<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200047320201029143527378" descrizione="" gruppo="20200047320201029143527378" modifica="11/3/2020 12:10:09 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00473"/><fascicolo anno="2020" n="00707"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200047320201029143527378.xml</file><wordfile>20200047320201029143527378.docm</wordfile><ricorso NRG="202000473">202000473\202000473.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\787 Andrea Migliozzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>02/11/2020 21:46:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Umberto Giovannini</firma><data>02/11/2020 17:20:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Amovilli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>A) della Determinazione n. 2290 in data 1 luglio 2020, con la quale la Azienda USL della Romagna ha aggiudicato in favore di GE Medical Systems Italia S.p.a. la gara a procedura aperta per la  fornitura di tomografi assiali computerizzati comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per le esigenze dell'AUSL della Romagna; B) della relativa comunicazione di aggiudicazione della gara ex art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016; C) della Determinazione in data 10/6/2020, con la quale l’Azienda USL della Romagna ha disposto la “revoca in sede di autotutela” dell'aggiudicazione della gara medesima, che era stata precedentemente disposta in favore di RTI avente Philips S.p.a. quale impresa capogruppo mandataria; D) della successiva comunicazione ex art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016 della suddetta Determinazione assunta in  autotutela; E) di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della procedura, e, in particolare: a)del verbale della quarta seduta pubblica del 19 giugno 2020; b)del verbale di “integrazione del verbale di gara” – decima seduta (riservata) della Commissione Giudicatrice del 12/6/2020; c) della tabella analitica punteggi del 12/6/2020; d) del verbale di “valutazione tecnica” del 22/4/2020 (seduta n. 1 del 4/3/2020, seduta n. 2 del 10/3/2020, seduta n. 3 del 31/3/2020, seduta n. 4 del 3/4/2020, seduta n. 5 del 7/4/2020, seduta n. 6 del 9/4/2020, seduta n. 7 del 16/4/2020, seduta n. 8 del 17/4/2020, seduta n. 9 del 22/4/2020), nonché F) dell'allegata tabella analitica punteggi del 22 aprile 2020; G) del verbale di valutazione dell'anomalia dell'offerta di GE dell'1/7/2020, del verbale della terza seduta pubblica del 28/4/2020 e del verbale della prima seduta pubblica del 14/2/2020 e della seconda seduta pubblica del 3/3/2020 e infine, ove occorra, H)della Determinazione della AUSL della Romagna n. 1683 in data 15/5/2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara medesima in favore del RTI Philips S.p.a. e della nota del RUP del 10 giugno 2019, di riconvocazione della Commissione giudicatrice. RTI Philips s.p.a. insta, inoltre, per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l'Amministrazione e l'aggiudicataria, manifestando sin d'ora la disponibilità al subentro o la condanna dell'Amministrazione resistente, con ulteriore azione diretta ad ottenere, dall’Azienda USL della Romagna, il risarcimento dei danni subiti dalla medesima quale conseguenza dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA il 9\9\2020 : </h:div><h:div>per annullamento della Determinazione n. 2290 dell'1 luglio 2020, avente ad oggetto “acquisizione di tomografi assiali computerizzati comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per le esigenze dell'AUSL della Romagna. durata servizio assistenza e manutenzione anni 3 dopo 24 mesi di garanzia full risk. importo complessivo posto a base di gara 2.480.000,00 iva esclusa numero gara: 7639946- AGGIUDICAZIONE”, nella parte in cui RTI avente Philips s.p.a. quale capogruppo mandataria non è stata esclusa per non conformità a una condizione essenziale di partecipazione;</h:div><h:div>- del verbale della seduta n. 1 del 4/3/2020, nella parte in cui la Commissione, all'apertura delle Buste contrassegnate dalla lettera “B”, ha ammesso RTI Philips alla valutazione di qualità, piuttosto che rilevare la non conformità della sua offerta a una condizione essenziale e, quindi, escluderla</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 473 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Philips S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Francesca Maria Colombo e Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Masi, in Bologna, via San Vitale n. 40/3/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ge Medical Systems Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania e Francesca Romana Correnti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Siemens Healthcare S.r.l. non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e della controinteressata nonché ricorrente incidentake Ge Medical Systems Italia s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in esame Philips s.p.a., in proprio e quale Capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le imprese mandanti Main Management e Ingegneria s.r.l. (di seguito: Philips) chiede l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe, tutti concernenti la gara pubblica, a procedura aperta, bandita dall’Azienda USL della Romagna (di seguito: AUSL Romagna) per la fornitura di “Tomografi assiali computerizzati comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione”. Riferisce Philips che in un primo tempo AUSL Romagna aveva provveduto ad aggiudicare la gara alla ricorrente, ma che  – in seguito a segnalazione del Raggruppamento temporaneo di imprese avente GE Medical Systems Italia s.p.a. (di seguito: GE Medical) avente ad oggetto un presunto errore materiale commesso dalla Commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica dalla stessa presentata - ha disposto la revoca, in autotutela, dell’aggiudicazione già disposta in favore di Philips, provvedendo poi aggiudicare la procedura aperta a RTI GE Medical, ovvero alla concorrente risultata prima in graduatoria dopo avere proceduto alla correzione dell’errore e alla riattribuzione del corretto punteggio all’offerta tecnica della stessa. A sostegno dell’impugnativa, Philips deduce motivi in diritto rilevanti: violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 perché AUSL Romagna non le ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in autotutela, dell’aggiudicazione della gara precedentemente disposta in suo favore di Philips, nonché eccesso di potere sotto i profili del travisamento delle circostanze di fatto e difetto di adeguata istruttoria, per non avere la Commissione giudicatrice correttamente valutato le offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti riguardo ai quattro parametri di valutazione indicati nell’atto introduttivo della lite. </h:div><h:div>Azienda USL della Romagna, costituitasi in giudizio, in via preliminare chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto tardivamente proposto; in subordine, nel merito, l’amministrazione sanitaria chiede che il ricorso sia respinto stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate. </h:div><h:div>Si è inoltre costituita in giudizio – quale controinteressata intimata – RTI avente GE Medical quale impresa Capogruppo mandataria, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.</h:div><h:div>Lo stesso RTI ha inoltre assunto veste processuale di ricorrente incidentale, avendo essa presentato il relativo ricorso avverso gli atti di gara, seppure al solo fine di neutralizzare il ricorso proposto in via principale da Philips.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2020, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.</h:div><h:div>In via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da AUSL della Romagna in base alla ritenuta tardività dell’impugnazione, da parte della ricorrente principale, delle valutazioni operate dalla Commissione di gara sia sull’offerta tecnica dalla stessa presentata sia su quelle delle altre imprese concorrenti. E’ infatti evidente che il concreto ed attuale interesse di Philips a impugnare gli atti di gara contenenti dette valutazioni tecniche espresse dalla Commissione e la graduatoria finale è sorto solo al momento in cui la stazione appaltante ha ritirato in autotutela la “aggiudicazione” disposta in suo favore e ha aggiudicato la gara a GE Medical in quanto nuova prima classificata nella graduatoria modificata.  </h:div><h:div>Scendendo ad esaminare i motivi introdotti con il ricorso principale, Il Tribunale osserva che è infondato il primo mezzo di impugnazione. </h:div><h:div>Dagli atti di causa risulta, in maniera netta  che l’aggiudicazione in favore di Philips non si era ancora perfezionata al momento di adozione del provvedimento di “revoca dell’aggiudicazione”, dovendo ancora essere effettuati, da parte della stazione appaltante, i necessari controlli sulla concorrente prima classificata in graduatoria, al fine di verificarne l’effettivo possesso di tutti i requisiti dalla stessa dichiarati in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla gara pubblica in oggetto. Si deve ritenere, pertanto, che essendo intervenuta la revoca in una fase procedimentale anteriore al momento di perfezionamento e di efficacia dell’aggiudicazione della gara, non vi fosse la necessità, per la stazione appaltante, di dare comunicazione a Philips dell’avvio del procedimento di ritiro. D’altra parte e sotto diverso ed autonomo profilo, detto provvedimento risulta pienamente giustificato dall’essere la stazione appaltante vincolata a porre rimedio ad un evidente e riconoscibile errore commesso dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata. E’ accaduto, infatti, che la Commissione, nella seduta della  19/3/2020, ha valutato positivamente, in termini di punteggio, le apparecchiature offerte dalla concorrente Philips in quanto dotate di dispositivo <corsivo>touch panel</corsivo>, con attribuzione al suddetto elemento del coefficiente 0,20;  senonché la stessa positiva valutazione la Commissione non ha effettuato allorché ha esaminato l’apparecchiatura offerta dalla concorrente GE Medical, nonostante che anch’essa avesse dichiarato espressamente, con riscontro nella documentazione di gara, che il prodotto offerto era dotato di <corsivo>touch panel</corsivo>.  Pertanto, essendosi questa concorrente accorta dell’errore commesso dal seggio di gara ed avendo essa immediatamente chiesto alla stazione appaltante di intervenire per correggerlo, risulta del tutto legittimo l’operato della AUSL della Romagna che, dopo avere espletato le necessarie e opportune verifiche riguardo all’effettiva sussistenza dell’errore, ha provveduto ad attribuire  a GE Medical, per il suddetto elemento di valutazione dell’offerta tecnica, lo stesso coefficiente complessivo attribuito a Philips (0,80) di cui  0,20 di coefficiente <corsivo>ex novo</corsivo> assegnato per la dotazione di <corsivo>touch panel</corsivo>.  La stazione appaltante ha quindi proceduto a rettificare la graduatoria di gara con l’aggiunta del punteggio spettante a GE Medical: punti 4, in forza del riconoscimento anche ad essa del coefficiente 0,80. Proprio in relazione a tale maggiore punteggio assegnatole per la dotazione di <corsivo>touch panel</corsivo>, RTI controinteressato ha scavalcato Philips nella graduatoria di gara, insediandosi al primo posto. Di qui, pertanto, l’atto di ritiro nei confronti di Philips e l’aggiudicazione disposta <corsivo>ex novo </corsivo>in favore di GE Medical. Dalle suesposte considerazioni discende, ulteriormente, che, trattandosi, all’evidenza, di atti alla cui adozione la stazione appaltante era vincolata, avendo essa commesso un palese e riconoscibile errore nella valutazione e nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di RTI GE Medical, anche per tale ragione si ritiene che la AUSL della Romagna non avesse alcun obbligo di comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento poi culminato con il gravato provvedimento di ritiro.      </h:div><h:div>Con il secondo, articolato motivo di gravame, la ricorrente contesta l’operato della Commissione giudicatrice, dolendosi anch’essa di quattro presunti errori che la Commissione di gara avrebbe questa volta commesso a suo danno. Errori che, comunque, sono sempre riconducibili alla fase di valutazione delle offerte tecniche, anche se essi concernono diversi parametri e/o sotto parametri di valutazione di dette offerte. Innanzitutto Philips lamenta – in relazione al criterio n. 1 di valutazione delle offerte tecniche – “Gantry e detettori” punteggio max p. 5, che è il criterio in riferimento al quale la Commissione, in riconoscimento del già citato errore materiale, ha riattribuito il punteggio a RTI GE Medical portando anche la controinteressata allo stesso punteggio assegnato a Philips (coeff. 0,8 punti 4), che, così facendo, il seggio di gara ha “…mancato di prendere in considerazione tutte le ulteriori caratteristiche del prodotto…”, specie le maggiori dimensioni del <corsivo>Gantry </corsivo>di Philips rispetto a quello della controinteressata, con conseguente illegittima mancata attribuzione a Philips del coefficiente 1,0 in luogo di 0,8 e del punteggio p. 4 assegnati anziché p. 5 effettivamente spettanti. Anche per il criterio n. 3 di valutazione delle offerte tecniche: “Generatore RX e Tubo Radiogeno” (punt. max. p. 5), la ricorrente contesta apertamente la valutazione tecnica data dalla Commissione al proprio prodotto, dolendosi del fatto che “…La Commissione manca infatti di riportare nella sintesi delle caratteristiche salienti – e dunque di considerare nell’attribuzione dei coefficienti la descritta netta superiorità del tubo radiogeno di Philips rispetto a quello delle altre concorrenti.”. Secondo la ricorrente, pertanto, pur avendo la Commissione riconosciuto a Philips il massimo punteggio (p.5) attribuibile al suddetto parametro è errato che il seggio di gara abbia attribuito alle altre concorrenti punteggi così alti, a suo dire dovendo, la maggiore qualità del proprio prodotto, trovare oggettivo riscontro in un ben maggiore distanziamento rispetto alle offerte tecniche presentate dalle altre concorrenti. Distanziamento che la ricorrente individua in un punteggio a queste assegnabile non superiore a 3. Con riferimento al criterio di valutazione delle offerte tecniche n. 5 “Prestazioni” – punt. max p. 10), gli “errori istruttori” asseritamente imputate dalla ricorrente al seggio di gara concernono, in estrema sintesi, le diverse valutazioni comparative del <corsivo>software </corsivo>del Tomografo offerto da ciascuna concorrente, e, più nel dettaglio, la presunta erronea valutazione di un <corsivo>software </corsivo>(<corsivo>IntelliSpace Portal)</corsivo> di Philips diverso da quello offerto per la valutazione tecnica concernente detto parametro (<corsivo>iDose4)</corsivo>. Ritiene la ricorrente che se la valutazione comparativa fosse stata effettuata dalla Commissione esaminando il <corsivo>software </corsivo>del Tomografo effettivamente offerto da Philips, la ricorrente avrebbe ottenuto, per tale parametro, una valutazione ed un punteggio di gran lunga superiori a quelli attribuiti dalla Commissione, stante che “…il <corsivo>software iDose </corsivo>di Philips risulta analogamente pregiato (se non migliore) rispetto a quello …offerto da GE, e che la Commissione stessa ha definito “…ottimo…”. Pertanto, Philips rivendica la valutazione del proprio prodotto a livello paritario del prodotto GE Medical per quanto concerne il suddetto sotto parametro “ulteriori soluzioni innovative” e ad un livello superiore rispetto alle offerte GE Medical e Canon riguardo ai sotto parametri “Protocolli pediatrici”; “Valore pitch” e “Matrici”, anche con riferimento alla evidente sopravalutazione del Tomografo GE Medical, per quanto riguarda il fatto che il <corsivo>software True Fidelity </corsivo>da essa offerto, sarebbe solo dato in prova e non oggetto della fornitura appaltata. Per il sotto parametro “Matrici”, a dire della ricorrente, l’offerta Philips era migliore di quella delle concorrenti, essendo l’unica ad avere documentato una matrice di acquisizione 1024 x 1024. La ricorrente, concludendo la disamina degli errori asseritamente commessi dalla Commissione nella valutazione delle offerte tecniche relative al parametro n. 5, sostiene che “…RTI Philips, al pari di Siemens, avrebbe dovuto ottenere il giudizio “ottimo” e quindi il coefficiente 1, corrispondente a 10 punti. Così distanziandosi da GE, che ha ottenuto coefficiente 0,8 corrispondente a 8 punti…”.</h:div><h:div>Infine, Philips segnala indebite attribuzioni di punteggio anche con riferimento al parametro 9 “Struttura organizzativa e prodotti offerti”, poiché essa ritiene che la Commissione abbia mancato di considerare l’oggettiva consistenza dell’offerta Philips relativamente ai “Servizi aggiuntivi” dalla stessa offerti, con la conseguenza che sono illegittimi il coefficiente attribuito dalla Commissione 0,8 ed il relativo punteggio p. 8, in luogo di quelli effettivamente spettanti alla ricorrente: coefficiente 1,0 e punteggio di p. 10.   Dalla <corsivo>summa </corsivo>dei riferiti calcoli ed elaborazioni, la ricorrente trae la conclusione che la legittima graduatoria di gara avrebbe dovuto collocare al primo posto la stessa Philips con punti 98,81, seguita da GE Medical posizionatasi al secondo posto con punti 97,69, con conseguente asserita illegittimità della aggiudicazione della gara a quest’ultima. </h:div><h:div>Il Tribunale ritiene che il riportato articolato mezzo d’impugnazione sia inammissibile, in quanto impingente nel merito delle valutazioni tecnico discrezionali operate dalla Commissione e dei relativi punteggi attribuiti in sede di scrutinio delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti.</h:div><h:div>Innanzitutto, il Collegio deve evidenziare l’erroneità del presupposto logico da cui parte la ricorrente per dimostrare che la Commissione di gara avrebbe commesso – oltre all’errore riconosciuto (e rimediato) in danno della concorrente GE Medical – anche diversi altri evidenti errori similari, in danno questa volta della ricorrente, sempre in sede di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti in gara.  Al riguardo il Tribunale non può che rilevare, dall’esame del suddetto mezzo d’impugnazione, che i presunti errori di cui si duole la società ricorrente consistono, in realtà, in valutazioni tecniche dei prodotti (Tomografi) offerti dalle concorrenti in gara e nei relativi punteggi assegnati in base a tali valutazioni che la Commissione ha effettuato al fine di assegnare a dette offerte tecniche parte del punteggio (75%) del punteggio complessivo attribuibile (100%), con residuo 25% spettante all’elemento prezzo. </h:div><h:div>Tutte le suddette valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla Commissione – articolate e suddivise nei vari parametri e sottoparametri, con assegnazione dei relativi punteggi e sotto punteggi, non risultano censurate dalla ricorrente sotto il profilo dell’eccesso di potere per la loro palese illogicità né per la rilevata contradditorietà tra le stesse, risolvendosi tali presunti (ma in realtà del tutto inesistenti) errori del seggio di gara segnalati dalla ricorrente, in valutazioni tecniche dei Tomografi offerti che la ricorrente semplicemente non condivide, perché ritenute portatrici di ingiusta sottovalutazione del prodotto Philips e/o di immeritata sopravalutazione delle caratteristiche dei tomografi offerti dalle altre concorrenti in gara, con particolare riferimento al prodotto della concorrente GE Medical aggiudicataria dell’appalto.   </h:div><h:div> Lo sviluppo delle argomentazioni svolte dalla ricorrente per evidenziare gli “errori” commessi a suo danno dalla Commissione, la conducono via via a sostituire il giudizio tecnico della Commissione con una propria personale ed altrettanto opinabile valutazione delle varie componenti dell’offerta tecnica dei prodotti oggetto di gara.</h:div><h:div>Peraltro tale operazione, secondo la pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo, è inammissibile, in quanto palesemente sconfinante nel sindacato di merito dell’azione amministrativa, risultando consentito il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche ampiamente discrezionali operate dalle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara pubblica, solo laddove si censuri e si dimostri che il loro operato è viziato per evidente illogicità, macroscopica irrazionalità e/o palese contraddittorietà rispetto a quanto stabilito dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara (v. Cons. Stato, sez. III, 25/6/2020 n. 4090; 27/11/2018 n. 6721; 29/3/2018 n. 2013; sez. IV, 26/8/2016 n. 3701; sez. V, n. 5934 del 2017).</h:div><h:div>Ancora il giudice amministrativo ha stabilito che, nelle gare pubbliche, la Commissione aggiudicatrice, che deve individuare l'offerta tecnica economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi ai suoi diversi elementi, ha ampia discrezionalità tecnica, che resta insensibile al sindacato giurisdizionale, qualora sia esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e non presenti inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è estrinseco, nei limiti della rilevabilità <corsivo>ictu oculi</corsivo> dei vizi di legittimità dedotti, senza comportare sostituzioni all'Amministrazione, perché sarebbe sconfinamento vietato - in virtù del principio di separazione dei poteri - della giurisdizione di legittimità nella sfera amministrativa (Cons. Stato, III, 20/3/2020 n. 2004; 27/11/2018 n. 6721).</h:div><h:div> Nella specie, le censure della ricorrente non dimostrano in alcun modo che le valutazioni tecniche effettuate dal seggio di gara siano palesemente irragionevoli o siano state assunte in evidente contraddizione rispetto ad altre valutazioni tecniche effettuate nella stessa procedura o predeterminate nella <corsivo>lex specialis</corsivo>. Infatti, basta in questa sede rilevare che, con riferimento ai parametri di valutazione n. 1, n. 3, n. 5 e n. 9, precedentemente considerati in sede di esposizione del secondo motivo di ricorso, la ricorrente  pretende di censurare il punteggio asseritamente deteriore attribuito al proprio prodotto e/o il supposto immeritato maggiore punteggio assegnato all’offerta GE Medical o di altra concorrente, mediante mere asserzioni elogiative delle qualità del proprio prodotto e/o denigratorie del prodotto delle altre concorrenti e, in particolare, di quello offerto da GE Medical, senza peraltro fornire alcun elemento utile, ai fini probatori, di quanto argomentato. Riguardo al parametro n. 1, ad esempio, la ricorrente enfatizza il diametro del “Gantry” del proprio prodotto rispetto al prodotto GE Medical, dimenticandosi, tuttavia, che la stazione appaltante ha premiato in termini di punteggio proprio tale caratteristica, che nella specie era posseduta, però, dal prodotto della concorrente Canon. Con riferimento al parametro 5, AUSL della Romagna ha attendibilmente dimostrato di avere raffrontato gli <corsivo>software </corsivo>proposti da ciascuna concorrente in relazione ai rispettivi parametri e sottoparametri specificamente richiesti per la valutazione, cosicchè il <corsivo>software IDose 4 </corsivo>offerto da Philips, correttamente non è stato valutato riguardo al sotto parametro “ulteriori soluzioni innovative e nuovi algoritmi di elaborazione e ricostruzioni immagini”, ma è stato valutato dalla Commissione nel giusto ambito tecnico di riferimento, ovvero nel sotto parametro relativo a “Sistemi di riduzione della dose”, ponendo quindi correttamente detto <corsivo>software </corsivo>offerto da Philips a diretto confronto con gli altri specifici, similari prodotti delle altre concorrenti.    </h:div><h:div>La ricorrente, oltre a rassegnare tali indimostrate doglianze, elabora e propone, con riferimento a ciascuno dei  parametri e sotto parametri di valutazione delle offerte tecniche oggetto di censura,  una propria personale valutazione tecnica, con attribuzione del relativo punteggio o sotto punteggio, sia dei prodotti offerti dalla stessa sia di quelli proposti dalle altre concorrenti, in modo da pervenire alla redazione di una diversa graduatoria finale, che, peraltro, risulta assemblata unicamente sulla base delle proprie personali valutazioni tecniche; il tutto al fine ultimo di censurare l’aggiudicazione della gara a GE Medical quale illegittima, stante che, nella suddetta nuova graduatoria, Philips  risulta sopravanzare GE Medical.  </h:div><h:div>In conclusione, come già si è accennato, siffatta ricostruzione della procedura e della graduatoria legittimamente redatta dalla Commissione di gara costituisce un <corsivo>modus operandi </corsivo>del tutto inammissibile, in quanto la ricorrente, così argomentando, tenta di sostituire alle valutazioni tecniche operate dalla Commissione, le proprie valutazioni tecniche, altrettanto opinabili, dei prodotti delle concorrenti in gara, con conseguente palese sconfinamento nel sindacato sul merito dell’azione amministrativa. </h:div><h:div>Per le suesposte ragioni, il ricorso principale è respinto. </h:div><h:div>L’accertata infondatezza del ricorso principale comporta,  conseguentemente, la improcedibilità del ricorso incidentale  proposto da GE Medical,  per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.                 <corsivo>
				</corsivo>
			</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, come in epigrafe proposta, così dispone :  </h:div><h:div> a) respinge il ricorso principale proposto da Philips S.p.A. </h:div><h:div>b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale  proposto da GE Medical Systems S.p.A; </h:div><h:div>c)  condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, in favore delle controparti resistenti, che sono liquidate per l’importo complessivo di €. 8.000,00 oltre accessori di legge di cui 4.000,00 in favore di Azienda U.S.L. della Romagna ed €. 4.000,00 in favore di R.T.I. avente GE Medical Systems s.p.a quale impresa mandataria; </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Ranon</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>