<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260051320260422183922433" descrizione="Extra - riesame" gruppo="20260051320260422183922433" modifica="22/04/2026 18:59:51" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00513"/><fascicolo anno="2026" n="00167"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260051320260422183922433.xml</file><wordfile>20260051320260422183922433.docm</wordfile><ricorso NRG="202600513">202600513\202600513.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\972 Vincenzo Blanda\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Lorenzo Ieva</firma><data>22/04/2026 18:59:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20260422183921091" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20260422183921384" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Presidente</h:div><h:div>Lorenzo Ieva,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Mennoia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento emesso dal Questore di Bari, Cat. -OMISSIS-. del 27.02.2025, notificato il 17.03.2026 con il quale è stato decretato il rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 513 del 2026, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno - Questura di Bari, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Bari, alla via Melo, 97; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bari;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Sangiovanni, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per le Amministrazioni intimate;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che l’istante cittadino extra-UE ha impugnato il provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, motivato per la ragione assorbente della mancata rientranza nella cd. quota flussi;</h:div><h:div>Considerato che il predetto ricorrente documenta un’assunzione a tempo indeterminato;</h:div><h:div>Considerato che la domanda di conversione è stata presentata in data 20 novembre 2024, ma il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 convertito, con mod., dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ha modificato l’art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non richiedendo più, ai fini della convertibilità del permesso stagionale, il limite della rientranza nelle cd. quote flussi;</h:div><h:div>Ritenuto che, in base all’art. 1, comma 2, del citato d. l. 11 ottobre 2024, n. 145, come convertito, “<corsivo>Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [in vigore il 10.12.2024]. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, […]</corsivo>”, ovverosia al decreto relativo alla “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”;</h:div><h:div>Ritenuto – sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare – che, al momento della domanda presentata (20 novembre 2024) dal ricorrente, i nuovi e più favorevoli requisiti per la disamina dell’istanza di conversione del permesso in questione fossero già in vigore, anche in considerazione della data del provvedimento di diniego (27 febbraio 2025), notificato soltanto in data del 4 marzo 2026, talché è proficuo per l’amministrazione procedere ad un riesame del provvedimento emanato;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il provvedimento emanato, con invito all’amministrazione di procedere al riesame e alla verifica di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per la conversione del permesso stagionale;</h:div><h:div>Ritenuto di fissare per la delibazione <corsivo>funditus</corsivo> del merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 febbraio 2027;</h:div><h:div>Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare per la novità e peculiarità della materia;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza) accoglie la domanda anche al fine del riesame e per l'effetto sospende il provvedimento gravato.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 febbraio 2027.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelillo Carmela</h:div><h:div>Lorenzo Ieva</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>