<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170080520230615195022249" descrizione="" gruppo="20170080520230615195022249" modifica="19/06/2023 20:14:44" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Polo Enrico in proprio e n.Q. di L.R.P.T. della Societa' Milleuno Spa" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00805"/><fascicolo anno="2023" n="00384"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170080520230615195022249.xml</file><wordfile>20170080520230615195022249.docm</wordfile><ricorso NRG="201700805">201700805\201700805.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\520 Ugo Di Benedetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>umberto giovannini</firma><data>19/06/2023 20:14:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Giovannini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>A)dell’ordinanza del Sindaco del comune di Modena in data 13 marzo 2017, avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, commi 6 e 7 a) del T.U.L.P.S., istallati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”B) di </h:div><h:div>ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l'ODG n. 45/2015, approvato dal Consiglio Comunale di Modena all'esito della seduta del 21 maggio 2015 e recante “Azioni per la prevenzione e il contrasto del gioco di azzardo legale e illegale”</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 805 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Polo Enrico in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Milleuno Spa, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Modena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maini e Claudia Giovanardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso, il sig. Enrico Polo, nella sua qualità di legale rappresentante della società MILLEUNO s.p.a., a seguito dell’opposizione presentata dal resistente comune di Modena, ha trasposto dinanzi al giudice amministrativo il ricorso amministrativo straordinario che era stato originariamente inoltrato al Capo dello Stato e con cui  la società ricorrente chiedeva e chiede ora al giudice amministrativo l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Modena in data 13/3/2017, recante la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110 c. 6 e c. 7 a) del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati. Osserva il Collegio che Milleuno s.p.a. società gestisce una sala bingo nel comune di Modena, all’interno della quale essa svolge anche attività di raccolte delle giocate con apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 T.U.L.P.S., sostiene l’illegittimità della gravata ordinanza sindacale, sulla base dei motivi in diritto di seguito esposti.</h:div><h:div>Violazione art. 50, c. 7 T.U.E.L. nonché eccesso di potere riguardo ai profili della carenza o erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria. Il potere sindacale di intervenire riducendo gli orari di apertura delle sale giochi e sale scommesse è soggetto ai presupposti accertamenti circa la ricorrenza di effettive e documentate esigenze connesse all’effettivo impatto economico e sociale del fenomeno dell’intrattenimento lecito derivante dall’utilizzo di macchinari di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. In definitiva, secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto, tramite adeguata e approfondita istruttoria, fornire dati dai quali emerga la maggiore pericolosità per la salute delle persone degli apparecchi di cui all’artt. 110 c. 6 T.U.L.P.S. rispetto ad altri servizi di gioco. A tale scopo non risultano sufficienti le semplici statistiche elaborate dalle Aziende Sanitarie di riferimento, non coincidendo i dati in esse riportati con l’ambito territoriale del Comune di Modena ed essendo esse prive del necessario collegamento con la complessiva situazione degli ambiti comunali limitrofi. Ritiene la ricorrente che il previsto regime orario di apertura dei locali debba costituire il risultato di un’eventuale differenziazione tra i vari periodi di attività, allo scopo di effettuare un giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica dall’altra. Nel caso in esame, invece, il Sindaco di Modena ha illegittimamente compresso la possibilità di utilizzo degli apparecchi da gioco lecito di cui all’artt. 110, c. 6 lett. a) e b) T.U.L.P.S. limitandosi a citare e richiamare dati generici e non specificamente riferiti al territorio comunale. L’apparato motivazionale del provvedimento impugnato si rivela manifestamente viziato anche sul piano logico; da un lato, è del tutto indimostrata la correlazione tra l’utilizzo degli apparecchi da gioco e gli affermati rischi per la salute pubblica, dall’altro lato non si evidenzia come una limitazione del loro funzionamento potrebbe effettivamente, quanto efficacemente, ovviare alle situazioni descritte nel corpo del medesimo. La carenza di istruttoria e di proporzionalità dell’atto impugnato emerge anche dalla mancanza di misure di contrasto all’offerta di gioco non regolamentata (illegale e irregolare) parimenti presente nel territorio comunale. </h:div><h:div>Sotto diverso profilo, l’ordinanza impugnata, da un lato penalizza ingiustamente i locali di esercizio (come quello gestito dalla ricorrente) che sono più organizzati e sicuri in termini di legalità e sicurezza, con costi fissi che non possono trovare il necessario ammortamento nel prescritto orario di apertura e di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 lett. a) e b) T.U.L.P.S. e, dall’altro lato, avvantaggia irrazionalmente le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi commerciali e di somministrazione e, comunque, i locali frequentati anche dai minori degli anni diciotto, all’interno dei quali vengono offerti in via principale prodotti e servizi diversi da quelli di gioco lecito con vincite in denaro nonché sprovvisto di personale preposto ai controlli sui consumatori-giocatori. Ne consegue che la fissazione di un orario unico e indifferenziato per gli apparecchi con vincita in denaro è, con riferimento alle sale bingo ed alle sale gioco ad esso adiacenti, non proporzionata ed inidonea a contemperare i diversi interessi contrapposti, svolgendo tali esercizi la propria attività prevalentemente durante gli orari notturni (quelli maggiormente penalizzati dall’ordinanza) al contrario delle altre tipologie di locali che, dopo le ore 22,00 sono già chiuse indipendentemente dal limite imposto dal provvedimento comunale, con conseguente illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata.</h:div><h:div>Il comune di Modena, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 13 aprile 2023, la causa è stata chiamata ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. </h:div><h:div>Il Tribunale deve osservare che è infondato il primo mezzo di impugnazione, rilevante asserita violazione dell’art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 2021. Dalla stessa ordinanza impugnata emerge, infatti, che la civica amministrazione resistente ha compiuto una seria istruttoria volta ad individuare e ad approfondire la situazione del Comune di Modena riguardo alla diffusione del gioco d’azzardo patologico nel proprio territorio. Dal quadro risultante dai suddetti accertamenti (con particolare riferimento ai dati contenuti nella delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 2307/2016 di approvazione del “Programma Regionale Dipendenze Patologiche – obiettivi 2017-2019” nonché dai dati comunicati dalla Questura di Modena e dal Distretto AUSL di Modena, ) è emersa una situazione oggettivamente critica riguardo all’attuale diffusione del fenomeno della “ludopatia” che nel 2016 – in base ai dati raccolti – interessava ben 2.032 cittadini residenti nel comune di Modena su un totale di 184.727 abitanti (v. doc. n. 1 Comune), dato, questo,  che va necessariamente integrato dalle ulteriori numerose persone che, pur affette da ludopatia, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali (v. Cons. Stato sez. V, 20/10/2020 n. 6331). </h:div><h:div>Anche questo T.A.R. si è pronunciato su tale questione, <corsivo>in toto </corsivo>condividendo il largamente prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa ove riconosce che “…nell’attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (v. TAR Emilia-Romagna –BO- sez II, 15/10/2021 n. 858). </h:div><h:div>Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, che la gravata ordinanza comunale risulta esaurientemente istruita e dotata di consistente apparato motivazionale. </h:div><h:div>Per quanto concerne l’argomentazione della ricorrente in merito alla ritenuta non proporzionalità degli orari di apertura delle sale giochi fissati dal Comune di Modena nell’ordinanza impugnata, il Collegio ne deve parimenti rilevare la palese infondatezza. </h:div><h:div>Nella specie, infatti, l’apertura dei locali è stata determinata in otto ore giornaliere (tre ore al mattino e cinque ore al pomeriggio) che anche secondo la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della specifica questione costituisce orario potenzialmente in grado di perseguire l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco d’azzardo patologico, contemperando però tale finalità nel redigere un orario di apertura degli esercizi che tenga effettivamente conto anche degli interessi economici degli imprenditori del settore imponendo loro il minor sacrificio possibile (v. Cons. Stato sez. V, 26/8/2020 n. 5225; 20/2/2017 n. 746; 23/12/2016 n. 5443; T.A.R. Veneto, sez. III, 2/9/2021 n. 1056 T.A.R. BO, sez. II n. 858 del 2021 cit.).</h:div><h:div>Nemmeno coglie nel segno la censura con cui la ricorrente sostiene – in sostanza – l’inutilità della misura che riduce gli orari delle sale giochi/scommesse proprio in relazione alla finalità sottesa a detta misura di prevenzione: contrasto e riduzione del fenomeno della ludopatia. Il Collegio deve osservare, al riguardo, che anche a tenere in disparte quanto affermato dalla copiosa giurisprudenza che si è occupata dell’efficacia della misura di riduzione dell’orario di apertura degli esercizi di sala giochi (v. Cons. Stato sez. V. n. 5225 del 2020 cit. T.A.R. –BO- sez. II n. 858 del 2021 cit.), vi è pur sempre l’autorevole sentenza della Corte costituzionale con la quale il Giudice delle Leggi ha riconosciuto nella riduzione degli orari delle sale giochi una legittima misura di contrasto al fenomeno della ludopatia (v. Corte Costituzionale 18/7/2014 n. 220).                    </h:div><h:div>Infine, anche il rilievo della ricorrente concernente l’asserita illogicità e ingiustificata lesività per le sale giochi dell’individuazione di un unico orario giornaliero di apertura dei relativi esercizi ( dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 22,00 per complessive n. 8 ore di apertura) non coglie nel segno. </h:div><h:div>L’unicità dell’orario in questione per le sale giochi e la lamentata accentuata lesività dello stesso per i gestori rispetto agli orari dei bar e delle tabaccherie i cui gestori non subiscono alcun <corsivo>vulnus </corsivo>dalla chiusura imposta alle 22,00 (essendo tali esercizi già chiusi a quell’ora) è oggettivamente giustificata dalla <corsivo>ratio </corsivo>della riferita disciplina, con la quale il Comune – sempre perseguendo le citate primarie finalità di prevenzione, contrasto e riduzione del fenomeno della ludopatia – ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari (v. Cons. Stato, sez. V, n. 6331 del 2020).</h:div><h:div>Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. <corsivo>
				</corsivo></h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Modena, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l’importo complessivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Angelica</h:div><h:div>Umberto Giovannini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>