<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200028520200424104211352" descrizione="" gruppo="20200028520200424104211352" modifica="4/24/2020 12:49:23 PM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00285"/><fascicolo anno="2020" n="00183"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200028520200424104211352.xml</file><wordfile>20200028520200424104211352.docm</wordfile><ricorso NRG="202000285">202000285\202000285.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2020\202000285\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>24/04/2020 12:49:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Andrea Migliozzi</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- ove dovesse essere interpretata in senso lesivo degli interessi della ricorrente, dell’Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. a) nella parte in cui prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) […] Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. […]”;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>- del verbale di accertamento di violazione amministrativa ex L. 689/81 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 n. 8054 elevato dal Comando della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine – Campogalliano-Carpi-Novi-Soliera il 7 aprile 2020;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 285 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Luca Ravazzani, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Fata in Bologna, piazza Cavour 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Salute, Regione Emilia-Romagna, Unione delle Terre D'Argine non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Premesso che il proposto gravame è altresì rivolto avverso il presupposto verbale  di accertamento di violazione amministrativa e che l’impugnativa di tale verbale  è da ritenersi in parte qua  ammissibile lì dove  viene anche  irrogata  la sanzione della cessazione  dell’attività commerciale di vendita di prodotti al banco di gastronomia e pasticceria  fresca del supermercato gestito al marchio Esselunga  nel  Comune di Soliera , senza che la controversia per tale parte possa soggiacere al regime giuridico- processuale  di cui al sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/81 ( devoluto, quanto agli aspetti di giurisdizione sic et simpliciter alla cognizione del giudice ordinario) </h:div><h:div>Rilevato che relativamente a quest’ultimo atto la contestazione elevata dalla Polizia Municipale attiene all’avvenuta vendita di cibi preparati per l’asporto presso il banco di gastronomia e pasticceria senza che siano stati preconfezionati e che tale modalità di vendita si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 1  punto 1 lettera a)  dell’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna  del 3 aprile 2020 secondo cui “ le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati… possono soltanto  effettuare la vendita  o la consegna a domicilio  dei cibi preconfezionati , senza prevedere alcuna forma di  somministrazione o consumo  sul posto”; </h:div><h:div> Rilevato  che quanto alla Ordinanza del 3 aprile 2020 gravata in via principale, limitatamente all’art. 1 comma 1 lettera a, le previsioni ivi contenute secondo cui :  “Allo scopo di  contrastare  e contenere  il diffondersi del virus  COVID- 19  nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti  misure di contenimento : le disposizioni  di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto  del presidente del Consiglio  dei Ministri  dell’11 marzo 2020  si estendono a tutte le attività  che prevedono la somministrazione  ed il consumo  sul posto  e quelle  che prevedono l’asporto ( ivi comprese rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività  resta consentito il solo servizio a domicilio , nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie . Le aziende che preparano cibi  da asporto  all’interno dei supermercati  o comunque in  punti vendita  di alimentari , possono continuare la loro attività  ma possono  soltanto effettuare  la vendita  o la consegna a domicilio , dei cibi preconfezionati, senza prevedere  alcuna forma  di somministrazione o  consumo sul posto “,  non contrastano  con la   ( e neppure la loro lettura è da intendersi contraria alla ) normativa  nazionale  di natura emergenziale ( né con la disciplina  dettata in materia di commercio  di cui al  codice del consumo ) ove si consideri che  : </h:div><h:div>a) si pongono in linea con la previsione di cui all’art. 1 comma 2 d.l. n. 6/2020 che prevede la “ chiusura  di tutte le attività  commerciali , esclusi  gli esercizi commerciali  per l’acquisto dei beni di prima necessità ( lett. j) ;</h:div><h:div>b) sono conformi alle prescrizioni applicative dettate con il DPCM  11 marzo 2020   in tema di  limitazioni all’attività commerciale, in cui  è fatta eccezione, quanto  alla sospensione delle attività commerciali  al dettaglio,  per le attività di vendita  di generi alimentari  e di prima necessità individuate  nell’allegato 1 , tra cui  le attività  di ipermercati e supermercati ( prescrizioni reiterate con il DPCM  22 marzo 2020 e dal DPCM 1 aprile 2020, applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame ), normativa tutta che sottolinea la valenza di attività essenziale della vendita di prodotti alimentari  ai fini della tutela della salute e del benessere dei cittadini  in periodo di emergenza sanitaria  di che trattasi; </h:div><h:div> Considerato, in particolare, che le qui gravate previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’ordinanza  del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna  del 3 aprile 2020, fanno  salva,  unitamente all’attività  di preparazione dei cibi da asporto all’interno dei supermercati,  quella di vendita  o consegna a domicilio dei cibi che siano preconfezionati  e senza alcuna forma di  somministrazione o consumo in loco; </h:div><h:div> che in particolare la ratio sottesa  alla disciplina in contestazione, secondo il senso logico- letterale delle disposizioni emanate  è da ricercarsi nell’esigenza di consentire la vendita di prodotti freschi  alimentari presso i banchi  della gastronomia e della pasticceria fresca  ma di  quelli ( e solo quelli )   destinati all’asporto che siano preconfezionati e quindi  venduti previa pesatura  e in confezioni chiuse, senza che sia possibile  la somministrazione  o consumo sul posto ; </h:div><h:div>che pertanto l’ordinanza qui impugnata in parte qua non è contra legem e neppure lesiva degli interessi fatta valere dalla parte ricorrente, nella prospettazione erroneamente pure  dedotta col proposto gravame; </h:div><h:div> che le contestazioni operate con il processo verbale della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine  del 7 aprile 2020  circa il  mancato preconfezionamento  dei cibi di gastronomia e di pasticceria fresca appaiono immuni dalle censure dedotte in ricorso, risultando non smentito il presupposto di fatto e di diritto posto alla base dell’accertata infrazione; </h:div><h:div>che, parimenti appaiono infondate se non inammissibili i profili di doglianze dedotti nei confronti dell’ordinanza più volte citata       </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata col proposto ricorso  </h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 27 maggio 2020</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna/ Caserta  il giorno 24 aprile 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>