<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240130120250317093501104" descrizione="" gruppo="20240130120250317093501104" modifica="18/03/2025 09:37:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01301"/><fascicolo anno="2025" n="00271"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240130120250317093501104.xml</file><wordfile>20240130120250317093501104.docm</wordfile><ricorso NRG="202401301">202401301\202401301.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\920 Paolo Carpentieri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessio Falferi</firma><data>18/03/2025 09:37:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Presidente</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>− della comunicazione di esito della procedura di gara nonché della determina di aggiudicazione n. 1870 del 10 settembre 2024 con la quale il Comando Artiglieria Contraerei ha disposto i) l’esclusione della 2M Forniture e ii) l’aggiudicazione in favore della Holding Office S.r.l. della “Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi presso gli Uffici della Caserma “C. Viali” utilizzati dal personale in approntamento per il successivo impiego in T.O” – CIG B1832BE1C5 – n. RDO 4299775”,</h:div><h:div>− del verbale n. 9 del 21 agosto 2024 nella parte in cui è stata esclusa l’offerta dell’odierna ricorrente con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della Holding Office S.r.l.;</h:div><h:div>− del Disciplinare di gara, qualora interpretato in senso tale da precludere l’applicazione del soccorso istruttorio procedimentale in presenza di un errore materiale che non compromette la validità sostanziale dell’offerta economica;</h:div><h:div>− di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e Holding Office S.r.l., in esecuzione della predetta aggiudicazione, con conseguente subentro di 2M Forniture nell’esecuzione del contratto, previa aggiudicazione dello stesso in proprio favore;</h:div><h:div>in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittima esclusione dalla procedura di gara, da quantificarsi nella misura degli utili mancati o, in alternativa, in una somma da determinarsi in via equitativa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2024, proposto da </h:div><h:div>2M Forniture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1832BE1C5, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Colopi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa - Comando Artiglieria Controaerei Ravenna -121° Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Holding Office S.r.l., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Artiglieria Controaerei Ravenna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Comando Artiglieria Contraerei ha indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36 del 2023, utilizzando la piattaforma MePa “acquistinretepa.it”, per la fornitura e posa in opera di arredi per uffici del personale del 121° Reggimento di Ravenna, per un importo stimato pari a euro 25.710,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. </h:div><h:div>Per quanto qui rileva, la legge di gara (disciplinare, par. 5) richiedeva che la ”<corsivo>busta economica</corsivo>” fosse composta da (i) “<corsivo>offerta economica</corsivo>” generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente e da (ii) “<corsivo>annesso all’offerta economica di sistema compilato e firmato digitalmente</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito delle operazioni di gara, cui partecipavano due concorrenti, la ditta 2M Forniture era esclusa a causa della incompleta compilazione dell’allegato all’offerta economica, non sanabile con soccorso istruttorio; con determinazione n. 1870 del 10.9.2024 era disposta l’aggiudicazione in favore della ditta Holding Office srl.</h:div><h:div>Con ricorso depositato in data 19.11.2024, 2M Fornitura srl ha impugnato la suddetta aggiudicazione e tutti gli atti presupposti e connessi in epigrafe indicati, denunciando, in sintesi, le seguenti censure: “I.<corsivo> Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023. violazione dei principi generali in materia di massima partecipazione e di par condicio, proporzionalità, correttezza e buona amministrazione. violazione dei principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023).Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di proporzionalità</corsivo>”; quella contestata sarebbe una violazione meramente formale e un semplice errore materiale; l’Amministrazione avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo chiarimenti; non era prevista una espressa clausola di esclusione in caso di omissione delle specifiche indicazioni dell’allegato all’offerta; i dettagli relativi ai prodotti (asseritamente mancanti nell’allegato) erano già stati riportati nel Capitolato tecnico (evidenziati in giallo) e comunque non inciderebbero sui profili economici dell’offerta; l’esclusione sarebbe, pertanto, palesemente sproporzionata rispetto alla natura dell’irregolarità contestata, violerebbe il canone di buon andamento dell’Amministrazione (l’offerta della ricorrente è più economica rispetto a quella della controinteressata) e il principio di fiducia ex art. 2 D.Lgs. n. 36/2023; “<corsivo>II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 90, d.lgs 36/2023. violazione dei principi di trasparenza e correttezza procedurale per omessa comunicazione dell’esclusione e dell’aggiudicazione. violazione delle “regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” pubblicate dal ministero delle finanze. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione in violazione degli artt. 1, 3, 6 e 97 della l. 241/90</corsivo>”; gli atti gravati sarebbero viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla mancata verifica della possibilità di sanare le carenze rilevate e senza un confronto con la ditta interessata; vi sarebbe mancanza di trasparenza stante l’omessa notificazione dell’esclusione della ricorrente e dell’aggiudicazione alla controinteressata, con conseguente violazione del diritto di difesa.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizi il Ministero della Difesa – Comando Artiglieria Contraerei di Ravenna, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 391, assunta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in odine alla infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>I due motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere scrutinati unitamente, essendo all’evidenza connessi.   </h:div><h:div>Va premesso che il par. 5 del Disciplinare di gara richiedeva che la “<corsivo>busta economica</corsivo>” fosse composta da: “<corsivo>a) Offerta economica generata automaticamente dal Sistema www.acquistinretepa.it e firmata digitalmente, a pena di esclusione; b) Annesso all’offerta economica di sistema compilato e firmato digitalmente</corsivo>”, il successivo par. 7 prescriveva, tra l’altro, che “<corsivo>saranno dichiarate nulle tutte le offerte formulate e/o pervenute difformemente da quanto indicato nelle presenti Condizioni Amministrative comprese tutte le offerte con importo superiore di quello posto a base d’asta. In Particolare, non verranno accolte domande di annullamento o di revisione per presunti errori di qualsiasi genere, compresi quelli inerenti le modalità di presentazione dell’offerta economica tramite MEPA</corsivo>”. Nell’Annesso all’offerta economica era espressamente richiesta, in relazione a ciascun prodotto, l’indicazione, da parte del fornitore/concorrente, della “<corsivo>marca</corsivo>” del prodotto offerto, del “<corsivo>codice articolo fornitore prodotto offerto</corsivo>”, della “<corsivo>denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto</corsivo>”, del “<corsivo>prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata</corsivo>” e del “<corsivo>prezzo totale per riga</corsivo>”; nel modulo era, inoltre, espressamente specificato: “<corsivo>Nota Bene compilare tutti i campi</corsivo>”; infine, erano richieste le seguenti dichiarazioni (già riportate nel modulo): “<corsivo>1. che quanto risulta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e da tutti gli altri documenti definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e consente di acquisire tuti gli elementi per l’esatta valutazione della stessa e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nel Disciplinare e negli altri documenti ad esso allegati; 2. che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all’Amministrazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in essere, a tal fine, tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni riservate; 3 che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’impresa fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte</corsivo>“.</h:div><h:div>Ebbene, la ricorrente ha compilato solo parzialmente l’Annesso all’offerta economica, limitandosi a indicare solo il prezzo riferito all’unità di misura indicata e il totale relativo a ciascuna tipologia di prodotto, ma omettendo di compilare gli spazi (anch‘essi riservati al concorrente) relativi a alla “<corsivo>marca</corsivo>” del prodotto, al “<corsivo>codice articolo fornitore prodotto offerto</corsivo>” e alla “<corsivo>denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto</corsivo>”; inoltre, nell’Annesso all’offerta presentato dalla ricorrente non risultano presenti le tre dichiarazioni richieste nel suddetto modulo. </h:div><h:div>Come sopra evidenziato, il documento denominato “Annesso all’offerta economica”, per espressa prescrizione del Disciplinare, costituiva parte integrante dell’offerta stessa, andando a comporre la “busta economica” e doveva, pertanto, essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, come richiesto dall’art. 7 del Disciplinare e dal modulo stesso nella nota a piè pagina.</h:div><h:div>Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale le indicazioni omesse sarebbero state evincibili dal Capitolato tecnico (debitamente evidenziate in giallo), inserito nella “busta amministrativa”: da un lato, si rileva che il Capitolato è privo della sottoscrizione della ricorrente, sottoscrizione, invece, richiesta per l’Annesso all’offerta; dall’altro, si osserva che l’utilizzo dell’evidenziatore sul Capitolato non interessava tutte le tipologia di prodotti indicati nell’Annesso all’offerta e, in ogni caso, non avrebbe potuto tener luogo della corretta compilazione e sottoscrizione del suddetto documento, facente parte dell’offerta economica.</h:div><h:div>Dunque, sotto tale profilo non pare dubbio la ricorrente abbia violato le ricordate disposizioni di cui al Disciplinare relativamente alle modalità di compilazione dei documenti che compongono la “busta economica”.</h:div><h:div>Va ricordato a tale proposto che, in tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, come quella di cui si discute in questa sede, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, <corsivo>Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 13081</corsivo>).</h:div><h:div>Sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente vanno disattese.</h:div><h:div>Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure inerenti la (mancata) attivazione del soccorso istruttorio.</h:div><h:div>L’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 1, la possibilità di assegnare un termine per  integrare la documentazione di ogni elemento mancante “<corsivo>con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica</corsivo>”, ovvero di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara “<corsivo>con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica</corsivo>”; il successivo comma 3 prevede che la stazione appaltante possa sempre richiedere “<corsivo>chiarimenti</corsivo>” sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, ma non consente di integrare l’offerta economica che risulti incompleta in alcuna delle sue parti.</h:div><h:div>A tale proposito, la giurisprudenza, in relazione alle diverse forme di soccorso istruttorio che è possibile configurare, ha sempre evidenziato, sia in relazione alla normativa precedente che a quella attualmente in vigore, che resta fermo il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dell’offerta tecnica e/o economica (<corsivo>Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875; id., sez. IV, 1 marzo 2024, n. 2042; id., sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; id., sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144</corsivo>).</h:div><h:div>Nel caso in esame la società ricorrente avrebbe dovuto compilare integralmente l’Annesso all’offerta economica, essendo tale documento un componente dell’offerta medesima, con conseguente inapplicabilità del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. In buona sostanza, anche nell’attuale disciplina resta fermo il principio di non modificabilità del contenuto dell’offerta economico e/o tecnica, offerta che, nel caso in esame avrebbe dovuto riportare la “<corsivo>marca</corsivo>” del prodotto offerto, il “<corsivo>codice articolo fornitore prodotto offerto</corsivo>” e la “<corsivo>denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto</corsivo>“.</h:div><h:div>Anche sotto tale profilo, dunque, le censure di parte ricorrente non possono essere accolte.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra esposto, anche il vizio inerente il denunciato mancato coinvolgimento della ricorrente non appare condivisibile, atteso che l’Amministrazione ha correttamente rilevato una carenza dell’offerta economica che non avrebbe potuto essere sanata una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.</h:div><h:div>Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessio Falferi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>