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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140046320150130122452685" descrizione="" gruppo="20140046320150130122452685" modifica="04/02/2015 11:47:40" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2014" n="00463"/><fascicolo anno="2015" n="00131"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20140046320150130122452685.xml</file><wordfile>20140046320150130122452685.doc</wordfile><ricorso NRG="201400463">201400463\201400463.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Bologna\Sezione 1\2014\201400463\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alberto Pasi</firma><data>04/02/2015 11:47:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ugo Di Benedetto</firma><data>30/01/2015 12:28:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/02/2015</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alberto Pasi,	Presidente FF</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia n. 229 del 29/11/2013 con il quale è stato bandito il concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-STO/07;</h:div><h:div>- del decreto rettorale n. 4/2014 prot. n. 925/2014 del 20/01/2014 con il quale sono stati designati i membri della Commissione giudicatrice del concorso;</h:div><h:div>- dei risultati della valutazione comparativa per l'assegnazione di un posto di ricercatore universitario nella disciplina Storia del cristianesimo e delle chiese ( settore disciplinare M-STO/07) presso il dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio-Emilia;</h:div><h:div>- dei verbali della Commissione giudicatrice per il concorso di cui sopra( in particolare del verbale  del giorno 13.2.2014 );</h:div><h:div>- del decreto rettorale n. 61 del 3 marzo 2014;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 463 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>Maria Teresa Fattori, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Universita' degli  Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio eletto presso Vittorio Miniero in Bologna, viale Aldini N.28; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Federico Ruozzi, rappresentato e difeso dagli avv. Gualtiero Pittalis, Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, Via S.Vitale 55; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli  Studi di Modena e Reggio Emilia e di Federico Ruozzi;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’Università degli Studi intimata ha bandito un concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare M-STO/07.</h:div><h:div>Hanno partecipato alla procedura due candidati ed all’esito della stessa è stato prescelto l’odierno contro interessato che ha conseguito un punto in più in relazione ai titoli ed un punto in più per quanto concerne le pubblicazioni.</h:div><h:div>Ha, pertanto, presentato ricorso al Tar contestando in primo luogo la composizione della commissione giudicatrice e, con ulteriori censure, l’attribuzione dei punteggi e le valutazioni effettuate.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e la contro interessata che hanno contro dedotto alle avverse doglianze e chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con ampi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.</h:div><h:div>2. Appare prioritario l’esame della prima censura dedotta con la quale si contesta la nomina della commissione giudicatrice ed in particolare la sussistenza dei requisiti prescritti in capo ad uno dei tre componenti.</h:div><h:div>La nomina della commissione giudicatrice è stata ritualmente contestata all’esito della procedura sussistendo solo in questo momento la lesività e, quindi, l’interesse alla sua impugnativa, dovendosi pertanto respingere l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’amministrazione intimata.</h:div><h:div>3. Ciò premesso il ricorso è fondato.</h:div><h:div>La composizione della commissione giudicatrice è disciplinata dall’articolo 5 del regolamento di Ateneo per l’assunzione del personale ricercatore a tempo determinato.</h:div><h:div>Tale norma prevede che “la commissione è nominata dal rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia attivi nell’area di ricerca di interesse”.</h:div><h:div>Mentre non è in contestazione il possesso dei requisiti richiesti per due componenti l’interessata, con la prima censura dedotta, contesta il possesso del requisito dell’appartenenza “all’area di ricerca di interesse” per quanto riguarda il Prof. Calabrese.</h:div><h:div>Il posto di ricercatore in contestazione, come precisato dal bando attiene al“dipartimento di educazione e scienze umane” ed in particolare al settore concorsuale 11/A6: scienze storico religiose ed è stato indetto per il settore scientifico disciplinare M – STO/07 “storia del cristianesimo e delle chiese” e le specifiche funzioni per il ricercatore, indicate dal bando, fanno riferimento al tema “dell’analfabetismo religioso con l’intenzione di sviluppare e produrre strumenti didattico divulgativi e modelli educativi che integrino le conoscenze pertinenti alla storia del cristianesimo”. </h:div><h:div>4. Nel caso concreto un componente della commissione giudicatrice è un professore di prima fascia dell’ateneo ma è uno studioso di semiotica e narratologia in un settore storico-letterario ed appartenente a un altro SSD (SSD L – Fil – Let /14 ovvero di Critica letteraria e letterature comparate).</h:div><h:div>L’appartenenza ad un diverso settore disciplinare si pone in contrasto con la norma regolamentare stante l’eterogeneità delle aree di interesse come risulta dalle aree di ricerca dei due diversi SSD quali definiti dal D. M. 4/10/2000 e non avendo, comunque, l’amministrazione nei propri atti né in sede di nomina della commissione giudicatrice e neppure negli atti prodotti in questa sede giudiziaria evidenziato elementi concreti, concernente i settori di studio del professor Calabrese, tali da poterlo considerare esperto nell’area di interesse oggetto del concorso, mentre emerge la sua vasta esperienza in altri settori coerenti con la sua qualifica.</h:div><h:div>Né la richiesta esperienza nell’area di interesse emerge dalla stessa relazione della commissione giudicatrice del 23 maggio 2014, prodotta in atti.</h:div><h:div>5. Vero è che la norma regolamentare non precludeva la nomina di un professore di prima fascia appartenente formalmente ad un diverso settore scientifico disciplinare ma solo a condizione che vi fosse omogeneità tra aree di interesse tale da consentire a tutti i componenti della commissione giudicatrice di poter operare con parità di competenze nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.</h:div><h:div>6. Si osserva incidentalmente come la composizione della commissione giudicatrice ha particolare rilievo nella presente fattispecie in cui i candidati, tutti con un ricco curriculum di titoli e pubblicazioni, hanno ottenuto una valutazione che ha visto prevalere soltanto per 2 punti il candidato prescelto e odierno contro interessato.</h:div><h:div>7. Né doveva esser impugnato il regolamento di Ateneo, la cui legittimità non è in discussione in questa sede, in quanto le censure sono proprio dirette a contestare la violazione di detto regolamento al fine di pretenderne la corretta applicazione nel caso concreto.</h:div><h:div>8. In conclusione, in accoglimento della prima censura dedotta, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati tutti gli atti impugnati.</h:div><h:div>8.1. Ciò comporta l’assorbimento delle altre censure dedotte, concernenti le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, non potendo il giudice amministrativo anticipare le valutazioni che dovrà fare una nuova commissione giudicatrice essendo ciò precluso dall’articolo 34, comma secondo, del c.p.a..</h:div><h:div>9. La novità in fatto ed in diritto della questione controversa, che richiede una particolare interpretazione della regolamentazione di Ateneo, e l’assenza di precedenti giurisprudenziali, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna  (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sandra Bianchi</h:div><h:div>Ugo Di Benedetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>