<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="DELIBERA C.C. USO TEMPORANE 23-QUATER D.P.R. 380-2001" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250021020260116130145036" id="20250021020260116130145036" modello="3" modifica="19/01/2026 13:21:11" pdf="0" ricorrente="Castellino S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00210"/><fascicolo anno="2026" n="00057"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250021020260116130145036.xml</file><wordfile>20250021020260116130145036.docm</wordfile><ricorso NRG="202500210">202500210\202500210.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1266 Alfredo Giuseppe Allegretta\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Luisa Rotondano</firma><data>19/01/2026 13:21:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" id="R20260116130139953"><ereditato>2</ereditato><numero>380</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2001</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Donatella Testini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della delibera del Consiglio comunale di Vieste-OMISSIS-del 20 dicembre 2024, con la quale l’Ente resistente approvava la proposta progettuale avanzata dalla -OMISSIS- <corsivo>. ex</corsivo> art. 23-<corsivo>quater</corsivo> D.P.R. n. 380/2001, dichiarandola di pubblico interesse, per un uso temporaneo diverso da quello previsto dal vigente P.R.G. di una porzione di immobile situato in abitato di Vieste (-OMISSIS-, part.la 2148), al fine di “principiare un’attività di Dancing”;</h:div><h:div>- della Relazione istruttoria a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Vieste -OMISSIS- del 21 novembre 2024;</h:div><h:div>- dello Schema di Convenzione acquisito al protocollo comunale con i-OMISSIS-- in data 24 gennaio 2024;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, allo stato non conosciuto, ovvero di ogni altro atto e/o comportamento come configurabile ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n. 80/1998, adottato in esecuzione del provvedimento di cui sopra.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Chionchio, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, via Melo Da Bari, n. 166; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vieste, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Vieste;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Le Società ricorrenti espongono, in particolare, che:</h:div><h:div>- sono tutte proprietarie, da decenni, di strutture turistico-ricettive ubicate a ridosso del Lungomare -OMISSIS- di Vieste;</h:div><h:div>- <corsivo>A poche decine di metri dai rispettivi ingressi e confini, sullo stesso lungomare, situa un’area recintata, di proprietà della società controinteressata, con entrostanti corpi di fabbrica, originariamente realizzata per svolgere, nelle intenzioni della stessa, attività di discoteca</corsivo>;</h:div><h:div>- l’attività di discoteca è stata - però -, negli anni, inibita in virtù di provvedimenti di natura giurisdizionale del Giudice ordinario (civile e penale) e del Giudice amministrativo, anche su impulso delle Società deducenti, <corsivo>Segnatamente: - Sequestro preventivo operato dalla P.G. in data 13.08.2005; - Convalida sequestro del G.I.P. c/o il Tribunale di Foggia del 17.08.2005; - Ordinanza di chiusura del Comune di Vieste del 11.08.2005; - Ordinanza cautelare del G.U. Tribunale di Foggia - sez. di Manfredonia - del 13/15.03.2006; - Sentenza del Tribunale di Foggia - sez. di Manfredonia - n. 84/2011; - Sentenza T.A.R. Bari - sez. III - n. 616/2007; - Sentenza T.A.R. Bari - sez. III- n. 460/2013; - Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV, n. 2588/2013</corsivo>; pronunce, queste, intervenute, talune, a tutela di gravi e accertate immissioni sonore derivanti dall’esercizio - non autorizzato - di attività di intrattenimento musicale e/o danzante, e, altre, al fine di annullare le favorevoli determinazioni del comune di Vieste, volte a consentire la realizzazione dell’attività danzante, in violazione delle previsioni del Piano regolatore;</h:div><h:div>- <corsivo>l’area su cui insiste la proprietà della controinteressata risulta tipizzata nel vigente P.R.G. come “F1 - attrezzature a livello urbano”; Lo stesso strumento urbanistico prevede espressamente, di contro, che le attività di “discoteca” possano esclusivamente realizzarsi nelle Zone “F3” del tenimento comunale</corsivo>.</h:div><h:div>Con provvedimento-OMISSIS-del 20 dicembre 2024, il Consiglio comunale del comune di Vieste ha approvato la proposta progettuale avanzata dalla società -OMISSIS-, <corsivo>ex</corsivo> art. 23-<corsivo>quater</corsivo> del d.P.R. n. 380/2001, dichiarandola di pubblico interesse, per un uso temporaneo - della durata di quindici anni - diverso da quello previsto dal vigente P.R.G., di una porzione di immobile sito in Vieste alla Località -OMISSIS- (-OMISSIS-, particella n. 2148), e ha approvato <corsivo>l’allegato documento denominato “Schema di Convenzione”, elaborato ai sensi dell’art. 23-quater comma 3 del D.P.R. 380/01, acquisito al prot. -OMISSIS- del 24/01/2024.</corsivo></h:div><h:div>1.1 - Le Società ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata delibera consiliare -OMISSIS-/2024, in uno alla Relazione istruttoria a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Vieste prot. -OMISSIS- del 21 novembre 2024, allo Schema di Convenzione acquisito al protocollo comunale con i-OMISSIS-- in data 24 gennaio 2024 e agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>I Violazione ed errata applicazione di legge (art. 23-quater D.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per errata istruttoria. Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illegittima lesione dell’affidamento della società ricorrente. Eccesso di potere per erronea ponderazione degli interessi. Eccesso di potere per irragionevolezza. Travisamento. Illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater D.P.R. n. 380/2001</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>I.I. Sulla illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>II Eccesso di potere per errata e falsa istruttoria. Eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti. Sviamento. Violazione dei principi relativi al buon governo del territorio. Eccesso di potere per errata ponderazioni degli interessi. Eccesso di potere per travisamento</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>III Violazione di legge (art. 23-quater D.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta in relazione alle presunte condizioni di degrado dell’area. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti (assenza del rilevante interesse pubblico).</corsivo></h:div><h:div>1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Vieste, formulando <corsivo>in limine</corsivo> alcune eccezioni preliminari (inammissibilità del ricorso collettivo; difetto della <corsivo>vicinitas</corsivo>; carenza della dimostrazione del pregiudizio concreto sofferto).</h:div><h:div>Nel merito, il civico Ente ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>1.4 - All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. - Giova premettere che l’istanza di uso temporaneo <corsivo>de qua</corsivo>, ai sensi dell’art. 23-<corsivo>quater </corsivo>del d.P.R. n. 380/2001 - come pure sottolineato dalle Società ricorrenti, laddove, nel richiamare la Relazione di progetto allegata alla domanda, specificano che <corsivo>per “porzione di immobile” deve intendersi uno spazio, di circa mille metri quadrati, che ricomprende aree tutte pavimentate a “cielo aperto”, tettoie lignee, bagni, bar e servizi vari (-OMISSIS- part. 2148)</corsivo>, cfr. pagina 5 del ricorso - riguarda<corsivo> una porzione del complesso commerciale denominato “-OMISSIS-” sito al Lungomare -OMISSIS-, </corsivo>precisamente, come dettagliato nella Relazione tecnica a corredo della richiesta, <corsivo>relativa ad una porzione di un complesso con destinazione commerciale sito a Vieste alla -OMISSIS-.</corsivo></h:div><h:div>Dalla suddetta Relazione risulta testualmente che:</h:div><h:div><corsivo>- Il complesso commerciale è sito in un lotto interamente recintato e delimitato con accesso unico dalla S.P. 52 e denominato “-OMISSIS-”. Quest’ultimo comprende il ristorante e ulteriori strutture adibite a bar, servizi igienici, depositi e magazzini etc... Sono presenti anche aree pavimentate destinate alle funzioni di discoteca, aree di parcheggio, giardini, percorsi pedonali etc...</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’area in questione è collocata all’estremità del Lungomare -OMISSIS- opposta al centro abitato e ai piedi della Chiesa di -OMISSIS- posta alla sommità dell’omonima collina.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si tratta, nell’insieme, di un complesso organizzato prevalentemente mediante spazi aperti attrezzati e corredati di servizi igienici e spazi adibiti a bar </corsivo>(pagina 4);</h:div><h:div>- <corsivo>Con la presente si intende destinare una parte del complesso commerciale a locale di pubblico spettacolo/discoteca. Le aree da destinare a discoteca comprendono principalmente aree esterne pavimentate, servizi igienici e tettoie lignee adibite a bar come sopra già descritto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le attività sono quelle di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si tratta quindi di insediare una attività di pubblico spettacolo da esercitarsi su aree esterne, già dotate di adeguate vie di fuga e prevalentemente nel periodo estivo. L’intervento non prevede la realizzazione di nuovi manufatti ma solo la specifica destinazione d’uso di quanto già esistente ai sensi dei succitati titoli edilizi </corsivo>(pagina 5).</h:div><h:div>Omologa rappresentazione è riportata nella Relazione istruttoria del Settore tecnico comunale (pagine 3 e 4).</h:div><h:div>3. - Vanno disattese, <corsivo>in limine</corsivo>, le eccezioni preliminari formulate dal comune di Vieste resistente.</h:div><h:div>4. - Il civico Ente - evidenziato che si tratta di ricorso collettivo, essendo stato presentato da tre diversi soggetti giuridici, e che il ricorso collettivo è ammissibile solo qualora sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali nonchè dell’assenza di conflitto di interessi - eccepisce che non vi sarebbe identità di situazioni sostanziali, anzi sussisterebbe un conflitto di interessi, atteso che, <corsivo>mentre la -OMISSIS-gestisce un albergo rispetto al quale, in astratto (salvo quanto appresso si dirà), si potrebbe configurare un interesse alla tranquillità degli ospiti, Baia -OMISSIS- e -OMISSIS-gestiscono villaggi turistici, che – a loro volta – organizzano serate danzanti o altri intrattenimenti, inevitabilmente “rumorosi”</corsivo>; l’interesse effettivo dei due villaggi turistici sarebbe - in tesi - diverso e addirittura confliggente rispetto a quello di cui è portatrice la-OMISSIS-, con conseguente inammissibilità del ricorso collettivo, oltre che abuso del diritto e violazione del divieto generale di <corsivo>venire contra factum proprium</corsivo>.</h:div><h:div>4.1 - L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Invero, ad avviso del Collegio:</h:div><h:div>- per un verso, sussiste identità delle posizioni sostanziali, in quanto si tratta di tre strutture ricettive situate nelle vicinanze della struttura controinteressata (la <corsivo>vicinitas</corsivo>, in riferimento a determinazioni edilizie e urbanistiche,<corsivo>
				</corsivo>è - infatti - concetto “elastico” e relativo - si rinvia al successivo paragrafo 5.3);</h:div><h:div>- e, per altro verso, non si ravvisa conflitto di interessi, considerato che, come pure controdedotto da parte ricorrente: da un lato, lo svolgimento di qualche serata danzante è circostanza fisiologica e “naturale” in riferimento alle strutture a finalità ricettive, ben diverse dall’attività di discoteca a cielo aperto; e, dall’altro, non rileva ai fini in questione l’eccepita distinzione tra villaggio turistico e albergo, posto che il carattere comune va ricondotto alla omogenea destinazione ricettiva delle ridette strutture, che accomuna e rende uniformi gli interessi di tutte e tre le Società ricorrenti.</h:div><h:div>5. - Il comune di Vieste eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione (<corsivo>vicinitas),</corsivo> in ragione della circostanza che <corsivo>le strutture delle società ricorrenti sono a distanza ben superiore a poche decine di metri rispetto all’area interessata dall’uso temporaneo - In particolare. a) il villaggio Baia -OMISSIS- dista circa 210,00 mt. da-OMISSIS--(vale a dire dall’area di intervento); b) l’hotel -OMISSIS---dista circa 350 mt; c) il -OMISSIS-è addirittura sul L.re -OMISSIS-e, quindi, a qualche chilometro di distanza dall’area di intervento</corsivo>; a tanto il civico Ente aggiunge che <corsivo>l’area di intervento è situata all’interno della più ampia proprietà della controinteressata e si distanzia ulteriormente dalle strutture delle società ricorrenti.</corsivo></h:div><h:div>Neppure - in tesi - sussisterebbe l’interesse ad agire, che, in materia edilizia, deve sostanziarsi in un concreto ed effettivo pregiudizio subito in ragione della realizzazione dell’intervento contestato (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 22/2021).</h:div><h:div>5.1 - Anche queste eccezioni non convincono.</h:div><h:div>5.2 - Va rammentato, in linea generale, che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - superando il precedente orientamento della sufficienza della <corsivo>vicinitas</corsivo> (ossia dello stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento) a radicare sia la legittimazione che l’interesse ad agire - ha affermato che, <corsivo>Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato</corsivo> (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).</h:div><h:div>Lo “stabile collegamento” con il territorio costituisce, dunque, elemento sufficiente a radicare la legittimazione, ma non anche l’interesse al ricorso: interesse che <corsivo>può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso</corsivo>; inoltre, <corsivo>L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.</corsivo> (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).</h:div><h:div>Spetta, dunque, alla parte interessata allegare e provare lo specifico pregiudizio derivante dal titolo edilizio impugnato, soprattutto a fronte dell’avversa contestazione o del rilievo officioso circa la possibile carenza dello stesso.</h:div><h:div>5.3 - Ciò posto, quanto alla legittimazione al ricorso, osserva questa Sezione che la<corsivo> vicinitas</corsivo> è un concetto “elastico” e relativo, da coniugare ragionevolmente - anche, per quanto di rilievo in questa sede - con la tipologia delle attività esercitate; sicchè, nella fattispecie concreta in esame, la stessa collocazione delle tre strutture ricettive delle Società deducenti (finanche come indicata, del tutto genericamente - <corsivo>qualche chilometro -, </corsivo>dal Comune resistente e pure a prescindere dalla circostanza, specificata da parte ricorrente, per cui la-OMISSIS- è proprietaria del villaggio turistico denominato “Villaggio -OMISSIS-”, situato sul Lungomare -OMISSIS- di Vieste, in prossimità del --OMISSIS-), in raffronto all’attività di <corsivo>dancing</corsivo> oggetto dell’intervento, differenzia e qualifica la posizione delle ricorrenti, ravvisandosi la sussistenza della necessaria <corsivo>vicinitas.</corsivo></h:div><h:div>5.4 - Riguardo all’interesse ad agire (specifico pregiudizio), è sufficiente - e dirimente - rinviare, come rappresentato dalle Società ricorrenti, alle pronunce del Giudice ordinario (civile e penale) e del Giudice amministrativo richiamate nel ricorso introduttivo, rese in relazione a omogenee attività (discoteca, appunto) esercitate sulle medesime aree di intervento o su precedenti provvedimenti a queste attinenti, in particolare:</h:div><h:div>- al sequestro preventivo, <corsivo>ex </corsivo>art. 321 Cod. proc. pen., in data 13 agosto 2005, convalidato con decreto del G.I.P. di Foggia del 17 agosto 2005, operato dalla Tenenza dei Carabinieri di Vieste, di <corsivo>strumentazione insistente nel locale all’insegna “--OMISSIS-”,</corsivo> tra l’altro in relazione all’<corsivo>esercizio, sempre abusivo, di intrattenimenti musicali e danzanti</corsivo>, recante l’espressa constatazione che <corsivo>gli operanti constatavano che a distanza di metri cinquanta circa dall’ingresso del locale, dall’interno del camping “Baia -OMISSIS-” sito su questo lungomare -OMISSIS-, si percepiva una rumorosità molto fastidiosa che, secondo una normale valutazione fatta dall’uomo comune risultava essere assolutamente incompatibile con la necessità di garantire il riposo delle persone alloggiate nelle tende di una struttura regolarmente autorizzata a svolgere la specifica attività</corsivo>;</h:div><h:div>- e, soprattutto, alla sentenza n. 460/2013 della Terza Sezione di questo T.A.R., resa su ricorso proposto dalle società-OMISSIS- e -OMISSIS- (per l’annullamento della <corsivo>delibera del C.C. di Vieste -OMISSIS-del 23.9.2011, recante: “Formazione di una variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 440/00 - pratica 99/07 - progetto parziale riconversione delle attività autorizzate per lo svolgimento delle attività di discoteca alla località -OMISSIS- - istanza prodotta dalla ditta ---OMISSIS-" parallelo - -OMISSIS-</corsivo>), laddove è evidenziato - nel disattendere proprio l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse - che <corsivo>l’impatto acustico connesso all’esercizio dell’attività di discoteca all’aperto (e quindi al di fuori di qualsiasi misura di protezione acustica) ha un’area di efficacia di gran lunga superiore, </corsivo>oltre alla considerazione che, in riferimento ad alberghi e strutture ricettive in genere,<corsivo> la possibilità di un sereno soggiorno costituisce elemento imprescindibile per l’esercizio dell’attività.</corsivo></h:div><h:div>6. - Disattese le eccezioni preliminari formulate dal comune di Vieste resistente, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>7. - È anzitutto fondata - e assorbente - la censura con cui le deducenti, richiamato l’art. 23-<corsivo>quater </corsivo>del d.P.R. n. 380/2001, lamentano, essenzialmente, la carenza della necessaria concorrenza (cfr. la locuzione <corsivo>nel contempo</corsivo>, di cui alla succitata disposizione, norma derogatoria, la cui disciplina deve essere oggetto di stretta interpretazione) del fine di attivare lo sviluppo di iniziative economiche (o sociali, culturali o di recupero ambientale)<corsivo>
				</corsivo>con lo scopo dell’attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione.</h:div><h:div>In proposito, le Società ricorrenti evidenziano, in particolare, che <corsivo>La necessità del perseguimento delle finalità da ultimo indicate - insieme a quelle dello sviluppo di attività economiche - concorre dunque a delimitare l’ambito di operatività dell’uso temporaneo in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici”. (TAR Toscana, sez. I, 15.11.2024, n. 1320) </corsivo>e che<corsivo> Come qui ampiamente documentato (cfr. foto allegate) la porzione di immobile in questione versa in eccellenti condizioni manutentive.</corsivo></h:div><h:div>Deducono, inoltre, che<corsivo>, sia dalla lettura della delibera consiliare impugnata, sia dalla lettura della Relazione istruttoria a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Vieste -OMISSIS- del 21.11.2024 non è dato rinvenire alcun riferimento a situazioni di degrado/abbandono.</corsivo></h:div><h:div>8. - L’esame delle doglianze proposte va preceduto da un sintetico inquadramento dell’istituto di cui all’art. 23-<corsivo>quater</corsivo> del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>L’art. 10, comma 1, lett. m-<corsivo>bis)</corsivo>, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - che ha introdotto l’art. 23-<corsivo>quater</corsivo> del d.P.R. n. 380/2001 - <corsivo>contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo</corsivo> (T.A.R. Toscana, Sez. I, 15 novembre 2024, n. 1320, pure richiamata dalle Società ricorrenti).</h:div><h:div>Per quanto qui di maggiore interesse, la disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-<corsivo>quater d</corsivo>el d.P.R. n. 380/2001 permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico (comma 1, ultimo periodo), testualmente disponendo, in particolare, che:</h:div><h:div><corsivo>1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 23 <corsivo>quater </corsivo>cit. prevede, pertanto, che <corsivo>il Comune possa autorizzare l’utilizzazione temporanea di edifici per usi differenti da quelli previsti dallo strumento urbanistico vigente, purché tale uso consenta di realizzare un’iniziativa (i) di rilevante interesse pubblico o generale e (ii) che sia finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) e, al contempo, sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale</corsivo> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 maggio 2023, n. 708).</h:div><h:div>Dal carattere eccezionale e derogatorio del nuovo istituto discende la necessità che le disposizioni che lo disciplinano siano oggetto di stretta interpretazione.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che la possibilità per l’Amministrazione di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate è rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina e che i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente sussistere affinché possa essere consentita in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico hanno essenzialmente riguardo alle finalità di tale uso e alla tipologia delle aree, all’interesse delle iniziative che con esso si intende realizzare e alla durata dell’uso temporaneo.</h:div><h:div>In particolare, sotto il primo aspetto,<corsivo> l’uso temporaneo deve tendere ad un doppio fine: «attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale». L’uso della locuzione modale “nel contempo” lascia intendere che, nell’intenzione del legislatore, il legittimo ricorso all’istituto dell’uso temporaneo esige che siano perseguite entrambe le finalità indicate dalla disposizione: non è dunque sufficiente lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, dovendo tale finalità essere perseguita insieme a quella della attivazione di processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione </corsivo>(T.A.R. Toscana, Sez. I, 15 novembre 2024, n. 1320, cit.).<corsivo/></h:div><h:div>La necessità del perseguimento delle finalità da ultimo indicate - insieme a quelle dello sviluppo di attività economiche - <corsivo>concorre dunque a delimitare l’ambito di operatività dell’uso temporaneo in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici</corsivo> (T.A.R. Toscana, Sez. I, 15 novembre 2024, n. 1320, cit.).</h:div><h:div>9. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, non risulta allegato - né, tanto meno, provato - che la l’immobile e la porzione dell’immobile in questione siano dismessi o in via di dismissione né situati in aree urbane degradate da riqualificare o interessate da processi di rigenerazione urbana ovvero in spazi urbani dismessi o in via di dismissione.</h:div><h:div>Per converso, le Società ricorrenti hanno prodotto in giudizio pertinente e adeguata documentazione fotografica - non contestata - che dimostra che i manufatti edilizi in esame non sono dismessi né risultano in via di dismissione.</h:div><h:div>D’altro canto, come detto, proprio dalla Relazione tecnica a corredo dell’istanza (cfr. il precedente paragrafo n. 2, cui si rinvia), oltre che dalla Relazione istruttoria del Settore tecnico a corredo dell’istanza (pagine 3 e 4), si evince che la chiesta deroga riguarda una parte del complesso commerciale, da destinare a <corsivo>locale di pubblico spettacolo/discoteca</corsivo>, di cui peraltro non viene compiutamente rappresentato né dimostrato alcuno stato di inattività, precisando - anzi - che <corsivo>Le aree da destinare a discoteca comprendono principalmente aree esterne pavimentate, servizi igienici e tettoie lignee adibite a bar come sopra già descritto</corsivo>: è evidente, pertanto, per stessa ammissione della Società istante nonché sulla scorta dell’istruttoria comunale, che si tratta di porzione di immobile già in uso, non dismesso né in via di dismissione.</h:div><h:div>Peraltro, la stessa collocazione della struttura (Lungomare -OMISSIS- di Vieste, a evidente vocazione turistica) ne esclude la prescritta collocazione in aree urbane degradate o in spazi urbani dismessi o in via di dismissione o interessati da processi di rigenerazione urbana.</h:div><h:div>In definitiva, non sussistono tutti i presupposti contestualmente (<corsivo>nel contempo</corsivo>) richiesti dall’art. 23 <corsivo>quater</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001 per la concessione dell’uso temporaneo in deroga - eccezionale – allo strumento urbanistico generale: difetta, in particolare, il prescritto requisito della realizzazione di un processo di recupero o valorizzazione di un immobile dismesso o in via di dismissione ovvero situato in aree urbane degradate da riqualificare o interessate da processi di rigenerazione urbana, abbandonate o marginalizzate.</h:div><h:div>A prescindere, pertanto, dalla qualificabilità (o meno) dell’intervento in questione come di rilevante interesse pubblico in relazione alla correlata attività di <corsivo>dancing </corsivo>cui dovrebbe essere destinata la porzione di immobile in esame, quest’ultima non ha, comunque, i requisiti prescritti dall’art. 23-<corsivo>quater</corsivo> cit. per accedere allo specifico beneficio dell’uso temporaneo in deroga.</h:div><h:div>10. - Fermo e dirimente quanto innanzi, a ciò si aggiunga che, come pure censurato da parte ricorrente, nel caso di specie, la durata della deroga concessa (ben quindici anni) risulta irragionevole ed eccessiva.</h:div><h:div>10.1 - Infatti, se è pur vero che la norma statale di cui all’art. 23-<corsivo>quater </corsivo>del d.P.R. n. 380/2001 non prevede specificamente la durata massima dell’uso temporaneo, va, per converso, evidenziato che la ridetta norma, eccezionale e derogatoria, deve essere strettamente interpretata - anche in via costituzionalmente orientata - secondo il principio di ragionevolezza, viceversa consentendosi - in concreto - un inammissibile <corsivo>vulnus</corsivo> all’ordinato governo del territorio: governo che presuppone la funzionale pianificazione urbanistica generale (ontologicamente richiamata e implicita nel concetto stesso di governo), finalizzata al razionale e armonico assetto esplicabile in un determinato contesto territoriale di insieme.</h:div><h:div>Invero, il rispetto delle presupposte prescrizioni della pianificazione urbanistica generale costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio, oggetto di potestà legislativa concorrente Stato - Regioni, <corsivo>ex </corsivo>art. 117, comma 3 della Costituzione: principio che informa - e necessariamente conforma - l’ordinamento giuridico, sicchè le deroghe, qualora previste da disposizioni eccezionali (come l’art. 23-<corsivo>quater</corsivo> cit.), sono ammissibili - con decisioni assunte caso per caso dall’ente territoriale comunale - solo, però, quando presentino i caratteri della straordinarietà e dell’effettiva temporaneità, dovendo escludersi che a esse conseguano effetti di fatto stabili - o, comunque, oltremodo prolungati -, comportanti la sostanziale destrutturazione dell’ordinato e corretto assetto territoriale, predefinito dallo strumento urbanistico generale.</h:div><h:div>10.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, la concessa durata della deroga (come detto, ben quindici anni, con ogni evidenza non contenuto in un limitato spazio temporale), superiore perfino ai termini di efficacia di un piano esecutivo, comporta, in concreto, come pure dedotto dalle Società ricorrenti, la sostanziale e implicita caducazione/vanificazione della necessaria portata prescrittiva generale degli strumenti urbanistici vigenti.</h:div><h:div>11. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>12. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i soggetti nominati.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>