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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190045020190718121245111" descrizione="" gruppo="20190045020190718121245111" modifica="8/16/2019 2:49:25 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="M.V. S.r.l." versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00450"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00670"/>
            <urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190045020190718121245111.xml</file>
         <wordfile>20190045020190718121245111.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201900450">201900450\201900450.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2019\201900450\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Giuseppe Di Nunzio</firma>
            <data>16/08/2019 14:49:25</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>ugo de carlo</firma>
            <data>27/07/2019 13:44:54</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>19/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
12            <nuova>12</nuova>
            <ereditata>12</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div>
            <h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>dell'ordinanza del Comune di Anzola dell'Emilia n. 67 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “Ordinanza di chiusura della sala giochi sita in Anzola dell'Emilia (BO) via della Querce n. 1/M/N”, notificata il 12 novembre 2018;</h:div>
            <h:div>- del provvedimento del Comune di Anzola dell'Emilia n. 2019/0003624 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Ordinanza di chiusura della sala giochi sita in Anzola dell'Emilia (BO) via della Querce n. 1/M/N – Conferma legittimità Ordinanza di chiusura notificata il 14 novembre 2018”;</h:div>
            <h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l'elenco dei “luoghi sensibili” allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29 novembre 2017, nella parte in cui lo stesso si riferisce alla “Chiesa Apostolica - Comunità di Anzola dell'Emilia”.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 450 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>M.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Anzola dell'Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cammelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Chiesa Apostolica - Comunità di Anzola dell'Emilia, Chiesa Apostolica in Italia non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzola dell'Emilia;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Maria Gaia Cavallari e Filippo Cammelli;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>La società ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe che è stato riassunto in questa sede a causa dell’opposizione del Comune resistente ex art. 10 DPR 1199/1971.</h:div>
         <h:div>Faceva presente di gestire una sala dedicata al gioco lecito in virtù di regolari autorizzazioni, ma che il Comune ha ingiunto la chiusura per mancanza della distanza minima da uno dei c.d. “luoghi sensibili” inseriti nell’elenco comunale e cioè la sede locale della Chiesa Apostolica in Italia.</h:div>
         <h:div>La prima ordinanza era stata sospesa per verificare da parte del Comune la regolarità della presenza del luogo di culto in quell’immobile, ma poi era stata confermata con il secondo provvedimento oggetto di impugnazione.</h:div>
         <h:div>Nell’unico motivo di ricorso si fa presente che innanzitutto il Comune non ha motivato circa le ragioni dell’esito positivo di un procedimento di verifica in forza del quale le attività da tutelare sarebbero legittimamente insediate negli immobili posti a distanza inferiore ai 500 metri dalla sede dell’attività della ricorrente.</h:div>
         <h:div>Si rammenta che, alla luce della sentenza 108/2017 della Corte costituzionale, possono ritenersi “luoghi sensibili” soltanto i siti frequentati o destinati a soggetti “fragili” o “vulnerabili”, mentre ai luoghi aperti al culto ha accesso chiunque lo voglia.</h:div>
         <h:div>L’immobile adibito al culto dal punto di vista edilizio ha una destinazione commerciale, mentre i “<corsivo>servizi di tipo religioso</corsivo>” ai sensi della NTA del RUE del Comune resistente sono da ricomprendere tra quelli definiti come “<corsivo>U.20 servizi e attrezzature di interesse comune</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Le attività commerciali e quelle culturali e di culto rappresentano, invero, categorie funzionali autonome, per cui per ciascuna si impone l’acquisizione del titolo edilizio abilitativo, che, nel caso in esame, non risulta esser mai stato rilasciato.</h:div>
         <h:div>Come si ricava dall’estratto al suddetto RUE allegato alla relazione di verifica fatta dal Comune in occasione della sospensione della prima ordinanza, l’immobile occupato dalla Chiesa Apostolica  rientra nelle “<corsivo>Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato (AP_2)</corsivo>”, le quali, ai sensi dell’art. 43.1 delle N.T.A. corrispondono “<corsivo>alle parti di territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione terziaria, direzionale, commerciale e ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato.” </corsivo> In queste aree il RUE prevede: - per gli edifici esistenti:” <corsivo>interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione delle attività terziarie, direzionali, commerciali e ricettive</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Inoltre ai sensi del successivo art. 43.3 delle N.T.A., all’interno di tali Aree è “<corsivo>ammesso l’insediamento dei seguenti usi: [...] U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune limitatamente agli ambulatori e laboratori di analisi”</corsivo>. L’utilizzo dei locali per le finalità della controinteressata non è, pertanto, legittimo e quindi non può essere oggetto di tutela.</h:div>
         <h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Anzola dell'Emilia che chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità edilizia della presenza della Chiesa Apostolica in quell’immobile in quanto associazione di promozione sociale che possono svolgere la loro attività in tutti gli immobili con destinazioni d’uso omogenee, al di là della destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 16 L.R. 34/2002.</h:div>
         <h:div>Non si costituiva in giudizio la controinteressata.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è fondato nei termini che seguono.</h:div>
         <h:div>Non può accogliersi la tesi della ricorrente laddove intenda affermare che un luogo di culto non rientra tra quelli sensibili tutelati dalla normativa.</h:div>
         <h:div>La L.R. 5/2013 all’art. 6, comma 2 bis, prevede che i luoghi di culto rientrino nel novero dei luoghi sensibili cui si applica il divieto di installazione di una sala giochi a meno di 500 metri.</h:div>
         <h:div>Ma il punto decisivo della controversia riguarda la legittimità sul piano edilizio-urbanistico della collocazione del luogo di culto gestito dalla controinteressata.</h:div>
         <h:div>Se il limite dei 500 metri appare pienamente legittimo ed ormai adottato da molte regioni avendo superato anche il vaglio di costituzionalità ( si veda in proposito la sentenza 108/2017 della Corte Costituzionale ), un limite così pregnante all’iniziativa economica di un imprenditore, che svolge un’attività autorizzata e pienamente lecita anche se ritenuta foriera di pericoli sanitati quanto al possibile aggravamento del fenomeno della ludopatia, presuppone che il luogo da tutelare abbia titolo per trovarsi nell’immobile sito ad una distanza inferiore da quella imposta dal divieto.</h:div>
         <h:div>Da questo punto di vista non può condividersi la tesi del Comune secondo la quale la controinteressata costituirebbe un’associazione di promozione sociale pienamente collocabile anche in un edificio con destinazione commerciale.</h:div>
         <h:div>La disciplina esistente sul punto attualmente prevista dall’art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017 presuppone che si tratti di locali in cui gli enti del Terzo settore svolgono le relative attività istituzionali.</h:div>
         <h:div>Nella definizione di enti del terzo settore, ove sono ricomprese le associazioni di promozione sociale, non vi è spazio per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, se non in relazione ad una delle attività fissate dall’art. 5 D.lgs. 117/2017 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.</h:div>
         <h:div>Di tutto ciò non è stata offerta prova per cui si deve ritenere che la controinteressata non possa fruire delle agevolazioni sul piano edilizio previste per le associazioni di promozione sociale.</h:div>
         <h:div>La sua presenza nell’immobile attualmente occupato che ha una destinazione commerciale è, pertanto, illegittima e non può costituire motivo per inibire l’attività della ricorrente; sulla non riconducibilità di unente religioso alla categoria delle associazioni di promozione sociale si veda anche la sentenza 181/2013 del Consiglio di Stato.</h:div>
         <h:div>La particolarità della vicenda e l ragioni di tutela che hanno mosso il Comune nell’adottare il provvedimento consentono di compensare le spese di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div>
         <h:div>Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="18/07/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Roberta Ranon</h:div>
            <h:div>Ugo De Carlo</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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