<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180010920191220160317607" descrizione="" gruppo="20180010920191220160317607" modifica="12/27/2019 12:18:57 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="00109"/><fascicolo anno="2019" n="01031"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180010920191220160317607.xml</file><wordfile>20180010920191220160317607.docm</wordfile><ricorso NRG="201800109">201800109\201800109.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2018\201800109\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Di Nunzio</firma><data>27/12/2019 12:18:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Umberto Giovannini</firma><data>26/12/2019 21:41:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/12/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento con cui il Responsabile del procedimento comunica al ricorrente la conferma dell'efficacia del decreto in data 2.3.2017 e per l’annullamento dello stesso decreto in data 2.3.2017, nella parte in cui il Presidente della Regione Emilia– Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato ex art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 ha respinto l'istanza presentata dal Sig. Davide Orlandi, volta alla integrale concessione del contributo per la riparazione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del 2012, in relazione all'edificio n. 2, nonché per l'annullamento del parere negativo espresso dal Nucleo di Valutazione in esito a supplemento istruttorio di cui si riferisce nel decreto di rigetto qui impugnato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 109 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Davide Orlandi, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Azzarita n. 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-Presidente Regione Emilia–Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma maggio 2012, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;</h:div><h:div>-Regione Emilia-Romagna non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente Regione Emilia Romagna in Qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Beatrice Belli e avv. dello Stato Diana Cairo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso, il sig. Davide Orlandi, titolare di un’impresa agricola individuale che aveva rivolto istanza al Presidente della Regione Emilia – Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma di maggio 2012, di contributo di cui all’ordinanza commissariale n. 57 del 2012 relativamente agli interventi su n. 2 immobili di proprietà utilizzati per l’attività agricola, chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Autorità commissariale ha riconosciuto al ricorrente unicamente il contributo per uno solo degli immobili dell’azienda agricola.  </h:div><h:div>A sostegno dell’azione impugnatoria, presentata <corsivo>ab origine</corsivo> dinanzi al Presidente della Repubblica quale ricorso straordinario, poi trasposta dinanzi al giudice amministrativo a seguito di opposizione dell’Autorità Commissariale resistente ex D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: eccesso di potere sotto i profili di falso presupposto di fatto e di diritto; carenza di motivazione; violazione art. 13 ter ordinanza n. 57 del 2012, introdotto dall’art. 2, c. 3, ord. n. 2 del 2017; violazione “linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi ex art. 1 c. 2 D.L. n. 74 del 2012 conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2012.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, l’Autorità Commissariale della Regione Emilia – Romagna per la ricostruzione post sisma maggio 2012, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 6 novembre 2019, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.</h:div><h:div>In via preliminare, va respinta l’eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente di tardività del deposito di documenti da parte dell’Amministrazione resistente avvenuta in data 30/9/2019, per quanto concerne il deposito della relazione tecnica del Nucleo di controllo delle domande di contributo della Regione Emilia –Romagna. Tale atto consiste, in realtà, nelle difese tecniche dell’amministrazione già esposte sia nei provvedimenti impugnati sia negli atti istruttori compiuti dall’amministrazione commissariale nel corso delle relative tre precedenti fasi del procedimento di valutazione della domanda di contributo presentata dal ricorrente e di riesame della stessa e pertanto esso è soggetta al diverso termine di 20 giorni liberi antecedenti l’udienza pubblica parimenti previsto dall’art. 73 comma 1 Cod. proc. amm..    </h:div><h:div>Ciò premesso, Il Tribunale deve rilevare che il ricorso è infondato. </h:div><h:div>La definitiva ammissione solo parziale a contributo del secondo fabbricato (a seguito di richiesta di riesame presentata dal ricorrente e conseguente supplemento di istruttoria, con sopralluogo effettuato dai tecnici del S.G.SS.S. - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della regione Emilia-Romagna - è spiegata dall’Autorità commissariale sulla base di due distinti ordini di motivi, rilevanti che: a) “Il livello operativo viene riclassificato da E2 a E1, in quanto non si riscontra la presenza di due carenze strutturali la perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l’entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto. Il sopralluogo effettuato dai tecnici del SGSS ha riscontrato il medesimo quadro di danno non apportando elementi che permettano  la rivalutazione del livello operativo”; b) “La superficie ammessa a contributo è la sola superficie del piano terra del progetto di ricostruzione in quanto la  superficie al primo piano, sia in stato di fatto che in stato di progetto, non presenta accessi che permettono una fruizione agevole degli spazi per un fabbricato a destinazione produttiva ed idonee alla movimentazione delle merci e/o attrezzature con ausilio di mezzi meccanici”. </h:div><h:div> Ritiene il Collegio che entrambi tali capi di motivazione siano congrui ed esaustivi, soprattutto in quanto esplicativi di un esito della domanda di contributo proposta dal ricorrente per il secondo fabbricato ad uso produttivo che è stata oggetto di ben tre fasi procedimentali istruttorie, l’ultima delle quali, effettuata dai tecnici del S.G.S.S. regionale secondo il procedimento delineato dall’art. 12 ter dell’Ordinanza Commissariale n. 2 del 2017, ha avuto esito sostanzialmente confermativo delle precedenti istruttorie svolte dai tecnici dell’Autorità commissariale. Detta motivazione, nel suo complesso, oltre ad essere il risultato delle citate istruttorie, risulta del tutto ragionevole e coerente con la normativa e i principi vigenti in materia di erogazione di pubblici contributi, nonché con la specifica normativa relativa alla disciplina dei contributi per la ricostruzione post sisma del maggio 2012, ove si stabilisce che sia il richiedente il contributo pubblico a dovere comprovare l’esistenza degli specifici requisiti richiesti <corsivo>ex lege </corsivo>per beneficiare dell’aiuto pubblico. </h:div><h:div>L’odierno ricorrente non ha comprovato, invece, e sempre in relazione al secondo immobile, l’effettiva esistenza delle carenze strutturali dell’edificio evidenziate nella domanda di contributo, né ha in alcun modo dimostrato che il primo piano dell’edificio fosse effettivamente utilizzato – al momento degli eventi sismici e nei 36 mesi precedenti - quale deposito per sementi, balle di fieno, sacchi di concime e fitofarmaci.</h:div><h:div>Per quanto concerne la rilevata insussistenza delle carenze strutturali denunciate dal ricorrente, il Collegio osserva che nessun esame tecnico dell’edificio in questione ha evidenziato la presenza, nella muratura, di “malta friabile” per uno sviluppo uguale o maggiore del 40% della superficie totale, come invece è stato meramente affermato dal ricorrente. Al riguardo va anche sottolineato che è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere incluso nella carenza strutturale “malta friabile nella muratura”, tanto la malta quanto lo strato di intonaco, pur non essendo, quest’ultimo, un elemento strutturale degli edifici, ma di finitura degli stessi, con conseguente non computabilità delle superfici di edificio nelle quali è stata accertata la presenza di “intonaco distaccato” tra quelle (compromesse dalla presenza di “malta friabile”) che invece concorrono ad integrare la suddetta carenza strutturale ammessa a contributo. Con riferimento alla seconda carenza strutturale denunciata dal ricorrente: presenza, nell’edificio, di solai impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore a 1/3 dell’altezza, il Collegio deve parimenti rilevare l’infondatezza della relativa censura. Dagli atti di causa, e, in particolare, dalle stesse perizie allegate alla domanda e alla successiva richiesta di riesame, nonché dalle tavole inserite nella relazione tecnica redatta dai tecnici dell’Autorità commissariale regionale depositata in atti (v. relazione, tavole inserite alle pagg. 8 e 9), si evince chiaramente l’inesistenza di piani sfalsati dei solai all’interno dell’unità strutturale, non potendo riferirsi alcuna posizione sfalsata dei due solai laterali intermedi rispetto al solaio di copertura. Quest’ultima consiste, infatti, in un’unica struttura costituita – senza alcuna soluzione di continuità - dalle due porzioni laterali e dalla porzione centrale del solaio di copertura. Risulta infine infondato il motivo di doglianza con cui parte ricorrente ritiene illegittimo l’operato dell’Autorità commissariale per avere essa calcolato, ai fini dell’ammissione dell’intervento a contributo, unicamente la superficie relativa al piano terra dell’unità strutturale, posto che l’esclusione del primo piano dell’edificio dalla superficie utile per il calcolo del contributo spettante all’azienda agricola ricorrente trova ampia e convincente spiegazione nel fatto che i mezzi di produzione che la richiedente afferma fossero ordinariamente depositati all’interno di tale piano dell’edificio al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti (sementi, balle di fieno, sacchi di concime e fitofarmaci), oltre a non essere inclusi nel <corsivo>layout</corsivo> aziendale, nemmeno risultano coerenti con i piani colturali aziendali di quegli anni (all. 05b della relazione tecnica dell’Autorità Commissariale) in quanto essi “…dimostrano che l’azienda non ha prodotto fieno né nel 2012 né nel triennio precedente; dunque non aveva necessità di stoccare foraggi; quanto alla paglia, la necessità di disporre di superfici di ricovero non è credibile…in caso di un’improbabile necessità di ricovero temporaneo, per ovvie ragioni logistiche e di costi…non verrebbe certo alloggiata al primo piano dell’edificio, per giunta totalmente inidoneo allo scopo…”. Inoltre, l’azienda agricola non risulta disporre di mezzi di trasporto e di elevazione delle balle di fieno, né il primo piano dell’edificio risulta dotato di accessi idonei alla movimentazione di pesanti e ingombranti mezzi di produzione quali sono le balle di fieno nonché i sacchi di concimi e di sementi (v. quanto accertato dall’Autorità commissariale a pag. 12 della Relazione tecnica). </h:div><h:div>Per le suesposte ragioni, risultando oggettivamente non comprovate, da parte del ricorrente, tanto l’esistenza delle carenze strutturali denunciate nella domanda di contributo, quanto l’ammissibilità a contributo della superficie del primo piano dell’edificio, il ricorso è respinto. </h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, a giudizio del Collegio, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni esaminate nel corso del procedimento (tali da richiedere l’effettuazione di ben tre istruttorie), giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.                  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Ranon</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>