<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Extra_Perm lungo periodo" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250006720250220100013560" id="20250006720250220100013560" modello="4" modifica="22/02/2025 12:45:15" pdf="0" ricorrente="Elisjana Berisha" stato="2" tipo="15" versione="3" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00067"/><fascicolo anno="2025" n="00059"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250006720250220100013560.xml</file><wordfile>20250006720250220100013560.docm</wordfile><ricorso NRG="202500067">202500067\202500067.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\972 Vincenzo Blanda\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Vincenzo Blanda</firma><data>21/02/2025 12:02:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Lorenzo Ieva</firma><data>20/02/2025 11:02:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="CEE" descrizione="DIRETTIVA CEE" id="R20250220100010013"><ereditato>2</ereditato><numero>109</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2003</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO" id="R20250220100010092"><ereditato>2</ereditato><numero>286</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1998</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Presidente</h:div><h:div>Lorenzo Ieva,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Mennoia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento n. 12/2024/Imm.n.52/p.s. di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo, emesso dal Questore di Bari in data 11 novembre 2024 e notificato all’interessata in data 19 novembre 2024 </h:div><h:div>- nonché e di ogni altro atto comunque connesso, o dipendente, o successivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Belluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno-Questura di Bari, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Bari alla via Melo, 97; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Dario Belluccio, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Isabella Piracci, per le Amministrazioni resistenti</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che l’istante, cittadina albanese, residente in Italia da molti anni, inizialmente per necessità di cure da prestarsi alla figlia minore, ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata;</h:div><h:div>Considerato che – sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare – il requisito del reddito nella sostanza sussiste con riferimento al nucleo familiare composto dalla ricorrente e dalla figlia, e che esso in ogni caso sussiste con riferimento alla (sola) istante, ciò anche tenuto conto del reddito derivante dalla casa di proprietà a Bari;</h:div><h:div>Considerato che tale circostanza <corsivo>ex se </corsivo>sembra confermare l’integrazione della ricorrente nella vita della comunità;</h:div><h:div>Considerato che il mancato rilascio del titolo di soggiorno di lunga durata anelato sembra impedire il consolidamento della occupazione lavorativa, con conseguente <corsivo/>ripetizione, da parte dell’Istituto di previdenza, di talune provvidenza sociali, condizionate al regolare soggiorno in Italia;</h:div><h:div>Considerato che l’art. 9 del d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che, lo straniero extra-comunitario, che dimostri: <corsivo>“[…] la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) [reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà […] per ogni familiare […]</corsivo>”, può richiedere il rilascio del “<corsivo>[…] permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 […]</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che, alla predetta disciplina normativa, debba darsi un’interpretazione vieppiù coerente con quanto prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. <corsivo>a)</corsivo>, della direttiva 2003/109/CE, relativa allo <corsivo>status </corsivo>dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la quale prevede che gli Stati membri UE richiedano ai cittadini stranieri extra-comunitari di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico, di <corsivo>“[…] risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari […]. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità […]</corsivo>”;</h:div><h:div>Considerato che, a riprova, l’art. 16, comma 2, lett. <corsivo>d)</corsivo>, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (“<corsivo>Regolamento recante norme di attuazione […]</corsivo>”) stabilisce che lo straniero che domandi il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata (<corsivo>ex</corsivo> carta di soggiorno) produca apposita domanda contenente l’indicazione “al plurale” delle: “<corsivo>[…] fonti di reddito […]</corsivo>”, mentre l’art. 16, comma 3, lett. <corsivo>b)</corsivo>, d.P.R. citato prevede che venga allegata la <corsivo>“[…] copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno</corsivo><corsivo> precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto che – data la peculiarità della fattispecie concreta – l’amministrazione possa meglio valutare la coesistenza e la consistenza di tutti i requisiti reddituali da lavoro, fondiari e quanto altro risultante dalla dichiarazione dei redditi, ovverosia da altre fonti lecite, procedendo ad un riesame istruttorio, tenendo conto del migliore bilanciamento dei contrapposti interessi, fermo restando il riscontro degli ulteriori requisiti previsti <corsivo>ex lege</corsivo>;</h:div><h:div>Ritenuto pertanto sussistenti i requisiti di <corsivo>fumus</corsivo> e di <corsivo>periculum</corsivo>, utili all’accoglimento della domanda cautelare, anche ai fini del riesame ad opera dell’amministrazione;</h:div><h:div>Ritenuto di fissare per la delibazione <corsivo>funditus</corsivo> del merito della controversia l’udienza pubblica del 18 dicembre 2025;</h:div><h:div>Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare, per la peculiarità della controversia.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza) accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, e sospende nelle more il gravato provvedimento sfavorevole.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelillo Carmela</h:div><h:div>Lorenzo Ieva</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>