<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260033520260728200148303" descrizione="APPALTO LAVORI" gruppo="20260033520260728200148303" modifica="31/07/2026 15:27:41" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00335"/><fascicolo anno="2026" n="00954"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260033520260728200148303.xml</file><wordfile>20260033520260728200148303.docm</wordfile><ricorso NRG="202600335">202600335\202600335.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\872 Leonardo Spagnoletti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Luisa Rotondano</firma><data>31/07/2026 15:27:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Presidente</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Donatella Testini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del servizio della Centrale Unica di Committenza Apricena n. 1 del 13 gennaio 2026, recante aggiudicazione in favore della ditta CO.BIT. S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento dei lavori “di realizzazione della viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” - CUP H51B25000000002 - CIG B7DA71929B”;</h:div><h:div>- delle determinazioni della Commissione giudicatrice della gara predetta;</h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del servizio della Centrale Unica di Committenza Apricena, reg. gen. n. 27 del 16 settembre 2025, di nomina della commissione di gara;</h:div><h:div>- del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque con-nesso, preordinato o conseguente a quelli impugnati, ivi compresa la determinazione del Responsabile Unico di Progetto del 12 gennaio 2026 di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta CO.BIT. S.r.l. e la proposta di aggiudicazione e le delibere n. 213/2025 di G.C. e n. 29/2025 di C.C. di approvazione del progetto e i successivi provvedimenti di validazione del progetto;</h:div><h:div>- e per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con subentro della Società ricorrente;</h:div><h:div>- in via gradata, annullare anche l’intera gara;</h:div><h:div>- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Glob. Ser. Soc. Coop. il 27 marzo 2026: </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del Settore III – LL.PP. Patrimonio e Edilizia del Comune di Apricena, reg. gen. pub. 490 del 19 marzo 2026, recante aggiudicazione definitiva alla ditta CO.BIT. S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento dei lavori “di realizzazione della viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” - CUP H51B25000000002 - CIG B7DA71929B; - dell’avviso esito di gara del Responsabile di procedimento della Centrale Unica di Committenza Apricena, prot. n. 5215 del 19 marzo 2026, di aggiudicazione alla ditta CO.BIT. S.r.l. dell’appalto suindicato;</h:div><h:div>- di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorché non noto e comunque lesivo, ivi compresi i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con subentro della Società ricorrente;</h:div><h:div>- in via gradata, annullando anche l’intera gara.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 335 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Glob.Ser. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B7DA71929B, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Centrale Unica di Committenza Comune di Apricena, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore, </corsivo>Comune di Apricena, in persona del Sindaco in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Co.Bit. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da registri di giustizia; </h:div><h:div>Consorzio Stabile Conpact S.c. a r.l., General Impresa S.r.l., in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza, del comune di Apricena e della società Co.Bit. S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Il comune di Apricena (Foggia), per il tramite della Centrale Unica di Committenza Apricena, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione della viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione Nord-Ovest Apricena” - CUP H51B25000000002 - CIG B7DA71929B, per un valore a base d’asta pari a euro 6.970.249,84, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023.</h:div><h:div>Il Disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica, 10 punti per l’offerta temporale e 10 punti per l’offerta economica nonchè l’assegnazione del punteggio per il merito tecnico sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, con il metodo del “confronto a coppie”.</h:div><h:div>Il punteggio previsto per il merito tecnico si articolava in tre <corsivo>sub</corsivo>-criteri: “A1”, per un massimo di 30 punti; “A2”, per un massimo di 20 punti; “A3”, per un massimo di 30 punti.</h:div><h:div>Con determinazione n. 27 del 16 settembre 2025, il Responsabile del servizio della C.U.C. nominava la Commissione di gara, formata da due architetti e un geometra, dipendenti dell’Ufficio tecnico del comune di Apricena.</h:div><h:div>Con verbale della Commissione di gara n. 1 del 24 e 25 settembre 2025, in seduta pubblica, si procedeva all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” dei concorrenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. Venivano ammessi undici operatori economici, tra cui la Glob.Ser. Soc. Coop., la ditta CO.BIT. S.r.l. e il Consorzio stabile Conpact S.c. a r.l..</h:div><h:div>Con verbale n. 2 del 25 settembre 2025, in seduta pubblica, la Commissione procedeva all’apertura della busta “B” e alla verifica formale della documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare di gara; all’esito, risultavano ammessi dieci operatori economici.</h:div><h:div>Con verbale n. 3 del 4 dicembre 2025, in seduta riservata, la Commissione attribuiva a ciascun operatore economico il punteggio relativo all’offerta tecnica.</h:div><h:div>Con verbale n. 4 del 9 dicembre 2025, in seduta pubblica, venivano attribuiti i punteggi relativi all’offerta economica e a quella temporale; si procedeva al riordino complessivo dei punteggi attribuiti.</h:div><h:div>All’esito delle valutazioni operate dalla Commissione, risultava prima classificata la ditta CO.BIT. S.r.l., con il punteggio complessivo di 93,373 (di cui 74,500 per l’offerta tecnica, 8,873 per l’offerta economica e 10 per l’offerta temporale). Il Consorzio stabile Conpact S.c. a r.l. risultava secondo graduato, con il punteggio complessivo di 88,606 (di cui 70,750 per l’offerta tecnica, 7,856 per l’offerta economica e 10 per l’offerta temporale). La Glob.Ser. (odierna ricorrente) si classificava al terzo posto, con il punteggio complessivo di 80,429 (di cui 64,960 per l’offerta tecnica, 5,469 per l’offerta economica e 10 per l’offerta temporale). Indi, veniva proposta quale aggiudicataria dell’appalto la società CO.BIT S.r.l..</h:div><h:div>Con determina n. 1 del 13 gennaio 2026, il Responsabile della C.U.C. del comune di Apricena così disponeva: </h:div><h:div><corsivo>2 - di prendere atto dell’avvenuto espletamento della procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i e criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1 per l’affidamento dei lavori di realizzazione della Viabilità di interconnessione tra il distretto lapideo, agro-alimentare e la zona industriale “Circumvallazione nord-ovest Apricena” - CUP: H51B25000000002 – CIG : B7DA71929B.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3 - di prendere atto:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- dei verbali di gara, ed in particolare il verbale conclusivo n. 04 del 09.12.2025 ore 11:30, redatti dalla Commissione di gara, da cui si evince che la ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere la ditta “CO.BIT. S.R.L….; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>-delle note pecmail del RdP del Comune di Apricena:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nota pecmail del 10.12.2025 – con cui si comunica l’attivazione della procedura di verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 36/2023 in capo all’OE risultata aggiudicatario provvisorio;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nota pecmail del 12.01.2026 - con cui si comunica la conclusione con esito “Positivo” della procedura di verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 36/2023 in capo all’OE risultata aggiudicatario provvisorio e si invita la CUC a procedere con gli adempimenti conseguenziali;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4 - di approvare, per quanto di competenza il verbale di aggiudicazione provvisoria e conseguentemente approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto in favore della ditta “CO.BIT. S.R.L....; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5 - di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi e forme di legge e l’implementazione nella piattaforma telematica certificata https://cucapricena.traspare.com/ </corsivo></h:div><h:div><corsivo>6 - di demandare al Responsabile Unico di Progetto e al Responsabile dell’Area tecnica di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento definitivo dei lavori oggetto di appalto.</corsivo></h:div><h:div>1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la terza graduata Glob.Ser. Soc. coop. - premesso che <corsivo>ha interesse ad ottenere l’estromissione dalla gara delle prime due imprese in graduatoria per ottenere l’aggiudicazione; in via gradata, ha comunque interesse all’annullamento della gara e alla riedizione della intera procedura per poter conseguire l’appalto attraverso la partecipazione ad un nuovo, più corretto, confronto concorrenziale </corsivo>(pagina 3 del ricorso) <corsivo>- </corsivo>ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026 e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>Ha chiesto, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con subentro della Società ricorrente.</h:div><h:div>Ha domandato, <corsivo>in subordine</corsivo>, l’annullamento dell’intera gara (pagina 28 del ricorso introduttivo).</h:div><h:div>Ha formulato le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>1.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 d. lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per illogicità manifesta. Incompetenza della commissione giudicatrice</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2.- Violazione del punto 13 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 d. lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.1.- Illogica divergenza di valutazioni tra i commissari</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2.2.- Difetto assoluto di motivazione e di predeterminazione dei criteri valutativi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.3.- Mancata estromissione delle proposte migliorative inammissibili</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2.4.- Illogicità manifesta della valutazione dell’offerta tecnica della ditta CO.BIT. s.r.l</corsivo>.;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2.5.- Illogicità manifesta della valutazione dell’offerta tecnica del Consorzio stabile Conpact scarl.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n.  37/2008. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 100 del d. lgs.  n. 36/2023. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4.- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d. lgs. n.  36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 100 del d. lgs.  n. 36/2023. Violazione della lex specialis. Violazione dei principi di certezza e univocità dell’offerta. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 2-bis del d. lgs. n. 81/2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7-bis, 19 e 29 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi Allegati II, II-bis e IV. Violazione della l.r. n. 26/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti</corsivo>;<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs.  36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti.</corsivo></h:div><h:div>1.2 - Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria controinteressata, società CO.BIT S.r.l..</h:div><h:div>Ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in ragione della natura endoprocedimentale della menzionata determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026.</h:div><h:div>Ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.3 - Si sono costituiti in giudizio la Centrale Unica di Committenza comune di Apricena e il comune di Apricena.</h:div><h:div>Hanno eccepito <corsivo>in limine </corsivo>l’inammissibilità del ricorso introduttivo, <corsivo>per mancanza dell’aggiudicazione ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.</corsivo></h:div><h:div>Hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.4 - Con determinazione n. 490 del 19 marzo 2026, il Responsabile del Settore III - LL.PP. Patrimonio e Edilizia Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del comune di Apricena, preso atto dell’avvenuto positivo espletamento del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta e delle avvenute <corsivo>verifiche post-gara come previsto dall’art. 99 del D.lgs 36/2023 e smi, in capo alla ditta aggiudicataria attraverso la verifica puntuale del DURC e la consultazione del fascicolo FVOE_2 tramite la piattaforma “traspare/PDNCP”,</corsivo> ha disposto di <corsivo>aggiudicare in via definitiva in favore della ditta “CO.BIT. S.R.L.” </corsivo>i lavori in questione<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>1.5 - Con motivi aggiunti del 27 marzo 2026, la Società Glob. Ser. Soc. Coop. - ribadito che <corsivo>ha interesse ad ottenere l’estromissione dalla gara delle prime due imprese in graduatoria per ottenere l’aggiudicazione; in via gradata, ha comunque interesse all’annullamento della gara e alla riedizione  della intera procedura per poter conseguire l’appalto attraverso la partecipazione ad un nuovo, più corretto, confronto concorrenziale</corsivo> (pagina 3) - ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata determinazione n. 490 del 19 marzo 2026 e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>Ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro della Società ricorrente.</h:div><h:div><corsivo>In via gradata</corsivo>, ha domandato l’annullamento anche dell’intera gara (pagina 28).</h:div><h:div>Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per illogicità manifesta. Incompetenza della commissione giudicatrice. Illegittimità diretta e derivata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Violazione del punto 13 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità diretta e derivata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.1.- Illogica divergenza di valutazioni tra i commissari;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.2.- Difetto assoluto di motivazione e di predeterminazione dei criteri valutativi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.3.- Mancata estromissione delle proposte migliorative inammissibili;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.4.- Illogicità manifesta della valutazione dell’offerta tecnica della ditta CO.BIT. s.r.l.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.5.- Illogicità manifesta della valutazione dell’offerta tecnica del Consorzio stabile Conpact scarl.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 100 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Illegittimità diretta e derivata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 100 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della lex specialis. Violazione dei principi di certezza e univocità dell’offerta. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. Illegittimità diretta e derivata.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti. Illegittimità diretta e derivata.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,6,7-bis, 19 e 29 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi Allegati I, II-bis e IV. Violazione della l.r. n. 26/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti. Illegittimità diretta e derivata.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Illegittimità derivata degli atti di gara per illegittimità degli atti presupposti. Illegittimità diretta e derivata.</corsivo></h:div><h:div>1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>1.7 - In particolare, con <corsivo>Memoria difensiva a seguito di ricorso per motivi aggiunti </corsivo>del 10 aprile 2026<corsivo>, </corsivo>l’Amministrazione ha eccepito l’<corsivo>inammissibilità delle censure di cui ai motivi 5, 6 e 7 del ricorso, </corsivo>controdeducendo, in particolare, che <corsivo>eventuali doglianze relative a presunte carenze o irregolarità della progettazione avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte mediante l’impugnazione degli atti di gara e della lex specialis, non potendo essere sollevate soltanto successivamente all’esito della procedura, </corsivo>con la conseguente tardività<corsivo>
				</corsivo>(pagine 24 e 25).</h:div><h:div>1.8 - Con memoria del 22 maggio 2026, la prima graduata aggiudicataria Co.Bit. S.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del quinto, sesto e settimo motivo, controdeducendo, in particolare, che <corsivo>eventuali presunte carenze e/o irregolarità della progettazione avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte mediante l’impugnazione degli atti di gara e della lex specialis; le stesse, infatti, non possono essere sollevate solo dopo aver avuto conoscenza dell’esito della procedura </corsivo>(pagina 7).</h:div><h:div>1.9 - All’udienza pubblica del 10 giugno 2026, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. - Il ricorso introduttivo è inammissibile, per quanto nel prosieguo esposto.</h:div><h:div>I motivi aggiunti vanno respinti, nei sensi e per le ragioni di seguito illustrate.</h:div><h:div>Tanto consente di prescindere dall’istanza istruttoria formulata a verbale all’udienza pubblica del 10 giugno 2026, tesa ad acquisire informazioni in merito all’eventuale scadenza del finanziamento.</h:div><h:div>3. - Il ricorso introduttivo è inammissibile, in quanto la gravata determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026 non riveste natura di provvedimento di aggiudicazione definitiva, <corsivo>ex</corsivo> art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, con conseguente carattere endoprocedimentale e assenza di immediata lesività.</h:div><h:div>4. - Con la prima censura dei motivi aggiunti (pagine da 3 a 7), la Società ricorrente assume l’illegittimità degli atti impugnati, sul presupposto che la nomina della Commissione giudicatrice, di cui alla determinazione n. 27/2025, e, in via derivata, tutti gli atti successivi della procedura di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, sarebbero viziati per violazione dell’art. 93 del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto, in tesi, i componenti nominati non sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto.</h:div><h:div>La succitata determinazione n. 27/2025 sarebbe viziata, essendo la Commissione composta da due architetti e da un geometra e non da ingegneri, i quali avrebbero competenza specifica in materia di progettazione di opere viarie, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.</h:div><h:div>4.1 - La doglianza va disattesa.</h:div><h:div>4.2 - L’art. 93 del decreto legislativo n. 36/2023 - omologamente alla disposizione del precedente Codice degli appalti (art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016) - richiede che i componenti della Commissione giudicatrice siano <corsivo>esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto</corsivo>, senza imporre alcuna corrispondenza formale tra il titolo professionale posseduto e la tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né esigere la necessaria presenza di una specifica figura professionale. </h:div><h:div>Invero, questa Sezione, nella vigenza dell’omologo precedente art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha osservato che <corsivo>&lt;&lt;Le censure relative alla composizione della Commissione di valutazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, devono essere corredate (a pena di inammissibilità) quantomeno dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, posto che, in caso contrario, esse si risolverebbero in una astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa, come tale inammissibile….. Il carattere del tutto astratto delle censure dedotte nel ricorso e l’assenza di collegamento con qualsivoglia concreta lesione determinano il venir meno del presupposto di ammissibilità del gravame&gt;&gt; (T.A.R. Bari, Sezione Terza, 16 gennaio 2021, n. 99): infatti, “quando il vizio specifico è quello dell’incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull’aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 ottobre 2019, n. 7446) </corsivo>(T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 maggio 2022, n. 685; in termini, Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2024, n. 9128).<corsivo/></h:div><h:div>Inoltre, <corsivo>“La giurisprudenza del Consiglio di Stato … interpreta in modo costante il requisito dello &lt;&lt;specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto&gt;&gt; nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., V, 18 giugno 2018, n. 3721, 15 gennaio 2018, n. 181, 11 dicembre 2017, n. 5830)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 18 luglio 2019, n. 5058) </corsivo>(T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 maggio 2022, n. 685, cit.; in termini, Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2026, n. 3559).</h:div><h:div>Ancora, <corsivo>la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza</corsivo> (Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8700).</h:div><h:div>4.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame:</h:div><h:div>- la Società ricorrente non ha adeguatamente dimostrato in concreto vizi che abbiano inciso sull’attività valutativa mediante l’indicazione di errori manifesti o illogicità palesi o evidenti contraddittorietà;</h:div><h:div>- gli invocati artt. 51, 52 e 53 del R.D. n.2537/1925 attengono alla ripartizione delle competenze professionali in materia di progettazione e direzione dei lavori e non la composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento;</h:div><h:div>- i componenti della Commissione di gara risultano incontestatamente tutti incardinati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Apricena e operano stabilmente nel settore dei lavori pubblici e delle procedure di affidamento nonchè nell’ambito della Centrale Unica di Committenza del Comune di Apricena, struttura qualificata ed accreditata presso l’A.N.A.C.; circostanza, anche quest’ultima, che vieppiù conferma la loro esperienza e competenza nello specifico settore delle procedure di affidamento di lavori pubblici cui si riferisce la gara <corsivo>de qua</corsivo>.</h:div><h:div>In definitiva, la presenza di due architetti e di un geometra operanti nel settore dei lavori pubblici assicura una corretta composizione della Commissione.</h:div><h:div>5. - La Società ricorrente lamenta (censura 2.1 - pagine 8 e 9 dei motivi aggiunti) l’illogicità dell’attribuzione del punteggio mediante il metodo del “confronto a coppie”, in violazione del punto n. 13 del Disciplinare di gara, ravvisabile - a suo dire - nella macroscopica divergenza tra i giudizi espressi dai commissari, posto che i primi due avrebbero attribuito punteggi tra loro analoghi e notevolmente maggiori rispetto a quelli assegnati dal terzo componente.</h:div><h:div>5.1 - La censura è infondata.</h:div><h:div>5.2 - Invero, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che <corsivo>non può darsi logicamente e non è dunque legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari, nemmeno in seguito a un confronto dialettico tra di essi, in quanto, a differenza di un giudizio assoluto di volta in volta espresso rispetto alla singola offerta, quello comparativo a coppie, in quanto relativo, deve riflettere una individualità del singolo giudizio nella preferenza nettamente distinguibile da quella degli altri per l’impossibilità di ammettere se non per paradosso un giudizio comparativo qui sua indistinctione distinguitur, che, cioè, si distinguerebbe per il fatto di essere indistinto da quello degli altri commissari </corsivo>(Cons. Stato, Ad. Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16).</h:div><h:div>E ancora: <corsivo>Il sistema del confronto a coppie, utilizzato dai commissari di gara nella preliminare valutazione tecnico-qualitativa ottenuta dalla somma dei coefficienti di valore attribuiti da ciascuno di essi, è un metodo di selezione volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, che si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti; è pertanto chiara l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto) ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte; in altre parole la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti «confronti a due»; ne consegue che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; 3 febbraio 2017, n. 476) (</corsivo>Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2022, n. 2320).</h:div><h:div>Pertanto, la differenziazione dei punteggi tra i commissari non costituisce indice di illogicità, bensì espressione della fisiologica autonomia valutativa che caratterizza questo metodo.</h:div><h:div>5.3 - Orbene, nel caso <corsivo>de quo, </corsivo>con il presente motivo, la Società ricorrente non allega né - tanto meno - dimostra specifici errori nel procedimento di attribuzione dei coefficienti né alcun uso sviato del ridetto metodo del “confronto a coppie”, limitandosi a lamentare la mera differenza tra i punteggi attribuiti dai singoli commissari.</h:div><h:div>Inoltre, la divergenza tra le valutazioni individuali non integra alcuna violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> né dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023.</h:div><h:div>Riguardo alla contestata circostanza che il terzo commissario abbia attribuito punteggi inferiori rispetto agli altri due, si tratta di valutazioni rientranti nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, illogicità manifeste o travisamenti evidenti, nella specie non allegati né dimostrati.</h:div><h:div>6. - Con ulteriore censura (2.2 - pagina 9 dei motivi aggiunti), la Società ricorrente deduce, essenzialmente, il difetto assoluto di motivazione e di predeterminazione dei criteri valutativi: in tesi, il punteggio attribuito sarebbe illegittimo, poiché la Commissione non si sarebbe previamente dotata di criteri idonei a orientare ed esternare la valutazione delle offerte tecniche né avrebbe esplicitato i criteri concreti seguiti nella comparazione delle migliorie, esercitando di fatto una discrezionalità sarebbe non controllabile, con violazione del principio di trasparenza.</h:div><h:div>6.1 - La censura è infondata.</h:div><h:div>6.2 - Giova premettere che l’art. 13 (<corsivo>Criteri di valutazione ed assegnazione dei punteggi per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa</corsivo>) del Disciplinare di gara prevede:</h:div><h:div><corsivo>A1</corsivo>: <corsivo>Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere del progetto a base di gara, attraverso soluzioni tecniche integrative e/o sostitutive atte a garantire la durabilità, la manutenibilità e la funzionalità nel tempo dell’intervento</corsivo> -<corsivo> 30;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A2 - Proposte migliorative inerenti la qualità, la tipologia e la definizione dei materiali impiegati volte a perfezionare l’estetica dell’opera, a premiarne l’impatto, a valorizzare i caratteri di appartenenza, migliorando i livelli di durabilità, gli standard tecnici e funzionali del progetto posto a base di gara – 20;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A3 -</corsivo>
				<corsivo>Proposte migliorative e/o integrative rispetto alla organizzazione del cantiere e agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio alla popolazione. Verrà dato particolare risalto ed attenzione alle proposte di riduzione delle emissioni in atmosfera, di riduzione del traffico veicolare di cantiere, di conoscenza delle condizioni locali e all’accuratezza con cui si descrivono i processi lavorativi nelle proposte migliorativ</corsivo>e - 30</h:div><h:div><corsivo>Si specifica, inoltre, che per quanto attiene i subcriteri A1-A2-A3, non saranno tenute in considerazione (quindi non si assegneranno punteggi) per le proposte di interventi migliorativi che variano in maniera sostanziale l’impostazione progettuale e per i quali sono necessari l’acquisizione di ulteriori pareri, autorizzazioni ecc..</corsivo></h:div><h:div>Dalla lettura delle succitate disposizioni del Disciplinare<corsivo>
				</corsivo>si evince che i criteri e <corsivo>sub</corsivo>-criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono stati predeterminati dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>con sufficiente grado di dettaglio e con indicazione dell’inerente ponderazione, tali da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione, e risultano tali da rendere comprensibile l’<corsivo>iter</corsivo> logico di valutazione dell’offerta tecnica, in conformità all’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023: pertanto, non era necessaria un’ulteriore motivazione discorsiva da parte dei commissari, essendo la motivazione del giudizio tecnico insita nei punteggi numerici attribuiti, i quali esternano sinteticamente l’esito della comparazione tra le offerte.</h:div><h:div>Va, in proposito, ribadito che, <corsivo>nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1889).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In argomento la sentenza n. 3301/2018 di questo Consiglio di Stato ha in particolare chiarito che “nel confronto a coppie, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa </corsivo>(Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2023, n. 8891).<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>7. - La Società ricorrente deduce che il punteggio attribuito alla prima e alla seconda graduata sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 13 del Disciplinare di gara e dell’art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023, assumendo che le proposte migliorative formulate dalle controinteressate avrebbero comportato una sostanziale modifica dell’impostazione progettuale (pagine 10 e 11 dei motivi aggiunti, per l’offerta tecnica dell’aggiudicataria; pagine 11 e 12 dei motivi aggiunti, per l’offerta tecnica della seconda graduata).</h:div><h:div>7.1 - La censura volta a contestare <corsivo>in parte qua </corsivo>l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è infondata.</h:div><h:div>7.2 - Invero, la giurisprudenza amministrativa ha in linea generale condivisibilmente osservato che, <corsivo>“nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 9 marzo 2023, n. 2512). Ed invero: “le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della Stazione appaltante. In questa prospettiva, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della Stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. questa Sezione, 7 febbraio 2023, n. 884; in questo senso, anche Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602)” (cfr. sentenza appellata) </corsivo>(Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2025, n. 10436).</h:div><h:div>Ancora: <corsivo>possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste; non sono, invece, ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537) </corsivo>(Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 780).</h:div><h:div>7.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, l’offerta tecnica della prima classificata aggiudicataria società CO.BIT S.r.l., in relazione al contestato sub-criterio “A2”, riguardava: </h:div><h:div>- l’arredo della rotatoria R03 mediante giardini rocciosi e installazione in marmo di Apricena con logo “La via delle cave” (Miglioria 6.1);</h:div><h:div>- la realizzazione, presso la rotatoria R04, di una fontana (Miglioria 6.2) con relativa alimentazione idrica (Miglioria 6.3).</h:div><h:div>Si tratta di interventi che integrano mere migliorie qualitative e funzionali ammissibili, senza incidere sui caratteri essenziali dell’opera viaria posta a base di gara, in quanto non modificano la struttura, la funzione o la tipologia dell’infrastruttura progettata, né alterano l’impianto plano-altimetrico, la geometria delle rotatorie, la viabilità di collegamento o le caratteristiche tecniche fondamentali dell’intervento: esse si inseriscono, piuttosto, nell’ambito di lavorazioni accessorie e di arredo urbano, compatibili con il progetto esecutivo posto a base di gara, limitandosi a migliorare l’aspetto estetico-funzionale delle rotatorie.</h:div><h:div>7.4 - La legittimità dell’offerta della prima graduata aggiudicataria <corsivo>in parte qua </corsivo>comporta l’improcedibilità per difetto di interesse delle censure volte a contestare la legittimità per omologhi rilievi dell’offerta tecnica dell’operatore economico secondo graduato.</h:div><h:div>Invero, come detto, la Società ricorrente è risultata, nella graduatoria compilata all’esito dello svolgimento della gara, terza classificata.</h:div><h:div>Orbene, nel caso di concorrente classificato dalla terza posizione in giù, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che detto concorrente, in base alla c.d. “prova di resistenza”, deve dimostrare, mediante il ricorso, non solo l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della prima classificata, ma anche l’erroneo posizionamento in graduatoria, da parte della Commissione di gara, in posizione superiore alla propria, e/o, ancora più a monte, l’erronea ammissione alla gara, anche delle concorrenti classificate in posizione poziore: <corsivo>Solo, infatti, a condizione di dimostrare che tutte quante le offerte classificate in posizione superiore alla propria avrebbero dovuto essere escluse o, comunque, avrebbero dovuto ricevere un punteggio complessivo inferiore a quello assegnato alla propria offerta, potrebbe dirsi sussistente l’interesse a ricorrere della stessa parte ricorrente </corsivo>(T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, 3 febbraio 2026, n. 334).</h:div><h:div>In definitiva,<corsivo> nell’ipotesi di ricorso presentato, avverso gli atti di aggiudicazione di una gara, dalla concorrente classificatasi dalla terza posizione in giù, ove risultino integralmente infondate le censure rivolte in relazione anche ad una sola delle concorrenti situate in posizione superiore in graduatoria, la prova di resistenza non può dirsi soddisfatta ed il ricorso può, pertanto, essere respinto senza la necessità dell’esame delle censure rivolte anche nei confronti delle altre concorrenti </corsivo>(T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, 3 febbraio 2026, n. 334, cit.).<corsivo/></h:div><h:div>8. - La Società ricorrente assume (2.4 - pagine da 12 a 16 dei motivi aggiunti) che il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria CO.BIT. S.r.l. sarebbe manifestamente illogico e contraddittorio rispetto al contenuto concreto delle migliorie offerte, in quanto, in particolare: </h:div><h:div>- dai computi metrici depositati in gara, emergerebbe che le migliorie offerte dall’aggiudicataria avrebbero un valore economico pari a euro 158.051,27, a fronte di quelle proposte dalla ricorrente, quantificate in euro 743.406,76;</h:div><h:div>- le migliorie proposte da CO.BIT. con riferimento al criterio “A1” sarebbero di “vecchio stampo” e non introdurrebbero innovazioni tecnologiche significative (a esempio, le miscele di vecchia fattura di conglomerato bituminoso);</h:div><h:div>- le migliorie offerte da CO.BIT. sarebbero prevalentemente di tipo estetico e architettonico, incidendo su aspetti di dettaglio delle rotatorie, mentre la ricorrente avrebbe proposto un numero maggiore di elementi migliorativi (undici);</h:div><h:div>- dal confronto tra le soluzioni tecniche delle due offerte, emergerebbe una netta superiorità qualitativa della propria proposta rispetto a quella dell’aggiudicataria, avendo parte ricorrente presentato migliorie tecniche focalizzate sull’integrazione di tecnologie “smart”, sulla durabilità dei materiali e sulla sicurezza.</h:div><h:div>8.1 - La censura va disattesa.</h:div><h:div>8.2 - Invero, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, <corsivo>nel valutare il pregio tecnico dell’offerta l’Amministrazione esercita la cd. discrezionalità tecnica nell’esercizio della quale applica regole elastiche ed opinabili (cd. concetti giuridici indeterminati), rilevando che il giudizio tecnico è connotato da un fisiologico margine di opinabilità e che per superarlo è necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 09/04/2020, n. 2337; Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5749)” (Cons. Stato, III, 11 marzo 2021, n. 2094).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“Quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione” (Cons. Stato, III, 6 luglio 2020, n. 4312).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. &lt;discrezionalità amministrativa&gt;) ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla &lt;ragionevole&gt; ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. &lt;discrezionalità tecnica&gt;) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della estrinseca &lt;attendibilità&gt; tecnico-scientifica. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica contestare, secondo i consueti indici di eccesso di potere, l’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto in modo rigoroso e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili – come avviene nell’ipotesi di specie - il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Si tratta di garantire all’Amministrazione la riserva di funzione pubblica corollario del principio supremo di separazione dei poteri, dando un seguito, sul piano del processo – a mente dell’art. 134 c.p.a. che ha reso tassativi i casi di giurisdizione di merito (dal cui novero esulano le controversie come quella in trattazione) – alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione” (Cons. Stato, V, 18 aprile 2023, n. 3892) (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2024, n. 2631).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Cosicché “la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica”, Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853; con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta: cfr., tra le altre, già Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258; id., V, 17 gennaio 2018, n. 269) (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Questo Tribunale, richiamando la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-Quater, 12 maggio 2021, n. 5581, ha osservato che, “secondo l’orientamento giurisprudenziale pacifico, la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (in tal senso, da ultimo, C. di St. n. 2524/2021. Nello stesso senso, ex multis, C. di St. n. 8369/2020)” (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.3.2021, n. 2524: “La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’ art. 134 c.p.a.”) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 novembre 2021, n. 1707; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2025, n. 2546)</corsivo> (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 1011).</h:div><h:div>8.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le doglianze formulate dalla Società ricorrente risultano in concreto non idonee a configurare i vizi censurati in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza o di palese contraddittorietà/travisamento rilevabili <corsivo>ictu oculi</corsivo>, risolvendosi - inammissibilmente - in un’indebita invasione del merito delle valutazioni tecniche ampiamente discrezionali riservate alla Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>Né la valutazione dell’offerta tecnica implica una ponderazione atomistica di ciascuna proposta rispetto a <corsivo>standard</corsivo> ideali astrattamente predeterminati, ma si sostanzia in una graduazione comparativa delle offerte concorrenti, effettuata attraverso l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di reiterati “confronti a coppie”, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica <corsivo>in subiecta materia</corsivo> (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5641).</h:div><h:div>8.4 - La legittimità dell’offerta tecnica della prima graduata aggiudicataria <corsivo>in parte qua</corsivo> comporta l’improcedibilità per difetto di interesse delle censure volte a contestare la legittimità per omologhi rilievi dell’offerta tecnica dell’operatore economico secondo graduato (doglianza 2.5 - pagine da 16 a 18 dei motivi aggiunti).</h:div><h:div>9. - Con ulteriore censura (n. 3, pagine da 18 a 20 dei motivi aggiunti), la Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria CO.BIT. S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza dell’abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008, che costituirebbe requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile.</h:div><h:div>9.1 - Il motivo è infondato.</h:div><h:div>9.2 - Invero, <corsivo>Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671) </corsivo>(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III <corsivo>Quater</corsivo>, 11 marzo 2020, n. 3183).</h:div><h:div>E ancora: <corsivo>Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti </corsivo>(delibera A.N.A.C. n. 530 del 17 maggio 2017).</h:div><h:div>9.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il Disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA nella categoria “OG11” - classifica I, senza prescrivere, quale autonomo requisito di partecipazione, il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008.</h:div><h:div>È pacifico che la CO.BIT. abbia dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA.</h:div><h:div>L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale dovrà intervenire nella fase esecutiva.</h:div><h:div>Per completezza, va pure evidenziato che la clausola del Disciplinare, impugnata <corsivo>in via prudenziale</corsivo>, laddove <corsivo>in parte qua </corsivo>prevede che <corsivo>il possesso delle attestazioni SOA relative ai lavori da eseguire esclude ogni ulteriore dimostrazione circa il possesso di requisiti tecnico-professionali</corsivo>, non deroga a norme imperative, ma chiarisce che, in sede di - e ai fini della - ammissione, la verifica dei requisiti tecnico-professionali è assorbita dalla qualificazione SOA richiesta. </h:div><h:div>Le invocate norme del D.M. 37/2008, come detto, sono - invece - necessariamente operative nella fase esecutiva.</h:div><h:div>10. - La Società ricorrente deduce (censura n. 4 - pagine da 20 a 22 dei motivi aggiunti) che il secondo graduato Consorzio stabile Conpat S.c. a r.l. avrebbe dovuto essere escluso in quanto:</h:div><h:div>- avrebbe dichiarato di partecipare “per conto” della consorziata General Impresa S.r.l., priva della categoria “OG11”;</h:div><h:div>- avrebbe successivamente dichiarato di eseguire “in proprio” la categoria “OG11”, con asserita contraddizione; </h:div><h:div>- questa situazione integrerebbe una forma non dichiarata di R.T.I. ovvero una incertezza assoluta sulla modalità di partecipazione.</h:div><h:div>10.1 - Sulla censura vi è difetto di interesse, in quanto, come pure <corsivo>ex adverso </corsivo>dedotto, pur se fosse accertata la dedotta illegittimità, ciò non comporterebbe automaticamente l’aggiudicazione in favore della Società ricorrente, terza classificata, la quale non conseguirebbe - comunque - il bene della vita perseguito, stante l’aggiudicazione a favore della prima graduata società CO.BIT. S.r.l..</h:div><h:div>11. - La Società ricorrente deduce (censura n. 5 - pagine 22 e 23 dei motivi aggiunti) che il progetto esecutivo posto a base di gara sarebbe incompleto e affetto da radicale illegittimità, avendo totalmente omesso la valutazione del rischio derivante dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, in violazione dell’art. 91, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, del decreto legislativo n. 81/2008, che impone al Coordinatore per la progettazione la valutazione del ridetto rischio. Questa omissione emergerebbe dalla circostanza che il Consorzio stabile Conpat S.c. a r.l. (secondo graduato) ha offerto, quale miglioria, la “valutazione del rischio bellico ai sensi della legge n. 177 del 2012”.</h:div><h:div>Assume che <corsivo>La mancata valutazione del rischio ha impedito di stimare, in fase progettuale, i relativi costi per la sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso d’asta.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In definitiva, l’intera gara va annullata, poiché è stato posto a base del confronto concorrenziale un progetto viziato e non correttamente eseguibile.</corsivo></h:div><h:div>Con la sesta doglianza dei motivi aggiunti (pagine da 24 a 26), la Società ricorrente sostiene, essenzialmente, che la procedura di gara sarebbe viziata da radicale illegittimità per la mancata sottoposizione del progetto a V.I.A. o quanto meno a verifica di assoggettabilità nonché per il mancato espletamento della procedura di V.A.S., poiché l’opera è stata approvata in variante allo strumento urbanistico, come espressamente dichiarato nella deliberazione di C.C. n. 29 del 17 luglio 2025, di approvazione dell’opera e di dichiarazione di pubblica utilità. </h:div><h:div>Deduce, in particolare, che <corsivo>Il d. lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) individua, nei suoi allegati, le tipologie progettuali da sottoporre obbligatoriamente a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA; in particolare, l’Allegato 3 (progetti sottoposti a VIA), al punto af-bis) include le “strade urbane di scorrimento” (punto A3.b dell’allegato alla l.r. n. 26/2022); ed inoltre l’Allegato IV, (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità) al punto h) include le “strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza  superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III” (cfr. anche punto B2.pp. dell’allegato alla l.r. n. 26/2022).</corsivo></h:div><h:div>Lamenta che non è ammesso il frazionamento dell’opera al fine di sottrarlo al procedimento di V.I.A..</h:div><h:div>Assume che <corsivo>L’art. 29 del d. lgs. n. 152/2006 sanziona con l’annullabilità i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la VIA o la verifica di assoggettabilità, ove prescritte. Analogamente, l’art. 11, comma 5, del medesimo decreto prevede che i provvedimenti di approvazione di piani e pro-grammi adottati senza la previa VAS sono annullabili per violazione di legge.</corsivo></h:div><h:div>11.1 - Le suddette censure sono, innanzitutto, tardive.</h:div><h:div>Invero, nella fattispecie concreta in esame, le doglianze sono volte a contestare la sussistenza - in radice - di vizi genetici della documentazione di gara, costituenti totali omissioni, che si risolvono in ipotesi di <corsivo>gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta </corsivo>(Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4), ontologicamente e intrinsecamente incidenti sulla stessa possibilità di presentare un’offerta meditata e consapevole: ipotesi per le quali è imposta l’impugnazione immediata della <corsivo>lex specialis</corsivo>, non potendosi invocare - contraddittoriamente - una graduazione dell’interesse strumentale alla riedizione in funzione della posizione successivamente conseguita in graduatoria, solo all’esito - non vittorioso - del confronto selettivo al quale il concorrente ha partecipato senza riserve, avendo preso visione e accettato integralmente i contenuti degli atti posti in gara (cfr. l’art. 12, punto n. 3, lettera “X” del Disciplinare - dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali). Tanto comporterebbe l’elusione del termine decadenziale di impugnazione, in spregio alla conseguenziale stabilizzazione degli atti di gara non tempestivamente gravati.</h:div><h:div>D’altro canto, nella vigenza del nuovo Codice degli appalti, una diversa interpretazione contrasterebbe anche con l’art. 5 (<corsivo>Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento</corsivo>) del decreto legislativo n. 36/2023, secondo cui, in particolare, <corsivo>Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento </corsivo>(comma 1).</h:div><h:div>Comunque, anche al di là degli illustrati profili di tardività, l’interesse all’annullamento della gara e alla riedizione dell’intera procedura, espressamente azionato <corsivo>in via gradata</corsivo>, e la relativa azione di annullamento volta alla caducazione dell’intera gara, anch’essa corrispondentemente formulata <corsivo>in via gradata</corsivo> (cioè solo all’esito del vaglio giurisdizionale sfavorevole dell’azione di annullamento avverso l’aggiudicazione), risulta con ogni evidenza intrinsecamente contraddittoria e confliggente rispetto alla “prioritaria” azione di annullamento dell’aggiudicazione, tesa al conseguimento della stessa e, quindi, sostanzialmente volta a ottenere la realizzazione, da parte della stessa ricorrente, dei lavori <corsivo>de quibus</corsivo>, proprio secondo le previsioni progettuali delle quali si contesta la radicale illegittimità. Tanto con i connessi e conseguenti profili di inammissibilità, non potendo ammettere una graduazione dei motivi di ricorso - posponendosi quelli più radicali - in funzione di un interesse graduato.</h:div><h:div>11.2 - In ogni caso, riguardo alla quinta censura, il Collegio osserva che l’art. 91 (<corsivo>Obblighi del coordinatore per la progettazione</corsivo>), comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che: <corsivo>Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.</corsivo></h:div><h:div>Orbene, come pure controdedotto dall’Amministrazione, l’eventuale concreta sussistenza del suddetto rischio bellico ben potrà - anzi dovrà, qualora effettivamente omessa - essere valutata dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle attività di scavo, in ragione della natura pubblica degli interessi tutelati (sicurezza nei cantieri).</h:div><h:div>11.3 - In relazione alla sesta censura, anche qualora la stessa fosse ammissibile, non potrebbe - comunque - assumere il preteso rilievo invalidante, essendo consentita, nell’ipotesi di eventuale omissione della previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o al procedimento di V.I.A., la successiva c.d. “sanatoria postuma” (art. 29, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), dovendo sul punto evidenziarsi che non può ritenersi al riguardo formato il silenzio- assenso “orizzontale” nei termini controdedotti dall’Amministrazione, tenuto conto - al di là di ogni considerazione sull’applicabilità dell’istituto ai procedimenti in materia ambientale - che <corsivo>l’ex adverso </corsivo>invocato art. 17-<corsivo>bis </corsivo>della legge n. 241/1990 è norma sopravvenuta, in quanto introdotta dall’art. 3, comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, rispetto alla comunicazione del comune di Apricena alla provincia di Foggia del 28 ottobre 2013 (cfr. pagina 22 della memoria dell’Amministrazione del 10 aprile 2026 e pagina 12 della memoria dell’Amministrazione del 25 maggio 2026).</h:div><h:div>11.4 - Riguardo alla V.A.S., il Collegio ritiene opportuno precisare, per completezza espositiva, che, ai sensi dell’art. 3 (<corsivo>Ambito di applicazione</corsivo>), comma 7 - richiamato dalla difesa della P.A. - della legge regionale della Puglia 14 dicembre 2012, n. 44 (<corsivo>Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica</corsivo>): <corsivo>Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.</corsivo></h:div><h:div>12. - La Società ricorrente si duole, infine (settima censura dei motivi aggiunti, pagine 26 e 27), essenzialmente, della radicale illegittimità della sequenza di approvazione del progetto, assumendo la mancata valida approvazione del Progetto di fattibilità tecnico - economica, l’assenza dei pareri degli Enti competenti (Acquedotto Pugliese, Consorzio di Bonifica di Capitanata, Soprintendenza) , la mancanza della procedura di validazione del primo livello di progettazione nonché la carenza della verifica e validazione del progetto esecutivo.</h:div><h:div>12.1 - Anche al di là degli eventuali profili di tardività e inammissibilità (per le ragioni esposte al precedente paragrafo n. 11.1), le censure sono infondate.</h:div><h:div>Invero, come controdedotto dall’Amministrazione: il progetto preliminare è stato approvato nel 2018 ed è stato successivamente aggiornato e rimodulato; la delibera della Giunta comunale n. 68/2025 ha recepito le modifiche progettuali, ha dato atto dell’avvenuto aggiornamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica e ha dato impulso alla prosecuzione dell’<corsivo>iter</corsivo> tecnico-amministrativo; la deliberazione della Giunta comunale n. 213/2025 ha approvato il progetto esecutivo, richiamata la succitata deliberazione giuntale n. 68/2025. Ne consegue la correttezza sostanziale, <corsivo>in parte qua, </corsivo>della sequenza di approvazione del progetto.</h:div><h:div>Inoltre, la procedura di verifica e validazione del progetto esecutivo risulta espletata, come da verbale di validazione del progetto redatto dal R.U.P. in data 24 luglio 2025, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii..</h:div><h:div>Quanto al motivo inerente alla mancata acquisizione dei pareri, lo stesso è formulato in termini generici, senza dimostrare l’effettiva obbligatorietà dei pareri né la loro effettiva mancanza.</h:div><h:div>13. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso introduttivo è inammissibile; i motivi aggiunti sono in parte tardivi, in parte inammissibili, in parte infondati, nei sensi sopra illustrati e, per l’effetto, vanno respinti.</h:div><h:div>14. - La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima):</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- respinge i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>