<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190012420210226211013000" descrizione="" gruppo="20190012420210226211013000" modifica="3/14/2021 8:48:13 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00124"/><fascicolo anno="2021" n="00258"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190012420210226211013000.xml</file><wordfile>20190012420210226211013000.docm</wordfile><ricorso NRG="201900124">201900124\201900124.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\787 Andrea Migliozzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>14/03/2021 17:07:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Umberto Giovannini</firma><data>07/03/2021 18:36:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Amovilli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda l’atto introduttivo del giudizio, </h:div><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>-a)-della deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 34 del 2018, avente ad oggetto Approvazione del Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco; -b)-del Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti, Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco, approvato con la suddetta deliberazione; -c)- della deliberazione di Giunta comunale di Riccione n. 200/2018, avente ad oggetto: Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi DGR 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i., e relativi allegati; -d)-della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017, avente ad oggetto Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, </h:div><h:div>per l’annullamento: </h:div><h:div>-e)-del provvedimento del Comune di Riccione in data 13/3/2019, avente a oggetto “Sala raccolta gioco del BINGO sita a Riccione in Via Gabriele D’Annunzio, 70”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti,</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva:   </h:div><h:div>-f)-del provvedimento del Comune di Riccione in data 15/10/2019, avente ad oggetto “Provvedimento di divieto prosecuzione dell’attività di sala raccolta gioco del bingo all’insegna Bingo Riccione sito in Riccione via D’Annunzio n. 70 per compimento dei termini di legge – ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 S.M.I.” ; -g)- del provvedimento del Comune di Riccione del 16 settembre 2019, con il quale è stata respinta l’istanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in favore della ricorrente, contenente “Richiesta concessione proroga dei termini di chiusura dell’attività sita in Riccione, viale D’Annunzio n. 70”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2019, integrato da n. 2 ricorsi per motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Beach &amp; Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-Comune di Riccione, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Marconi n. 34; </h:div><h:div>-Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Giochi - Bingo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via A. Testoni, 6 è domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo>; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Federbingo Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Dugato, in Bologna, via della Zecca n. 1; </h:div><h:div>-IVS Prime S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-Sisters Bar S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Cottin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-Califfo Edizioni Musicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Valeriani e Domenico Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Baffo in Bologna, via Collegio di Spagna n.17; </h:div><h:div>-Giuseppe Iaconisi, Gerarda Labate, Nataliya Lakhman, Davide Castellucci, Valentina Iacomucci, Angela Argento, Simona Raio, Celeste Vanessa Palmieri, Raisa Iemelianenko, Taisa Brad, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Morri e Gabriele Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-Gamenet S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Niccolò Cianferotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso principale, i n. 2 ricorsi per motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Riccione; Regione Emilia-Romagna e Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Giochi - Bingo;</h:div><h:div>Visti, altresì, gli interventi <corsivo>ad adiuvandum </corsivo>proposti da: Federbingo Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo; IVS Prime S.r.l.; Sisters Bar s.r.l.s.; Califfo Edizioni Musicali S.r.l.; sigg. Giuseppe Iaconisi, Gerarda Labate, Nataliya Lakhman, Davide Castellucci, Valentina Iacomucci, Angela Argento, Simona Raio, Celeste Vanessa Palmieri, Raisa Iemelianenko, Taisa Brad; Gamenet s.p.a.; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con l’atto introduttivo del giudizio, Beach &amp; Beach s.r.l. – società che gestisce una sala Bingo in Comune di Riccione nei locali ubicati in via D’Annunzio - chiede l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 34 del 2018, recante l’approvazione del Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti, nonché per la prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco (c.d ludopatia).</h:div><h:div> La società ricorrente ha inoltre impugnato la deliberazione di Giunta comunale di Riccione n. 200/2018, avente ad oggetto: “Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi DGR 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i., e relativi allegati”, nonché la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017, avente ad oggetto: “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”. Secondo la ricorrente, gli atti impugnati con il ricorso principale sono illegittimi per i seguenti motivi in diritto: con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 2088: 1)- violazione degli artt. 42, 48 e 107 T.U.E.L. nonché violazione dell’art. 6 della L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000. La Giunta Comunale era incompetente a deliberare circa la mappatura dei luoghi sensibili, posto che l’organo comunale al quale è attribuito il poter di adottare deliberazioni in materia di “previsioni urbanistico-territoriali” è il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo politico e amministrativo dell’ente territoriale; 2)- violazione art. 6 L.R. n. 5 del 2013 e dell’art. 8 L.R. n. 20 del 2000; eccesso di potere sotto diversi profili. La deliberazione di Giunta impugnata, a prescindere dal <corsivo>nomen juris </corsivo>formalmente adottato, consta, in concreto, di disposizioni di pianificazione e/o di carattere urbanistico-territoriale, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto seguire l’iter procedimentale prescritto dall’art. 8 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000 con le fasi di adozione e successiva approvazione (regime del c.d. “doppio binario”); 3)- violazione art. 6 L.R.  n. 5 del 2013 e della delibera di G.R. n. 831 del 2017; eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto dalla lettura della gravata deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 2018 non si riesce minimamente a comprendere quale sia il criterio di misurazione adottato per l’individuazione della distanza tra le sale giochi e i luoghi sensibili con tale delibera individuati e quali siano, in concreto, gli strumenti tecnici e operativi utilizzati per dette misurazioni. In tal modo la ricorrente è impossibilitata a verificare la sussistenza o meno delle effettive distanze tra i propri locali e i più prossimi “luoghi sensibili”; 4)- violazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali  dell’Unione Europea e dell’art. 1, prot. 1 Cedu; violazione artt. 23, 41 e 97 Cost.; violazione art. 6 L.R. n. 5 del 2013; eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l’Amministrazione comunale, che pure ha proceduto  ad una vera e propria espropriazione delle attività lecitamente esercitate dalla ricorrente, non ha contemplato un piano di compensazioni o indennizzi, né  individuato adeguati strumenti di riequilibrio in favore degli operatori del settore gioco, pur a fronte dei gravosi sacrifici agli stessi imposti, con la conseguenza che, nella realtà, trattasi di una vera e propria azione ablatoria realizzata in violazione della normativa sopra rubricata. Per la ricorrente non è possibile procedere alla delocalizzazione della suddetta attività svolta nel Comune di Riccione, anche in considerazione della massiccia individuazione di “luoghi sensibili” individuati con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 200 del 2018 nel territorio comunale  illegittimamente incrementata dall’amministrazione comunale  con la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 2018, senza nemmeno individuare dei siti alternativi, all’interno del territorio comunale, presso i quali dislocare le attività in parola, quanto meno fino alla scadenza naturale delle attuali concessioni (anno 2022). Il Comune ha infine tradito il legittimo affidamento serbato dalla odierna ricorrente circa l’inapplicabilità dell’istituito regime distanziale ai locali di esercizio già autorizzati in epoca precedente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte, nell’anno 2016, alla L.R. n. 5 del 2013, con conseguente illegittimità del suddetto regime delle distanze, in quanto è stato applicato retroattivamente agli esercizi esistenti che rappresentano un servizio economico generale affidato in concessione dalla Agenzia Statale e che costituisce fonte di ingente gettito erariale.       </h:div><h:div>Con riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 34 del 2018 di approvazione del Regolamento Comunale delle “sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche le gate al gioco”: -5) violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per erronea o carente valutazione dei presupposti e per difetto di istruttoria, in quanto la deliberazione consiliare impugnata risulta illegittima ponendo la relativa disciplina regolamentare severe e gravose limitazioni all’attività di gioco lecito svolta dalla ricorrente, senza che sia stata svolta un’adeguata e approfondita istruttoria volta a  verificare l’esistenza di un’effettiva situazione di pericolo derivante dal fenomeno del c.d. gioco d’azzardo lecito, sulla base di attendibili studi scientifici correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate. La motivazione che sorregge la deliberazione consiliare impugnata è pertanto carente, in quanto rimane indimostrata la correlazione tra l’utilizzo degli apparecchi da gioco e gli affermati rischi per la sicurezza e la quiete pubblica. Pertanto il Regolamento in questione è illegittimo anche per mancato rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, non potendosi verificare se l’imposto limite all’attività di gioco lecito corrisponda e in quale misura ad una reale esigenza di protezione degli interessi pubblici in questione. -6)-Violazione dell’art. 6 L.R. n. 5 del 2013; questione di legittimità costituzionale della suddetta norma regionale con i parametri di cui agli artt. 3, 41 e 97 Cost.. E’ illegittimo il Regolamento impugnato anche nella parte in cui lo stesso include il gioco del bingo di cui al D.M. n. 29 del 2000 nelle altre attività di gioco (videolottery etc.) con riferimento alle quali sono previste le limitazioni oggetto del presente ricorso. Il gioco del bingo si differenzia infatti dalle altre offerte di gioco lecito con vincite in denaro sia per il gioco in sé sia per le modalità di svolgimento, come dimostrato da una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Firenze nel 2017.</h:div><h:div>Con riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 2017 la Società ricorrente rileva, sul presupposto dell’impugnazione di tale atto regionale in altri giudizi dinanzi a questo T.A.R., l’illegittimità delle deliberazioni della Giunta comunale di Riccione n. 200 del 2018 e del Consiglio comunale n. 34 del 2018.</h:div><h:div>La società deducente ha presentato un primo ricorso per motivi aggiunti (dep. il 4/6/2019), con esso impugnando il provvedimento in data 13/3/2019, con cui il comune di Riccione ha disposto la chiusura dell’attività di gioco del Bingo da essa svolta nei locali di via D’Annunzio, in quanto l’esercizio si troverebbe a distanza inferiore di m. 500 da non meglio precisati luoghi sensibili (v. doc. n. 9 della ricorrente).  –A)- La ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento comunale in quanto esso, al pari del Regolamento e delle altre deliberazioni comunali impugnate con il ricorso principale, non individua in alcun modo quali siano gli specifici  “luoghi sensibili” rispetto ai quali l’esercizio della ricorrente risulterebbe situato a distanza inferiore a m. 500, né indica quale sia l’organo tecnico dell’ente territoriale che ha effettuato le misurazioni, quali siano gli strumenti in concreto utilizzati per porre in essere tali misurazioni e, infine, quali siano le effettive distanze accertate e quale sia il metodo di misurazione utilizzato; -B) ritiene inoltre la ricorrente che il provvedimento gravato con motivi aggiunti sia viziato anche per illegittimità derivata da quella che affligge gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18/10/2019, Beach &amp; Beach s.r.l. chiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento emesso dal comune di Riccione il 15/10/2019, recante il divieto per la società ricorrente di “…prosecuzione dell’attività di sala raccolta del gioco del bingo…per compimento dei termini di legge…” per i motivi in diritto di seguito rassegnati: -C) Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed esigibilità; violazione del principio di correttezza e buona fede dell’azione della P.A.; violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 43, 97 Cost.; violazione dell’art. 1, c. 636, lett. c) della L. n. 147 del 2013; violazione art. 6 L.R. n. 5 del 2013 e delle deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 831 del 2017 e n. 68 del 2019; eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sostiene la ricorrente che il gravato divieto di prosecuzione dell’attività derivato dalla scadenza dei termini di legge per delocalizzare la sala gioco Bingo, è illegittimo sia in quanto esso riguarda specificamente il gioco del bingo che è gestito dalla ricorrente in regime di concessione amministrativa rilasciata dallo Stato, che è sistema completamente diverso da quello che regola gli altri giochi d’azzardo leciti, sia perché la ricorrente, pur avendo dimostrato di avere fatto, con la massima diligenza possibile esigibile ad un operatore economico, tutto il possibile per trasferire il proprio esercizio in altro sito, si è trovata nell’oggettiva impossibilità di delocalizzare la propria attività, e, pertanto, di effettuare tale operazione entro i termini prescritti dall’art. 6 della L.R. n. 5 del 2013. A sostegno di quanto affermato la ricorrente deposita in atti perizia tecnica dalla quale emerge “l’impossibilità di trasferire la sala al di fuori del Comune per espresso divieto legislativo e all’interno del medesimo Comune per mancanza di spazi idonei…” (v. doc. n. 15 della ricorrente), con situazione confermata anche dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota in data 27/8/2019 (v. doc. n. 19 della ric.). Stante la molteplicità dei luoghi sensibili individuati all’interno del territorio comunale di Riccione, la richiesta di un sito alternativo nel quale insediare la sala Bingo è risultata infruttuosa sia nei confronti di un’Agenzia immobiliare, sia nei confronti di un professionista del settore. Pertanto, nell’impossibilità di trasferire la “sala Bingo” in altro Comune, stante il divieto a tale operazione imposto dall’Agenzia dei Monopoli, la ricorrente si è rivolta al Comune chiedendo all’ente di indicare se “…all’interno del piano territoriale di dislocazione degli esercizi di gioco dalla medesima approvato o approvando, esistano immobili idonei ad ospitare la sala bingo condotta dalla società Beach &amp; Beach s.r.l. che siano rispettosi delle caratteristiche strutturali e tecniche fissate dalla normativa vigente (cfr., D.M. n. 29/2000 e segg.)” (v. doc. n. 18 ric.). Riferisce la ricorrente che il Comune di Riccione, pur riscontrando e respingendo l’istanza ad esso rivolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ha dato, invece, risposta alcuna all’istanza di Beach &amp; Beach diretta a chiedere l’indicazione di siti alternativi in Riccione per potere legittimamente delocalizzare la propria attività. Il silenzio serbato dal Comune su tale legittima richiesta comporta, secondo la deducente, l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il quale è stato adottato dal Comune un divieto assoluto, tanto arbitrario quanto indeterminato, all’esercizio del gioco lecito nell’ambito del territorio comunale; con determinazione consistente, in concreto, in una vera e propria espropriazione senza indennizzo, della propria attività d’impresa. - D) Ulteriore motivo di impugnazione del suddetto provvedimento è, secondo la ricorrente, l’illegittimità dello stesso derivata da quella che affligge i provvedimenti e gli atti già gravati con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>Il Comune di Riccione, costituitosi in giudizio, chiede che siano respinti, in quanto infondati, tutti i tre ricorsi presentati da Beach &amp; Beach s.r.l.. </h:div><h:div>Si è inoltre costituita in resistenza a tutti e tre i ricorsi l’Amministrazione regionale dell’Emilia – Romagna chiedendo la reiezione degli stessi, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate. </h:div><h:div>-Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Giochi – Bingo, costituitasi in resistenza unicamente con memoria di forma, chiede genericamente la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Hanno promosso intervento <corsivo>ad adiuvandum </corsivo>le ragioni di parte ricorrente i soggetti meglio individuati nell’epigrafe della presente decisione, chiedendo tutti gli intervenienti l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento degli atti con essi impugnati dalla ricorrente. </h:div><h:div>Con ordinanza collegiale n. 124 del 2/11/2019, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata da Beach &amp; Beach s.r.l. con i secondi motivi aggiunti; tale decisione è stata confermata, in sede di appello cautelare, dal Consiglio di Stato, Sez. V, con l’ordinanza collegiale n. 703 del 14/2/2020.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 13 gennaio 2021, la causa è stata chiamata e quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.</h:div><h:div> Il Tribunale deve rilevare l’infondatezza dei primi tre motivi introdotti con il ricorso principale, con i quali la società ricorrente aggredisce direttamente la deliberazione della Giunta comunale di Riccione n. 200 del 2018 recante la “Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi DGR 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i.”. In particolare, risulta destituita di fondamento la censura di incompetenza, in quanto la citata deliberazione giuntale non costituisce atto pianificatorio di natura “urbanistico-territoriale”, vertendo essa, invece, sulla specifica materia della disciplina regionale della lotta alla ludopatia di cui alla L.R. Emilia – Romagna n. 5 del 2013 e s.m. e i.. In tale più corretto inquadramento della deliberazione giuntale e con riferimento alle diverse e attribuzioni affidate dalla suddetta normativa regionale alle amministrazioni comunali nella specifica materia, l’operazione di individuazione e mappatura dei c.d. “luoghi sensibili” all’interno del territorio comunale è attribuzione riservata alla Giunta Regionale ai sensi di quanto chiaramente dispone l’art. 6 della L.R. n. 5 del 2013. Quale ulteriore conseguenza delle considerazioni appena svolte, va rilevato che la deliberazione di “mappatura” dei luoghi sensibili nemmeno deve soggiacere al regime procedimentale del c.d. “doppio binario” (con fase di adozione e successiva fase di approvazione), quale previsto, invece, per gli atti pianificatori comunali in materia urbanistica. Parimenti infondata è l’ulteriore censura rilevante l’asserita mancata individuazione, da parte della Giunta Comunale, del sistema di calcolo del limite distanziometrico di ml. 500. L’art. 9, comma 2 del citato Regolamento comunale specifica chiaramente che detta distanza tra locali in cui è svolta l’attività di gioco e luoghi sensibili è calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve, con conseguente palese infondatezza della censura (v. doc. n.1 del Comune). </h:div><h:div>Per quanto concerne il quarto motivo del ricorso principale, il Collegio deve osservare che – sulla base del contenuto della deliberazione di Giunta comunale recante la rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili individuati all’interno del territorio del Comune di Riccione –  la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la suddetta deliberazione comporti, di per sé, l’effetto espulsivo dalla stessa paventato, né tanto meno che essa comporti l’ulteriore effetto, da collegarsi a quello espulsivo, di sostanziale espropriazione, senza alcun indennizzo, dell’attività dalla stessa lecitamente esercitata. Sotto un profilo più generale va osservato che la normativa regionale che prevede tale mappatura dei “luoghi sensibili”, vale a dire di luoghi di aggregazione, soprattutto frequentati da soggetti ritenuti, sulla base di dati e accertamenti scientifici, psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni, ha la chiara <corsivo>ratio </corsivo>di contrastare la ludopatia e di tutelare la salute dei cittadini, mediante interventi e misure di prevenzione della dipendenza da gioco, con la conseguenza che detta normativa è portatrice di un interesse pubblico oggettivamente di rango superiore a quello del privato all’esercizio dell’attività di gioco. A ciò consegue, ulteriormente, che il Comune, sulla base della suddetta normativa regionale, ha il potere di dettare disposizioni di carattere socio sanitario, finalizzate a combattere il fenomeno della ludopatia, in quanto è stato riconosciuto che tali misure (di cui fanno parte i suddetti limiti distanziometrici) sono oggettivamente proporzionati e rispettosi dei principi di libertà economica privata di cui all’art. 41 Cost. e di tutela della concorrenza di derivazione europea, con conseguente infondatezza della relativa censura della ricorrente e della correlata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 5 del 2013 dalla stessa sollevata.</h:div><h:div>Priva di fondamento è l’ulteriore censura rilevante la presunta retroattività dei suddetti limiti distanziometrici, stante che, secondo l’oramai consolidato (e già condiviso dalla Sezione) indirizzo della giurisprudenza amministrativa “…la norma sulle distanze minime non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore) non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore alla disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale. Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, una sorta di contingentamento o comunque una forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime (v. Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016 n. 579; T.A.R. Emilia – Romagna –Bo- sez. I, 2/11/2020 n. 703). E’ da respingere, infine, l’ulteriore motivo dell’atto introduttivo del giudizio (rubricato sub “B”), con il quale la ricorrente censura la deliberazione consiliare del Comune di Riccione n. 34 del 2019 di approvazione del Regolamento in parola, contenente limitazioni a determinate attività di gioco lecito. Dalla semplice lettura del Regolamento risulta, infatti, che lo stesso è dotato di congruo apparato motivazionale, con il quale il Comune – quale ente esponenziale della comunità locale e in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Carta Costituzionale – svolge, mediante le suddette disposizioni regolamentari, azioni dirette “…al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la complicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco “a denaro” costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale e familiare dei cittadini (anche minori di età)” (v. Reg. Comunale doc. n. 1 del Comune). </h:div><h:div>Passando ora ad esaminare le censure contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale Beach &amp; Beach s.r.l. aggredisce il provvedimento comunale contenente diffida a chiudere l’attività  dell’attività entro il termine di 6 mesi poiché i locali siti in via D’Annunzio a Riccione si trovano a distanza inferiore di m. 500 da “luoghi sensibili”, il Tribunale ritiene che sia infondata la prima censura, rilevante la mancata indicazione dei “luoghi sensibili” con riferimento ai quali è stata disposta la chiusura dei locali della ricorrente. Il provvedimento in parola indica espressamente gli atti comunali nei quali sono individuati i suddetti “luoghi sensibili”, con conseguente esistenza di congrua motivazione <corsivo>per relationem </corsivo>riferita a tale dato. Insussistente è poi la carenza di motivazione concernente il metodo di calcolo del suddetto limite distanziometrico, avendo il già citato Regolamento<corsivo>
				</corsivo>comunale espressamente indicato che è stato utilizzato il criterio del percorso pedonale più breve. Di qui, pertanto, l’accertata legittimità della gravata diffida a chiudere i locali della ricorrente entro il termine di legge di sei mesi. </h:div><h:div>Rimane infine da scrutinare il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la diretta impugnazione del provvedimento con il quale il Comune – preso atto del decorso del termine semestrale concesso alla ricorrente per chiudere i locali di via D’Annunzio, scaduto il 13/9/2019 –   ed avendo accertato, in data 25/9/2019, la mancata ottemperanza all’ordine di chiusura da parte della ricorrente, vietava alla stessa con effetto immediato la prosecuzione dell’esercizio di sala gioco bingo. Con tale più recente ricorso aggiuntivo, la società sostiene l’illegittimità del suddetto provvedimento, stante l’asserita impossibilità di delocalizzare in altro sito – posto all’esterno o all’interno del territorio comunale di Riccione - l’attività di sala gioco Bingo. Rileva la ricorrente che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale aveva chiesto l’autorizzazione a spostare il luogo di esercizio dell’attività in siti posti al fuori del territorio comunale di Riccione, in Comuni viciniori, ha opposto espresso diniego a tale richiesta. Per quanto concerne, invece, la ricerca di siti alternativi “liberi” nel Comune di Riccione, la ricorrente sostiene di avere effettuato ogni possibile ricerca, tramite un un’agenzia immobiliare, professionisti del settore e, inoltre, mediante specifiche richieste, solleciti e la notificazione di un atto di significazione inviati direttamente al Comune di Riccione, al fine di ottenere, da parte dell’Ente, l’individuazione, all’interno del territorio comunale, di un sito idoneo e collocato a distanza superiore ai m. 500 dai luoghi sensibili individuati nella mappatura, in cui trasferire la propria attività. In definitiva, la ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività di sala giochi bingo impugnato con detto secondo ricorso per motivi aggiunti, sulla base dell’effetto sostanzialmente espulsivo dell’attività svolta che esso avrebbe originato. </h:div><h:div>Il Tribunale ritiene che le suesposte argomentazioni non siano condivisibili sulla base di tre distinti ordini di ragioni. </h:div><h:div>In primo luogo si deve osservare che, nel caso di specie, l’eventuale delocalizzazione dei locali nei quali Beach &amp; Beach s.r.l. svolge attività di sala gioco bingo, è operazione che, pur rientrando a pieno titolo, l’attività da essa svolta tra quelle (gioco d’azzardo lecito) alle quali sono applicabili i più volte citati limiti distanziometrici dai c.d. “luoghi sensibili” di cui all’art. 6, c. 2 bis, L.R. Emilia – Romagna n. 5 del 2013 e s.m. e i., può essere suscettibile di diversa valutazione riguardo al perimetro entro il quale deve essere valutata l’effettiva sussistenza del c.d. effetto espulsivo, in ragione del fatto che, che il rilascio della relativa concessione, da parte dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, per l’esercizio di sala gioco bingo è subordinata anche, secondo la specifica normativa vigente di cui al  D.M. 29 del 2000 (v. doc. n. 18 ricorrente)  alla verifica della sussistenza di particolari e più severi requisiti strutturali e dimensionali dei locali (soprattutto in termini di maggiore superficie) in cui sarà esercitata detta attività, che non risultano richiesti, invece, per la delocalizzazione  delle ordinarie sale gioco e di scommesse. Ciò comporta che, nel caso di specie, non è da ritenersi <corsivo>inutiliter data </corsivo>l’attività svolta dalla ricorrente alla ricerca di siti “liberi” nel più vasto ambito dei comuni contigui o comunque vicini a Riccione rispetto alla ricerca infra-comunale. Solo che detta attività della ricorrente risulta essersi arrestata subito dopo il diniego opposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tale soluzione, con comportamento della società che, oltre a palesare immediata acquiescenza al diniego, ha utilizzato tale provvedimento allo scopo di dimostrare al Comune di Riccione l’impossibilità di delocalizzare la propria attività anche nei Comuni vicini. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale mero comportamento acquiescente non dimostri in alcun modo la sussistenza del c.d. effetto espulsivo anche nei riguardi del più ampio ambito territoriale di cui si discute. Al riguardo si ritiene, invece, condividendo, sul punto, le considerazioni svolte dalla Regione, che il provvedimento negativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per essere più efficacemente opposto agli enti territoriali parti resistenti nel presente giudizio a tale precisato, specifico scopo, avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente, in modo da consentire il contraddittorio processuale e il sindacato giurisdizionale  di legittimità su tale atto adottato da una delle parti in causa nel presente giudizio. </h:div><h:div>Ulteriori documenti che, secondo la ricorrente, comproverebbero l’effetto espulsivo del provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività, in relazione ai tentativi dalla stessa effettuati nell’arco temporale semestrale concessole a seguito della diffida comunale a chiudere l’attività, sono costituiti dalle richieste al Comune di indicare zone del territorio comunale idonee ad ospitare l’attività di sala gioco bingo della ricorrente da trasferire e, in ultimo, dall’atto di significazione notificato all’amministrazione comunale. Il Collegio ritiene che la ricorrente, proprio in quanto lo specifico scopo perseguito era quello di dimostrare, in concreto, l’inesistenza di ulteriori siti nel Comune di Riccione che fossero “liberi”, sotto il profilo del rispetto dei limiti distanziometrici, avrebbe dovuto non limitarsi a prendere atto del silenzio serbato dal Comune sull’atto di significazione, dovendo essa più efficacemente procedere con azione ex art. 117 Cod. proc. amm., al fine di fare accertare, dal giudice amministrativo, l’eventuale illegittimità del silenzio serbato dal Comune su tale atto monitorio, in tal modo consentendo, anche in questo caso, sia il contraddittorio processuale sia il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale comportamento inerte del Comune. </h:div><h:div>Ulteriore documento portato dalla ricorrente a dimostrazione degli innumerevoli tentativi effettuati per delocalizzare la propria attività in altro sito del territorio comunale, è una consulenza tecnica (v. doc. n. 15 della ricorrente) dalla quale emergerebbe, in concreto, l’inesistenza di luoghi “liberi” (nel senso già più volte precisato) all’interno del territorio del Comune di Riccione in cui delocalizzare la sala gioco bingo della ricorrente. Tuttavia, ad un approfondito esame della relazione peritale e dei relativi allegati, il Tribunale rileva che anche tale documento non coglie nel segno riguardo allo specifico scopo perseguito dalla ricorrente,  risultando chiaramente dall’allegato 03 A alla citata C.T.P. l’esistenza di diverse zone periferiche del territorio comunale (dal consulente lasciate in bianco nella planimetria) che non sono interessate dalla vicinanza di “luoghi sensibili”, con la conseguenza che, anche dalla suddetta relazione di consulenza tecnica, non risulta dimostrata l’esistenza dell’effetto espulsivo di cui si duole la ricorrente. Su tale precisato punto, concernente l’effetto espulsivo in ambito infra comunale, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la recentissima sentenza n. 703 del 2/11/2020, stabilendo, con statuizione dalla quale il Collegio non ha in questa sede motivo alcuno di discostarsi, che il suddetto “effetto espulsivo” non si determina, laddove risulti confermata l’esistenza di aree all’uopo idonee, anche se di superficie pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (nella causa citata l’area “libera” era di mq. 0,39 corrispondente allo 0,28% della superficie del territorio comunale).                                </h:div><h:div>Per le suesposte ragioni, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è respinto. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene tuttavia che, in ragione della peculiarità e della particolare complessità della vicenda e delle principali questioni esaminate, sussistano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.             </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui n. 2 ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Ranon</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>