<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230054320230907155516427" descrizione="" gruppo="20230054320230907155516427" modifica="9/7/2023 4:12:59 PM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac)" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00543"/><fascicolo anno="2023" n="00298"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230054320230907155516427.xml</file><wordfile>20230054320230907155516427.docm</wordfile><ricorso NRG="202300543">202300543\202300543.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\787 Andrea Migliozzi\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mara bertagnolli</firma><data>07/09/2023 16:12:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Presidente</h:div><h:div>Ines Simona Immacolata Pisano,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 812 del 22.5.2023, recante l’approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024, pubblicata in B.U.R.E.R. n. 137 del 29 maggio 2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 543 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia (cfr. TAR Milano, sentenza n. 2203/2021 e TAR Emilia-Romagna, ordinanza n. 420/2022), non pare ravvisabile l’eccepita inammissibilità del ricorso per mancata notificazione a un controinteressato: qualifica che non sembra riconoscibile in capo agli ambiti territoriali di caccia della Regione;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>- che non paiono sussistere, allo stato, sufficienti elementi per disporre la sospensione integrale del Piano caccia impugnato, dal momento che la questione di legittimità costituzionale proposta necessita di un approfondimento proprio della fase del merito;</h:div><h:div>- che il Collegio ritiene - sulla scorta di quanto già evidenziato al proposito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5027 del 2022 - che le raccomandazioni adottate dall’ISPRA rispetto al termine per la chiusura della caccia si rivelino, alla stregua dei dati disponibili e in mancanza di elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello, maggiormente aderenti al principio di precauzione;  </h:div><h:div>- che lo stesso ragionamento logico giuridico ben si attaglia anche alla prescrizione dell’apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina stanziale posticipata all’1 ottobre 2023: ciò ingenererebbe una pluralità di effetti positivi sulla fauna ben descritti nel parere ISPRA del 18.4.2023  e non adeguatamente valutati dalla Regione nel bilanciamento dei contrapposti interessi, laddove la stessa si è limitata a dare conto del fatto che la possibilità della sovrapposizione tra il periodo della riproduzione e quello di caccia nell’ultima decade di settembre sarebbe solo “cautelativa” e non basata su dati certi: deve,  infatti, ritenersi prevalente il principio cautelativo, con onere motivazionale a carico della Regione che intenda dimostrare la non sovrapposizione;</h:div><h:div>- che, rispetto al tema delle giornate aggiuntive di caccia, debbano essere valutati due fondamentali aspetti: da un lato che anche ISPRA ha suggerito la previsione di una sola giornata aggiuntiva e, dall’altro, la mancata rappresentazione di un reale interesse pubblico alla previsione di due giornate aggiuntive, considerato, tra il resto, che la stessa Regione evidenzia lo scarso esercizio della caccia in tali giornate;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, sia maggiormente rispondente all’interesse pubblico l’accogliere la richiesta cautelare formulata da parte ricorrente nel senso di imporre l’apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2023 e la chiusura della stessa secondo quanto previsto nel parere ISPRA, nonché la limitazione ad una sola giornata aggiuntiva di caccia nei mesi di ottobre e novembre 2023;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare presentata in uno con la proposizione del ricorso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensale spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 26 marzo 2024.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Mara Bertagnolli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>