<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210013520260603104626386" descrizione="" gruppo="20210013520260603104626386" modifica="04/06/2026 11:26:50" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00135"/><fascicolo anno="2026" n="01065"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210013520260603104626386.xml</file><wordfile>20210013520260603104626386.docm</wordfile><ricorso NRG="202100135">202100135\202100135.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>stefano tenca</firma><data>04/06/2026 08:59:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daria Valletta</firma><data>03/06/2026 10:59:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabio Belfiori,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della Delibera Giunta Comune di Rimini N. 178/2020 "Revisione biennale della P.O. delle farmacie del Comune di Rimini - anno 2020";</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti il 14/10/2022: </h:div><h:div>- della Deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 169 del 10/05/2022, nella parte in cui ha deliberato di confermare la modifica dei confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 135 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Farmacie Viserbesi del Dott. Fabio Zecca &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difeso dall'avvocato Renato Cappelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rimini, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via Marconi 34; </h:div><h:div>A.U.S.L. della Romagna, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Nicola Gesualdo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini, di Nicola Gesualdo e della Regione Emilia Romagna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 178 del 07/07/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 292 del 19.08.2020, nella parte seconda, avente ad oggetto: “<corsivo>revisione biennale della pianta organica delle farmacie del comune di rimini – anno 2020 – approvazione</corsivo>”, ove con essa è stato deliberato di modificare i confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora.</h:div><h:div>Di seguito i motivi di gravame:</h:div><h:div>1) si lamenta, in primo luogo, che il presupposto su cui si fonda la delibera impugnata sarebbe manifestamente infondato: sarebbe falso, infatti, che al mese di luglio 2020 la sede risultava non assegnata per mancanza di locali atti ad ospitare una farmacia, in quanto già da mesi la sede era stata accettata;</h:div><h:div>2) si aggiunge che l’operato della Giunta riminese violerebbe i principi di imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 della Cost., cui consegue  il vizio di eccesso di potere per l’illogicità e disparità di trattamento nella scelta compiuta: quella di penalizzare prevalentemente il territorio della farmacia Viserba centrale e della limitrofa farmacia Arrigoni, tutelando le altre farmacie confinanti; infatti, non sarebbero state prese in esame ed analizzate tutte le possibilità di reperibilità di locali idonei in ciascuna di esse.</h:div><h:div>Con successivi motivi aggiunti è stata impugnata la delibera, più puntualmente indicata in epigrafe, confermativa della modifica contestata, estendendo a essa le censure già svolte.</h:div><h:div>Si è costituita la Regione resistente, eccependo l’irrituale notifica dell’atto per motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo; nel merito ha chiesto il rigetto dei gravami.</h:div><h:div>Si è costituito anche il Comune di Rimini, eccependo l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 198 del 4.6.2024, pubblicata sul B.U.R. n. 215 del 3.7.2024 (cfr. doc. 30), con cui veniva approvata la pianta organica delle farmacie del Comune di Rimini per il biennio 2024-2025.</h:div><h:div>Si è, infine, costituito anche il controinteressato, del pari chiedendo la reiezione dell’impugnazione. </h:div><h:div>All’udienza straordinaria in data 17 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, intervenuta nelle more del giudizio.</h:div><h:div>All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In ragione di quanto precede, e in particolare della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla disamina del merito del gravame, dichiarata in udienza dal difensore della parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio, in adesione alla richiesta delle parti diverse dalla società ricorrente, ritiene di dover fare applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, con liquidazione di esse a carico della parte ricorrente, in ragione della infondatezza della impugnazione proposta, come da giurisprudenza costante, anche di questo TAR, che ha costantemente posto in risalto l’ampia discrezionalità di cui il soggetto pubblico gode nella definizione delle piante organiche delle farmacie.</h:div><h:div>In termini: “<corsivo>Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 7/05/2025, n. 3872); “<corsivo>Il Comune gode di un'ampia discrezionalità nel determinare la dislocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, dovendo l'Ente operare in maniera da garantire un delicato bilanciamento di interessi diversi della popolazione, attuale e potenziale, con conseguente sindacabilità della scelta solo nei casi di manifesta irragionevolezza e totale carenza di istruttoria</corsivo>” (cfr. T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 30/08/2018, n. 657).</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti e del controinteressato, liquidandole nella misura di euro 2.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione, nella misura di competenza, in favore dei difensori del controinteressato, dichiaratisi anticipatari.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ranon Roberta</h:div><h:div>Daria Valletta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>