<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130053920210309101736326" descrizione="" gruppo="20130053920210309101736326" modifica="3/9/2021 12:54:17 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="00539"/><fascicolo anno="2021" n="00235"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130053920210309101736326.xml</file><wordfile>20130053920210309101736326.docm</wordfile><ricorso NRG="201300539">201300539\201300539.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>09/03/2021 12:54:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione n. 30 del Consiglio Comunale di Medolago in data 12.10.2012, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 6.11.2012 al 21.11.2012, avente ad oggetto “Esame ed osservazioni e controdeduzioni al piano di governo del territorio (P.G.T.) – approvazione”, con la quale il Consiglio Comunale di Medolago ha approvato in via definitiva il Piano di Governo del Territorio, pubblicato sul B.U.R.L. in data 20.3.2013, nella parte relativa alla qualificazione dell’ambito territoriale residenziale ATR n.6 sito a Medolago, via Bergamo, alla pagina n. 256 del Piano, nonché nella parte in cui ha previsto un “Ambito residenziale di antica formazione” nel quale gli edifici sono classificati sulla base dei gradi di intervento 1A “edifici soggetti a tutela assoluta” e 1B “edifici soggetti a restauro dell’involucro esterno e alla conservazione dei caratteri storico-artistici-ambientali”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 539 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Pietro Medolago Albani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vezzoli, Elisabetta S. Piromalli, Pietro Arcangeli, Edoardo Cesari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Codignola, in Brescia, via Romanino n. 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Medolago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Medolago;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 27 gennaio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020; </h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor Pietro Medolago Albani ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Medolago n. 30/2012 di approvazione del PGT, nella parte concernente il compendio immobiliare di sua proprietà. </h:div><h:div>Tale compendio immobiliare, contraddistinto al Catasto dal mappale 196 del foglio 9, avente estensione pari a 7.700 mq., è stato in parte inserito nell’ambito territoriale residenziale identificato con la sigla ATR6, con conseguente modifica – per quella parte per l’appunto - della relativa destinazione urbanistica da agricola a residenziale. </h:div><h:div>Durante l’iter di approvazione dello strumento urbanistico il ricorrente aveva presentato un’osservazione, volta a ottenere: </h:div><h:div>- in via principale, che il mappale 196 venisse tolto dalle previsioni del Documento di Piano e venisse invece inserito, per tutta la sua superficie, negli “Ambiti Residenziali consolidati estensivi”, disciplinati dall’articolo 34 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, prevedendo l’eventuale sottoscrizione di una convenzione a cui subordinare il rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’esercizio dello ius aedificandi; </h:div><h:div>- in via subordinata, che l’ATR6 fosse esteso a tutta la superficie del mappale 196, che il relativo indice edificatorio fosse portato da 0,63 mc/mq a 1 mc/mq (come per gli altri ATR previsti dal Documento di Piano) e che fosse soppresso l’obbligo aggiuntivo della cessione al Comune del 32% della ST a titolo di compartecipazione per standard qualitativo; </h:div><h:div>- in via ulteriormente subordinata, che l’ATR6, pur mantenendo l’attuale estensione, fosse dotato di un indice edificatorio 1 mc/mq (come per gli altri ATR previsti dal Documento di Piano) e fosse soppresso l’obbligo aggiuntivo della cessione del 32% della ST.</h:div><h:div>L’osservazione veniva parzialmente accolta, con la riduzione della superficie da cedere al Comune dal 32% al 13,8% della ST; per il resto veniva mantenuta la disciplina contenuta nel Piano adottato per l’ATR6. </h:div><h:div>Il ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua della deliberazione impugnata: </h:div><h:div>- perché sarebbe illogica e immotivata la scelta di non includere tutto il mappale 196 nell’ATR6 e di attribuire a tale ambito un indice di edificabilità più basso di quello riconosciuto agli altri ambiti territoriali residenziali (primo motivo di ricorso); </h:div><h:div>- perché, contraddicendosi rispetto alle previsioni del Piano delle Regole, il Documento di Piano non indica il grado di intervento per gli immobili inseriti negli ambiti residenziali di antica formazione (secondo motivo di ricorso). </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Medolago, con comparsa di mero stile, seguita da memorie difensive, nelle quali, dopo aver ricordato l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’esercizio del potere di pianificazione, si è opposto – in fatto e in diritto – al ricorso avversario e ha concluso per la sua reiezione. </h:div><h:div>Ha replicato con memorie il ricorrente, insistendo sulle proprie tesi. </h:div><h:div>Dopo due rinvii e la cancellazione della causa dal ruolo, tutti disposti su richiesta delle parti, la causa è stata infine assegnata con decreto presidenziale all’udienza del 27 gennaio 2021 e in quella sede è stata introitata dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>È sottoposto all’esame di questo Tribunale Amministrativo il PGT del Comune di Medolago nella parte in cui disciplina l’area di proprietà del signor Pietro Medolago Albani, inserendola in parte nell’ATR6 e trasformandola, per quella parte, da agricola a residenziale. </h:div><h:div>Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce i vizi di “Errore, falsa applicazione della legge, disparità di trattamento, omessa considerazione delle osservazioni, eccesso di potere”.</h:div><h:div>Secondo il signor Pietro Medolago Albani la scelta operata dal Comune in sede pianificatoria sarebbe illogica, sia perché attribuisce all’ATR6 una cubatura inferiore del 37% rispetto a quella riconosciuta agli altri ambiti territoriali residenziali individuati dal PGT, che analogamente al proprio ricomprendono terreni agricoli posti a ridosso della zona residenziale, sia perché non inserisce nell’ATR6 l’intero mappale 196 di sua proprietà.</h:div><h:div>Ritiene il deducente che la motivazione di tale scelta (segnatamente, che «la trasformazione di un insediamento agricolo a ridosso di un complesso residenziale, in futuro sarebbe stato fonte di tensione e reclami da parte dei residenti per cui si è stimata la volumetria esistente in mc. 3700 e si è contornata l’area entro la quale si potesse edificare») sia, da un lato, illogica, perché la nuova zona residenziale verrebbe realizzata a ridosso di quella esistente, e, dall’altro lato, fantasiosa laddove paventa il rischio di tensioni con i residenti. </h:div><h:div>Lamenta, infine, l’esponente una disparità di trattamento a proprio carico, dato che la propria area non è stata tutta ricompresa nell’ambito territoriale e gli è anche stata assegnata una cubatura inferiore, tanto più che nelle osservazioni egli si era dichiarato disponibile alla sottoscrizione di un permesso di costruire convenzionato, funzionale alla realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione; </h:div><h:div>La censura è infondata. </h:div><h:div>Come ricordato dalla difesa del Comune, il potere di pianificazione territoriale è ampiamente discrezionale e la decisione di attribuire una certa destinazione o un certo regime (anche peggiorativo rispetto alla disciplina pregressa) a una determinata area non necessita di una specifica motivazione, trovando giustificazione nei criteri generali di impostazione dello strumento urbanistico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza n. 4187/2020). Conseguentemente, le scelte urbanistiche non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, sentenza n. 9302/2020; T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza n. 69/2020). </h:div><h:div>Ciò premesso, va osservato che la pianificazione urbanistica prescinde dalla titolarità delle aree sulle quali va a incidere, così come dalla ripartizione catastale delle stesse, avendo riguardo piuttosto alle qualità di dette aree, al contesto nel quale si inseriscono e agli obiettivi di conservazione e/o di sviluppo che l’Amministrazione intende perseguire. </h:div><h:div>Può dunque legittimamente accadere che un’area appartenente a un unico proprietario o costituente un unico mappale catastale sia in parte assoggettata a un regime urbanistico e in parte a un altro, come per l’appunto è avvenuto nel caso in esame. </h:div><h:div>D’altro canto, il Comune nelle controdeduzioni all’osservazione presentata dal signor Pietro Medolago Albani ha esplicitato le ragioni (ben più ampie di quelle estrapolate dal ricorrente) della propria scelta (v. doc. 3 fascicolo del Comune), e che possono così essere sintetizzate:</h:div><h:div>- che l’ATR6 è l’unico ambito territoriale residenziale situato al di là della strada provinciale, con la conseguenza che il peso insediativo che il Comune deve sostenere per estende sino a lì le opere di urbanizzazione è maggiore rispetto agli altri ambiti residenziali;</h:div><h:div>- che l’area in questione non è parte del tessuto urbano consolidato; </h:div><h:div>- che per le suvviste circostanze si è voluto contornare il nuovo insediamento residenziale con un’area non edificata e limitare il volume edificabile a quello delle strutture agricolo già esistenti, ritenendo al contempo incompatibile la coesistenza della vecchia destinazione (agricola) con la nuova (residenziale). </h:div><h:div>Si tratta all’evidenza di una motivazione scevra da errori di fatto o da abnormi illogicità, e che, come tale, si sottrae al sindacato caducatorio di questo Giudice. </h:div><h:div>Con riguardo poi al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, pure prospettato dal ricorrente, va ricordato che per giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 2370/2020) esso presuppone l’assoluta identità delle situazioni raffrontate, tale per cui risulta irragionevole il diverso determinarsi dell’Amministrazione rispetto a esse. Sennonché, per quanto visto sopra, qui la necessaria identità delle situazioni raffrontate, anche avuto riguardo alla collocazione degli ATR, non ricorre. Sicché, anche sotto questo profilo la censura è infondata. </h:div><h:div>Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto i vizi di “Errore, illogicità manifesta, eccesso di potere, per omesso recepimento nel Documento di Piano della previsione di cui all’art. 31 Grado 1 del Piano delle Regole”. </h:div><h:div>Sostiene il ricorrente che non vi sia corrispondenza tra le previsioni del Piano delle Regole e quanto risulta dal Documento di Piano, dal momento che l’articolo 31 del Piano delle Regole classifica gli edifici siti negli ambiti residenziale di antica formazione come edifici di grado 1A “edifici soggetti a tutela assoluta” e ovvero come edifici di grado 1B “edifici soggetti a restauro dell’involucro esterno e alla conservazione dei caratteri storico-artistici-ambientali”, ma tale distinzione non sarebbe stata recepita nelle tavole del Documento di Piano. In tal modo i proprietari non sarebbero in grado di comprendere a quale grado di intervento appartiene il proprio immobile. </h:div><h:div>Come osservato dalla difesa del Comune, il ricorrente non ha esplicitato (nemmeno dopo il puntuale rilievo dell’Amministrazione) quale concreto interesse abbia a muovere la censura. </h:div><h:div>In ogni caso, a mente dell’articolo 36 delle NTA del Piano delle Regole per gli ATR le modalità di intervento sono descritte nella relativa scheda, e ai sensi del Documento di Piano le tipologie e le destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate agli articoli 4 e 5 delle relative NTA (v. docc. 1 e 4 fascicolo del Comune). Sicché, non vi sono incertezze in ordine agli interventi edilizi che possono essere realizzato nell’ambito del ricorrente. </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso è infondato e viene pertanto respinto. </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza, come da regola generale, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Condanna il signor Pietro Medolago Albani a rifondere al Comune di Medolago le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>