<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240108920241016113044338" id="20240108920241016113044338" modello="4" modifica="16/10/2024 19:38:06" pdf="0" ricorrente="Michele Azzellino" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01089"/><fascicolo anno="2024" n="01107"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240108920241016113044338.xml</file><wordfile>20240108920241016113044338.docm</wordfile><ricorso NRG="202401089">202401089\202401089.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>desire'e zonno</firma><data>16/10/2024 19:38:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO" id="R20241016113038199"><ereditato>2</ereditato><numero>285</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1992</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Desirèe Zonno,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Danilo Cortellessa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione, </h:div><h:div>della ordinanza Comunale n. 52 emessa in data 17.06.2024 e con cui è stata disposto il divieto, su tutto il territorio comunale di svolgimento di cortei funebri a piedi (doc. all.to n. 1);</h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non conosciuto dal ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rodi Garganico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16.10.2024 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- parte ricorrente ha depositato il giorno precedente all’udienza cautelare atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;</h:div><h:div>-l’ente resistente ha preso atto, senza opporsi, della rinuncia, insistendo per la condanna alle spese, evidenziando che la rinuncia è intervenuta quando ormai tutta l’attività difensiva è stata già svolta;</h:div><h:div>Ritenuto che: </h:div><h:div>nulla osta alla pronuncia principale;</h:div><h:div>le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo. Sul punto si evidenzia che l’impugnata ordinanza resiste ad ogni critica di irragionevolezza, perché il contemperamento dei contrapposti interessi è stato adeguatamente operato dall’Amministrazione  in quanto non compromette significativamente le esigenze di celebrazione del rito funebre (limitandone solo le modalità di esecuzione), curandosi, altresì, di quelle di agevole percorrenza veicolare, senza rischio per i pedoni; inoltre, come efficacemente evidenziato da parte resistente, il divieto impugnato trova specifica fonte normativa nell’art. 190 d.lgs. n.285/1992 (che disciplina il comportamento pedonale);</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore del comune resistente che liquida in complessivi euro 1800,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16.10.2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Desirèe Zonno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>