<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200046220201201171144082" descrizione="" gruppo="20200046220201201171144082" modifica="12/3/2020 11:42:45 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00462"/><fascicolo anno="2020" n="00800"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200046220201201171144082.xml</file><wordfile>20200046220201201171144082.docm</wordfile><ricorso NRG="202000462">202000462\202000462.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\525 Giancarlo Mozzarelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Mozzarelli</firma><data>03/12/2020 11:35:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano tenca</firma><data>01/12/2020 17:24:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giancarlo Mozzarelli,	Presidente</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-	DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 3 SERVIZI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO IN DATA 4/6/2020 N. 241, RECANTE L’AFFIDAMENTO AL RTI CONTROINTERESSATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA) PER I LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA “GIROTONDO”;</h:div><h:div>-	DELL’ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;</h:div><h:div>-	DELL’AVVISO ESPLORATIVO IN DATA 30/9/2019, DIRETTO A STIMOLARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COMPETIZIONE, E DEGLI INVITI INOLTRATI;</h:div><h:div>-	DEL DISCIPLINARE DI GARA, RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA;</h:div><h:div>-	DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN DATA 5/6/2020;</h:div><h:div>-	DEI VERBALI DI GARA;</h:div><h:div>-	DEL RISCONTRO ALLE DEDUZIONI DELLA PARTE RICORRENTE, EFFETTUATO CON COMUNICAZIONI IN DATA 11/6/2020 E IN DATA 2/7/2020; </h:div><h:div>-	DELLA DETERMINAZIONE N. 321 DEL 20/9/2019;</h:div><h:div>-	DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, PRODROMICO, SUCCESSIVO E CONSEQUENZIALE, ANCHE NON CONOSCIUTO E COMUNQUE CONNESSO. </h:div><h:div>e per la dichiarazione di inefficacia</h:div><h:div>-	DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO.</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>-	ALL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEI RICORRENTI E, IN SUBORDINE, AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 462 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Simone Gaudenzi, Cinzia Omiccioli, Giovanni Giangolini, in proprio e quali componenti del RTI costituendo, rappresentati e difesi dall’avv.to Clarissa Matteucci, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via S. Petronio Vecchio n. 23;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Giovanni in Marignano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandro Totti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> presso la Segreteria del T.A.R. in Bologna, Via D’Azeglio n. 54; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gianluca Buzzelli, Valentina Aceto, Claudio Angelucci, Nicola Iezzi, Ve.Ma. Progetti S.r.l.s., non costituitisi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del San Giovanni in Marignano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. Stefano Tenca e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. Il Comune intimato avviava una procedura comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica – definitiva ed esecutiva – nonché di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di recupero e adeguamento sismico alla scuola materna “Girotondo” in località Montalbano. Rivedendo l’iniziale impostazione, veniva prescelto il sistema della procedura negoziata <corsivo>ex</corsivo> art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. </h:div><h:div>B. Dopo la pubblicazione dell’avviso esplorativo in data 30/9/2019, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse, il 23/1/2020 venivano trasmessi gli inviti agli operatori sorteggiati con la piattaforma SATER, stabilendo il termine di presentazione delle offerte economiche per le ore 13:00 del 24/2/2020. </h:div><h:div>C. Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, venivano ammessi due candidati ossia il RTI ricorrente e il RTI Buzzelli (controinteressato). Quest’ultimo prevaleva nel confronto comparativo con 93,52 punti (53,60 per il pregio tecnico e 39,92 per la componente economica) davanti al RTI Gaudenzi con 93,07 (53,07 e 40). Il RTI secondo classificato esercitava il diritto di accesso agli atti di gara e, di seguito, apprendeva dell’avvenuta aggiudicazione definiva. Le sua diffide, accompagnate dalla segnalazione di plurime irregolarità nello svolgimento della selezione, non ricevevano positivo riscontro. </h:div><h:div>D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, l’esponente impugna gli atti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, dell’avviso esplorativo e della <corsivo>lex specialis</corsivo>, lesione dei principi del giusto procedimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità, economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento e erroneità della valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, dal momento che:</h:div><h:div>- tra i requisiti di partecipazione l’avviso esplorativo (doc. 3) prevedeva l’avvenuto espletamento – negli ultimi 10 anni – di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti a categoria, destinazione funzionale, complessità indicate nel prospetto di calcolo dell’onorario posto a base di gara, di importo minimo almeno pari al valore dell’opera da progettare (i lavori utili dovevano essere stati iniziati, ultimati e approvati nel decennio); </h:div><h:div>- gli unici servizi indicati dal RTI Buzzelli nella manifestazione di interesse riguardano un progetto di fattibilità per la costruzione di una nuova scuola a San Benedetto dei Marsi (AQ), non affidato al RTI stesso (infatti, l’arch. Buzzelli e l’arch. Angelucci si sono classificati al 7° posto della graduatoria), per cui difetta la prova di avvenuta aggiudicazione, esecuzione, approvazione; </h:div><h:div>- in secondo luogo, manca il requisito di idoneità professionale richiesto nell’avviso a pena di esclusione (cfr. richiamo all’art. 98 D. Lgs. 81/2008 sul coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione); - si tratta dell’attestato di frequenza di un corso in materia di sicurezza con verifica dell’apprendimento finale, quando l’arch. Buzzelli non ha inserito la dichiarazione ed ha esibito un attestato di frequenza di un corso di sicurezza senza dare conto del superamento della verifica di apprendimento.</h:div><h:div>II. Violazione delle norme e dei principi sopra indicati sotto altro profilo, in quanto:</h:div><h:div>- l’avviso prevedeva, quale ulteriore requisito di partecipazione, un fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio di importo minimo pari al doppio dell’onorario posto a base di gara (47.362,68 € come da nota di rettifica 10/2/2020 in atti);</h:div><h:div>- RTI Buzzelli ha dichiarato un fatturato di 52.013 € (riferito al mandatario Arch. Buzzelli) e di 81.499,92 € (per il mandante arch. Angelucci), in contrasto con la norma inderogabile di cui all’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che richiede in capo alla mandataria il possesso dei requisiti e lo svolgimento delle prestazioni in misura maggioritaria; </h:div><h:div>- nella dichiarazione sulle percentuali di partecipazione al RTI di ciascun componente (doc. 7 - allegato 21), viene attestata una quota del 26% per l’Arch. Buzzelli e del 30% per la mandante Ve.ma Progetti; </h:div><h:div>- l’art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 impone, in caso di RTI orizzontali, il minimo del 40% per la mandataria e la restante percentuale ripartita tra le mandanti, con la misura minima del 10% cadauna.</h:div><h:div>III. Violazione dell’art. 4 del DM 2/12/2016 n. 263, che prevede l’obbligo cogente di inserire “giovani professionisti” quali membri del <corsivo>team</corsivo> di progettazione e non soltanto come addetti ad attività strumentali, mentre l’Arch. Angelucci è destinato a svolgere la sola attività di supporto alla progettazione (rilievi) e i reali titolari sono gli altri componenti.</h:div><h:div>IV. Violazione dell’art. 4 comma 1 del DM 2/12/2016 n. 263 sotto altro profilo, dato che: </h:div><h:div>- i requisiti del giovane professionista non concorrono a formare quelli richiesti dai committenti; </h:div><h:div>- la misura incentivante è a suo vantaggio, e l’interesse tutelato dalla norma attiene alla sua sfera esclusiva; </h:div><h:div>- la stazione appaltante non riceve alcun beneficio diretto, e alla maturazione dei requisiti concorrono solo gli altri operatori economici aggregati nel RTI;  </h:div><h:div>- il RTI controinteressato doveva essere escluso dalle selezione, perché in assenza dell’Arch. Angelucci non raggiunge il fatturato globale minimo pari al doppio dell’onorario posto a base di gara.</h:div><h:div>V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 80 comma 5 lett. f-bis) e 83 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, dell’art. 4 del DM 2/12/2016 n. 263, dell’avviso e della <corsivo>lex specialis</corsivo>, lesione dei principi del giusto procedimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità, economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento e erroneità di fatti e presupposti, difetto di istruttoria, dato che:</h:div><h:div>- al fine garantire l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico, è prevista l’esclusione (quale conseguenza vincolata) nel caso di presentazione di documenti e dichiarazioni non veritiere;</h:div><h:div>- RTI Buzzelli ha dichiarato che l’arch. Angelucci ha conseguito l’abilitazione nell’ottobre 2015 (doc. 6), ma è iscritto all’Ordine fin dal precedente mese di luglio (doc. 8);</h:div><h:div>- RTI Buzzelli ha dichiarato che l’arch. Angelucci è iscritto all’Ordine degli Architetti di Chieti al n. 1997 (doc. 5), e in realtà è iscritto a Pescara con il n. 2051 (doc. 8);</h:div><h:div>- RTI Buzzelli ha dichiarato per se e per l’arch. Angelucci l’esecuzione della progettazione di una nuova scuola a San Benedetto dei Marsi per 575.000 €, ma non vi è prova dell’esecuzione (cfr. motivo n. 1).</h:div><h:div>D.1 Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso l’aggiudicazione susseguente all’esclusione del RTI controinteressato, ovvero in subordine la pronuncia della condanna alla riparazione per equivalente. </h:div><h:div>E. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito.</h:div><h:div>F. All’udienza pubblica del 25/11/2020 il gravame introduttivo è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I ricorrenti censurano gli atti della procedura negoziata – culminata nell’aggiudicazione al RTI controinteressato – indetta dal Comune intimato per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) dei lavori di recupero e adeguamento sismico della scuola materna “Girotondo”.</h:div><h:div>0. Nella memoria finale, parte ricorrente chiede l’espunzione del parere tecnico del RUP dott. Gaddi, facente parte della produzione documentale dell’Ente locale, in quanto non sottoscritto e addirittura incompleto. L’istanza non merita accoglimento, con la precisazione che le deduzioni riportate nella nota illustrativa non firmata possono rivelarsi un utile supporto soltanto ove recepite dalla difesa comunale ovvero avvalorate dall’ulteriore documentazione versata in atti. </h:div><h:div>IL MERITO</h:div><h:div>1. La prima doglianza è priva di pregio giuridico. </h:div><h:div>1.1 Sotto il profilo della capacità tecnico-organizzativa (par. C dell’avviso esplorativo, punto 2), il requisito del fatturato globale è soddisfatto con riferimento ai partecipanti del RTI nel suo complesso. E’ infatti ammesso il cumulo dei requisiti in conformità alle regole e ai principi che governano la partecipazione delle imprese associate alle gare pubbliche. </h:div><h:div>1.2 In proposito, è stato acquisito (limitando l’analisi alla manifestazione di interesse):</h:div><h:div>- il certificato di buona esecuzione emesso dal Comune di Ortona (all. 4 parte 3 Comune) che riferisce lo svolgimento a febbraio 2016, da parte dell’arch. Buzzelli per la quota del 50%, della progettazione preliminare/studio di fattibilità – per 1.000 € – nell’ambito dei lavori di adeguamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport in Via Papa Giovanni XXIII (l’importo complessivo delle opere progettate è pari a 1.829.000 €, al 50% attribuibile al membro del RTI);</h:div><h:div>- il certificato di buona esecuzione emesso dal Comune di Ortona (all. 4 parte 3 Comune), che riporta lo svolgimento da aprile a dicembre 2017 – da parte dell’arch. Buzzelli quale libero professionista e consulente al 44,10% – della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per 25.116,50 €, nell’ambito dei lavori per la valorizzazione turistica della pista ciclopedonale del litorale abruzzese (l’importo totale dell’intervento realizzato è pari a 658.266,96 €).</h:div><h:div>1.2a Prendendo in esame tutti i componenti del raggruppamento elencati nella domanda di partecipazione, risultano suscettibili di valorizzazione anche: </h:div><h:div>- il certificato di buona esecuzione emesso dal Comune di Ortona (all. 4 parte 2 Comune), che comprova lo svolgimento nell’ottobre 2015, da parte dell’arch. Nicola Iezzi del RTI, della progettazione definitiva-esecutiva-direzione lavori-coordinamento sicurezza per 46.735,96 €, per i lavori di messa in sicurezza della scuola media “D. Pugliesi” di Ortona (l’importo complessivo delle opere progettate è pari a 918.100 €);</h:div><h:div> - il certificato di buona esecuzione emesso dalla Città di Pescara (all. 4 parte 1 Comune) che attesta lo svolgimento, da parte di VE.MA. Progetti del RTI, della progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza per 26.550 € affidata nel marzo 2019, nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico e antincendio della Scuola Don Milani in Via Sacco (l’importo complessivo delle opere è pari a 1.010.000 €);</h:div><h:div>1.3 Il requisito di cui alla lettera C) dell’avviso esplorativo risulta dunque soddisfatto.</h:div><h:div>1.4 Nella memoria conclusionale, parte ricorrente eccepisce che – in base all’avviso esplorativo (pag. 2) – potevano rientrare nel raggio di apprezzamento della stazione appaltante i soli servizi di ingegneria e architettura per lavori appartenenti alle categorie E8, E9, E10, mentre il certificato del Comune di Ortona del 23/1/2020 comproverebbe unicamente la E13. La doglianza è inammissibile, in quanto non ritualmente dedotta con il ricorso introduttivo ma esplicitata tardivamente con memoria non notificata.  </h:div><h:div>1.5 Il requisito di idoneità professionale (par. 7.1 del disciplinare, art. 98 D. Lgs. 81/2008) è stato dichiarato dal controinteressato, e successivamente confermato nel soccorso istruttorio del 12/3/2020 (cfr. certificato e aggiornamento). La dichiarazione del RUP in atti, recepita dalla difesa del Comune, può ritenersi al riguardo sufficiente. </h:div><h:div>2. La seconda censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.</h:div><h:div>2.1 La distribuzione del fatturato globale tra gli associati non rileva ai fini dell’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il quale richiede che la mandataria deve possedere i requisiti e svolgere le prestazioni in misura maggioritaria. Ciò che è essenziale, è che la capogruppo possieda il requisito del fatturato in misura maggioritaria in relazione a quanto concretamente “speso” dalle imprese nella gara e non in relazione a quanto posseduto in generale dalle medesime (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 3/4/2018 n. 2043; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 22/4/2020 n. 523). </h:div><h:div>2.2 Il dato testuale, in assenza di ulteriori previsioni, deve essere inteso nel senso letterale di misura “più grande” rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento, per soddisfare la <corsivo>ratio</corsivo> della norma, che è quella di assicurare che l’impresa capogruppo sia il soggetto prevalente nel raggruppamento in quanto più qualificato e affidatario della parte preponderante dell’appalto: si intende evitare che possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione marginale che si rifletterebbe poi nell’esecuzione della prestazione (Consiglio di Stato, sez. III – 23/4/2019 n. 2599; T.A.R. Piemonte, sez. I – 27/8/2019 n. 960; T.A.R. Sardegna, sez. II – 19/12/2019 n. 910). La disposizione ha natura imperativa ed inderogabile, sia per il tenore letterale utilizzato <corsivo>(“la mandataria deve in ogni caso”</corsivo>) sia in quanto espressiva dell’esigenza di garantire che l'impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell'appalto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 8/4/2019 n. 1929).</h:div><h:div>2.3 Come chiarito da T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 18/3/2020 n. 3389, che evoca CGA Sicilia – 18/2/2019 n. 147, <corsivo>“è innegabile come dall'insieme degli articoli appena citati - del diritto italiano dei contratti pubblici - si ricava una regola per cui "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria" (art. 83, co. 8, per come peraltro modificato con il decreto correttivo 56/2017, segno di un'attenzione mirata e recente del legislatore per l'argomento); e che la mandataria, tanto in un raggruppamento orizzontale quanto in uno verticale, debba assumere un ruolo predominante, spendendo i requisiti in misura maggioritaria, perché appunto maggioritarie sono le prestazioni che deve eseguire, se ne ha conferma anche leggendo l'art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010 citato regolamento, ai commi 2 e 3 (...) Il tutto a tutela non solo della parte committente ma anche dell'intero mercato dei lavori pubblici e a garanzia del risultato dell'opera pubblica e della spendita del denaro, non meno pubblico, a tale scopo destinato”</corsivo>.</h:div><h:div>2.4 L’avviso esplorativo non si diffonde sul profilo, mentre il disciplinare racchiude un rinvio ad alcune disposizioni del Codice (in particolare, gli artt. 47 e 48). Il par. 7.3, nel regolare il raggruppamento temporaneo orizzontale, statuisce che <corsivo>“il requisito dell’elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”</corsivo>. La clausola non appare dunque derogare alla regola generale enunciata all’art. 83 comma 8 del Codice. </h:div><h:div>2.5 Nella dichiarazione di cui al modello “A” da inserire nella busta Documentazione amministrativa (doc. 7 ricorrenti) il mandatario arch. Gianluca Buzzelli ha manifestato il proposito di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (par. 2.3), articolato nelle seguenti quote percentuali (par. 2.4): se medesimo 26%, Ing. Valentina Aceto 10%, Arch. Claudio Angelucci, 24%, Arch. Nicola Iezzi 10% e Ve.Ma Progetti 30%. Il RTI ha pertanto violato la prescrizione dettata all’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. </h:div><h:div>2.5a Non può trovare accoglimento la tesi (addotta dal controinteressato nelle proprie controdeduzioni scritte – doc. 1 Comune, par. 2.2) di un errore di trascrizione delle percentuali assegnate ai componenti del RTI, in quanto l’inversione delle quote del 30% (dichiarata per Ve.Ma Srl) e del 26% (indicata per il mandatario) non si evince in alcuna altra parte dell’offerta. Non può dunque configurarsi un refuso emendabile. </h:div><h:div>2.5b Come evidenziato da T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 18/2/2020 n. 137, la giurisprudenza ha da tempo precisato i contorni dell’errore materiale (o refuso) suscettibile di sanatoria, nelle offerte presentate nelle gare d’appalto, osservando che <corsivo>&lt;&lt;… come riepilogato da T.A.R. Veneto, sez. I - 29/3/2019 n. 395, "Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237). La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l'effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell'offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016)" … in buona sostanza, l'errore materiale direttamente emendabile presuppone, con la sua rilevabilità ictu oculi dal contesto dell'atto, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - 8/3/2019 n. 511) … deve trattarsi di un errore materiale immediatamente percepibile, maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente, in modo da elidere la possibilità che la correzione dell'errore divenga uno strumento per modificare o integrare l'offerta, e dunque per compiere un'inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis - 28/5/2019 n. 6690; T.A.R. Lazio Latina - 10/12/2018 n. 631 che richiama Consiglio di Stato, VI - 2/3/2017 n. 978);&gt;&gt;</corsivo>.</h:div><h:div>2.5c Ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti per ricavare, in via immediata, l’univoco proposito della parte controinteressata. Quest’ultima non ha infatti dimostrato che il refuso cui si riferisce la censura sia effettivamente tale, ovvero presenti le predette caratteristiche di riconoscibilità che, anche in materia di gare pubbliche, sono decisive ai fini della possibilità della regolarizzazione postuma dell'offerta affetta da errore materiale (Consiglio di Stato, sez. V – 5/5/2020 n. 2851; sez. III – 3/8/2018 n. 4809).</h:div><h:div>2.6 Né è ammissibile il soccorso istruttorio. La dichiarazione con cui il RTI specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all’offerta: i membri assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell’eventuale attuazione del contratto, e detto impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in questo modo i professionisti raggruppati formalizzano – nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione – la misura entro la quale provvederanno all'esecuzione del rapporto e la corrispondente quota dei requisiti di cui devono essere in possesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 28/5/2020 n. 2041).</h:div><h:div>Siffatte carenze non sono afferenti <corsivo>“… a profili od irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all'ipotesi considerata dall'Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 - e idonee a determinare l'esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli componenti”</corsivo> (Consiglio di Stato, sez. V – 31/7/2019 n. 5427). </h:div><h:div>3. La terza censura, con la quale si denuncia l’estraneità del giovane professionista arch. Angelucci alla progettazione in senso stretto, non è passibile di positivo scrutinio. </h:div><h:div>3.1 La difesa del Comune ha efficacemente invocato il par. 15.3.3 della dichiarazione sostitutiva (doc. 6 ricorrenti), dal quale traspare l’incarico di “BIM rilievi” quale area di esperienza, mentre gli altri componenti sono assegnatari della responsabilità di un’area (rispettivamente il “Coordinamento delle prestazioni specialistiche”, la “Progettazione Impiantistica”, la “Progettazione Termotecnica” e la “Progettazione architettonica”). La delineata ripartizione dei ruoli non esclude lo svolgimento di un’attività generale di progettazione in team, ferma restando l’attribuzione dei ruoli di direzione alle figure maggiormente qualificate.  </h:div><h:div>4. Il quarto motivo, diretto a censurare l’indebito computo dei requisiti del giovane professionista, è infondato in fatto.</h:div><h:div>4.1 Senza conteggiare il fatturato dell’Arch. Angelucci, il quantum minimo idoneo a soddisfare il requisito economico-finanziario è stato garantito dagli altri componenti del raggruppamento, e in particolare dall’Arch. Buzzelli con 52.013 €, dall’Arch.  Iezzi con 46.735,96 € e da VE.MA. Progetti con 26.550 € (cfr. supra par. 1.2 e 1.2a). </h:div><h:div>5. Il quinto motivo, che contesta l’erronea indicazione di alcuni dati, non è meritevole di apprezzamento. </h:div><h:div>5.1 Per quanto concerne la data di conseguimento dell’abilitazione di Architetto e la Provincia di iscrizione all’Ordine, si tratta di sviste emendabili in quanto afferenti a dati oggettivi risultanti da registri di consultazione pubblica. La loro corretta enunciazione è dunque possibile anche <corsivo>ex post</corsivo>, senza che sia lesa la par condicio dei concorrenti. Osserva il Collegio che un’asserzione non corrispondente alla realtà non è <corsivo>ex se</corsivo> qualificabile come dichiarazione infedele produttiva di conseguenze pregiudizievoli per il suo autore: nel caso di specie le inesattezze dedotte si rivelano irrilevanti, una volta rettificate con i dati corretti. Si può poi prescindere dall’indicata progettazione della scuola di San Benedetto dei Marsi, alla luce della sovrabbondanza di lavori effettuati negli ultimi 10 anni dal RTI nel suo complesso (cfr. supra par. 1.2 e 1.2a). </h:div><h:div>6. In conclusione, il ricorso introduttivo è fondato, e il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla competizione. </h:div><h:div>6.1 Non risulta dalle deduzioni e dalla produzione documentale delle parti che il contratto sia già stato stipulato. Dall'annullamento degli atti impugnati deriva per l'amministrazione l'obbligo di rinnovare la procedura emendandola dai vizi rilevati, e tale effetto conformativo della sentenza deve ritenersi satisfattivo per i ricorrenti, che possono risultare vincitori all’esito della riedizione del potere amministrativo: non sussiste allo stato alcuna altra utilità che debba essere riconosciuta con lo strumento risarcitorio. L'accoglimento della domanda principale e la plausibile aggiudicazione della gara (con relativa stipula del contratto) costituiscono una forma di riparazione in forma specifica che esclude la risarcibilità del danno per equivalente.</h:div><h:div>7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune di San Giovanni in Marignano, mentre possono essere compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione e gli atti correlati.  </h:div><h:div>Condanna il resistente Comune a corrispondere ai ricorrenti la somma di 3.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Stefano Tenca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>