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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20170073420190629120212586" descrizione="" gruppo="20170073420190629120212586" modifica="7/4/2019 11:54:48 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="00734"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00604"/>
            <urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <wordfile>20170073420190629120212586.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201700734">201700734\201700734.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2017\201700734\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Giuseppe Di Nunzio</firma>
            <data>04/07/2019 11:54:48</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>ugo de carlo</firma>
            <data>02/07/2019 09:37:38</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>04/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Di Nunzio,	Presidente</h:div>
            <h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento della Questura della Provincia di Modena, notificato il 15/7/2017, con cui veniva disposta la revoca della carta di soggiorno del ricorrente; di tutti gli atti interni al procedimento amministrativo avviato per il rinnovo del permesso di soggiorno, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto da </h:div>
            <h:div>Tarek Nasar, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nicotra, domiciliato presso la Segreteria Tar in Bologna, via D'Azeglio, 54; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via Guido Reni, 4; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Francesco Nicotra e Laura Paolucci;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca della carta di soggiorno adottato in quanto si erano rivelati ideologicamente falsi i documenti sulla cui scorta era stata rilasciata; in particolare veniva rilevata una carenza del reddito annuo sufficiente al sostentamento del ricorrente.</h:div>
         <h:div>Il primo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 7 e 10-bis L. 241/90 poiché non era stato comunicato né l’avvio di un procedimento di ufficio, né il preavviso di rigetto. </h:div>
         <h:div>In questo modo era stato impedito il contraddittorio procedimentale che avrebbe consentito al ricorrente di presentare documenti ed osservazioni atte a giustificare un reddito sufficiente alla permanenza in Italia.</h:div>
         <h:div>Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria.</h:div>
         <h:div>Nel provvedimento sono contenute solo alcune motivazioni standardizzate non calate nel caso concreto che non fanno alcun riferimento agli elementi di fatto o di diritto posti a sostegno di tali motivazioni.</h:div>
         <h:div>Non è stata esaminata con sufficiente esattezza la condizione reddituale del ricorrente.</h:div>
         <h:div>Il terzo motivo censura l’eccesso di potere per difetto dei presupposti essendo il provvedimento fondato sul presupposto errato secondo cui il ricorrente sarebbe stato ed è titolare di un reddito annuo insufficiente ai fini del proprio sostentamento.</h:div>
         <h:div>Nonostante la normativa fissi una soglia minima del reddito ancorata alla pensione minima sociale, nei rapporti che si dipanano per molti anni è ammissibile un occasionale mancato rispetto della soglia se successivamente viene reperita un’attività lavorativa che garantisca la capacità di autonomo mantenimento dell’extracomunitario.</h:div>
         <h:div>L’art. 9, comma 1, ai fini della richiesta della carta di soggiorno CE di lungo periodo richiede per la richiesta di dimostrazione della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b);  il successivo comma 7 dello stesso art. 9, che disciplina dettagliatamente i casi di  revoca della carta di soggiorno di lungo periodo, non prevede la revoca per il venir  meno dei requisiti di carattere economico previsti per il rilascio, limitandosi a richiamare tra i requisiti per il rilascio quelli relativi alla condotta di cui al comma 4  dello stesso articolo 9.</h:div>
         <h:div>Con riferimento alla fattispecie di cui si discute, il ricorrente ha lavorato negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in Francia come dipendente come risulta dai documenti allegati ed ha percepito in tali anni i seguenti redditi:</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2009 un reddito annuo pari ad euro 3.012,96 + il reddito dichiarato in Italia pari ad euro 801,00;</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2010 ha svolto attività lavorativa presso Cremonini Samanta;</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2011 un reddito annuo pari ad euro 7.943,86;</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2012 un reddito annuo pari ad euro 8.319,59;</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2013 un reddito annuo pari ad euro 10.026,77;</h:div>
         <h:div>- nell’anno 2014 un reddito annuo pari ad euro 2.063,66 + il reddito dichiarato in Italia (DOC. 6);</h:div>
         <h:div>A fronte di questi anni in cui ha percepito un reddito tale da garantirgli mezzi di sostentamento sufficienti, l’odierno ricorrente, nell’ultimo biennio, ha subito la generale situazione di crisi economica del Paese che gli ha fatto perdere il precedente posto di lavoro; ciononostante egli si è comunque adattato ad una situazione lavorativa instabile e precaria conseguendo un reddito, sia pur inferiore alle soglie minime previste. Nel frattempo lo stesso si è iscritto alle liste di collocamento ai fini della ricerca di un nuova occupazione regolare.</h:div>
         <h:div>La Questura inoltre contesta la falsità del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel 2010 con Cremonini Samanta, La falsità della dichiarazione si baserebbe sul fatto che per il contratto stipulato non sarebbero state versate contribuzioni.</h:div>
         <h:div>La mancanza di un contraddittorio procedimentale ha impedito al ricorrente di poter dimostrare che il rapporto era realmente sussistito e che non erano stati pagati i contributi.</h:div>
         <h:div>Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div>
         <h:div>Il Collegio chiedeva in via istruttoria alla Questura di Modena con due ordinanze l’invio della documentazione utile a conoscere su quali basi fosse stato adottato il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>La richiesta rimaneva inevasa ed il Collegio riteneva in ambito cautelare di dare rilievo alle considerazioni contenute nel provvedimento.</h:div>
         <h:div>Successivamente veniva fissata l’udienza di merito anche a seguito di due istanze di fissazione da parte del ricorrente ed anche in questo caso l’Amministrazione non inviava alcun documento a supporto del provvedimento.</h:div>
         <h:div>Il ricorso appare fondato.</h:div>
         <h:div>Innanzitutto essendo quello di revoca un procedimento iniziato d’ufficio era obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione che ha lo stesso scopo che ha il preavviso di rigetto nei procedimenti sorti su richiesta di parte.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente ha conosciuto il procedimento solamente quando gli è stato notificato il provvedimento impugnato che non gli consentiva di permanere nel territorio nazionale.</h:div>
         <h:div>Se fosse stato instaurato il contraddittorio procedimentale, il ricorrente avrebbe potuto comunicare i documenti relativi al suo lavoro in Francia che ha allegato al ricorso ed offrire chiarimenti sul rapporto di lavoro con Cremonini Samanta</h:div>
         <h:div>La mancanza del requisito reddituale per un singolo anno non può essere motivo di revoca automatica della carte di soggiorno ( attualmente permesso per soggiornanti di lungo periodo ) ma deve essere valutato complessivamente sia per quanto riguarda il  numero di anni in cui non si è raggiunta la soglia minima, sia relativamente all’entità dello scostamento.</h:div>
         <h:div>Alla luce delle risultanze in atti e tenuto conto della condotta dell’Amministrazione che, come già ricordato nella seconda ordinanza istruttoria, sarebbe stata valutata ex art. 64, comma 4, c.p.a. il provvedimento merita di essere annullato affinchè l’Amministrazione in contraddittorio con il ricorrente riesamini complessivamente la situazione, valutando funditus la sussistenza o meno del requisito reddituale.</h:div>
         <h:div>Trattandosi di un accoglimento per ragioni procedurali e non di merito il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="26/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Roberta Ranon</h:div>
            <h:div>Ugo De Carlo</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
