<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250046320251208162314011" descrizione="" gruppo="20250046320251208162314011" modifica="17/12/2025 20:43:46" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Castel Maggiore" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00463"/><fascicolo anno="2025" n="01606"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250046320251208162314011.xml</file><wordfile>20250046320251208162314011.docm</wordfile><ricorso NRG="202500463">202500463\202500463.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\920 Paolo Carpentieri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Carpentieri</firma><data>17/12/2025 16:44:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Nasini</firma><data>14/12/2025 00:06:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Presidente</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della 4° modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad A.S.A. con determina dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2025-706 del 6.2.2025;</h:div><h:div>- della precedente 3° modifica non sostanziale rilasciata alla Società con determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-6341 del 15.11.2024, di cui il Comune è venuto a conoscenza perché citata nel primo provvedimento impugnato;</h:div><h:div>nonché, per quanto occorrer possa,</h:div><h:div>- della determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20712 del 7.10.2024, che all’esito dello screening ha escluso l’assoggettabilità a V.I.A. del progetto proposto da A.S.A.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Comune di Castel Maggiore, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Asa Scpa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’Emilia-Romagna (Arpae), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna, di Asa Scpa e di Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’Emilia-Romagna (Arpae);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società A.S.A. S.C.p.a. (d’ora in poi ASA) è titolare di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Castel Maggiore, via Saliceto n. 45, sottoposta ad AIA, e oggetto, nel tempo, di vari provvedimenti autorizzatori e modificativi.  </h:div><h:div>Nel presente giudizio, in particolare, risultano impugnati i seguenti provvedimenti, inerenti il Settore III della discarica (“S. Alessandro”), già oggetto di provvedimento autorizzatorio unico (“PAUR”) - di cui alla D.G.R. n. 1497 del 27 settembre 2021 - di revisione della capacità di stoccaggio e modifica sostanziale dell’AIA: </h:div><h:div>a) la determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20712 del 7 ottobre 2024, che, all’esito del procedimento di “screening”, ha escluso l’assoggettabilità a V.I.A. del progetto proposto da ASA; </h:div><h:div>b) la modifica non sostanziale n. 3 all’AIA, di cui alla DET-AMB-2024-6341 del 15 novembre 2024, con la quale il termine dei conferimenti è stato differito dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, o, comunque, “fino alla saturazione del volume residuo”; </h:div><h:div>c) la modifica non sostanziale n. 4 all’AIA, approvata con determina dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2025-706 del 6 febbraio 2025, relativa al progetto, presentato da ASA, per realizzare un secondo impianto fotovoltaico in cima al Settore III, di potenza pari a 0,99 MW, prevedendo di riempire la sella della discarica. </h:div><h:div>Il progetto prevedeva, tra le altre cose: il riempimento della sella mediante rifiuti recuperati (R5), per un quantitativo di circa 55.000 m3 di rifiuti.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti e gli atti predetti, indicati anche in epigrafe, il Comune di Castel Maggiore ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: </h:div><h:div>1. le due modifiche all’AIA avrebbero consentito la realizzazione di un progetto contrastante con quanto previsto dall’art. 19 del RUE del Comune di Castel Maggiore, determinando un superamento dei limiti temporali e quantitativi di operatività della discarica così come previsti dal PAUR [volume massimo dei rifiuti conferibili (220.770 m3) e la durata massima dei conferimenti (31.12.2024)], sì che l’approvazione avrebbe richiesto un’apposita variante, previa conferenza di servizi con la partecipazione dell’Amministrazione comunale; in particolare, con la modifica n. 3 la rimodulazione del periodo utile per il conferimento dei rifiuti in discarica contrasterebbe con la precisa condizione di sostenibilità ambientale fissata dal PAUR; con la modifica n. 4 sarebbero state modificate le quote altimetriche relativamente alla “sella” esistente in loco; inoltre, sarebbe stata ampliata del 25% la capacità della discarica, da 220.770 m3 a (+55.000 m3 =) 275.770 m3, in asserito contrasto con l’A.I.A. ricompresa nel PAUR; secondo il Comune, poi, la modifica n. 4 integrerebbe un’ipotesi di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. l-bis, TUA; nella modifica n. 4 si dissimulerebbe il superamento del volume di rifiuti autorizzato, mediante una distinzione tra rifiuti conferiti per lo smaltimento (operazione D1), i quali soli andrebbero computati ai fini della verifica del rispetto del volume massimo, e rifiuti conferiti per essere recuperati (operazione R5), che rimarrebbero invece estranei al computo; con il provvedimento impugnato sarebbe stata inoltre stravolta la morfologia della discarica, che formava oggetto di una prescrizione di PAUR, colmando la sella e innalzando la relativa quota di 6 metri; in riferimento alla modifica n. 3 all’AIA, essa sarebbe illegittima in quanto la durata della discarica non poteva essere modificata se non previa variante al RUE e modifica sostanziale al PAUR, che aveva espressamente stabilito che la tempistica dei conferimenti configurava una condizione ambientale del provvedimento di VIA, al fine di minimizzare gli impatti attesi;</h:div><h:div>2. lo screening che ha portato all’approvazione della variante non sostanziale n. 4 senza l’assoggettamento ad una procedura di VIA non sarebbe stato effettuato sulla scorta di un’esatta e completa istruttoria, in quanto eseguito in relazione al progetto di “completamento della valorizzazione a scopo energetico del sito con integrazione dell’impianto fotovoltaico esistente mediante costituzione di una seconda unità energetica”, tralasciando/trascurando sia l’ampliamento della capacità della discarica rispetto a quanto stabilito dal PAUR, sia l’aumento delle operazioni di recupero; lo screening si sarebbe, infatti, soffermato unicamente sulla “risagomatura” della discarica e sulla “rimodulazione dei conferimenti”, come se ciò dovesse avvenire a parità di volume, ovverosia come se si trattasse semplicemente di procrastinare i conferimenti al primo trimestre 2025, ma fermo restando il rispetto del volume di 220.770 m3 fissato dal PAUR; ciò secondo il Comune non sarebbe possibile posto che il volume autorizzato è già stato esaurito. </h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio ASA, la Regione Emilia-Romagna e ARPAE per resistere al ricorso. </h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie difensive. </h:div><h:div>All’esito dell’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare: sulla irricevibilità parziale del ricorso. </h:div><h:div>1a. Sulla tardiva impugnazione della determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-6341, recante III modifica non sostanziale all’AIA; in ordine alla rinuncia alla predetta impugnazione. </h:div><h:div>Al riguardo, è pacifico, per averlo ammesso anche parte ricorrente nei propri atti difensivi, che il provvedimento recante l’approvazione della modifica non sostanziale n. 3 risulta essere stato comunicato al Comune di Castel Maggiore con Pec in data 15 novembre 2024. </h:div><h:div>Poiché il ricorso è stato notificato in data 7 aprile 2025, in parte l’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile. </h:div><h:div>In ogni caso, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla relativa impugnazione, sicché, comunque, il ricorso, in parte qua, sarebbe improcedibile. </h:div><h:div>1b. Sulla tardiva impugnazione della determina n. 20712 del 7 ottobre 2024, che all’esito dello screening ha escluso l’assoggettabilità a V.I.A. del progetto proposto da A.S.A..</h:div><h:div>Al riguardo, la determinazione regionale di screening n. 20712 del 07 ottobre 2024 risulta pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione EmiliaRomagna al n. 332 del 23 ottobre 2024 nonché comunicata al Comune resistente in data 16 ottobre 2024 (come da nota di trasmissione del servizio VIPSA della RER e ricevuta di consegna) - circostanze non contestate specificamente in giudizio dal Comune -, mentre, come detto, il ricorso è stato notificato in data 7 aprile 2025.</h:div><h:div>Ciò premesso, il provvedimento di screening deve ritenersi autonomamente lesivo, in particolare con riferimento alle valutazioni e determinazioni concernenti la necessità di sottoporre a VIA il progetto presentato.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 19, comma 5, TUA (recante modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. Ai sensi del comma 7, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. </h:div><h:div>Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5154) ha sottolineato che il c.d. <corsivo>screening </corsivo>di cui all’art. 19, d. lgs. n. 152/2006, posto in essere dall’amministrazione interessata, svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l'incidenza del progetto sull'ambiente e sulla salute pubblica, sì che l'amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA.</h:div><h:div>La procedura di controllo sull’assoggettabilità a VIA è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto. </h:div><h:div>L’art. 11, comma 4, l. r. n. 4/2018, al riguardo, prevede che «il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa».</h:div><h:div>Stante l’autonoma lesività del provvedimento di screening, ne consegue l’irricevibilità del ricorso relativamente all’impugnazione del provvedimento di screening e alle censure, contenute nel secondo motivo di ricorso, ad esso afferenti. </h:div><h:div>2. In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare. </h:div><h:div>La società ricorrente ha eccepito, nelle memorie ex art. 73 c.p.a., l’assenza di un interesse, in capo al Comune, all’impugnazione dei provvedimenti in esame. </h:div><h:div>Il Comune resistente, a tal proposito, in memoria di replica, ha precisato che l’interesse ad impugnare sarebbe riscontrabile nel fatto che: </h:div><h:div>- il Comune è titolare dei poteri di pianificazione, ed è quindi pienamente legittimato ad agire per contestare interventi di trasformazione del territorio in contrasto con i propri strumenti urbanistici;</h:div><h:div>- ha interesse che l’attività della discarica, posta all’interno del proprio territorio, sia pienamente legittima anche sotto il profilo delle normative ambientali: mentre, nel caso di specie, l’istruttoria non risulterebbe essere stata sufficiente.</h:div><h:div>Per un verso, va certamente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti e quelli di modifica come nel caso di specie, costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che l’impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all'assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Tar Calabria, sez. I, 17 luglio 2024, n. 1174).</h:div><h:div>Per altro verso, d’altronde, si rammenta che «<corsivo>l’interesse ad agire - secondo quanto disposto dall'articolo 100 del codice di procedura civile applicabile anche al processo amministrativo - configura una condizione della azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente (ex multis, Cass. civile sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18511; cfr. anche, Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705)</corsivo>» (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2025, n. 4693). </h:div><h:div>Nello specifico caso di specie, il Collegio ritiene che debba accordarsi prevalenza al ruolo di rappresentanza a spettro largo degli interessi della comunità locale spettante al Comune con conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità in esame. </h:div><h:div><corsivo/>3. Sempre in via preliminare: sulla inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20712 del 7 ottobre 2024. </h:div><h:div>Al riguardo, è stata eccepita l’inammissibilità anche del provvedimento di modifica sostanziale n. 4 in ragione della mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di screening, sopra ricordato. </h:div><h:div>Si è detto più sopra, infatti, in ordine all’autonoma lesività del provvedimento di screening: in questa sede deve essere messa in luce anche la specifica rilevanza di tale provvedimento quale atto presupposto rispetto al provvedimento di modifica non sostanziale n. 4 dell’AIA. </h:div><h:div>Più precisamente, il Comune avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di screening perché rispetto alle censure dedotte è questo l’atto che,  risulta essere immediatamente ed effettivamente lesivo, la modifica non sostanziale n. 4 essendo, in parte qua, meramente esecutiva/confermativa del primo. </h:div><h:div>Come si evince tanto dalla pertinente disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, sopra citata, quanto dalla normativa di cui alla l. r. Emilia Romagna n. 4 del 2018, la valutazione preliminare di assoggettamento alla procedura di VIA operata dalla Regione, laddove, come nel caso di specie, escluda la necessità di esperire tale procedura sulla scorta di una motivazione puntuale e precisa sui profili ambientali (e non solo) interessati, finisce certamente per vincolare anche le determinazioni di ARPAE, la quale, si ricorda, è ente “delegato” della Regione in materia <corsivo>de qua</corsivo>, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali dell’Emilia Romagna n. 13 del 2015 e 4 del 2018.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>ARPAE, in particolare, con riguardo all’AIA, in forza degli artt. 15, comma 8, e 16, comma 2, della l.r. n. 13/2015, esercita un potere a contenuto vincolato o, al più, connotato da un ambito di discrezionalità di tipo tecnico, rimanendo riservate espressamente alla Regione le funzioni di indirizzo, di pianificazione e di programmazione (art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015) e la funzione in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 15, comma 4, della L.R. n. 13/2015), caratterizzata, non solo da una valutazione di tipo tecnico ma anche da una discrezionalità amministrativa in senso proprio (così, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761).   </h:div><h:div>Come si è detto, ai sensi dell’art. 11, comma 4, l. r. n. 4/2018, «<corsivo>il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa</corsivo>».</h:div><h:div>Il provvedimento di screening “positivo”, quindi, vincola ARPAE e gli altri soggetti interessati, anzitutto escludendo la necessità/possibilità di dare seguito alla complessa procedura di VIA, comprensiva, altresì dell’indizione di Conferenza di servizi; il vincolo, poi, concerne anche gli accertamenti e le valutazioni tecniche di natura ambientale e non solo, relativi al progetto presentato e che costituiscono i presupposti per l’adozione del provvedimento di screening e delle specifiche prescrizioni con esso disposte. </h:div><h:div>Nel caso di specie, la Regione, con il provvedimento di screening, ha escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, l.r. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto <corsivo/>presentato da ASA, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate, in sintesi, per quanto in questa sede di interesse: </h:div><h:div>a) nell’istanza di modifica di AIA la proposta di impianto fotovoltaico sull’area sommitale del III settore deve essere riformulata in modo da dare puntuale riscontro del recepimento a tutta una serie di punti, tra cui in particolare, a. il quantitativo dei rifiuti conferiti alla discarica, come attività di smaltimento D1, non sia modificato; b. l’operazione per il riempimento della sella del corpo di discarica, ammessa a seguito delle valutazioni sopra riportate, sia limitata al recupero di altre sostanze inorganiche R5 piuttosto che il recupero R11, in quanto si ritiene l’operazione più corretta alla funzione di riempimento e peraltro in continuità con quanto già autorizzato per la realizzazione del capping e della sistemazione finale; c. i materiali da utilizzare per il riempimento della sella e per la nuova sistemazione finale, così come quelli già previsti per il capping e per la sistemazione finale già autorizzata, salvo quanto indicato al successivo punto, possono essere, in alternativa al materiale inerte, rifiuti inerti (indicando specificamente un elenco degli EER ammessi); </h:div><h:div>b) la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere effettuata da ARPAE AACM Bologna.  </h:div><h:div>La competenza di ARPAE, per quanto riguarda l’adozione degli atti conseguenziali al suddetto provvedimento di screening per l’integrazione/modifica dell’AIA, deve, quindi, intendersi limitata all’accertamento del rispetto delle prescrizioni/condizioni previste dalla Regione in sede di screening, non essendo possibile per il suddetto Ente rideterminarsi su aspetti <corsivo>ex ante</corsivo> rilevanti ai fini della stessa valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto. </h:div><h:div>A tale proposito, è importante sottolineare come la Regione, nel provvedimento di screening:</h:div><h:div>- con una motivazione estremamente articolata e puntuale, ha escluso profili di aggravamento e pericolo ambientale nell’esecuzione del progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico, con riguardo a tutti i possibili ambiti di riferimento (aria, acqua, assetto geologico, biodiversità, rumore, radiazioni ottiche, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, popolazione e salute umana, sistema dell’energia, sistema della mobilità, sistema dei rifiuti e anche sistema paesaggistico); </h:div><h:div>- in particolare, per quanto riguarda il sistema dei rifiuti, la Regione ha ritenuto, per quanto concerne la modifica n. 4, che «<corsivo>per il riempimento della sella sommitale, si prevede l’utilizzo di rifiuti a recupero per realizzare la superficie piana su cui costruire l’impianto fotovoltaico, in sostituzione di materiali inerti vergini o comunque di maggior pregio, si valutano gli impatti non significativi ma di segno positivo, in quanto si attua un recupero di rifiuti, risparmiando risorsa naturale pregiata</corsivo>»; </h:div><h:div>- con riferimento, poi, al profilo paesaggistico la Regione ha ritenuto che «<corsivo>l’impianto si colloca in un contesto di conurbazione bolognese, con forti matrici urbane assieme a matrici produttive agricole. Come già rilevato nel precedente procedimento sul III Settore della discarica, l’area nei pressi del sito e caratterizzata da paesaggi tipici di pianura, cioè da senso di orizzontalità prevalente, dominanza di un campo visivo generalmente ampio e dall’assenza o scarsità di piani di visione secondari. All’interno del paesaggio di pianura, in prossimità della discarica, si rileva la presenza dell’albergo del Centergross, di altezza considerevole se relazionata alle architetture del suo intorno; l’idea del Landmark del III settore, confermato nel 2017, e stato quello di rendere lo skyline più dinamico, accentuando la leggibilità delle due colline che costituiscono il rilevato, rendendo in tal modo la morfologia complessiva meno compatta e per certi aspetti, nonostante l'altezza del manufatto meno tozza. Con l’attuale progetto tale idea viene a decadere per dare la precedenza a una strategia più ampia, volta a promuovere la sostenibilità ambientale e a ridurre le emissioni di gas serra. Pertanto, l’impatto sul paesaggio nel suo complesso si può considerare non significativo, in considerazione del fatto che ci si trova in un contesto di scarso valore paesaggistico per la presenza di una forte infrastrutturazione e antropizzazione dell'uso del territorio e in relazione alla filosofia di sostenibilità ambientale energetica alla base del progetto; tuttavia, con questa configurazione paesaggisticamente meno dinamica, potrebbe risultare impattante la collocazione sulla sommità della discarica, dei pannelli fotovoltaici; pertanto, si raccomanda di presentare, nell’ambito della modifica di AIA, un elaborato progettuale che evidenzi la percezione del nuovo assetto morfologico e impiantistico dalla viabilità (Autostrada A13 Bologna-Padova, SP 45 Via Saliceto, Via Sammarina e Trasversale di Pianura), già valutata nello studio paesaggistico riferito all’autorizzazione vigente; laddove dalle visuali indicate dovesse apparire l'impianto fotovoltaico particolarmente evidente, dovranno essere inoltre presentate soluzioni di mitigazione, quali ad esempio l’arretramento dei pannelli dai punti più esposti; per quanto riguarda l’interazione con i beni culturali, considerando che l’opera si sviluppa interamente sul sedime del corpo di discarica esistente, non si prevedono impatti sul patrimonio storico-culturale</corsivo>»;</h:div><h:div>- ha ampiamente valutato l’effetto positivo della realizzazione dell’impianto fotovoltaico così come progettato, in quanto, in caso di mancato adeguamento morfologico si avrebbe una mancata produzione di energia da fonti rinnovabili di circa 512.800 kWh/anno, sì che la perdita della sistemazione a M presenta il più rilevante beneficio ambientale di rispondere alle richieste nazionali di utilizzare siti di discarica per l’installazione di impianti fotovoltaici, beneficio che era già stato considerato preferibile anche in sede alle valutazioni del PAUR 2021; con la realizzazione del fotovoltaico in progetto si dà inoltre risposta anche all’art. 19 comma 4 delle norme di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per la Bonifica delle Aree Inquinate (PRRB) che riporta che “nella fase di gestione post chiusura costituisce buona pratica l’installazione di impianti fotovoltaici sulle aree di discarica e relative aree di servizio che, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 14/2021, sono da considerarsi sempre ammissibili nel rispetto delle relative procedure autorizzative;</h:div><h:div>- ha preso specifica posizione rispetto alle contestazioni del Comune odierno resistente, venendo in rilievo l’asserito contrasto con l’art. 19 RUE, sì che non sarebbero ammesse nuove autorizzazioni all’esercizio di discarica e non sarebbero ammesse modifiche all’autorizzazione in essere che comportino un aumento della quantità di rifiuti – comunque classificati – conferibili e un aumento del limite temporale entro il quale conferire rifiuti, ovvero materiali genericamente denominati; in particolare, il Comune ha contestato l’inammissibilità del progetto perché ritenuto in contrasto con lo strumento urbanistico comunale vigente comportando, per quanto in questa sede di interesse, il conferimento di rifiuti aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati (+ 55.000 m3 di rifiuti da recupero “R11” per la risagomatura del profilo della discarica); </h:div><h:div>- rispetto alle contestazioni comunali, la Regione, pur non motivando sul piano giuridico, ha preso posizione superandole in considerazione del fatto che «<corsivo>l'operazione di recupero possa essere considerata ragionevole, rispetto alla volontà di terminare la funzione di smaltimento della discarica ed evitando però l’utilizzo per la sola risagomatura di materiale più pregiato (inerti di cava e/o terre e rocce da scavo), che comporterebbe un consumo immotivato di materie prime; va ricordato che un impianto fotovoltaico deve altresì essere posizionato in modo da massimizzare la potenza elettrica prodotta dall'impianto in rapporto alla superficie occupata dall’installazione, aspetto che richiede appunto il riempimento della sella approvata, per creare un unico piano lievemente inclinato verso sud; va altresì richiamata la condivisibile volontà del Comune di Castel Maggiore, espressa nell’ambito delle valutazioni ambientali del PAUR del 2021, di rivedere l’utilizzo della sommità della discarica per un’installazione fotovoltaica, con il duplice scopo di produrre energia preservando il territorio agricolo; quindi, l'alternativa al riempimento per la sistemazione finale propedeutica all'installazione del campo fotovoltaico con terre di scavo o addirittura inerti di cava, può essere, come il gestore propone, il riempimento con quelle tipologie di rifiuti già autorizzati, che presentino caratteristiche simili ai materiali inerti, seguendo criteri ancor più cautelativi o similari, rispetto a quelli già applicati, per definire le modalità ed i rifiuti utili alla sistemazione finale della discarica</corsivo>»; </h:div><h:div>- la Regione proprio al fine di rendere il progetto pienamente compatibile sul piano ambientale, tanto da escludere la necessità di un procedimento di VIA, ha imposto il riempimento della sella con materiali in appoggio al profilo dei rifiuti, garantendo così una continuità strutturale del manufatto, precisando anche i materiali e relativi codici utilizzabili; </h:div><h:div>- infine, ha valorizzato il fatto che l’operazione di riempimento proposta è configurabile come operazione R5 Riutilizzo/Recupero di altre sostanze inorganiche, in quanto tale attività può comprendere anche il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento, oltre al fatto che l’operazione R5 è la medesima già autorizzata per le opere di sistemazione finale della discarica. </h:div><h:div>Sulla scorta di quanto precede, la Regione ha escluso potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente, sì che il progetto in esame, nel rispetto delle condizioni previste negli elaborati depositati alla presentazione dell’istanza e di quelle dalla stessa Regione indicate, non necessita dell’ulteriore procedura di VIA. </h:div><h:div>Ne consegue che, in primo luogo, non è corretta la censura del Comune secondo la quale la Regione non avrebbe “valutato il progetto come ampliamento di discarica”: non si tratta di una mancata valutazione, perché la Regione ha motivatamente ritenuto, analizzando tutti i profili ambientali interessati e superando (per quanto non specificamente in punto di diritto) anche le contestazioni “urbanistiche” sollevate dal Comune, che l’intervento non determinasse un “ampliamento della discarica”, per la tipologia di conferimenti di materiale e soprattutto in quanto si tratta di interventi funzionalizzati all’installazione di un’opera non solo ammissibile, ma anche incentivata dall’ordinamento. </h:div><h:div>A fronte del predetto provvedimento, ARPAE, nell’ambito dell’esame della domanda di aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA si è limitata a verificare che fossero ottemperate le prescrizioni stabilite dal provvedimento di screening, accogliendo - a fronte dell’esito positivo della verifica - la richiesta di modifica, puntualizzando in concreto le caratteristiche specifiche della modifica operata, in conformità a quanto prescritto dal predetto provvedimento di screening. </h:div><h:div>Se andiamo ora ad esaminare quanto dedotto dal Comune ricorrente, si può notare che le relative censure, con riguardo al primo motivo, si appuntano, in estrema sintesi, sul fatto che il progetto approvato determinerebbe in realtà una modifica sostanziale all’AIA perché vengono modificate le quote altimetriche, relativamente alla sella, viene ampliato il conferimento in discarica, (per l’aumento di 55.000 mc), sarebbe stato dissimulato il superamento dei rifiuti autorizzato distinguendo, in tesi, indebitamente tra rifiuti conferiti per smaltimento (operazione D1) e rifiuti conferiti per essere recuperati (R5) che rimarrebbero estranei al computo, sarebbe stata modificata la morfologia della discarica colmando la sella e innalzando la relativa quota di 6 metri. Con il secondo motivo di ricorso, poi, come più sopra ricordato, parte ricorrente ha specificamente censurato le asserite non corrette o omesse valutazioni operate in sede di screening e poi in sede di modifica n. 4. </h:div><h:div>Tutti gli aspetti censurati con il primo motivo a ben vedere sono stati integralmente superati dalla valutazione operata in sede di screening dalla Regione: quest’ultima, infatti, oltre ad aver negato impatti ambientali negativi, come detto, ha ritenuto il progetto pienamente compatibile e adeguato sul piano ambientale, non rilevando, nel caso di specie, la configurabilità di un’ipotesi di modifica sostanziale dell’AIA, ed escludendo, conseguentemente, la necessità di assoggettare il progetto a procedimento di VIA e, quindi, anche all’indizione di una conferenza di servizi. </h:div><h:div>Tutte le censure contenute nel secondo motivo, poi, come detto, riguardano proprio aspetti esaminati o che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Regione in sede di screening al fine di accertare l’assoggettabilità del progetto a VIA. </h:div><h:div>Per escludere l’assoggettabilità a procedimento di VIA, ai sensi della l. r. n. 4/18, la Regione ha, in sostanza, sia escluso la natura sostanziale della modifica conseguente all’approvazione del progetto, sia superato la lamentata incidenza dell’opera sugli aspetti urbanistici indicati dal Comune in sede di screening, in tal modo conformando pienamente la successiva attività di competenza di ARPAE, che, come detto, si è limitata a verificare la corrispondenza della domanda di modifica con le prescrizioni e indicazioni del provvedimento di screening e a puntualizzare gli elementi caratteristici della modifica non sostanziale n. 4. </h:div><h:div>Pertanto, non avendo il Comune ricorrente impugnato tempestivamente il provvedimento presupposto (di screening), deve ritenersi inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale n. 4 dell’AIA, essendo in parte qua – con riferimento alle specifiche censure sollevate da parte ricorrente – meramente conseguenziale ed esecutivo del primo.</h:div><h:div>4. Nel merito. </h:div><h:div>Ferma la parziale irricevibilità e la parziale inammissibilità del ricorso per le ragioni che precedono, in ogni caso l’impugnazione deve ritenersi infondata nel merito. </h:div><h:div>I motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente.</h:div><h:div>Si è già detto in ordine al fatto che il provvedimento di screening non ha omesso di esaminare il progetto quale “ipotesi di ampliamento della discarica” come disciplinata dal PAUR, la Regione avendo piuttosto motivatamente e ragionevolmente escluso che in concreto si sia determinato un “ampliamento” nel senso di aggravamento nell’abbancamento di rifiuti, ritenendo, per contro, pienamente compatibili, sotto tutti i profili ambientali e non solo, l’utilizzo di 55.000 mc cubi di rifiuti inerti da recupero R5 a fini di mero “basamento” dell’impianto, e il livellamento della “sella”, necessario per la migliore funzionalità dell’impianto fotovoltaico. </h:div><h:div>Uno dei due aspetti fondanti le censure dedotte da parte ricorrente è la qualificazione del progetto presentato da ASA quale modifica sostanziale ai sensi dell’art. 5 TUA. </h:div><h:div>La disposizione che precede definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. </h:div><h:div>Nel caso di specie, tanto la Regione, quanto ARPAE richiamandosi al provvedimento di screening, hanno correttamente escluso entrambe le ipotesi indicate. </h:div><h:div>Fermo restando che l’installazione di un impianto fotovoltaico di per sé non impatta negativamente sull’ambiente, producendo, al contrario, effetti positivi sullo stesso, tanto che la relativa implementazione è fortemente favorita e incentivata dalla normativa più recente, la Regione, in sede di provvedimento di screening, e ARPAE, richiamando e dando applicazione a quest’ultimo, hanno ampiamente dato conto dell’assenza di specifici pregiudizi in relazione a tutti i diversi possibili aspetti ambientali e relativi alla salute umana che vengono concretamente in rilievo e che non sono in alcun modo pregiudicati dalla realizzazione del progetto, ma anzi beneficiano sotto vari aspetti di miglioramenti proprio per effetto dell’impianto in questione. </h:div><h:div>Si tratta di valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica, rispetto alle quali il Comune non ha offerto elementi idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza o erroneità sul piano tecnico o fattuale. </h:div><h:div>Per quanto concerne, invece, l’incremento delle soglie, il Comune lamenta sia l’aumento dei conferimenti di rifiuti (i 55.000 mc per riempire la sella), sia la modifica dell’altezza della sella e correlata asserita modifica della morfologia della discarica. </h:div><h:div>Al riguardo, si deve, anzitutto, rilevare quanto segue. </h:div><h:div>L’Allegato VIII al d.lgs. n. 152 del 2006, per la gestione dei rifiuti, al punto 5 distingue: </h:div><h:div>- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.</h:div><h:div>- 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;</h:div><h:div>b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. </h:div><h:div>- 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico;</h:div><h:div>2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. - b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. </h:div><h:div>- 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. </h:div><h:div>- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</h:div><h:div>- 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.</h:div><h:div>Nel caso di specie, esaminando il PAUR del 2021 e la correlata modifica sostanziale dell’AIA, si può notare come si distingua chiaramente tra rifiuti conferiti per “smaltimento” (attività D1) rispetto ai quali sono previsti specifici limiti di abbancamento volumetrico (per un totale di 2.462.970 mc) e rifiuti non pericolosi utilizzabili per attività di recupero. </h:div><h:div>Al riguardo, nel PAUR e nell’AIA modificata si ricorda che la discarica rientra nella fattispecie di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII sopra citato: d’altronde, tale disposizione è correlata all’attività di smaltimento di rifiuti in discarica (le principali tipologie di rifiuti smaltite presso la discarica in oggetto sono costituite da scorie di incenerimento di RSU, fanghi di processo, fanghi di inertizzazione/trattamento rifiuti, rifiuti solidi vari, ecc,), non all’attività di recupero, che l’AIA prevede ai fini della realizzazione dello strato basale per il drenaggio delle emissioni gassose facente parte del sistema di copertura multistrato, precisando che tale operazione è limitata alle tipologie di rifiuti aventi caratteristiche granulometriche adeguate per la realizzazione di tale strato. </h:div><h:div>In questo senso, la “revisione della capacità di stoccaggio del III settore della discarica per rifiuti non pericolosi”, avvenuta per effetto del PAUR e dall’AIA modificata nel 2021, ha riguardato proprio l’aumento del volume dei rifiuti da “abbancare” in relazione ai rifiuti oggetto di smaltimento (cioè dell’attività D1). </h:div><h:div>Correlativamente, i 220.770 mc in aumento di cui al PAUR del 2021, riguardano i rifiuti aggiunti da “abbancare” non quelli di recupero. </h:div><h:div>Nel caso di specie, quindi, l’apporto volumetrico di materiali di recupero (R5) utilizzati/da utilizzare per riempire la “sella” quale “base” dell’impianto fotovoltaico, non solo non incide sul volume complessivo dei rifiuti abbancati a fini di smaltimento, ma nemmeno può essere conteggiato nell’ambito dei materiali indicati dall’AIA a fini di recupero, perché, a ben vedere, gli stessi vengono in rilievo esclusivamente come “sostitutivi” di materiale “vergine”. </h:div><h:div>Premesso che non vi sono evidenze di un intento “abusivo” nell’installazione dell’impianto fotovoltaico (al fine cioè di permettere un surrettizio aumento del volume dei rifiuti in discarica), si deve ritenere che l’utilizzo di materiale di recupero R5 (inerti e simili) al posto di materiale “vergine” per colmare la sella, non costituisca “conferimento” o “stoccaggio” di rifiuti in discarica, sì che non incide sul volume complessivo di rifiuti ammesso dal titolo abilitativo, né ad un utilizzo di recupero ai fini indicati in AIA, ma costituisce, sostanzialmente un utilizzo “neutro” di materiali non “da smaltimento” funzionale a permettere l’installazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile senza nemmeno spreco di materiale vergine. </h:div><h:div>Per meglio intendersi, va rilevato come il Comune resistente non abbia contestato né l’installazione di un impianto fotovoltaico in sé considerato, né l’impossibilità di riempire/colmare la selletta con materiale “vergine”: deve ritenersi, quindi, che, essendo il materiale di recupero R5 nella particolare tipologia imposta dalla Regione e poi da ARPAE, costituito, al più, da determinati rifiuti inerti, in  sostituzione di tale materiale vergine, non viene in rilievo un’ipotesi di “conferimento” in discarica di rifiuti in “aggiunta” ed esubero delle quantità previste, ma esclusivamente l’utilizzo di un materiale di recupero meramente sostitutivo di “materiale vergine” che, al fine di evitare sprechi sul piano ambientale, la Regione ha correttamente inteso non impiegare in loco. </h:div><h:div>Tanto lo screening, quanto, conseguentemente, la modifica non sostanziale n. 4, impongono, infatti, l’uso o di materiale inerte o, in alternativa, specifiche tipologie di “rifiuti inerti”. </h:div><h:div>Si tratta di materiali questi ultimi che l’art. 2, d.lgs. n. 127 del 2024 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006) definisce «<corsivo>rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana</corsivo>». </h:div><h:div>Si tratta di materiali che, quindi, non sono idonei ad impattare sulle soglie sopra ricordate, tenuto conto dello specifico utilizzo autorizzato. </h:div><h:div>Non si riscontra, poi, alcuna violazione delle “altezze massime”, perché a ben vedere il riempimento di una “sella” in modo da livellare il terreno e rendere più agevole e funzionale l’installazione dell’impianto, presuppone proprio che il terreno, mediante il riempimento, venga portato a livello delle “cuspidi” della sella, già esistenti, sì che l’altezza, determinata da queste ultime, non risulta variata. </h:div><h:div>Non venendo in rilievo uno stoccaggio o abbancamento di rifiuti in sé considerato, ciò che può rilevare, al più, come soglia di riferimento, sono le altezze dei due crinali, non quella della “sella”, il cui livellamento, a ben vedere, non modifica in modo sostanziale sul piano fisico e ambientale la consistenza della discarica. </h:div><h:div>Con riferimento al fatto che l’impianto fotovoltaico avrebbe potuto essere installato in altra sede della discarica o comunque senza ottenere la migliore resa possibile, va rilevato che anche su tale aspetto la Regione, in sede di screening, ha preso motivata posizione, sottolineando come attraverso la realizzazione del progetto presentato da ASA l’operatività dell’impianto avrebbe potuto garantire risultati ottimali in termini di produzione di energia pulita: incombeva sul Comune rappresentare e provare che le medesime prestazioni avrebbero potuto essere ottenute installando altrove o diversamente l’impianto, onere non assolto nel caso di specie. </h:div><h:div>Il secondo aspetto fortemente valorizzato da parte ricorrente nelle proprie difese è la previsione di cui all’art. 19 del RUE in forza del quale &lt;&lt;<corsivo>la discarica di rifiuti non pericolosi situata in corrispondenza dei due siti classificati come "nodo ecologico semplice da migliorare", compresi tra la via Saliceto e l'autostrada A13, è ammessa fino al limite quantitativo autorizzato (DGR n. 1497 del 27/09/2021 rettificata con Determinazione 19542 del 21/10/2021) alla data di adozione della variante al RUE 14/2021 ovvero al giorno 29.12.2021. Il conferimento di materiali a detto impianto è ammesso entro il limite temporale autorizzato con i medesimi provvedimenti regionali</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Al riguardo, si rammenta che già l’art. 22 bis, d.lgs. n. 199 del 2021, prevedeva, al comma 1, che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati<corsivo>, </corsivo>fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste. </h:div><h:div>Nello stesso senso, attualmente, l’All. A al d.lgs. n. 190 del 2024 prevede che sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a: impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. </h:div><h:div>L’art. 7 precisa che la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ( ai commi 2, 4, 5 e 8 del medesimo articolo (non rilevante nel caso di specie, non essendo state dedotte censure sul punto), nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore.</h:div><h:div>D’altronde, gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili <corsivo>con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati</corsivo>.</h:div><h:div>Il RUE del Comune di Castel Maggiore, però, nel fissare il limite sopra ricordato rimanda proprio al PAUR e all’AIA così come modificata nel 2021: da ciò ne consegue che anche in relazione all’interpretazione e applicazione dell’art. 19 RUE valgono gli stessi argomenti sopra esposti. </h:div><h:div>Il RUE, infatti, non detta limiti autonomi e puntuali, ma si limita a richiamare, a tal fine, la disciplina del PAUR e dell’AIA, con un rinvio a dei “limiti quantitativi” relativi alla discarica, che, evidentemente, non può che fare riferimento ai quei limiti, in termini di abbancamento e smaltimento, il cui superamento determina una modifica sostanziale dall’AIA e, quindi, anche l’assoggettabilità ad un procedimento di VIA e, ai sensi degli artt. 15 – 21, l. r. n. 4 del 2018, all’adozione di un nuovo PAUR.  </h:div><h:div>Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 19 RUE, atteso che, da un lato, si è detto che l’utilizzo di materiale di recupero, in sostituzione di materiale “vergine” impiegato al solo fine di “basamento”, mediante riempimento della sella, dell’impianto fotovoltaico, non costituisce né stoccaggio o abbancamento di rifiuti, né conferimento di rifiuti per recupero per la specifica finalità di capping indicata nell’AIA <corsivo>ab origine</corsivo>; dall’altro lato, non si evidenzia alcun significativo aumento dell’altezza della discarica o variazione rilevante delle soglie indicate negli atti autorizzativi, né comunque sono valorizzabili violazioni significative delle soglie previste dai provvedimenti autorizzatori ambientali. </h:div><h:div>Pertanto, il ricorso deve comunque essere respinto. </h:div><h:div>5. Conclusioni e spese. </h:div><h:div>Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque deve essere respinto. </h:div><h:div>Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolare complessità della controversia. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e lo respinge, nei termini di cui in motivazione. </h:div><h:div>Spese di lite compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paolo Nasini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>