<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140045920210809182701092" descrizione="" gruppo="20140045920210809182701092" modifica="8/11/2021 6:52:05 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Italgen S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="00459"/><fascicolo anno="2021" n="00753"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140045920210809182701092.xml</file><wordfile>20140045920210809182701092.docm</wordfile><ricorso NRG="201400459">201400459\201400459.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>10/08/2021 18:59:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>09/08/2021 19:05:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/08/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, in parte qua, </h:div><h:div>- delle deliberazioni del Consiglio del Comune di Villa di Serio n. 6 del 12 giugno 2013, e n. 7 del 13 giugno 2013, con le quali è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT); </h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Bergamo n. 77 del 18.3.2013 con la quale l’ente sovraordinato ha rilasciato il proprio parere di compatibilità al PTCP.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 459 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Italgen S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bonomi Deleuse, Ignazio Deleuse Bonomi ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Brescia, via Romanino n. 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Villa di Serio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Ballerini e Margherita Gemma Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Regione Lombardia, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa di Serio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Italgen S.p.A. chiede la declaratoria di illegittimità, di inefficacia, ovvero l’annullamento in parte qua delle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Villa di Serio n. 6 del 12.06.2013 e n. 7 del 13.06.2013 di approvazione del nuovo PGT e della deliberazione di Giunta provinciale n. 77 del 18.03.2013 contenente il parere di compatibilità con il PTCP. </h:div><h:div>Espone a tale fine la ricorrente di essere proprietaria di una centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Villa di Serio, la quale ha cessato di funzionare nel 2008 e viene ora utilizzata come centro di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, ovverosia come Rete Interna di Utenza (RIU). In breve, la RIU connette la gran parte dei siti produttivi di energia elettrica di Italgen S.p.A. e dei siti industriali della capogruppo Italcementi S.p.A., nell’ambito di un unico sistema distributivo di energia elettrica.</h:div><h:div>Rappresenta, altresì, l’esponente che il previgente PRG del Comune di Villa di Serio riconosceva all’area su cui sorge l’impianto e quella circostante in misura prevalente vocazione industriale. Il vasto compendio era infatti classificato in parte (per mq. 34.600) come zona D4 - impianti tecnologici esistenti e confermati, in parte (per mq. 2.950) come zona D4 - impianti tecnologici di nuovo impianto, in parte (per mq. 5.529) come zona D5 - zona per il deposito e stoccaggio, in parte (per mq. 3.800) a viabilità, in parte (per mq. 330) come zona D1/a - di completamento, in parte (per mq. 7.050) come Ve - verde attrezzato, in parte (per mq. 1.480) come zona D2 - di espansione, in parte (mq. 300) come zona di rispetto stradale, in parte (per mq. 840) come zona di relazione con corsi d’acqua, e, infine, in parte (per mq 28.949) come Ambito collinare. </h:div><h:div>Rappresenta, infine, che il nuovo PGT ha modificato la classificazione urbanistica dell’area in questione nei seguenti termini: quanto a mq. 31.012 (corrispondenti al sedime della centrale termoelettrica) a “Sistema degli insediamenti per le attività economiche - Tessuti insediativi con presenza di attrezzature tecnologiche speciali”; quanto a mq. 18.578 a “Sistema paesistico ambientale - Verdi spondali di valenza ambientale e fruitiva”; quanto a mq 6.209 a “Sistema dei servizi - Aree e attrezzature pubbliche soggette alla disciplina del Piano dei Servizi”; quanto a mq. 250 a “Sistema degli insediamenti per le attività economiche” – “Tessuti insediativi prevalentemente produttivi di completamento”; quanto a mq. 830 a Viabilità; mq 28.949 a “Sistema paesistico ambientale - Ambito collinare e pedecollinare antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle”.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene lesiva del proprio interesse la trasformazione dell’area di mq. 18.578 da area industriale inserita nella zona omogenea D ad area verde rientrante nel Sistema paesistico ambientale - Verdi spondali di valenza ambientale e fruitiva, come tale assoggettata all’articolo 62 del Piano delle Regole, a mente del quale «La valorizzazione di tali ambiti potrà essere effettuata mediante interventi previsti dall’Amministrazione Comunale con appositi progetti».</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Villa di Serio, opponendosi al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione. </h:div><h:div>Non si sono, invece, costituite la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, pure ritualmente evocate in giudizio. </h:div><h:div>Dopo che per ben due volte il Presidente della Sezione – in considerazione della risalenza del ricorso e ritenendo la causa matura per la decisione - ha respinto l’istanza di parte di rinvio dell’udienza di trattazione, la causa è stata introitata all’udienza speciale di smaltimento del 14 luglio 2021.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Viene in decisione la causa promossa dalla società Italgen S.p.A. avverso il nuovo PGT del Comune di Villa di Serio, nella parte in cui modifica la classificazione di parte dell’area pertinenziale del proprio impianto di Rete Interna di Utenza (RIU), da industriale (zona D) ad area verde rientrante nel Sistema paesistico ambientale - Verdi spondali di valenza ambientale e fruitiva. </h:div><h:div>2. Secondo la ricorrente le deliberazioni consiliari di approvazione del PGT e il parere positivo di compatibilità con il PTCP sono illegittimi per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) perché la scelta pianificatoria operata dal Comune con riguardo alla propria area è irragionevole e immotivata, in quanto non tiene in considerazione né la sua precedente destinazione industriale, né l’esistenza degli elettrodotti della RIU (tant’è che la fascia di rispetto non è nemmeno indicata), attribuendo all’area una funzione ambientale che non le è propria e che è di impossibile attuazione (primo motivo di ricorso); </h:div><h:div>2) perché la disciplina impressa dall’articolo 62 del Piano delle Regole alla propria area, laddove ne rinvia la valorizzazione a interventi previsti dall’Amministrazione comunale con appositi progetti, è contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto la valorizzazione finirebbe per essere futura e soprattutto incerta non essendo nemmeno chiara quale sia la destinazione e/ o il vincolo impresso all’area medesima, il che concretizza il vizio di sviamento della causa tipica degli atti di pianificazione (secondo motivo di ricorso); </h:div><h:div>3) perché l’area della ricorrente è stata sostanzialmente sottoposta a un vincolo ambientale, che ne comporta la totale inedificabilità, stravolgendo le originarie previsioni urbanistiche che la classificavano come zona D – Industriale, il tutto in assenza di adeguata motivazione, non risultando sufficiente all’uopo il riferimento alla vicinanza del Fiume Serio, e senza alcuna considerazione reale consistenza e funzione, tipicamente industriale, dell’area medesima. Lo stesso parere positivo della Provincia di compatibilità con il PTCP è contraddittorio e dunque illegittimo, rendendo illegittimo in parte qua lo stesso PGT comunale, visto che il piano ricomprende l’area in questione tra quelle “interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici locali fino alla data dell'anno 2000” (il terzo motivo di ricorso). </h:div><h:div>3.1. Tutte e tre le censure sono infondate, e vengono trattate congiuntamente in quanto strettamente interconnesse. </h:div><h:div>3.2. Va innanzitutto considerato che per giurisprudenza costante, cui anche la Sezione aderisce (si veda – tra le altre – la recente sentenza n. 411/2021), il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza n. 4187/2020). L’interesse del privato al mantenimento di una data destinazione urbanistica ai propri beni (una sorta di non reformatio in peius) è un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (si veda della Sezione sentenza n. 1029/2019).</h:div><h:div>La ricorrente, dunque, non è titolare di alcuna aspettativa tutelata al mantenimento della pregressa classificazione industriale dell’area contermine a quella su cui insiste la RIU, e dunque il Comune non doveva specificatamente motivare in ordine alla disposta modifica. </h:div><h:div>D’altro canto, proprio perché ampiamente discrezionali, le classificazioni urbanistiche delle aree non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza n. 9302/2020; T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza n. 69/2020). Ebbene, nessuno dei due vizi ricorre nel caso di specie, </h:div><h:div>Vero è, infatti, che la nuova disciplina urbanistica assegnata all’area di cui si discute appare coerente con le relative caratteristiche (di area verde non edificata) e con quelle del contesto (dai tratti ancora fortemente naturalistici) in cui è inserita. Né l’asserita presenza di elettrodotti (non è ben chiaro se aerei o interrati) è di per sé incompatibile con la destinazione a verde. </h:div><h:div>3.3. Sotto altro profilo, deve escludersi che la disciplina contenuta nell’articolo 62 del Piano delle Regole configuri un vincolo di non edificabilità. </h:div><h:div>Il ragionamento deve necessariamente muovere dalla consolidata distinzione tra vincoli conformativi e vincoli sostanzialmente espropriativi, per la quale «se lo strumento urbanistico mira ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera area in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2018; id, 9 ottobre 2017, n. 23572, Cons. Stato sez. IV, 17 maggio 2019, n. 3190; 26 aprile 2019, n. 2677)» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 6610/2019). </h:div><h:div>Ora, applicando le suesposte coordinate alla fattispecie concreta, deve concludersi che la disciplina urbanistica in esame concretizzi un vincolo conformativo, posto che essa non determina automaticamente l’ablazione del diritto di proprietà sui suoli che ne sono assoggettati, e, anzi, ammette la realizzazione di interventi edificatori anche da parte dei privati, sia pure previa approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione e convenzionamento con il Comune. </h:div><h:div>Il che, però, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non implica alcun sviamento dalla causa tipica degli atti di pianificazione generale, i quali, proprio perché atti generali, di regola necessitano dell’approvazione di piani attuativi perché possano esserne realizzate le previsioni.</h:div><h:div>3.4. Infine, non sussiste nemmeno il prospettato contrasto della previsione di piano comunale con il PTCP che determinerebbe l’illegittimità del parere di compatibilità rilasciato dalla Provincia e – a cascata – del PGT. </h:div><h:div>Dalla documentazione in atti risulta (v. doc. 6 fascicolo del Comune) risulta che le aree, quale quella di cui qui si discute, classificate dal PGT come aree “Verdi spondali di valenza ambientale e fruitiva” sono classificate nel PTCP come “contesti di elevato valore naturalistico e paesistico”. Dunque, vi è coerenza fra le due classificazioni. </h:div><h:div>Né, per le ragioni già viste in precedenza, sussiste un contrasto della classificazione con lo stato di fatto, posto che l’area contermine alla RIU non è antropizzata, è vicina al fiume Serio ed è ricoperta da una folta vegetazione, dunque essa si presta ad essere valorizzata quale area verde.</h:div><h:div>4.1. In conclusione, il ricorso è infondato e per tale ragione viene respinto. </h:div><h:div>4.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Condanna la società Italgen S.p.A. a rifondere al Comune di Villa di Serio le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>