<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170095320230517181804424" descrizione="" gruppo="20170095320230517181804424" modifica="17/05/2023 20:00:44" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Carmine Cicchini" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00953"/><fascicolo anno="2023" n="00315"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00014" anno="2020"/></descrittori><file>20170095320230517181804424.xml</file><wordfile>20170095320230517181804424.docm</wordfile><ricorso NRG="201700953">201700953\201700953.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\520 Ugo Di Benedetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano tenca</firma><data>17/05/2023 20:00:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202000014">202000014\202000014.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 953 del 2017</corsivo>:</h:div><h:div>-	DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE ADOTTATO IL 14/6/2017 E NOTIFICATO IL 21/6 SUCCESSIVO, DI DINIEGO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E ABITABILITÀ;</h:div><h:div>-	DI OGNI ALTRO ATTO PRECEDENTE, PRESUPPOSTO, SUCCESSIVO E CONSEGUENTE.</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 14 del 2020</corsivo>:</h:div><h:div><corsivo>Gravame introduttivo</corsivo></h:div><h:div>-	DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 10/10/2019, CHE DICHIARA – AI SENSI DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/90 – L’INEFFICACIA DELLA SCIA PRESENTATA IL 23/12/2014 E DELLA VARIANTE DELL’11/3/2016, RELATIVE ALL’IMMOBILE A USO ARTIGIANALE DI VIA DELL’IRIDE N. 18;</h:div><h:div>-	DI OGNI ALTRO ATTO PRECEDENTE, PRESUPPOSTO, SUCCESSIVO E CONSEGUENTE.</h:div><h:div><corsivo>Motivi aggiunti depositati il 15/11/2021</corsivo></h:div><h:div>-	DEL PROVVEDIMENTO IN DATA 8/7/2021, RECANTE L’ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 953 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Carmine Cicchini, Gino Cicchini, Francoise Desplechin, Dolores Perez, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria De Cono e Nicolas Roger Jean Cicchini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via d’Azeglio n. 54;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv.to Elena Fabbri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini in entrambi i ricorsi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Carmine Cicchini, Gino Cicchini, Francoise Desplechin, Dolores Perez, Arch. Marco Gobbi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria De Cono e Nicolas Roger Jean Cicchini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via d’Azeglio n. 54;</h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Elena Fabbri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. I ricorrenti sono comproprietari di un fabbricato in Via dell’Iride n. 18 a Rimini (adibito a laboratorio artigianale e deposito avente 56,41 mq. di superficie utile) assentito con titolo del 20/5/2014 a seguito di condono edilizio <corsivo>ex</corsivo> L. 724/94 (istanza del 3/3/1995). Rappresentano che, nella pratica di sanatoria, era stato allegato il certificato di idoneità sismica (doc. 5), e che l’immobile interessato era quello rappresentato nell’elaborato grafico dello stato di fatto trasmesso il 10/9/2013 all’ufficio competente (doc. 4). </h:div><h:div>B. Sostengono di aver inoltrato, in data 23/12/2014, SCIA concernente opere di risanamento conservativo e restauro <corsivo>ex</corsivo> art. 13 comma 1 lett. c) della L.r. 15/2013, con allegati (doc. 7 e ss.). Questi ultimi sarebbero coerenti con la definizione dell’allegato unico alla L.r. essendo compreso anche il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Puntualizzano che la relazione tecnica (doc. 9) si esprimeva così: <corsivo>“sostituzione delle lamiere di tamponamento con nuove di pari spessore; sostituzione delle lamiere di copertura con nuove di pari spessore; sostituzione / nuovi infissi esterni con modifica delle dimensioni delle aperture; demolizione di tramezzi interni non portanti; rifacimento di elementi dell’orditura secondaria su una porzione di copertura; opere connesse alle precedenti”</corsivo>.</h:div><h:div>C. Siccome il Comune è rimasto silente, dopo 18 mesi si sarebbe consolidato il silenzio assenso, non suscettibile di incisione neppure in via di autotutela <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della L. 241/90 (nel frattempo i lavori sono stati eseguiti). </h:div><h:div>D. In data 11/3/2016 i comproprietari ricorrenti depositavano SCIA in variante non sostanziale per opere secondarie e di contorno (doc. 11), non riscontrata dall’Ente locale. </h:div><h:div>D.1 Il 23/1/2017 Cicchini Carmine inoltrava domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4 e 181 del D. Lgs. 42/2004 (doc. 12), ricadendo l’immobile nel limite di 150 metri dalla sponda del deviatore Ausa del fiume Marecchia, e lamenta che il Comune non ha assunto una determinazione nel termine perentorio di 180 giorni. </h:div><h:div>D.2 Osservano i ricorrenti che l’immobile era stato sanato ex L. 724/94 per la mancata incidenza dell’abuso sull’ambiente, per entità e caratteristiche (doc. 16) e che l’intervento è irrilevante ai fini paesaggistici <corsivo>ex</corsivo> DPR 13/2/2017 n. 31 (art. 2 allegato A, A2).</h:div><h:div>E. Rappresentano che nel seguito, completate le opere di cui alla SCIA suddetta, in data 9/8/2016 inoltravano domanda di rilascio della CCEA, ma il Comune restava silente nei 15 giorni previsti quale termine perentorio dall’art. art. 23 comma 4 della L.r. Improvvisamente, il 17/8/2016 comunicava la sottoposizione ad un controllo a campione ai sensi del comma 9 e soltanto il 21/10/2016 richiedeva un’integrazione documentale. Nel lasso previsto di 90 giorni dalla richiesta non venivano eseguiti sopralluoghi né ispezioni, prospettandosi vagamente irregolarità edilizie. </h:div><h:div>F. Parte ricorrente invoca la formazione del silenzio assenso in data 7/11/2016, per omessa pronuncia nel suddetto termine perentorio.</h:div><h:div>G. Dopo aver chiesto una proroga dei termini per produrre documentazione, il 18/5/2017 il Comune emetteva il preavviso di rigetto, e malgrado le controdeduzioni veniva emesso l’atto definitivo di diniego. Con esso l’amministrazione deduceva l’avvenuta sostituzione del fabbricato durante i lavori di cui alla SCIA 23/12/2014, in assenza di autorizzazione paesaggistica e sismica (così da rendere l’intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia in totale difformità dalla SCIA e non come restauro e risanamento conservativo): in particolare, la sostituzione delle lamiere di tamponamento esterne e della copertura equivarrebbe a demo-ricostruzione dell’edificio. Dalla relazione di accertamento accompagnatoria al preavviso di rigetto (formata a seguito del sopralluogo del 10/2/2017, doc. 24 ricorrente) si evince che oggetto di sanatoria era un manufatto precario realizzato con materiali misti (pali in legno e tubi innocenti) rimosso e ricostruito con travi e pilastri di acciaio e lamiere di tamponamento.</h:div><h:div>H. Con l’introdotto gravame r.g. 953/2017 i ricorrenti impugnato il provvedimento sfavorevole, esponendo i seguenti motivi in diritto:</h:div><h:div>I) Violazione dell’allegato alla L.r. 15/2013, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incompletezza della motivazione, travisamento, dato che il rinnovo e la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio rientrano testualmente nell’alveo del restauro e risanamento conservativo, e i ricorrenti hanno eseguito in modo fedele e puntuale le opere descritte nella SCIA del 23/12/2014 – mai contestata né rimossa – regolarmente eseguita e consolidatasi per irrimediabile decorso dei termini, senza che si configurino falsità (tra l’altro è pacifico che la volumetria e la sagoma dell’attuale edificio corrispondono a quanto legittimato con il condono emesso il 20/5/2014 - doc. 24); Il Comune pretende di riqualificare l’intervento oltre i limiti temporali assentiti.</h:div><h:div>II) Violazione dell’art. 23 della L.r. 15/2013, dato che la CCEEA è stata conseguita per effetto del silenzio assenso, come si evince dalla ricostruzione in fatto (la domanda è stata inoltrata il 9/8/2016 per cui l’iter avrebbe dovuto essere ultimato entro il 7/11/2016).</h:div><h:div>III) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e deficit istruttorio con riferimento alla violazione sismica, in quanto il provvedimento di condono è stato rilasciato previa acquisizione della certificazione pertinente, mentre il tecnico ha formato la relazione allegata alla SCIA 23/12/2014 ove attesta l’irrilevanza ai fini della pubblica incolumità a fini sismici (cd. IPRIPI).</h:div><h:div>IV) Eccesso di potere per travisamento vista l’applicazione del DPR 31/2017 al caso di specie, in quanto nell’ambito della pratica di condono è stata acquisita l’autorizzazione di compatibilità con il vincolo fluviale, e per le opere di cui si discorre il DPR ha semplificato il procedimento rendendo il titolo non necessario. </h:div><h:div>I. Il 18/7/2019, trascorsi altri 2 anni, il Comune avviava il procedimento di annullamento dell’efficacia della SCIA 2014 (doc. 29) e malgrado le osservazioni rassegnate dagli esponenti emetteva l’atto di rimozione. </h:div><h:div>I.1 Quest’ultimo dava conto dell’avvenuta realizzazione, a seguito delle dichiarazioni non veritiere del professionista incaricato, di un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza delle autorizzazioni abilitative presupposte (autorizzazioni paesaggistica e sismica, quest’ultima indispensabile in presenza di un’unica struttura di superficie superiore a 30 mq. ex art. A.3.1. lett. b) IPRIPI) e dell’interesse pubblico per l’impossibilità di verificare la sicurezza del fabbricato. </h:div><h:div>L. Con gravame r.g. 14/2020 i ricorrenti si dolgono del provvedimento di secondo grado, deducendo i seguenti motivi in diritto: </h:div><h:div>V) Violazione dell’art. 23 L.r. 15/2013, dell’art. 21-nonies L. 241/90, eccesso di potere per illogicità, travisamento, dal momento che le opere sono perfettamente conformi al progetto depositato nel 2014, e in realtà si disquisisce sulla sua corretta qualificazione come RRC o ristrutturazione (senza che affiori una rilevanza penale); peraltro, affiora un ritardo insostenibile, 5 anni dal deposito della SCIA e 2 dal diniego di SCEA, e non essendovi falsità accertata penalmente non si può derogare ai 18 mesi <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della L. 241/90, tenuto conto che è stato da tempo ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica (doc. 17) e la pratica IPRIPI, puntualmente espletata, è sufficiente.</h:div><h:div>VI) Erroneità nella qualificazione giuridica dell’intervento, e inoltre i ricorrenti hanno puntualmente eseguito quanto dichiarato nella descrizione (cfr. relazione tecnica del 2014) e la contestazione del Comune è tardiva. </h:div><h:div>M. Nel seguito, è stata adottata l’ordinanza di demolizione 8/7/2021, pervenuta il 15/7 (doc. 25), che nel prendere atto della declaratoria di inefficacia della SCIA ha assegnato 90 giorni per la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi. </h:div><h:div>N. Con motivi aggiunti depositati il 15/11/2021 parte ricorrente censura l’ulteriore provvedimento repressivo, enucleando i seguenti motivi in diritto:</h:div><h:div>VII) Invalidità derivata dai vizi che affliggono gli atti presupposti, che vengono riepilogati.</h:div><h:div>VIII) Eccesso di potere per travisamento con riguardo al presunto deficit di autorizzazione sismica, visto che è stata presentata la pratica IPRIPI (unica richiesta a fronte delle caratteristiche dell’intervento posto in essere).</h:div><h:div>V) Violazione di legge sull’irrogazione della sanzione <corsivo>ex </corsivo>art. 14 L.r. 23/2004, in quanto non è integrata alcuna delle ipotesi previste dalla norma (ristrutturazione edilizia, mancanza di titolo abilitativo, totale difformità).</h:div><h:div>N.1 Dopo la ricezione della notizia di avvio dell’esecuzione coattiva della rimessione in pristino (il 22/6/2022 e il 27/6/2022), in data 30/8/2022 gli esponenti hanno proposto istanza per la concessione di una misura interinale.</h:div><h:div>O. Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, chiedendo il rigetto del gravame. </h:div><h:div>P. Con ordinanza di questa Sezione 22/9/2022 n. 474, che ha disposto la riunione dei 2 gravami, la domanda cautelare è stata rigettata.</h:div><h:div>Q. All’udienza del 28/4/2023 i ricorsi riuniti e i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con i ricorsi riuniti, integrati da motivi aggiunti, parte ricorrente si duole dei provvedimenti comunali che hanno, rispettivamente, denegato il rilascio del CCEEA, annullato la SCIA del 23/12/2014 (e successiva variante) e infine ordinato la rimozione degli abusi e il ripristino dello stato dei luoghi. </h:div><h:div>I gravami sono infondati e devono essere rigettati. </h:div><h:div>1. In punto di fatto risulta che l’immobile preesistente era costituito da un agglomerato precario di materiali differenti (legno e tubi innocenti), mentre dopo la trasformazione è formato da travi e pilastri di acciaio e lamiere di tamponamento. Il raffronto delle fotografie acclara la denunciata demo-ricostruzione, anche se parte ricorrente insiste sul rinnovo e sulla sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio.</h:div><h:div>1.1 Sul punto si concorda con la difesa dell’amministrazione. Le opere interessano manufatti oggetto del provvedimento di condono del 20/5/2014, e sono descritte nella relazione paesaggistica agli atti del relativo procedimento (doc. 39 Comune, ricorso r.g. 14/2020): per esse era stata ottenuta l’autorizzazione postuma <corsivo>ex </corsivo>art. 159 D. Lgs. 42/2004 ai sensi dell’art 32 L. 47/1985 (doc. 45 Comune, ricorso r.g. 14/2020). Si trattava, nello specifico, dell’assemblaggio di materiali misti presso tre edifici, del tutto differente dall’acciaio che connota la nuova struttura, con travi, pilastri e lamiere di tamponamento (si vedano le fotografie, doc. 3, 4 e 21 amministrazione, ricorso r.g. 14/2020). </h:div><h:div>1.2 In buona sostanza, dal confronto tra lo stato dell’immobile prima e dopo la trasformazione si evince la corretta qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, anche alla luce delle riflessioni che seguono. </h:div><h:div>2. È stata più volte chiarita la differenza intercorrente tra le opere di ristrutturazione edilizia, per le quali è necessario dotarsi di un titolo edilizio, e di risanamento conservativo e manutenzione ordinaria o straordinaria, affermando che <corsivo>“La ristrutturazione edilizia si configura laddove, attraverso il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, si realizzi un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibile con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo che presuppongono, invece, la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie”</corsivo> (Consiglio di Stato, sez. VI – 21/11/2022 n. 10200). </h:div><h:div>2.1 Per giurisprudenza da tempo consolidata, la distinzione fra le categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia ha natura funzionale: essa non risiede nella tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo edilizio preesistente, mentre la ristrutturazione è tesa alla sua trasformazione. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo deve ritenersi consentita la sostituzione di parti anche strutturali e in generale di elementi costitutivi degli edifici e quindi anche un rinnovo sistematico e globale, purché nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali originari: eccedono dunque il risanamento conservativo e rientrano nella ristrutturazione gli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente, alterandone la morfologia e consistenza fisica (T.A.R. Toscana, sez. III – 20/10/2022 n. 1183). In altre parole, il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed un’alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile sono incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo (Consiglio di Stato, sez. VI – 26/9/2022 n. 8291). </h:div><h:div>2.2 Gli interventi da ultimo menzionati, in quanto caratterizzati dal mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, hanno la finalità di conservare l'organismo ovvero di assicurarne la funzionalità (Consiglio di Stato, sez. VI – 26/9/2022 n. 8284), nel rispetto dei suoi elementi tipologici (in specie, architettonici e funzionali), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone l'immagine caratteristica) e strutturali (concernenti la sua composizione di base). Come ha statuito il Consiglio di Stato, sez. VI – 15/9/2022 n. 7793, <corsivo>“"la caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell'edificio (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-09-2020, n. 5350)" (Consiglio di Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4701)”</corsivo>.</h:div><h:div>2.3 Sotto altro punto di vista la valutazione e la qualificazione giuridica degli interventi edilizi postula una considerazione unitaria degli stessi onde apprezzarne la rilevanza sotto il profilo urbanistico e la conseguente loro ascrizione alla relativa categoria ai fini dell'individuazione del titolo autorizzatorio al cui regime sono assoggettati (cfr. sentenza di questa Sezione 25/1/2023 n. 44).</h:div><h:div>2.4 Nel caso di specie è assente la finalità di conservazione, ossia il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto, essendosi modificata completamente la struttura esterna come si evince chiaramente dal materiale fotografico depositato. </h:div><h:div>3. Non persuade la dedotta formazione del silenzio assenso, non solo per la scorretta qualificazione dell’intervento ma anche per le dichiarazioni fuorvianti rese negli atti che componevano le pratiche. </h:div><h:div>3.1 L’istituto opera soltanto, com’è noto, in presenza di tutte le condizioni previste dalla norma e, in particolare, ove la documentazione sia completa degli elementi richiesti: il decorso dei termini fissati presuppone dunque in ogni caso la completezza della domanda (cfr., in materia di condono, sentenza sez. II – 17/10/2022 n. 799). </h:div><h:div>3.2 In primo luogo la parte ricorrente aveva dichiarato, per mezzo del proprio tecnico incaricato, che l’intervento non interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico (cfr. doc. 6 ricorrenti fascicolo r.g. 953/2017, SCIA del 23/12/2014 pag. 12). Era stata dunque indicata l’assenza di vincoli (mentre si rientra nel raggio di 150 metri dal torrente Ausa, come già noto nella pratica di sanatoria). L’inoltro dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (protocollo del 23/1/2017, doc. 22 Comune ricorso r.g. 14/2020) disvela una volontà antitetica a quanto dichiarato in precedenza. </h:div><h:div>3.3 In secondo luogo, sotto il profilo sismico era stata rappresentata la riconduzione nell’ambito di irrilevanza per la pubblica incolumità (punto 15 relazione di asseverazione SCIA 421/2016, doc. 10 Comune). Viceversa, era necessaria la preventiva autorizzazione sismica. Si riporta testualmente la relazione dell’ufficio sismica del 2/9/2019 (doc. 43 amministrazione gravame r.g. 14/2020) che racchiude riflessioni immuni da vizi, per cui <corsivo>“Assunto invece, come accertato in sede di sopralluogo (si veda la documentazione fotografica allegata al verbale dei controlli edilizi dell’Arch. Moreno Rossi), che la struttura originaria sia stata sottoposta ad un intervento di demolizione e ricostruzione, modificando la struttura in pali di legno e tubi innocenti, con struttura in tubolari in acciaio, e premesso che la DGR 687/2011 (vigente al momento dell’intervento), nel disciplinare gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, comprende al punto A.3.1 lett. b) i manufatti strutturalmente autonomi adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili, realizzati con struttura leggera, aventi dimensioni massime pari a 30mq ed altezza media inferiore o uguale a 3.00m (altezza valutata dall’estradosso della fondazione, all’estradosso della copertura), si possono verificare due situazioni. 1) il manufatto in esame è costituito da una unica struttura, avente superficie massima superiore a 30 mq e pertanto necessita sia di pratica sismica che di collaudo 2) il manufatto in esame è costituito da tre parti separate, le due più piccole rientrano nei limiti dimensionali imposti dalla DGR 687/2011 e pertanto non necessitano né di pratica sismica né di collaudo, mentre la terza supera sia i 30mq di superficie, che il limite di 3m per l’altezza totale (dovendo valutare l’altezza all’estradosso della copertura) pertanto si rileva la necessità sia di pratica sismica che di collaudo”</corsivo>.</h:div><h:div>4. La non rispondenza al vero delle dichiarazioni del tecnico è dunque acclarata e non può essere ridotta a una mera questione interpretativa, mentre le deduzioni circa la modestia dell’intervento e l’invarianza di sagoma e volume non sono elementi sufficienti a far ricondurre l’opera nell’alveo del risanamento conservativo. </h:div><h:div>4.1 Va altresì soggiunto che, ai sensi dell’art. 32 commi 1 e 3 del DPR 380/2001, le violazioni in materia anti-sismica e paesaggistica implicano totale difformità dal titolo.  </h:div><h:div>5. A questo punto può essere affrontata la questione inerente all’esercizio dell’autotutela, con il richiamo alla sentenza di questa Sezione 1/10/2021 n. 818 (che evoca il precedente n. 721/2020): <corsivo>&lt;&lt;1.6 "2.1 Il nostro ordinamento vede con particolare disfavore l'ottenimento di benefici originato da dichiarazioni false, e secondo l'indirizzo del Consiglio di Stato, sez. V - 15/3/2017 n. 1172 (che richiama sez. V - 3/2/2016 n. 404), in base all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità". 2.2 E’ stato chiarito che la dichiarazione deve essere "necessaria" ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso (Consiglio di Stato, sez. V - 6/7/2020 n. 4303 e i precedenti ivi citati; sez. V - 16/3/2020 n. 1872). Detta impostazione è stata ribadita, ad esempio, nell’affrontare le cause di esclusione nelle gare d'appalto, ove la giurisprudenza - pur ritenendo che l'esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configuri come causa autonoma di esclusione - ritiene però che, "qualora … la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio (l’aggiudicazione) e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità" (Consiglio di Stato, sez. III - 17/11/2015 n. 5240). 2.3 Il comma 2-bis dell’art. 21-nonies statuisce che l'amministrazione conserva il potere di intervenire dopo la scadenza del richiamato termine per l'annullamento d'ufficio (18 mesi) proprio nel caso in cui i provvedimenti amministrativi siano stati "conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato", seppur previo accertamento con sentenza passata in giudicato. 2.4 Il T.A.R. Lombardia Brescia, nella sentenza della sez. I - 12/6/2018 n. 574, ha richiamato il proprio precedente 9/6/2017 n. 765 che si era pronunciato sulla medesima questione di diritto argomentando nel modo seguente: "- che, laddove una concessione edilizia sia stata ottenuta in base ad una falsa rappresentazione dello stato effettivo dei luoghi negli elaborati progettuali, al Comune è consentito di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto concessorio senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III - 7/11/2016 n. 5141 - che risulta appellata - e la giurisprudenza citata, tra cui la pronuncia di questo T.A.R. - 20/11/2002 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VI - 12/05/2016 n. 2416, ad avviso del quale in materia di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi, quando l'operato dell'amministrazione sia stato fuorviato dall'erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull'interesse pubblico, che va individuato nell'aspirazione della collettività al rispetto della disciplina urbanistica, e in questi casi, si è quindi al cospetto di un atto vincolato); - che, in definitiva, l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo è in re ipsa nel caso ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione dolosa o colposa, della realtà da parte del relativo destinatario, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento autorizzativo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII - 13/6/2017 n. 3-OMISSIS-, che risulta appellata; si veda anche T.A.R. Reggio Calabria - 7/6/2017 n. 527); - che la discrezionalità dell'amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l'interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso (Consiglio di Stato, sez. IV - 14/6/2017 n. 2885)". La sentenza n. 574/2018 è stata confermata, proprio sul punto dell’autotutela doverosa dal Consiglio di Stato, sez. IV - 24/4/2019 n. 2645, che ha ulteriormente sancito che "la non veridicità di quanto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e vincola l’Amministrazione, ormai priva di ogni margine di discrezionalità, a disporre la decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447) …".&gt;&gt;</corsivo>.  </h:div><h:div>5.1 Ne deriva che, nel caso affrontato, l’amministrazione ben poteva rimuovere in autotutela gli effetti prodotti dalla SCIA del 2014 e dalla variante del 2016, ed è di conseguenza legittimo il diniego della CCEEA.</h:div><h:div>6. In conclusione i gravami riuniti, assistiti da motivi aggiunti, sono infondati e devono essere rigettati. </h:div><h:div>7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, integrati da motivi aggiunti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Rimini la somma di 5.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Angelica</h:div><h:div>Stefano Tenca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>