<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260058520260504172851637" descrizione="" gruppo="20260058520260504172851637" modifica="13/05/2026 21:29:20" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00585"/><fascicolo anno="2026" n="00579"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260058520260504172851637.xml</file><wordfile>20260058520260504172851637.docm</wordfile><ricorso NRG="202600585">202600585\202600585.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\872 Leonardo Spagnoletti\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>donatella testini</firma><data>13/05/2026 21:29:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Presidente</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Donatella Testini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale n. 324 del 27 marzo 2026, notificata a mezzo PEC in data 31 marzi 2026, con cui è stata disposta l'esclusione della Nevada S.r.l. dalla procedura di gara;</h:div><h:div>- della comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio recante data 5 marzo 2026, caricata unicamente sulla piattaforma telematica "Traspare" e mai notificata a mezzo PEC alla ricorrente;</h:div><h:div>- dei Verbali del Seggio di Gara, in particolare il Verbale n. 1 del 5 marzo 2026 e il verbale n. 2 del 13 marzo 2026 (citati nella DD 324/2026) nella parte in cui accertano la mancata risposta al soccorso istruttorio e propongono l'esclusione;</h:div><h:div>- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (Bando e Disciplinare) nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di sanzionare con l'esclusione irregolarità puramente fiscale o nella parte in cui giustifica comunicazione potenzialmente escludenti o esclusioni con la mera comunicazione nel portale;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>- della Stazione Appaltante al subentro nel contratto di appalto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, laddove il subentro non fosse più oggettivamente possibile.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 585 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Nevada S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG BA760D0711, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gecoser S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Giulia Cerrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gecoser S.r.l. e della Provincia di Barletta-Andria-Trani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>- la ricorrente ha partecipato alla procedura aperta <corsivo>ex</corsivo> art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, indetta dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “<corsivo>S.P.2 – Completamento dei lavori della viabilità di servizio</corsivo>
				<corsivo>nell’ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della</corsivo>
				<corsivo>viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598. Svincolo S.P.22 (ex S.P.12) per Barletta –</corsivo>
				<corsivo>Uscita per Montegrosso al km 58+600. Accesso provvisorio per Montegrosso</corsivo>”;</h:div><h:div>- in sede di seduta pubblica del 5 marzo 2026, all'esito dell'apertura delle offerte economiche, la ricorrente è risultata prima classificata in graduatoria con un ribasso del 30,195%, seguita dalla controinteressata Gecoser S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,19%;</h:div><h:div>- nella medesima seduta, la Commissione:</h:div><h:div>- ha aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa dei primi due classificati e di un terzo operatore economico estratto a sorteggio, al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione;</h:div><h:div>- ha verificato l’omessa produzione da parte della ricorrente della prova di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo come previsto:</h:div><h:div>- dall’art. 15.1 del disciplinare di gara, ai sensi del quale:</h:div><h:div>“<corsivo>La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban… e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni</corsivo>”;</h:div><h:div>- dall’art. 15, n. 5), del disciplinare ai sensi del quale “<corsivo>L’operatore economico utilizza</corsivo></h:div><h:div><corsivo>la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione…documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo</corsivo>”;<corsivo/></h:div><h:div>- dall’art. 15.3.2, lett. c) del disciplinare ai sensi del quale “<corsivo>Il concorrente inoltre allega [alla domanda di partecipazione] … il documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo</corsivo>”;</h:div><h:div>- nella medesima seduta, la Commissione ha pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice e dell’art. 14 del disciplinare, assegnando alla concorrente il termine di cinque giorni per regolarizzare la propria posizione, mediante richiesta di integrazione comunicata tramite la Piattaforma e segnalata con messaggio di posta elettronica certificata inviato il medesimo giorno all’indirizzo PEC aziendale, contenente il relativo <corsivo>link </corsivo>di accesso all’area riservata della</h:div><h:div>Piattaforma;</h:div><h:div>- nella seduta del 13 marzo 2026, la Commissione ha accertato il mancato riscontro al soccorso istruttorio;</h:div><h:div>- conseguentemente, ha disposto l’esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- l’esclusione sancita dall’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 (“<corsivo>L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara</corsivo>”) scatta automaticamente nel caso di mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, in specie con riguardo alle ragioni dell’inadempimento; di conseguenza, tali ragioni - purché imputabili all’operatore economico, pure nel caso di mero errore nell’utilizzazione dello strumento telematico - sono irrilevanti al fine di evitare l’esclusione (in termini, <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. V,  n. 3536 del 2026);</h:div><h:div>- nelle procedure di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta a verificare la completezza</h:div><h:div>della documentazione amministrativa richiesta dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>e, in caso di carenze,</h:div><h:div>ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>-l’omesso pagamento dell’imposta di bollo e la mancata allegazione di un documento che, ai sensi dell’art. 15 della <corsivo>lex specialis</corsivo>, dove essere inserito nella documentazione amministrativa, rientra pienamente tra la documentazione soccorribile, tanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a), c.d. soccorso integrativo o completivo, quanto ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. b), c.d. soccorso integrativo sanante;</h:div><h:div>- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice e non per l’irregolarità fiscale <corsivo>tout court</corsivo>;</h:div><h:div>- il mancato riscontro al soccorso istruttorio è imputabile alla ricorrente in quanto la Stazione appaltante ha attivato il relativo sub procedimento sia tramite la Piattaforma sia mediante PEC di notifica all'odierna ricorrente, nella quale ha esplicitato che nell'area personale della Piattaforma vi era una nuova comunicazione, indicando anche il relativo <corsivo>link </corsivo>di accesso e la ridetta PEC risulta regolarmente accettata e ricevuta all0indirizzo di PEC aziendale della ricorrente alle ore 15:38:38 del 5 marzo 2026 (all. n. 5 della produzione documentale della Provincia);</h:div><h:div>Ulteriormente considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la chiesta integrazione documentale tramite soccorso istruttorio non mira soltanto al recupero di un tributo, ma alla verifica della diligenza e della regolarità della partecipazione del concorrente entro termini perentori posti a garanzia della celerità della procedura e della par condicio, con conseguente irrilevanza dell’avvenuto pagamento tardivo dell’imposta;</h:div><h:div>Considerato, infine, che, come chiarito l'Agenzia delle Entrate, la domanda di partecipazione a procedure aperte è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972 (risposta a interpello n. 347 del 2021), essendo limitata l’esenzione invocata dalla ricorrente alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate o nelle indagini</h:div><h:div>di mercato (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021 e risposta all’interpello n. 906 101/2019);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che il ricorso è infondato e va respinto;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite <corsivo>inter partes</corsivo>;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulio Petrone</h:div><h:div>Donatella Testini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>