<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140035820210223121909373" descrizione="edilizia - p.d.s. in sanatoria rilasciato a controinteressato - balcone in aderenza a proprietà confinante" gruppo="20140035820210223121909373" modifica="2/24/2021 6:51:21 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Angelo Meneghetti" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="00358"/><fascicolo anno="2021" n="00197"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140035820210223121909373.xml</file><wordfile>20140035820210223121909373.docm</wordfile><ricorso NRG="201400358">201400358\201400358.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>24/02/2021 18:51:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del permesso di costruire in sanatoria n. 26 del 21/11/2013 rilasciato dal Comune di Pozzolengo al sig. De Piaggi Bruno Massimo, già proprietario dell’edificio residenziale sito in via Mazzini (Fg. 16 mappale 194), nella parte in cui ha concesso la sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente ad un balcone in calcestruzzo con balaustra in ferro, delle dimensioni di ml 1,98 di lunghezza e ml 1,11 di larghezza 0,90 cm di altezza, realizzato in assenza di titolo abilitativo al primo piano del predetto edificio residenziale, sul fronte interno prospiciente il cortile di proprietà privata e in aderenza all’edificio residenziale di proprietà dei ricorrenti;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento precedente, conseguente e comunque connesso;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 358 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Meneghetti Angelo e Meneghetti Leonello, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Meneghetti, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via Carlo Zima, 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pozzolengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 10; </h:div><h:div>Brunello Dino e Ricchelli Giuseppina, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso portato alla notifica in data 11 marzo 2014 e ritualmente depositato, i sig.ri Meneghetti Angelo e Meneghetti Leonello, premesso di essere comproprietari pro indiviso dell’edificio residenziale sito nel centro storico del Comune di Pozzolengo (BS), via Mazzini n. 33, identificato in Catasto Terreni al foglio 16 mappale n. 198, hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 26 del 21 novembre 2013 rilasciato dall’amministrazione comunale al sig. De Piaggi Bruno Massimo, (già) proprietario del confinante edificio residenziale sito in via Mazzini (Fg. 16 mappale 194).</h:div><h:div>2. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha concesso la sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente ad un balcone in calcestruzzo con balaustra in ferro, delle dimensioni di ml 1,98 di lunghezza ml 1,11 di larghezza e cm 0,90 di altezza, realizzato in assenza di titolo abilitativo al primo piano del predetto edificio residenziale di proprietà De Piaggi, sul fronte interno prospiciente il cortile di proprietà privata e in aderenza all’edificio residenziale di proprietà dei ricorrenti.</h:div><h:div>Il manufatto di cui si discute e lo stato dei luoghi sono stati documentati dalla parte ricorrente attraverso rilievi fotografici, prodotti sub docc. 9-12.</h:div><h:div>3. A fondamento del ricorso, i ricorrenti hanno premesso:</h:div><h:div>- che fino al 1996 il predetto manufatto consisteva in un modesto manufatto costruito interamente in legno, delle dimensioni di circa 55 cm di profondità e circa 120 cm di lunghezza; nell’estate del 1996 esso veniva interamente demolito e sostituito con l’attuale manufatto in cemento armato e ferro di ben maggiori dimensioni.</h:div><h:div>- che in data 1 luglio 2013 il sig. Meneghetti Angelo presentava un esposto all’Ufficio Tecnico del Comune di Pozzolengo, nel quale segnalava l’avvenuta realizzazione del predetto balcone in assenza di titolo abilitativo e in violazione della normativa civilistica in materia di distanze, invitando l’amministrazione ad esercitare i poteri di competenza;</h:div><h:div>- l’amministrazione eseguiva un sopralluogo in data 20 agosto 2013, e in tale occasione rilevava effettivamente l’esistenza dell’abuso edilizio, avviando conseguentemente, con nota del 21 ottobre 2013, il procedimento volto al ripristino dello stato dei luoghi;</h:div><h:div>- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il sig. De Piaggi presentava 23 ottobre 2013 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, dichiarando nell’allegata relazione tecnica che il manufatto era stato realizzato in data antecedente al 1 settembre 1967 e che <corsivo>“presumibilmente verso la metà degli anni ’80” </corsivo>si era provveduto a sostituire l’originario parapetto in legno con l’attuale struttura in cemento armato e ferro, <corsivo>“mantenendo inalterate le dimensioni originali”</corsivo>; all’istanza di sanatoria era allegato un rilievo fotografico asseritamente <corsivo>“risalente ai primi anni ’60”</corsivo>;</h:div><h:div>- di tutte le circostanze successive al proprio esposto, i ricorrenti venivano a conoscenza soltanto in esito all’accesso documentale eseguito in data 13 gennaio 2014, in occasione del quale avevano modo di acquisire copia del permesso di costruire in sanatoria e degli atti pregressi del relativo procedimento.</h:div><h:div>4. Tanto premesso, i ricorrenti articolavano tre motivi di ricorso, con cui lamentavano, in sintesi, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di sanatoria, l’assoluta carenza di motivazione dell’atto impugnato e, comunque, l’insussistenza del requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>5. Il Comune di Pozzolengo si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e comunque la sua inammissibilità per mancata notifica al controinteressato sig. De Piaggi, destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio e presentatore della istanza di sanatoria, quindi unico soggetto coinvolto nel procedimento amministrativo; in subordine, nel merito, l’amministrazione contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.</h:div><h:div>6. Il ricorso era notificato in data 11-12 marzo 2014, oltre che al Comune, anche ai signori Brunello Dino e Ricchelli Giuseppina, in qualità di aventi causa dal sig. De Piaggi Bruno Massimo e attuali proprietari dell’edificio residenziale sui cui è stato realizzato il balcone in questione, in forza di atto di acquisto dell’11 dicembre 2013 (doc. 26 parte ricorrente). </h:div><h:div>7. I controinteressati intimati non si costituivano in giudizio.</h:div><h:div>8. In prossimità dell’udienza di merito le parti integravano la propria documentazione e depositavano memorie conclusive e di replica nei termini di rito; in particolare, la parte ricorrente depositava tre dichiarazioni testimoniali (in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto abusivo) chiedendone l’ammissione in giudizio; l’amministrazione resistente eccepiva la tardività di tale produzione documentale, contestando, in subordine, l’ammissibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.</h:div><h:div>9. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. <corsivo>Sulle eccezioni preliminari formulate dal Comune.</corsivo></h:div><h:div>Costituendosi in giudizio, l’amministrazione comunale ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso (notificato in data 11 marzo 2014) rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato (21 novembre 2013), e comunque la sua inammissibilità per mancata notifica al controinteressato sig. De Piaggi, destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio e presentatore della istanza di sanatoria, quindi unico soggetto coinvolto nel procedimento amministrativo.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili dedotti:</h:div><h:div>- quanto al primo, secondo noti principi giurisprudenziali, il termine di impugnazione di un titolo edilizio concesso in sanatoria inizia a decorrere dalla data della piena conoscenza del titolo da parte del soggetto controinteressato (da ultimo, cfr. T.A.R. Brescia, sez. II, 12/06/2020, n. 450; Consiglio di Stato, sez.VI, 13/01/2020, n. 314); nel caso di specie, la piena conoscenza del titolo da parte dei ricorrenti è avvenuta a seguito dell’accesso agli atti della pratica edilizia eseguito in data 13 gennaio 2014 (doc. 14 ricorrente); rispetto a tale <corsivo>dies a quo</corsivo>, il ricorso è tempestivo;</h:div><h:div>- quanto al secondo profilo, il ricorso è stato ritualmente notificato ai signori Brunello Dino e Ricchelli Giuseppina, attuali proprietari dell’immobile su cui è stato realizzato il balcone oggetto di sanatoria (in forza di atto pubblico successivo all’adozione del provvedimento impugnato e antecedente alla notifica del ricorso), trattandosi degli unici soggetti che risentirebbero un pregiudizio diretto e concreto dall’eventuale accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>2. <corsivo>Nel merito.</corsivo></h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è fondato.</h:div><h:div>In particolare, è fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha dedotto l’assoluta carenza di motivazione dell’atto impugnato, sul rilievo che nel provvedimento impugnato mancherebbe del tutto una puntuale motivazione circa l’esistenza del presupposto della <corsivo>“doppia conformità”</corsivo> del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente alla data della realizzazione dell’intervento abusivo e a quella di presentazione della domanda di sanatoria, in violazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>La censura di parte ricorrente coglie nel segno.</h:div><h:div>2.1. L’art. 36 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che <corsivo>“In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire (…) il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”</corsivo>.  Il terzo comma aggiunge che <corsivo>“Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione (…)”.</corsivo></h:div><h:div>2.2. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, è onere del soggetto interessato alla sanatoria dell'abuso edilizio dare prova della c.d. doppia conformità urbanistica dell'opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria, così come previsto dall' art. 36, d.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Brescia, sez. II, 07/11/2019, n. 963; T.A.R. Napoli, sez. III, 05/03/2020, n. 1018); ciò in quanto la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato e non della P.A., dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processualcivilistico in base al quale la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova; sull’amministrazione, in caso di accoglimento dell’istanza, incombe l’onere di fornire una puntuale motivazione circa l’esistenza del requisito della doppia conformità, e ciò allo scopo di tutelare la collettività e gli eventuali controinteressati rispetto alla determinazione di sanare un abuso edilizio (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/03/2015, n. 1561).</h:div><h:div>2.3. Nel caso di specie:</h:div><h:div>- l’istanza di sanatoria è stata ancorata, nell’allegata relazione tecnica, a riferimenti vaghi e generici circa la data di realizzazione originaria del manufatto (asseritamente ante 1 settembre 1967) e circa quella di successiva sostituzione dell’originario balcone in legno con l’attuale manufatto in calcestruzzo e ferro (asseritamente verso la metà degli anni ’80), ed è stata corredata da documenti fotografici scarni, di pessima qualità visiva  - per non dire pressochè inintellegibili - e privi di data certa;</h:div><h:div>- dal canto suo, l’amministrazione ha omesso ogni concreta verifica circa la rispondenza al vero delle allegazioni di parte, finendo per accogliere l’istanza di sanatoria con un provvedimento meramente adesivo alla richieste del richiedente e totalmente sprovvisto di motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001;</h:div><h:div>-in tale contesto, appaiono persino superflue le dichiarazioni testimoniali prodotte in giudizio dalla parte ricorrente, dal momento che incombeva alla parte richiedente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di legge per l’accertamento di conformità edilizia del manufatto, ex art. 36 D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’assorbimento delle censure residue. </h:div><h:div>4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Pozzolengo a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>