<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240043220250212154555626" descrizione="" gruppo="20240043220250212154555626" modifica="12/02/2025 17:27:50" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00432"/><fascicolo anno="2025" n="00212"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240043220250212154555626.xml</file><wordfile>20240043220250212154555626.docm</wordfile><ricorso NRG="202400432">202400432\202400432.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giacinta Serlenga</firma><data>12/02/2025 17:27:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20250212154551197" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20250212154551592" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>199</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2021</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Donatella Testini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare,</h:div><h:div>-della determinazione del Comune di Nardò – Area Funzionale 6 n. 23, pubblicata in data 29.1.2024 e notificata alla ricorrente in data 1.2.2024, recante determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento attivato dalla Società con istanza trasmessa in data 3.5.2023, ai sensi dell''art. 6, d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 8.064,91 kwp, e relative opere di connessione, da localizzarsi nel territorio comunale di Nardò; </h:div><h:div>-della determinazione dirigenziale prot. n. 1151 del 24.10.2023, recante preavviso di rigetto ai sensi dell''art. 10 <corsivo>bis,</corsivo> L. n. 241/1990; </h:div><h:div>-delle successive note prot. 61186 del 15.11.2023 e prot. 63633 del 28.11.2023; </h:div><h:div>-del parere rilasciato dal Comune di Nardò – Area Funzionale 4 con nota prot. 36677 del 3.7.2023 e della successiva nota dello stesso Ufficio prot. 53971 del 10.10.2023; </h:div><h:div>nonché, per quanto occorrer possa: 1) della nota del Comune di Nardò - Area Funzionale 6 del 4.9.2023; 2) della nota del Comune di Nardò - Area Funzionale 6 del 19.5.2023 di indizione di conferenza dei servizi decisoria e la successiva nota del 5.10.2023 con cui, a seguito delle osservazioni presentate dalla Società in data 13.9.2023, è stata indetta una nuova conferenza di servizi; </h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente, ivi inclusi, nei limiti dell''interesse in questa sede azionato, gli artt. 82-83-84 delle NTA al PRG nonché il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “P.P.T.R.”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare le Linee Guida parag. 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall''Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida P.P.T.R.”);</h:div><h:div>nonché per la condanna</h:div><h:div>della Città di Nardò ad attestare l''intervenuta formazione del titolo autorizzativo in ragione della illegittimità dei motivi ostativi opposti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 432 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Comunità Energetiche s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Bari, via Melo, 97; </h:div><h:div>Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Puglia, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Nardò;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Oggetto della presente controversia è la legittimità degli atti con i quali il Comune resistente ha denegato alla società odierna ricorrente la realizzazione di un impianto FV di potenza pari a circa 8 MW, rilevando un –non meglio specificato- contrasto dell’intervento con le previsioni urbanistiche vigenti nonché con le finalità di tutela del paesaggio. Più in dettaglio, la conclusione negativa della Conferenza di servizio fonda sulla -asserita- non superabilità del parere espresso dall’Area Funzionale 4, in ragione di profili di non conformità del progetto alla disciplina dettata dal PPTR (e, segnatamente agli indirizzi e alle direttive di cui agli artt. 77 e 78 delle NTA e alle Linee Guida). </h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e il Comune di Nardò per resistere al gravame, con atti –rispettivamente- in data 9 e 24 aprile 2024.</h:div><h:div>Con l’ordinanza cautelare n. 191/2024, è stata accolta –ai fini del riesame- l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “<corsivo>Considerato che</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-non è in discussione, nella fattispecie, che si tratti di area idonea ex art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-la realizzazione di impianti FER è –in linea di principio- compatibile con la destinazione agricola trattandosi di interventi qualificati dalla legge come opere di urbanizzazione primaria né alcuna preclusione specifica si trae –sotto tale profilo- dalla vigente pianificazione urbanistica comunale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-in ogni caso l’area in questione si presenta incolta e priva di essenze arboree, caratterizzata da terreno roccioso e impervio (sicché risulta inapplicabile anche il richiamato art. 84 del PRG vigente) e, per di più, contigua ad area storicamente adibita a discarica comunale (vedi relazione descrittiva – all. 46 alla PAS);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-infine il parere recepito nel provvedimento finale (reso nel luglio 2023 e confermato nell’ottobre successivo), ritenuto “non superabile” dall’Amministrazione comunale procedente (si veda in contrario, sull’assenza di qualsivoglia potere di veto delle Amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi, da ultimo questa Sezione n. 528/2023 e C.d.S., Sez. IV, n. 2930/2024), non dà alcun conto delle numerose e puntuali evidenze fornite dalla società ricorrente nelle note procedimentali del novembre scorso, dirette a consentire il superamento dei rilievi sollevati nel parere stesso”.</corsivo></h:div><h:div>L’ordine di riesame non è stato eseguito.</h:div><h:div>All’udienza del 17 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2.- Il gravame va accolto sulla scorta dell’avviso già espresso dalla Sezione in sede cautelare, rivelandosi fondate le censure contenute nel primo motivo di ricorso (incentrate sulla qualificazione dell’area interessata come “area idonea” <corsivo>ex </corsivo>art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021) in relazione al difetto di motivazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi dedotto nel secondo motivo (sub 2), stante in particolare l’assenza di qualsiasi riferimento alle numerose e puntuali evidenze fornite dalla società ricorrente nelle note procedimentali del novembre scorso, dirette a consentire il superamento dei rilievi sollevati nel parere –come detto- recepito nelle determinazioni finali.</h:div><h:div>In estrema sintesi, il progetto si porrebbe in contrasto con le finalità di mantenimento e sviluppo delle attività agricole e, più in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo di riferimento.</h:div><h:div>Orbene, secondo un pregresso orientamento giurisprudenziale già condiviso da questo Tar, in presenza di aree <corsivo>ex lege</corsivo> idonee e in assenza di vincoli puntuali, resta preclusa la denegabilità di progetti per la realizzazione di impianti FER sulla base di presunte incompatibilità paesaggistiche (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 8235/2023; cfr., in termini, questa Sezione n. 529/2023). Ciò in quanto si tratta di aree per le quali è già stata effettuata una valutazione positiva in ordine alla relativa idoneità, che rende recessivo qualsiasi altro presunto fattore di contrasto e/o non compatibilità, ancor più rispetto a previsioni, come quelle del P.P.T.R richiamate nei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, espressamente prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo; e, a maggior ragione se, come nella fattispecie che ci occupa, non sia “….<corsivo>ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8158/2023; n. 8029/2023).</h:div><h:div>Alla luce della –pacifica- idoneità dell’area riconducibile ad una valutazione del legislatore a monte e a fronte di specifici rilievi procedimentali, dunque, l’onere di motivazione analitica posto a carico dell’Amministrazione procedente nel modulo conferenziale disciplinato dall’art. 14 <corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/90 (secondo cui la determina finale deve essere adottata tenuto conto delle risultanze e dei pareri espressi, operando una valutazione complessiva, anche di prevalenza che, nel bilanciare i diversi interessi in gioco, dia puntualmente conto delle ragioni della decisione assunta), deve ritenersi ulteriormente “rafforzato”, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente nel secondo motivo. </h:div><h:div>Tanto più che, come già evidenziato in sede cautelare, la realizzazione di impianti FER è –in linea di principio- compatibile con la destinazione agricola trattandosi di interventi qualificati dalla legge come opere di urbanizzazione primaria, nessuna preclusione specifica si trae –sotto tale profilo- dalla vigente pianificazione urbanistica comunale e, in ogni caso, l’area in questione, contigua ad area storicamente adibita a discarica comunale, si presenta incolta e priva di essenze arboree, caratterizzata da terreno roccioso e impervio, risultando pertanto inapplicabile anche il richiamato art. 84 del PRG vigente.</h:div><h:div>3.- Il ricorso va, dunque, accolto sulla scorta delle censure su riportate, contenute nel primo motivo e –<corsivo>in parte qua</corsivo>- nel secondo motivo, assorbiti gli ulteriori rilievi e, per l’effetto, annullato per difetto di motivazione il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi. Salvi i successivi provvedimenti amministrativi, la cui adozione dovrà tuttavia tener conto delle considerazioni che precedono. Le spese del presente giudizio seguono in parte la soccombenza e in parte vengono compensate, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego gravato. Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese e accessori; le compensa con le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Salvatore Panzarini</h:div><h:div>Giacinta Serlenga</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>