<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190012420191120130616442" descrizione="" gruppo="20190012420191120130616442" modifica="11/20/2019 5:42:03 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00124"/><fascicolo anno="2019" n="00238"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190012420191120130616442.xml</file><wordfile>20190012420191120130616442.docm</wordfile><ricorso NRG="201900124">201900124\201900124.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2019\201900124\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Di Nunzio</firma><data>20/11/2019 17:42:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Umberto Giovannini</firma><data>20/11/2019 17:33:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 34/2018, avente ad oggetto “Approvazione regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco”;</h:div><h:div>- del “Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco”, approvato con la suddetta deliberazione;</h:div><h:div>- di ogni altro e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese la deliberazione di Giunta comunale di Riccione n. 200/2018, avente ad oggetto “Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi DGR 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i.”, e relativi allegati, nonché la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017, avente ad oggetto “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BEACH &amp; BEACH S.R.L. il 4\6\2019 : </h:div><h:div>PER L'ANNULLAMENTO E LA DECLATORIA DI ILLEGITTIMITÀ</h:div><h:div>- del provvedimento datato 13 marzo 2019 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata Attività Produttive - SUAP e SUE del Comune di Riccione, avente a oggetto “Sala raccolta gioco del BINGO sita a Riccione in Via Gabriele D'Annunzio, 70 della Ditta BEACH &amp; BEACH S.R.L.”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BEACH &amp; BEACH S.R.L. il 18\10\2019 : </h:div><h:div>PER L'ANNULLAMENTO E LA DECLATORIA DI ILLEGITTIMITÀ, </h:div><h:div>- del provvedimento del Comune di Riccione n. 49/2019-SGIO del 15 ottobre 2019, avente ad oggetto “Provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di sala raccolta gioco del bingo all'insegna Bingo Riccione sito in Riccione via D'Annunzio n. 70 per compimento dei termini di legge – ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 S.M.I.”;</h:div><h:div>- del provvedimento del Comune di Riccione n. 59042 del 16 settembre 2019, avente ad oggetto “Richiesta concessione proroga dei termini di chiusura dell'attività sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 70”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2019, integrato da n. 2 motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Beach &amp; Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-Comune di Riccione, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via G. Marconi n. 34; </h:div><h:div>-Agenzia Dogane e Monopoli – Dir. Giochi – Bingo-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Federbingo-Federazione Italiana dei Concessionari dei Giochi Bingo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dugato, Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Dugato in Bologna, via della Zecca n. 1; </h:div><h:div>Ivs Prime S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Sisters Bar S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Cottin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Califfo Edizioni Musicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Valeriani, Domenico Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Baffo in Bologna, via Collegio di S.p.A.gna n.17; </h:div><h:div>Giuseppe Iaconisi, Gerarda Labate, Nataliya Lakhman, Davide Castellucci, Valentina Iacomucci, Angela Argento, Simona Raio, Celeste Vanessa Palmieri, Raisa Iemelianenko, Taisa Brad, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Morri, Gabriele Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Gamenet S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolo' Cianferotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Riccione, Regione Emilia - Romagna e  Agenzia Dogane e Monopoli – Dir. Giochi – Bingo-;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019,il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, ad un primo, sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per la ricorrente, tenuto anche conto che i motivi del ricorso principale, che si riverberano, in via derivata, sui motivi che aggrediscono i provvedimenti consequenziali impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti, erroneamente considerano l’atto comunale di rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili quale atto pianificatorio in materia urbanistica e di uso del territorio e non quale atto meramente ricognitorio di tali luoghi adottato in diretta applicazione della specifica disciplina regionale concernente la lotta alla patologia della “ludopatia” di cui alla L.R. Emilia - Romagna n. 5 del 2013;</h:div><h:div>Ritenuto inoltre che, nel caso di specie e nella necessaria valutazione dei diversi contrapposti interessi in gioco, appare preminente quello pubblico di cui sono portatori il Comune e la Regione resistenti diretto a contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia rispetto a quelli, pur rilevanti e meritevoli di considerazione, sottesi alla presentazione del ricorso e agli atti d’intervento “ad adiuvandum” le ragioni della ricorrente;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase processuale, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Ranon</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>