorio comunale, compatibilmente con la programmazione delle opere pubbliche con gli obblighi del rispetto degli equilibri del patto di stabilità interno;</h:div><h:div>- in particolare il Comune ha rivisto il programma delle opere pubbliche, individuando le priorità nei lavori di completamento e di manutenzione delle opere.</h:div><h:div>In sostanza la motivazione allegata dalla resistente amministrazione esplicita il fatto che le opere non eseguite, peraltro esterne al perimetro del Comparto, non assumevano più carattere strategico e prioritario; che i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno non ne consentivano un’immediata realizzazione; che in ogni caso le risorse recuperate sarebbero state utilizzate – secondo quanto documentato in giudizio – allo scopo di realizzare interventi alternativi di interesse pubblico.</h:div><h:div>Anche il richiamo, nell’atto gravato, al Patto di stabilità interno appare coerente e non inconferente, considerato che i vincoli connessi alla normativa in materia attengono non solo al finanziamento degli investimenti, ma anche alle conseguenti spese di gestione, che rientrano nella spesa corrente.</h:div><h:div>La determinazione avversata risulta quindi legittimamente assunta nell’esercizio di pianificazione dello sviluppo urbanistico e territoriale comunale, ampiamente discrezionale e supportata da idonea giustificazione. </h:div><h:div>Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La domanda risarcitoria deve essere respinta perché inammissibile, in quanto fondata sull’asserito inadempimento degli obblighi convenzionali, in relazione al quale si è già affermato il difetto di legittimazione dei ricorrenti. Nel merito la pretesa risulta comunque del tutto sprovvista di un principio di prova del nesso causale tra la mancata realizzazione del teatro e la denunciata diminuzione del valore degli immobili interni al perimetro del PII.</h:div><h:div>Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro in favore del Comune di Brembate di Sopra e in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro in favore di Fin Beton S.r.l. in liquidazione, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>