<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200065520201110105350492" descrizione="" gruppo="20200065520201110105350492" modifica="11/10/2020 12:27:46 PM" stato="4" tipo="28" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Facciolini S.r.l." versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00655"/><fascicolo anno="2020" n="00208"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:decreto.presidenziale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>28</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200065520201110105350492.xml</file><wordfile>20200065520201110105350492.docm</wordfile><ricorso NRG="202000655">202000655\202000655.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2020\202000655\</rilascio><tipologia>Decreto presidenziale</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>10/11/2020 12:27:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Andrea Migliozzi</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Deliberazione n. 288 del 14.09.2020 (mai trasmessa alla ricorrente), con cui il Comitato Amministrativo del Consorzio Bonifica Burana ha aggiudicato, alla controinteressata, denominata “Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all'irrigazione mediante realizzazione di un impianto pluvirriguo nel Comune di San Prospero (Mo)”, nonché della nota prot. 2020/12794 del 16.09.2020, con cui è stata comunicata – ex art. 75, comma 6, lett. a) D.lgs. 50/16 – l'adozione della citata deliberazione,</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, compresi quelli relativi alla fase di scrutino della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, specie nella parte in cui il contratto di avvalimento presentato dalla aggiudicataria è stato ritenuto valido, nonché i verbali delle sedute riservate (ivi comprese le tabelle contenenti i punteggi attribuiti alle componenti tecniche), specie nella parte in cui la Commissione ha attribuito i propri giudizi in maniera collegiale,</h:div><h:div>e, comunque, </h:div><h:div>- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e cor-relati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonché il ban-do/disciplinare/capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabili nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice il proprio operato, nonché che la commissione avrebbe potuto – attraverso l'attribuzione, da parte dei Commissari, di coefficienti identici, per tutte le voci di valutazione e con riguardo a tutte le offerte in gara – effettuare colle-gialmente le proprie valutazioni,</h:div><h:div>nonché:</h:div><h:div>- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente sti-pulato);</h:div><h:div>- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione,</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 655 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Facciolini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio della Bonifica Burana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n. 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Pro.Lav. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div> Vista l’opposizione proposta dalla parte ricorrente in data 9 /11/2020 in ordine alla richiesta di discussione da remoto da tenersi all’udienza camerale del 12 novembre 2020 avanzata dalla parte  controinteressata,  in pari data ; </h:div><h:div>Viste in particolare le ragioni di tale opposizione riconducibili a due circostanze: </h:div><h:div>a) l’essere la domanda di discussione da remoto tardiva in quanto presentata nella non osservanza  di quanto previsto dall’art. 25 comma 4 del d.l n. 137/2020 secondo cui  “ l’istanza di discussione  orale  di cui al quarto periodo del decreto legge  n.28 del 2020 può essere presentata  fino a cinque  giorni liberi prima  dell’udienza pubblica “ ; </h:div><h:div> b) l’essere il difensore della parte ricorrente impegnato nello stesso giorno in udienza ( 12/11/2020 )   presso il Consiglio di  Stato  in discussione da remoto  per  altre cause dal medesimo patrocinate  </h:div><h:div> Rilevato che le ragioni poste a sostegno dell’opposizione non appaiono ostative all’accoglimento della richiesta avanzata dalla parte controinteressata in quanto: </h:div><h:div>1) relativamente al punto sub a)  la norma di cui al comma 4  dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020  va interpretata nel senso che il termine fino a cinque giorni liberi  prima dell’udienza non è perentorio; </h:div><h:div>2)  con riferimento al punto sub b) ben può il difensore farsi sostituire all’udienza camerale da altro collega debitamente a ciò delegato .</h:div><h:div> Rilevato altresì che la controversia introdotta col ricorso  di cui all’epigrafe involge  situazioni e  questioni   alquanto delicate sia in punto di fatto che di diritto e  tenuto altresì  conto degli interessi  in essa coinvolti, elementi tutti  inclinano a far ritenere quanto mai utile la discussione orale sia pure da remoto  della causa      </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div> IL Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna Sezione I ° così dispone:</h:div><h:div> a)  Rigetta l’opposizione proposta in data 9 novembre 2020 dalla parte ricorrente in ordine alla istanza di discussione orale da remoto avanzata dalla parte controinteressata ; </h:div><h:div>b) dispone la discussione orale  da remoto per l’udienza camerale del 12 novembre 2020  della trattazione collegiale dell’incidente cautelare  di cui al ricorso n.655/2020 </h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bologn/ Caserta  il giorno 10 novembre 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>