<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170091620230626180029061" descrizione="" gruppo="20170091620230626180029061" modifica="26/06/2023 19:40:14" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00916"/><fascicolo anno="2023" n="00412"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170091620230626180029061.xml</file><wordfile>20170091620230626180029061.docm</wordfile><ricorso NRG="201700916">201700916\201700916.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\520 Ugo Di Benedetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>umberto giovannini</firma><data>26/06/2023 19:40:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>ORDINANZA COMUNALE N.255/2017 EMESSA DAL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA CON LA QUALE HA STABILITO ALCUNI OBBLIGHI PER I SOGGETTI CHE RENDONO DISPONIBILI I PROPRI IMMOBILI PER L'ACCOGLIENZA DI STRANIERI IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O RICHIEDENTI ASILO</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 916 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Caleidos Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pisanu, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Trento e Trieste 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Finale Emilia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2023, il dott. Umberto Giovannini e udito, per la parte ricorrente, l’avv. Pierpasquale Monea, in delegata sostituzione dell’avv. Enrico Pisanu, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La presente causa verte sulla legittimità, alla luce dei motivi esposti nell’atto introduttivo del giudizio, dell’ordinanza in data 18/9/2017 n. 255, con la quale il Sindaco del comune di Finale Emilia ha disposto, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000) alcuni obblighi per i soggetti che rendono disponibili i propri immobili, a qualsiasi titolo, per l’accoglienza di stranieri in attesa del riconoscimento dello <corsivo>status </corsivo>di rifugiato o richiedenti asilo, prevedendo, nei confronti dei medesimi, in caso di inottemperanza, l’irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p. </h:div><h:div>E’ parte ricorrente Caleidos Cooperativa Sociale ONLUS, che è il soggetto gestore dei servizi per l’immigrazione e, in particolare, dal mese di marzo dell’anno 2014 del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso strutture site all’interno dell’ambito territoriale della provincia di Modena. Tali servizi sono resi dalla ricorrente sulla base della stipula di apposite convenzioni con U.T.G. – Prefettura di Modena. </h:div><h:div>A seguito dell’adozione, in data, 18/9/2017 dell’ordinanza impugnata emessa dal Sindaco di Reggio Emilia, la Cooperativa ricorrente ha subito un’illegittima lesione dei propri legittimi interessi inerenti il citato servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, con la conseguenza che la Cooperativa esponente chiede l’annullamento di detta ordinanza sindacale per i motivi in diritto di seguito esposti. Violazione degli artt. 50, c. 5 e 54, c. 4 T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 2000, in quanto, nella specie, non sussistono i presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. Innanzitutto la Cooperativa ricorrente rileva che, nella specie, il Sindaco di Finale Emilia non ha evidenziato nell’ordinanza <corsivo>extra ordinem adottata, </corsivo>l’esistenza di una situazione di grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica, caratterizzata inoltre da una eccezionalità e imprevedibilità, che egli intende fronteggiare e risolvere mediante l’utilizzo di misure straordinarie e di carattere necessariamente provvisorio e che non risultano affrontabili e rimediabili con i mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento giuridico. Dall’esame dell’ordinanza impugnata non è dato rinvenire alcuna specifica emergenza sanitaria o di igiene pubblica e nemmeno sono indicati gli specifici motivi che impongano la necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, o, ancora, che rechino pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, come prevede la normativa richiamata negli artt. 50 T.U.E.L. L’ordinanza in oggetto nemmeno indica l’esistenza di situazioni emergenziali di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui porre rimedio con misure <corsivo>extra ordinem </corsivo>ex art. 54, c. 4 T.U.E.L..  </h:div><h:div>L’ordinanza è invece motivata unicamente sulla base della circostanza secondo cui: “l’insediamento sul territorio di gruppi di migranti espone il territorio, e la comunità locale a potenziali fenomeni di degrado urbano e sociale a mente di quanto diffusamente accaduto in numerose zone del territorio nazionale…” (v. ord. sindacale pag. n. 2). L’ordinanza non è pertanto riferita a situazioni attuali, risultando un generico collegamento con eventuali, potenziali fenomeni di degrado che risultano del tutto disancorati sia dall’attualità sia dal territorio del comune di Finale Emilia. </h:div><h:div>Con il secondo mezzo di gravame, la Cooperativa ricorrente evidenzia che la gravata ordinanza sindacale risulta viziata da eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e del travalicamento delle attribuzioni riconosciute al Sindaco. </h:div><h:div>Nel dettaglio, il Sindaco del Comune di Finale Emilia ha prescritto alcuni obblighi nei confronti dei proprietari di beni immobili siti nel territorio comunale, tra i quali vi è quello di comunicare preventivamente alla civica amministrazione la loro partecipazione a bandi indetti da qualsiasi Organo Pubblico ai fini della gestione dell’accoglienza di migranti e la sottoscrizione dei relativi accordi e contratti e quello di trasmettere una relazione quindicinale concernente l’organizzazione dei suddetti immobili. La mancata ottemperanza a tali obblighi è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. </h:div><h:div>Ritiene la ricorrente che le comunicazioni e le prescrizioni richieste con l’ordinanza sono già poste in essere dagli utenti (attuali destinatari del provvedimento sindacale) ma nell’ambito di un procedimento di competenza della locale Autorità Statale di Pubblica Sicurezza che prevede la collaborazione di organismi quali  la Cooperativa ricorrente che – come si è detto, sulla base di apposite convenzioni con le Prefetture – gestiscono in ambito provinciale l’ospitalità ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la loro collocazione in apposite strutture. </h:div><h:div>Con ulteriore rilievo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 Cost. in quanto il Sindaco, con l’ordinanza impugnata persegue in realtà finalità discriminatorie nei confronti dei richiedenti protezione, in quanto cittadini stranieri per lo più provenienti dal Continente africano.  </h:div><h:div>Il Comune di Finale Emilia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 28 aprile 2023, la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale. </h:div><h:div>Il Collegio deve osservare che risulta fondato il primo mezzo d’impugnazione, con il quale l’Amministrazione statale ricorrente censura la gravata ordinanza adottata dal Sindaco del comune di Finale Emilia per inesistenza dei presupposti previsti <corsivo>ex lege </corsivo>(artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000) per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente. </h:div><h:div>L’ordinanza impugnata, come si è detto emessa dal Sindaco in data 18/9/2017 avvalendosi dei propri poteri <corsivo>extra ordinem </corsivo>indicati negli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 2000, risulta motivata sulla base dell’esigenza di ordinare “Ai proprietari (persone fisiche e giuridiche) di beni immobili o comunque ai soggetti che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporne, di comunicare preventivamente all’amministrazione locale la sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le possibili finalità l’ospitalità di richiedenti asilo. In base a quanto dispone l’ordinanza, gli stessi proprietari o conduttori o gestori di immobili siti nel Comune di Finale Emilia devono inoltre comunicare all’Ente, entro 5 giorni dal deposito dell’istanza, la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi pubblica amministrazione volti all’affidamento del servizio di ospitalità e gestione dell’emergenza richiedenti asilo, con ulteriore comunicazione, da parte degli stessi soggetti, riguardo alla loro partecipazione l’esito del bando entro 5 giorni dall’uscita delle graduatorie. Ulteriore obbligo ricadente sui proprietari o conduttori o gestori di immobili siti nel Comune è quello di comunicare al Comune, entro il termine di gg. 15, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni stipulati con gli Enti ed Amministrazioni pubbliche deputate alla gestione dell’emergenza profughi.</h:div><h:div>Ulteriori obblighi in capo ai suddetti titolari d’immobili sono previsti al punto n. 4 dell’ordinanza, con riferimento alla imposta produzione del relativo contratto stipulato con la Prefettura o con altro organo dello Stato a ciò deputato con indicazione dell’immobile di riferimento dell’atto di agibilità dei locali, della durata del rapporto, del numero di persone richiedenti asilo da ospitare nella struttura e allegazione in copia della conformità degli impianti dell’immobile.  Ulteriore obbligo imposto ai suddetti soggetti è quello di inviare al Comune Relazione quindicinale riferita all’organizzazione interna della struttura e a tutte le informazioni relative ai soggetti che in essa alloggiano. </h:div><h:div>Il Collegio osserva che dalla semplice lettura della gravata ordinanza sindacale risulta chiaramente che essa sia stata emessa in mancanza dei necessari presupposti di legge affinché il Sindaco possa adottare provvedimenti extra <corsivo>ordinem </corsivo> ex artt. 50 e 54 T.U.E.L.. </h:div><h:div> Nel caso di specie manca innanzitutto, quella situazione di pericolo attuale per la sicurezza pubblica dei cittadini che non è oggettivamente affrontabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento, ma che solo attraverso la tempestiva adozione di ordinanza ex art. 50 TUEL al fine di fronteggiare ed eliminare una situazione di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini. </h:div><h:div>Il Sindaco, nell’ordinanza, fa si riferimento ad una situazione emergenziale riferita, in via generale, alle problematiche connesse alla collocazione dei richiedenti asilo nel territorio nazionale, ma tale considerazione risulta nella specie inconsistente ed irrilevante, non riflettendo essa una specifica ed attuale situazione di pericolo incombente sulla cittadinanza locale; a tutto concedere potendo essa ricondursi ad una situazione presente su tutto il territorio nazionale che risulta però affrontata e gestita dalle preposte Autorità (nella specie: le Prefetture) utilizzando gli ordinari strumenti giuridici a tal fine predisposti dall’ordinamento. Dall’esame dell’ordinanza impugnata non è inoltre dato rilevare il riferimento ad alcuna specifica emergenza di tipo sanitario o inerente l’igiene pubblica o, ancora, di accertato degrado urbano che sia stata accertata nel territorio del comune di Finale Emilia. Al riguardo, l’unico collegamento fatto dal Sindaco a siffatte situazioni compare nelle considerazioni preliminari dell’ordinanza, laddove si afferma che “l’insediamento sul territorio di gruppi di migranti espone il territorio e la comunità locale a potenziali fenomeni di degrado urbano e sociale, a mente di quanto diffusamente accaduto in numerose zone del territorio nazionale…”. Al riguardo, il Collegio deve osservare che le riferite considerazioni del Sindaco si palesano del tutto generiche, inconferenti e prive del requisito dell’attualità, risultando esse palesemente inidonee a motivare l’ordinanza contingibile e urgente dallo stesso adottata.   </h:div><h:div>Ulteriore elemento che risulta mancante nell’ordinanza impugnata e che invece necessariamente caratterizza le ordinanze contingibili e urgenti è il termine di efficacia della stessa, consentendo l’ordinamento l’uso di misure <corsivo>extra ordinem </corsivo>(che attribuiscono poteri che comprimono i diritti e gli interessi dei privati con strumenti diversi da quelli tipici ordinariamente indicati dalla legge) solo entro i limiti temporali strettamente necessari per eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare. </h:div><h:div>L’ordinanza impugnata nemmeno spiega le ragioni di urgenza che imporrebbero al Sindaco di adottare tale eccezionale strumento, posto che essa si limita a porre diversi obblighi ai proprietari e ai gestori di immobili interessati a farli abitare dai soggetti richiedenti asilo, in tal modo manifestando l’intento di gestire a livello comunale, le procedure relative agli immigrati e richiedenti asilo con specifico riferimento alla sistemazione degli stessi negli immobili dei privati siti nel territorio comunale. </h:div><h:div>Sotto quest’ultimo profilo, l’ordinanza impugnata risulta illegittima anche per eccesso di potere riguardo alla specifica figura sintomatica di tale vizio del travalicamento di potere (<corsivo>rectius:</corsivo> sviamento di potere, nella specie avendo il Sindaco utilizzato l’ordinanza contingibile e urgente a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento e per l’esercizio di poteri non attribuitigli dalla legge. </h:div><h:div>Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza sindacale impugnata.     </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.          <corsivo>
				</corsivo>
			</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata. </h:div><h:div>Condanna il Comune di Finale Emilia, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio che si liquidano per l’importo complessivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Angelica</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>