<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190091920200115174213882" descrizione="" gruppo="20190091920200115174213882" modifica="1/15/2020 6:08:38 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00919"/><fascicolo anno="2020" n="00040"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190091920200115174213882.xml</file><wordfile>20190091920200115174213882.docm</wordfile><ricorso NRG="201900919">201900919\201900919.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2019\201900919\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Di Nunzio</firma><data>15/01/2020 18:08:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>marco morgantini</firma><data>15/01/2020 17:42:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.11/2019-IMMIG/PASI. Prot. n. 14/19 MP del 15.01.2019, notificato il 29.08.2019 con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 919 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Dah Keita, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona Ministro Pro Tempore non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Questura Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Rimini;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori Michele Martinelli e Mario Zito;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.</h:div><h:div>La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sez. di Forlì-Cesena con provvedimento del 24.10.2016 riconosceva al sig. Keita Dah il diritto alla protezione umanitaria ex artt. 32 co. 3 D.lgs 25/08 e 5 co 6 D.lgs. 286/98;</h:div><h:div>la Questura di Rimini rilasciava quindi permesso di soggiorno per “motivi umanitari” n. I11277491 con scadenza al 09.11.2018;</h:div><h:div>in data 23.10.2018, tramite Poste Italiane, il ricorrente presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro;</h:div><h:div>in data 14.11.2018 veniva notificato al sig. Keita avviso ex art. 10-bis legge 241/90 evidenziando quale motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza la mancanza del passaporto;</h:div><h:div>con memoria inviata in data 26.11.2018 a mezzo pec il ricorrente comunicava alla Questura di aver chiesto il passaporto alla rappresentanza diplomatica del Mali a Roma la quale, con documento rilasciato il 23.10.2018, allegato alla memoria, ne confermava la nazionalità maliana; veniva attestato, tuttavia che, per il momento, non poteva essere rilasciato il passaporto per mancanza dei documenti necessari provenienti dal paese di origine;</h:div><h:div>nella memoria veniva altresì rappresentato che la mancanza dei documenti necessari era imputabile al fatto che in Mali, da qualche mese, vi era uno sciopero dei giudici, motivo per il quale non poteva essere effettuata l'asseverazione del certificato di nascita, indispensabile ai fini del rilascio del passaporto e si chiedeva, pertanto, di voler concedere un adeguato termine per la produzione del passaporto;</h:div><h:div>con provvedimento del 15.01.2019, notificato il 29.08.2019, la Questura di Rimini rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per mancanza del passaporto nonché per mancanza, al momento della decisione, di un contratto di lavoro in essere, e per il fatto che sarebbe persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, con conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni lavorativi.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Parte ricorrente non ha infatti dimostrato la sussistenza dell'attività lavorativa per il periodo per cui è stato richiesto il rilascio del permesso di soggiorno.</h:div><h:div>Inconferente risulta il richiamo all'art. 14 comma 1 lettera c) del d.p.r. n° 394 del 1999 che disciplina fattispecie non riconducibile a quella di specie, essendo previsto che   il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b).</h:div><h:div>Né sotto tale profilo parte ricorrente può invocare i commi 5 e 9 dell'art. 5 del d. lgs. n° 286 del 1998.</h:div><h:div>Parte ricorrente invoca altresì l'art. 1 co. 9 D.L. 113/18 (conv. L. 132/18) che, nell'abrogare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prevede una disciplina transitoria: “Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.</h:div><h:div>Secondo parte ricorrente tale disposizione non solo conferma, se ce ne fosse bisogno, la convertibilità del permesso di soggiorno per i titolari di protezione umanitaria (cui veniva rilasciato, prima del decreto di cui sopra, il permesso di soggiorno per “motivi umanitari” ex art. 11 co.1 lett. c-ter DPR 394/99, poi sostituito, nella disciplina transitoria, dalla denominazione “casi speciali”) ma anche il fatto che non vengono posti ulteriori requisiti, tra cui, in particolare, la durata del rapporto di lavoro.</h:div><h:div>La censura è infondata perché la disposizione richiamata non consente di eludere i requisiti comunque necessari ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro. La necessaria congruenza tra durata del permesso di soggiorno e durata del contratto di lavoro è prevista dal comma 3-bis dell'art. 5 del d. lgs. n° 286 del 1998.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta altresì che una volta cessato il rapporto di lavoro, al ricorrente avrebbe dovuto essere rilasciato, quanto meno, un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” ai sensi dell'art. 22 co. 11 D.lgs 286/982 e degli artt. 5 co. 5 e 9.</h:div><h:div>La censura è infondata perché il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone il previo possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che nel caso di specie difetta.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/90 in quanto nell'avviso comunicato all'interessato quale unico motivo ostativo veniva evidenziato la mancanza del passaporto e non il fatto che risultava cessato il rapporto di lavoro.</h:div><h:div>La censura è infondata perché parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza del rapporto di lavoro che invece non è stata dimostrata neanche con il presente ricorso.</h:div><h:div>Le censure ulteriori sono inconferenti perché non incidono sulla acclarata insussistenza del rapporto di lavoro e quindi sull'impossibilità di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Le spese del giudizio possono essere compensate, considerando che l'amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Ranon</h:div><h:div>Marco Morgantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>