<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230044820230723113059193" id="20230044820230723113059193" modello="3" modifica="23/07/2023 12:02:51" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00448"/><fascicolo anno="2023" n="00474"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230044820230723113059193.xml</file><wordfile>20230044820230723113059193.docm</wordfile><ricorso NRG="202300448">202300448\202300448.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\520 Ugo Di Benedetto\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>23/07/2023 12:02:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Ines Simona Immacolata Pisano,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, </h:div><h:div>- dell’ordinanza di cessazione dell’utilizzo a fini abitativi e/o a dimore di due roulotte e loro rimozione nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di San Felice sul Panaro e notificata ai ricorrenti in data 15.04.2023; </h:div><h:div>- di tutti gli atti comunque connessi, al precedente, ancorché non conosciuti. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex articolo 60 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 448 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS- Giada, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Felice Sul Panaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Bortolotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice Sul Panaro;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, impugnano l’ordinanza in epigrafe indicata, con il quale il Comune di San Felice sul Panaro ha ordinato loro la cessazione dell’utilizzo a fini abitativi e/o a dimora di due roulotte collocate su area rurale di loro proprietà, la rimozione delle stesse e del prefabbricato adibito a servizi, nonché la remissione in pristino stato, trattandosi di intervento realizzato senza titolo edilizio.</h:div><h:div>1.2. I ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento gravato, ritenendolo afflitto dai seguenti vizi di legittimità:</h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, lett. e5 del D.P.R. 380/2001; violazione e falsa applicazione del punto g.5 dell’allegato alla legge regionale 30.7.2013, n.15. Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto d’istruttoria e del travisamento dei fatti</corsivo>”, in quanto le roulotte non costituiscono nuova costruzione, non sono, infatti, stabilmente ancorate al terreno, hanno le ruote e sono facilmente amovibili, e dunque la loro installazione sul terreno di proprietà dei ricorrenti non richiedeva un titolo edilizio; </h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 della legge 241/1990. Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto d’istruttoria e del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti</corsivo>”, per violazione del contraddittorio procedimentale, in quanto ai ricorrenti non è stato consentito rappresentare all’Amministrazione, oltre a quanto dedotto in precedenza, anche ulteriori circostanze rilevanti ai fini della decisione finale, in particolare che il loro allontanamento dall’area di proprietà avrebbe comportato per la figlia minore interrompere l’anno scolastico e per la signora -OMISSIS- lasciare il proprio lavoro come operaia agricola; </h:div><h:div>- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge regionale 16.7.2015, n.11; Eccesso di potere nella figura sintomatica della disparità di trattamento</corsivo>”, in quanto i ricorrenti appartengono alla minoranza dei -OMISSIS-, tutelata anche dalla Regione attraverso interventi che ne favoriscono l’inserimento sociale, e male avrebbe fatto il Comune a qualificare come abitazioni le roulotte utilizzate dai ricorrenti medesimi. </h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio il Comune di San Felice sul Panaro, opponendosi in rito e nel merito al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione. </h:div><h:div>In rito l’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse, perché l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo di precedente ordinanza (segnatamente, la n. -OMISSIS- del 15.07.2021), non impugnata. </h:div><h:div>Nel merito l’Ente resistente contesta che quello delle controparti sia un utilizzo temporaneo dell’area di loro proprietà. </h:div><h:div>3. All’udienza camerale del 13 luglio 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., ha introitato la causa per la definizione in forma semplificata, come da avviso orale dato ai difensori presenti. </h:div><h:div>4. Il ricorso è manifestamente infondato, sicché si può prescindere, per ragioni di economia processuale, dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente e di cui si è dato conto al punto 2. </h:div><h:div>5.1.1. A mente dell’articolo 6, comma 1, lettera e bis, D.P.R. n. 380/2001, costituiscono attività edilizia libera «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale»; di contro, costituisce attività di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e5), del medesimo T.U. per l’edilizia, «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti». </h:div><h:div>Definizioni pressoché identiche si rinvengono nella L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 (articoli 7 e 9 e relativo allegato). </h:div><h:div>5.1.2. Sicché, in definitiva, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, la distinzione tra attività edilizia libera e attività edilizia assoggettata a permesso di costruire riposa non tanto sulla natura del bene realizzato, quanto sul fatto che esso sia destinato o meno a soddisfare esigenze transeunti. Va, infatti, riconosciuta natura precaria, non necessitante come tale di titolo edilizio, alle «opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà» (così T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 389/2017; nello stesso senso, T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, sentenza n. 362/2021). </h:div><h:div>5.2. Nel caso di specie, come documentato in atti, oltre a essere decorso il termine massimo di 180 giorni consentito per la collocazione temporanea delle roulotte su terreni non aventi destinazione di campo di sosta, i ricorrenti avevano installato un prefabbricato ospitante servizi igienici, scavato una fossa biologica, collegato i manufatti alla rete idrica e a quella elettrica. Il che denota la destinazione tendenzialmente permanente dell’insediamento così realizzato (come del resto conferma la richiesta da parte dei ricorrenti di essere iscritti in modo non temporaneo all’anagrafe comunale): insediamento che dunque va correttamente qualificato come nuova costruzione. </h:div><h:div>6.1. L’assenza del necessario titolo edilizio per tale nuova costruzione (circostanza non in contestazione) è ragione sufficiente a giustificare l’intervento ripristinatorio del Comune, trattandosi di attività doverosa e rigidamente vincolata al ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto (cfr., C.d.S., Ad. pl., sentenza n. 9/2017).</h:div><h:div>Il che dequota la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento a irregolarità non viziante, giusta quanto dispone l’articolo 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990. </h:div><h:div>6.2. D’altro canto, gli stessi ricorrenti hanno effettuato al Comune la comunicazione ex articolo 6, comma 1, lettera e bis, D.P.R. n. 380/2001 e pertanto erano perfettamente consapevoli che, decorsi 180 giorni dal 12 luglio 2022 (data di ingresso sul loro terreno con le roulotte), avrebbero dovuto sgomberare l’area. </h:div><h:div>Al contempo, i plurimi sopralluoghi effettuati in contraddittorio dalla Polizia locale (di cui vi è documentazione in atti) dimostrano che vi è stata una continua interlocuzione tra l’Amministrazione e gli interessati. </h:div><h:div>6.3. Infine, nessuno degli argomenti esposti in ricorso era suscettibile di condurre a un esito diverso il procedimento. </h:div><h:div>In disparte quanto osservato ai punti che precedono, comunque la remissione in pristino stato del terreno non impedisce ai ricorrenti di reperire altra legittima soluzione abitativa in zona (stante – tra l’altro – la presenza di un campo sosta a pochi chilometri di distanza), di modo da consentire alla minore di continuare a frequentare la scuola dell’obbligo, e alla signora -OMISSIS- di conservare il proprio posto di lavoro. </h:div><h:div>7. Infine, è indubbio che l’appartenenza a una minoranza tutelata non possa determinare la disapplicazione della disciplina generale sull’attività edilizia. </h:div><h:div>8.1. Per queste ragioni il ricorso viene respinto.</h:div><h:div>8.2. In considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio – definitivamente decidendo sulla domanda di ammissione al patrocinio dello Stato – revoca l’ammissione provvisoria disposta a favore dei ricorrenti dalla Commissione ex articolo 14 dell’All. 2 al Cod. proc. amm..</h:div><h:div>8.3. Le peculiarità della vicenda sottoposta all’esame di questo Giudice giustificano nondimeno la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Revoca l’ammissione dei ricorrenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Azzurra Francazi</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>