<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240082920251113095334692" descrizione="" gruppo="20240082920251113095334692" modifica="13/11/2025 11:36:31" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Galileo Energy 2 S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00829"/><fascicolo anno="2025" n="01345"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240082920251113095334692.xml</file><wordfile>20240082920251113095334692.docm</wordfile><ricorso NRG="202400829">202400829\202400829.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\753 Gianmario Palliggiano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Dibello</firma><data>13/11/2025 11:36:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20251113095332073" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>3, 97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20251113095332476" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20251113095332735" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>152</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2006</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dibello,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Danilo Cortellessa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) e, ove occorrere possa, del silenzio serbato dal Ministero della Cultura, rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 25 comma 2-quater del D.lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), alla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico denominato “FV Torremaggiore” di potenza pari a 47,34 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (il “Progetto”);</h:div><h:div>E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA</h:div><h:div>- del MASE e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA entro un breve termine perentorio, nominando sin d’ora un Commissario ad Acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC – PNRR ad adottare lo schema di provvedimento nonché del relativo titolare all’attivazione dei poteri sostitutivi, formulando sin d’ora espressa riserva di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 C.P.A.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 829 del 2024, proposto da Galileo Energy 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; </h:div><h:div>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica Pnrr Pniec, Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Comune di Torremaggiore, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1.- Con ricorso incardinato nelle forme di rito, la società Galileo Energy 2 s.r.l. agisce in giudizio per l’accertamento del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) e, ove occorrere possa, del silenzio serbato dal Ministero della Cultura, rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 25 comma 2-quater del D.lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), alla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico denominato “FV Torremaggiore” di potenza pari a 47,34 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (il “Progetto”).</h:div><h:div>1.1.- Alla azione di accertamento è connessa la domanda di condanna - del MASE e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA entro un breve termine perentorio, nominando sin d’ora un Commissario ad Acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC – PNRR ad adottare lo schema di provvedimento nonché del relativo titolare all’attivazione dei poteri sostitutivi, con riserva di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 C.P.A.</h:div><h:div>2.- La società espone</h:div><h:div>- di occuparsi dello sviluppo, della realizzazione, della costruzione, della consulenza in relazione a progetti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare da fonte solare fotovoltaica;</h:div><h:div>- che, con nota del 10 agosto 2022, acquisita al prot. MiTE7100732 e perfezionata con nota prot. MiTE/32883 del 7 marzo 2023, la Società ha presentato istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 per il progetto di un impianto agri-voltaico, denominato “FV Torremaggiore”, della potenza di 47,34 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG); trattasi di progetto che ha un comprovato valore economico superiore ai 5 milioni di euro;</h:div><h:div>- che Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), con nota prot. 45217 (Doc. 2) del 24 marzo 2023, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Ambiente ed ha pubblicato il relativo Avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24 del Codice dell’Ambiente, consentendo a qualunque soggetto interessato la possibilità di prendere visione del progetto e della relativa documentazione e di presentare entro il 23 aprile 2023 le proprie osservazioni. – che non sono pervenute osservazioni;</h:div><h:div>- che il Ministero della Cultura (“MIC”) con nota prot. MASE 82881 del 22 maggio 2023 (Doc. 3) ha richiesto un’integrazione documentale con riferimento alla tutela paesaggistica e dei beni architettonici, nonché alla tutela archeologica;</h:div><h:div>- che a seguito della trasmissione, da parte della ricorrente, della documentazione integrativa richiesta è stato effettuato un secondo avviso di pubblicazione per la consultazione al pubblico in data 23 giugno 2023, senza che siano pervenute osservazioni. </h:div><h:div>3.- Espone ancora la deducente</h:div><h:div>-che, nonostante siano decorsi:</h:div><h:div>a. sia il termine di 30 giorni dalla data di conclusione sia della prima che della seconda fase di consultazione di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 (decorrenti rispettivamente dal 23 aprile 2023 e dal 8 luglio 2023 – termine di presentazione delle osservazioni)</h:div><h:div>b. sia il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23, entrambi previsti dall’art. 25, comma 2-bis del D.lgs. n. 152/2006 (con decorrenza dal 24 marzo 2023), nonché dalla rinnovata consultazione pubblica in data 23 giugno 2023;</h:div><h:div>né la Commissione Tecnica PNRR PNIEC (“Commissione”), prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, né, a fronte dell’inerzia serbata dalla suddetta Commissione, il titolare del potere sostitutivo del MASE, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né il MASE si sono pronunciati sull’istanza della Ricorrente.</h:div><h:div>4. – Rappresenta, infine, la società ricorrente che il procedimento di VIA non si è ancora concluso, nonostante la Società abbia avuto cura di procedere con solleciti e diffide (vd. comunicazioni del 2 ottobre 2023 e del 1° febbraio 2024 – docc. 3 - 4). </h:div><h:div>5. – Ritenendo di essere pregiudicata dall’inerzia fin qui serbata dalle Amministrazioni intimate, la società si è rivolta al Tar per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE – e, per esso, dalla Commissione PNIEC e dal Ministero del Cultura, nonché dal titolare del potere sostitutivo che ne costituiscono organi funzionali a rilasciare il provvedimento di VIA.</h:div><h:div>6. – Ha dedotto VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 23, 24 E 25 DEL D.LGS. N. 152/2006; DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 14 E SS. DELLA L. 24/1990, DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE, nonché DELLA DIRETTIVA UE 2018/2001. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI EMERGENZA EUROPEO (UE) 2022/2577 E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DI TRASPARENZA, DI BUONA FEDE, DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL DOVERE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, DI MASSIAMO DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.   </h:div><h:div>7. – Si sono costituiti formalmente il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura.</h:div><h:div>8. – Con memoria depositata in vista della camera di consiglio del 11 febbraio 2025, la ricorrente si è soffermata ancora sulla natura perentoria dei termini per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, sulla scorta di un consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, e ha argomentato diffusamente in ordine alla possibilità che il parere del Ministero della Cultura si formi mediante silenzio-assenso c.d. orizzontale. Ha poi eccepito la tardività della produzione documentale effettuata dal Ministero dell’ambiente in data 21 gennaio 2025.</h:div><h:div>9. – Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha depositato una memoria difensiva alla quale la ricorrente ha replicato.</h:div><h:div>10. – La controversia è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 10 giugno 2025.</h:div><h:div>11. – Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>11. – La difesa della società ricorrente sottolinea correttamente la natura perentoria dei termini di disciplina del procedimento preordinato al rilascio della Valutazione di impatto ambientale. Si rammenta, in proposito, che l’articolo 25, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che “<corsivo>Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”</corsivo>. Né vi sono elementi per ritenere che l’inutile decorso dei termini nell’ambito del procedimento di Via provochi esclusivamente l’attivazione del potere sostitutivo evocato dalla medesima disposizione. Deve pertanto ritenersi che la scadenza del termine previsto per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale consumi il potere di provvedere dell’Amministrazione competente. Né può valere quanto sostenuto dalla difesa erariale che fa leva sulla disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 a segnalazione di una sorta di gerarchizzazione delle istanze voluta dal legislatore. La norma richiamata stabilisce, al 5° periodo, che “<corsivo>Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”. </corsivo>Conclude sul punto la difesa erariale “<corsivo>Il progetto in questione, infatti, di circa 47,34 MW si colloca in una fascia inferiore rispetto ad una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenta alcun criterio ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall'amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa (quali ad es. compresenza di sistemi di produzione di idrogeno verde, finanziamenti PNRR, idoneità dell'area, eventuali cluster)”.</corsivo> La Sezione ha già avuto occasione, con sentenza resa su ricorso n. 839 del 2024, di affermare che “<corsivo>La tesi in esame non può essere condivisa dal momento che il criterio di priorità di cui al citato art. 8 non ha introdotto, sul piano strettamente letterale, alcuna eccezione alla regola della perentorietà dei termini di conclusione delle procedure di VIA e PUA (i.e. artt. 25, comma 7 e 27, comma 8 del D.lgs. 152/2006), sicché tali termini avrebbero dovuto essere osservati dal MASE pure in relazione al progetto di GIT Fiori. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, D.lgs. 152/2006, le norme ivi contenute “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica”. Ma l’art. 8 del D.lgs. 152/2006 non ha apportato deroghe espresse alle norme che qualificano come perentorie le tempistiche oggetto delle procedure di VIA e PUA, né tantomeno le ha abrogate, con la conseguenza che sarebbe stato doveroso rispettarle per il progetto di GIT Fiori in ragione della vigenza e piena efficacia delle stesse. Ciò trova conferma nella recente sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato proprio la pronuncia n. 598/2024 del T.A.R. Basilicata, invocata dal MASE a sostegno della propria tesi, statuendo che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell’ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.). Nel caso di specie, l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportata da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024). … Ne consegue, ad avviso del Collegio, che occorre ribadire che l’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 non ha fatto venire meno l’obbligo di provvedere sull’istanza di VIA, obbligo che, pertanto, permane e va confermato, anche per esigenze di imparzialità e di parità di trattamento”. Né le considerazioni che precedono mutano per effetto delle modifiche apportate all’art. 8 del D.lgs. 152/2006 dal D.L. 153/2024 (i.e. priorità da attribuire ai progetti agrivoltaici con potenza di almeno 50 MW), avendo il Consiglio di Stato chiarito con la sentenza in esame che non “possono ritenersi decisive, in senso contrario, le considerazioni espresse dalla difesa dell’amministrazione in sede di discussione orale avuto riguardo, in particolare, all’interpretazione dell’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, posto che neppure tale norma consente di ritenere che sia stata introdotta una deroga all’obbligo di provvedere, che, per le ragioni già indicate, avrebbe dovuto essere espressa” (allo stesso modo, T.A.R. Palermo, Sez. V, 23 gennaio 2025, n. 178 che afferma “Rimane dunque confermato che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, per i progetti non prioritari l’amministrazione deve concludere i procedimenti entro i termini stabiliti, garantendo certezza e ragionevolezza nell’azione amministrativa).”</corsivo></h:div><h:div>12. – E’ pure corretto, ad avviso del Collegio, il richiamo al <corsivo>favor</corsivo> riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili non solo dalla disciplina interna ma anche dalla regolamentazione sovranazionale, così come si desume agevolmente dal Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che ha istituito un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili anche adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese a comprimere i tempi della procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>13.- Le considerazioni fin qui svolte valgono, in particolare, in relazione ai progetti finalizzati alla installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, che sono considerati interventi di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti, in base a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, trattandosi di impianti volti al perseguimento dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica. Valga da questo punto di vista l’affermazione, contenuta nel regolamento sopra citato, per la quale “<corsivo>l’energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un’economia climaticamente neutra</corsivo>”. Si coglie dunque in questa prospettiva l’assunto per il quale “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati di interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica.</h:div><h:div>14. - La normativa applicabile, pertanto, impone inequivocabilmente:</h:div><h:div>a. alla Commissione di pronunciarsi: (i) entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e, comunque, (ii) entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; b. al MASE di concludere il procedimento entro 30 giorni dall’adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione); c. al titolare dei poteri sostitutivi di intervenire in caso di inutile decorrenza dei termini di cui sopra. Ora, come anticipato in fatto, nella fattispecie si rileva che tali termini sono ampiamente decorsi.</h:div><h:div>15. - In considerazione di quanto sopra espresso, nel caso in esame concorrono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio ed in particolare: (i) si configura senz’altro un obbligo di provvedere in capo al MASE rispetto all’istanza di VIA presentata dalla Società ricorrente. (ii) é certamente scaduto il termine per provvedere entro cui avrebbe dovuto essere concluso il procedimento. Ed invero: - entro il 23 maggio 2023 o al più tardi entro il 1° agosto 2023 la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi; - nei successivi 30 giorni, al più tardi entro il 31 agosto 2023 il MASE avrebbe dovuto emettere il provvedimento di VIA; - al più tardi entro il 2 ottobre 2023 i poteri sostitutivi avrebbero dovuto essere esercitati, previa acquisizione del parere ISPRA, adottando lo schema di provvedimento in vece della Commissione. </h:div><h:div>16. – Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso merita accoglimento con conseguente obbligo, per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento avviato con istanza della ricorrente. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.                          </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - lo accoglie e, per l’effetto,</h:div><h:div>-accerta l’illegittimità del silenzio;</h:div><h:div>- ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di determinarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;</h:div><h:div>- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Carlo Dibello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>