<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240002420250429171620832" descrizione="" gruppo="20240002420250429171620832" modifica="29/04/2025 17:32:38" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Confesercenti Provinciale Forlivese" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00024"/><fascicolo anno="2025" n="00447"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240002420250429171620832.xml</file><wordfile>20240002420250429171620832.docm</wordfile><ricorso NRG="202400024">202400024\202400024.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\520 Ugo Di Benedetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>29/04/2025 17:32:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Amovilli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- del permesso di costruire di cui alla determina n. 3052 del 13.12.2021, rilasciato dal Comune di Forlì in merito alla realizzazione del comparto ZNI (b) 26a, compreso tra le vie Ravegnana e Bonaparte; </h:div><h:div>- della determina n. 1908 del 13.07.2023 di avvio delle opere da realizzarsi nel comparto denominato ZNI 26a compreso tra le vie Ravegnana e Via Napoleone Bonaparte e Via Città dello Sport; </h:div><h:div>- per quanto occorrer possa, del progetto tecnico presentato da Helios S.r.l. in data 27.12.2022 comprensivo delle planimetrie tecniche; </h:div><h:div>- per quanto occorrer possa, dell’autorizzazione per medie strutture di vendita n. 36 rif. P.G. n. 24851 del 10.08.2021 – Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, sportello Unico telematico delle attività produttive - ufficio di Forlì commercio fisso; </h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o conseguenziale, o comunque, connesso o presupposto ancorché non conosciuto, per quanto d’interesse.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 24 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Confesercenti Provinciale Forlivese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Berti e Giacomo Matteoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Bologna, in Strada Maggiore n. 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Forlì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Paganucci ed Elena De Lerma Romita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Helios S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>G.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>AEP S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forlì, di Helios S.r.l., di G.V. S.r.l. e di Esselunga Spa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’associazione Confesercenti Provinciale Forlivese ha impugnato, chiedendone l’annullamento e poi in corso di causa, con atto separato, anche la sospensione cautelare dell’efficacia, i seguenti atti: </h:div><h:div>- il permesso di costruire n. 3052 del 13.12.2021 rilasciato dal Comune di Forlì alla società AEP S.r.l. per la realizzazione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita e pubblico esercizio di somministrazione di bevande e alimenti nel comparto ZNI (b) 26a, nell’area compresa tra via Ravegnana e via Napoleone Luigi Bonaparte; </h:div><h:div>- l’autorizzazione unica n. 1908 del 13.07.2023 costituente del variante permesso di costruire n. 3052/2021, rilasciata dal Comune di Forlì alla società Helios S.r.l. (subentrata medio tempore alla società AEP S.r.l.) per la costruzione di un edificio commerciale, classificabile come media struttura di vendita con annesso pubblico esercizio di somministrazione di bevande e alimenti, da realizzarsi nel comparto ZNI denominato 26a, nell’area compresa tra via Ravegnana, via Napoleone Luigi Bonaparte e via Città dello Sport; </h:div><h:div>- il relativo progetto tecnico presentato dalla società Helios S.r.l. in data 27.12.2022, comprensivo delle planimetrie tecniche;</h:div><h:div>- l’autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita n. 36 rif. P.G. n. 24851 del 10.08.2021 rilasciata dall’Unione Unione dei Comuni della Romagna Forlivese alla società G.V. S.r.l. a socio unico. </h:div><h:div>1.2. Ritiene l’associazione ricorrente che gli atti impugnati siano viziati da: </h:div><h:div>- “<corsivo>Illegittimità per violazione di legge del D.Lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”; Violazione di legge per violazione delle Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 5.7.1999; Violazione di legge per violazione del testo coordinato della DCR n. 1253/1999. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta; Eccesso di potere per violazione del principio di parità di condizione</corsivo>” (primo motivo di ricorso); </h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione di legge per violazione dell’art. 4 lett. f) del D.Lgs. n. 114/1998 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59”; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di fatto. Disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta</corsivo>” (secondo motivo di ricorso). </h:div><h:div>1.3. In sintesi parte ricorrente sostiene che con gli atti gravati il Comune avrebbe consentito alla società Esselunga S.p.A., frattanto subentrata agli originari destinatari dei provvedimenti ampliativi, di aprire una grande struttura di vendita in un’area dove sono ammesse esclusivamente medie strutture di vendita. </h:div><h:div>Dopo aver ricordato che le medie strutture di vendita possono avere una superficie di vendita massima di mq. 1.500, Confesercenti evidenzia come nel caso di specie tale limite sia stato ampiamente superato escludendosi – in tesi illegittimamente - dal computo della superficie di vendita l’area casse e l’area avancasse. Una maggiore superficie di vendita determinerebbe secondo la associazione deducente una maggiore capacità di incassi da parte della società controinteressata, a detrimento degli altri operatori economici del settore. </h:div><h:div>2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Forlì, eccependo: </h:div><h:div>a. il difetto di legittimazione attiva della associazione ricorrente; </h:div><h:div>b. la carenza di interesse all’impugnazione dell’autorizzazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese n. 36/2021 e del permesso di costruire n. 3052/2021, dal momento che non era stata dedotta alcuna specifica censura avverso tali atti, così come del progetto tecnico presentato Da Helios S.r.l., che all’evidenza non era un atto amministrativo; </h:div><h:div>c. il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all’autorizzazione n. 36/2021 rilasciata dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che è autonomo soggetto di diritto; </h:div><h:div>d. l’irricevibilità parziale del ricorso, in quanto notificato, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dall’ostensione dei documenti a seguito di accesso agli atti; </h:div><h:div>e. la carenza di interesse all’impugnazione del permesso di costruire in variante n. 1908 del 13.07.2023, che non avrebbe modificato la superficie di vendita in termini di localizzazione, dimensione e distribuzione. </h:div><h:div>Nel merito l’Amministrazione resistente ha sostenuto che la superficie di vendita era stata correttamente misurata e che essa si manteneva entro il limite massimo di 1.500 mq..</h:div><h:div>2.2. Si sono costituite in giudizio pure le società Helios S.r.l., G.V. S.r.l., Esselunga S.p.A., per opporsi anch’esse al ricorso avversario, sia in rito (formulando analoghe eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell’impugnativa), sia nel merito, e chiederne conseguentemente la reiezione. </h:div><h:div>2.3. Non si è, invece, costituita in giudizio, benché evocata, la società AEP S.r.l.. </h:div><h:div>3.1. La domanda cautelare è stata respinta dal Tribunale con ordinanza n. 128/2024. </h:div><h:div>3.2. L’associazione Confesercenti Provinciale Forlivese ha replicato agli assunti avversari con memorie, insistendo sulla tempestività, ammissibilità e fondatezza del ricorso. </h:div><h:div>3.3. Dopo l’ulteriore scambio di scritti difensivi, in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni, la causa è stata infine chiamata alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 e al termine è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>4.1. Il Collegio deve preliminarmente farsi carico delle numerose eccezioni in rito sollevate dalle difese dei contraddittori. </h:div><h:div>4.2.1. È anzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso, limitatamente alla parte in cui viene impugnata l’autorizzazione alla apertura di una media struttura di vendita n. 24851 del 10.08.2021, per mancata evocazione in giudizio dell’Autorità procedente. </h:div><h:div>Il provvedimento ampliativo in questione è stato infatti adottato dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la quale è un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai Comuni che ne fanno parte, nel caso di specie dal Comune di Forlì (cfr., T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 947/2013). </h:div><h:div>L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non risulta, tuttavia, tra i soggetti a cui è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio, del quale viceversa costituiva parte necessaria (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 2958/2020). </h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso risulta in parte qua inammissibile per violazione dell’articolo 41, comma 2, Codice di rito. </h:div><h:div>4.2.2. Non è, di contro, condivisibile la tesi della difesa dell’associazione ricorrente, secondo cui il permesso di costruire in variante emesso in data 13.07.2023 dal Comune di Forlì avrebbe implicitamente confermato l’autorizzazione commerciale emessa dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. </h:div><h:div>Sennonché, oltre a non esservi alcuna necessità di una conferma dell’autorizzazione commerciale, il punto è che nel provvedimento comunale non emerge alcun elemento dal quale inferire un contenuto implicito ulteriore a quello esplicito. </h:div><h:div>E, per giurisprudenza costante, «il provvedimento implicito ricorre qualora l’amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: quando, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l’atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest’ultima sia l’unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà» (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 237/2025).</h:div><h:div>Detti elementi, come visto, non ricorrono nel caso di specie.</h:div><h:div>In ogni caso resta il fatto che Confesercenti Provinciale Forlivese ha impugnato l’autorizzazione resa dall’Unione dei Comuni e non il supposto atto di conferma implicita.</h:div><h:div>4.2.3. Nemmeno rileva che nelle more il Comune di Forlì sia uscito dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, perché l’atto impugnato (i.e. l’autorizzazione commerciale all’apertura di una media struttura di vendita) è imputabile esclusivamente all’Unione medesima. </h:div><h:div>4.3.1. È parimenti fondata, sia pure nei limiti che si vanno a esporre, l’eccezione di irricevibilità del ricorso. </h:div><h:div>Non è contestato che l’autorizzazione commerciale n. 36/2021 è stata conosciuta dalla ricorrente all’esito di accesso agli atti in data 31.05.2022 e il permesso di costruire n. 3502 del 13.12.2021, sempre in esito ad accesso agli atti, in data 10.06.2022. </h:div><h:div>Il ricorso, tuttavia, è stato notificato in data 11 dicembre 2023. </h:div><h:div>Rispetto a tali provvedimenti il ricorso è indubbiamente tardivo, in quanto è stato notificato ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto fissato dall’articolo 29 Cod. proc. amm.. </h:div><h:div>4.3.2. Non si può concordare con la difesa di parte ricorrente secondo cui l’illegittimità degli atti impugnati sarebbe emersa solo a seguito dell’ultimo accesso agli atti, quello soddisfatto in data 24.10.2023. </h:div><h:div>È, infatti, onere dell’interessato attivarsi tempestivamente per poter avere cognizione completa di tutti gli atti e i documenti del procedimento. </h:div><h:div>A opinare diversamente si rimetterebbe nella disponibilità della parte, attraverso un uso dilazionato nel tempo dell’accesso agli atti, la decorrenza del termine di impugnazione degli atti amministrativi. Il che costituirebbe un sovvertimento del nostro sistema processuale basato sulla previsione di uno stringente termine decadenziale di impugnazione, funzionale a garantire la certezza dei rapporti giuridici.</h:div><h:div>4.3.3. Di contro, il ricorso è tempestivo nella parte in cui impugna il permesso di costruire in variante n. 1908 del 13.07.2023, anch’esso conosciuto – come documentato - tramite accesso agli atti in data 10.10.2023: il dies ad quem scadendo di sabato è infatti prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo (nel caso di specie, per l’appunto l’ 11 dicembre 2023). </h:div><h:div>Detto provvedimento, peraltro, (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune e delle controinteressate, secondo le quali la superficie di vendita in termini di localizzazione, dimensione e distribuzione sarebbe rimasta immutata) modifica, così come esplicitato nella relazione tecnica che accompagna la richiesta di variante, “il layout interno” del supermercato. Il che rende tempestiva la contestazione giudiziale delle modalità di calcolo della superficie di vendita della struttura di cui si discute. </h:div><h:div>4.4. È altresì fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del progetto tecnico presentato da Helios S.r.l. in data 27.12.2022, comprensivo delle planimetrie tecniche. </h:div><h:div>Si tratta infatti di un atto non amministrativo, sia sotto il profilo soggettivo, provenendo da una parte privata, sia sotto il profilo oggettivo, non essendo atto di esercizio di un pubblico potere: come tale esso non è suscettibile di essere annullato dal Giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. </h:div><h:div>4.5.1. È, infine, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della associazione Confesercenti Provinciale Forlivese. </h:div><h:div>4.5.2. È pacifico in giurisprudenza che «L’azione di annullamento davanti al Giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione, cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo; l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la legitimatio ad causam o legittimazione attiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo» (così, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 3217/2024; nello stesso senso, tra le altre, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 341/2023).</h:div><h:div>4.5.3. Inizialmente, la ricorrente ha invocato a fondamento della propria legittimazione ad agire la vicinitas commerciale.</h:div><h:div>Sennonché, secondo la consolidata giurisprudenza la vicinitas commerciale può definirsi come «la posizione dei soggetti i quali “agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata”» (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 1946/2025). </h:div><h:div>Questo comporta che tale fonte di legittimazione non può essere riconosciuta a soggetti, quali per l’appunto un’associazione, anche in ipotesi di categoria, che non svolgono direttamente un’attività imprenditoriale in concorrenza con quella autorizzata dal provvedimento ampliativo che viene impugnato. </h:div><h:div>4.5.4. In corso di causa parte ricorrente, per fondare la propria legittimazione ad agire, ha allora cercato di focalizzare l’attenzione sul proprio ruolo di tutela dei associati, assumendo che gli stessi venissero lesi da provvedimenti che assegnano un vantaggio competitivo (sotto forma di una maggiore superfice di vendita) a un concorrente. </h:div><h:div>Tuttavia, anche questa tesi non convince. </h:div><h:div>Al riguardo, val la pena ricordare che per giurisprudenza assolutamente cristallizzata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 1616/2021, che cita Ad. Pl., sentenza n. 9/2015) la legittimazione attiva delle associazioni rappresentative di interessi collettivi presuppone la contemporanea ricorrenza dei seguenti presupposti:</h:div><h:div>a) che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;</h:div><h:div>b) che l’interesse tutelato con l’azione giudiziale sia comune a tutti gli associati, e non solo a una parte degli stessi, che cioè l’azione non determini un conflitto interno tra le posizioni dei consociati, andando a ledere l’interesse anche di uno solo di essi.</h:div><h:div>Questo significa che «Le associazioni di categoria possono ricorrere a tutela di un interesse collettivo (non frazionabile e dunque non tutelabile singolarmente) di cui siano istituzionalmente portatrici in via esclusiva per fare valere gli interessi dell’intero gruppo rappresentato; viceversa, la legittimazione ad agire difetta allorquando l’associazione ricorra a tutela di interessi riferibili a singoli soggetti asseritamente incisi nella propria sfera giuridica soggettiva individuale, ovvero quando vi sia contrasto all’interno della categoria rappresentata. Ciò in quanto l’interesse collettivo dell’associazione deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati; difatti, se si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge» (così, T.A.R. Basilicata, sentenza n. 22/2022; nello stesso senso, tra le tante, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, sentenza n. 1295/2019, T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 1137/2019).</h:div><h:div>4.5.5. Al fine di applicare i surricordati principi al caso di specie, occorre esaminare lo Statuto di Confesercenti Forlivese. </h:div><h:div>Vengono in particolare in rilievo le seguenti disposizioni:</h:div><h:div>(A) l’articolo 1, a mente del quale «La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività»; </h:div><h:div>(B) l’articolo 3, in forza del quale «La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale.</h:div><h:div>Al fine di attendere agli scopi suddetti:</h:div><h:div>- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;</h:div><h:div>- elabora la politica sindacale a livello provinciale e decide le conseguenti iniziative; </h:div><h:div>- firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere confederale, d’intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;</h:div><h:div>- promuove e sostiene l’attività sindacale delle categorie rappresentate;</h:div><h:div>- vigila sull’attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;</h:div><h:div>- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;</h:div><h:div>- titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;</h:div><h:div>- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione provinciale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l’assunzione di personale, l’assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l’acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra rispondono personalmente delle obbligazioni contratte.</h:div><h:div>- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/ o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;</h:div><h:div>- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;</h:div><h:div>- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;</h:div><h:div>- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.</h:div><h:div>- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;</h:div><h:div>- svolge attività editoriale e di informazione.</h:div><h:div>- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti»; </h:div><h:div>(C) l’articolo 4, in virtù del quale «Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l’Organizzazione provinciale, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e gli altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Cadice etico». </h:div><h:div>4.5.6. Ebbene, alla luce delle surriportate previsioni statutarie deve concludersi che non ricorrono quelle condizioni alle quali inderogabilmente la giurisprudenza riconnette la legittimazione ad agire degli enti collettivi. </h:div><h:div>Da un lato, infatti, la questione giuridica che costituisce il cuore del presente giudizio, ovverosia le modalità della determinazione della superficie di vendita, in particolare se l’area casse e l’area avancasse sulla base della giurisprudenza e della legislazione vigente possa o meno essere esclusa dal computo dell’area di vendita, non rientra in nessuno degli scopi statutari dell’associazione come elencati alla lettera (B) del punto che precede. </h:div><h:div>Dall’altro lato, la circostanza che possano aderire all’associazione anche soggetti che non svolgono (o non svolgono più) l’attività imprenditoriale di tipo commerciale, quali – per l’appunto – professionisti e pensionati – impedisce di ravvisare l’esistenza di un interesse omogeneo a tutti gli associati contrario all’apertura di una struttura di vendita con le caratteristiche stigmatizzate in ricorso. </h:div><h:div>4.5.7. Di contro non può concordarsi con la difesa di parte ricorrente che ritiene di poter far discendere la propria legittimazione a ricorrente dalla circostanza che il Comune le abbia consentito di accedere agli atti del procedimento. </h:div><h:div>L’interesse sostanziale alla conoscenza degli atti amministrativi e l’interesse processuale a contestarne la legittimità non necessariamente coincidono. È la legge a fondare la legittimazione ad agire e l’Amministrazione non può ampliarla o ridurla attraverso un proprio atto (segnatamente di ostensione o di diniego di ostensione di documenti amministrativi).</h:div><h:div>5.1. In conclusione, assorbita ogni altra questione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va dichiarato parzialmente irricevibile e totalmente inammissibile. </h:div><h:div>5.2. La complessità della controversia giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, salvo il contributo unificato dovuto per la presente causa, che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente irricevibile e totalmente inammissibile, come specificato in motivazione. </h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di Confesercenti Provinciali Forlivese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Caterina Giambalvo</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>