<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="esclusione dalla gara per superamento della soglia di anomalia" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230125920231130164424698" id="20230125920231130164424698" modello="4" modifica="02/12/2023 17:22:51" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01259"/><fascicolo anno="2023" n="00502"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230125920231130164424698.xml</file><wordfile>20230125920231130164424698.docm</wordfile><ricorso NRG="202301259">202301259\202301259.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Blanda</firma><data>30/11/2023 18:00:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO" id="R20231130164420637"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Desirèe Zonno,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>a) della Determinazione n. 1748 del 24.10.2023, a firma del Dirigente area VI - Settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Barletta con la quale, all''esito della procedura aperta avente ad oggetto: “l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (STRALCIO D - 1° TRATTO - PORTO) - 1° Stralcio funzionale: Realizzazione del collettore per il convogliamento delle acque meteoriche di Via Andria - CIG: A00071374D” è stata approvata l''esclusione della società ricorrente e, contestualmente, l''aggiudicazione della commessa in favore della -OMISSIS- S.c.a.r.l.;</h:div><h:div>b) del verbale di gara n. 1 del 26.9.2023 (parte integrante della determina sub lett.a), con il quale si è disposta l''esclusione automatica dell''odierna deducente, poiché il ribasso offerto (pari al 17,223%) è risultato uguale alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell''art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023. Tanto sul presupposto che: “Ai sensi del paragrafo n. 15 del disciplinare di gara il metodo utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia per l''esclusione automatica delle offerte è il metodo A indicato nell''allegato II.2 del Codice”.</h:div><h:div>c) della nota prot. n. AOO.c_a669.14/11/2023.0087287, trasmessa a mezzo pec del 14.11.2023, con la quale la stazione appaltante ha respinto l''istanza di autotutela presentata dall''odierna deducente in data 31.10.2023;</h:div><h:div>d) della comunicazione, a mezzo pec, di avvenuta aggiudicazione definitiva e svincolo cauzione del 26.10.2023, ricevuta in data 30.10.2023;</h:div><h:div>e) ove e per quanto occorre, del Bando di Gara; del Disciplinare, nonché del Capitolato Speciale d''Appalto e dei documenti di gara nella parte in cui dovessero legittimare la sanzione espulsiva comminata dal Seggio di gara e la conseguente aggiudicazione in favore della -OMISSIS- scarl; </h:div><h:div>f) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale;</h:div><h:div><corsivo>nonché, in via derivata, per la declaratoria,</corsivo></h:div><h:div>- del diritto della ricorrente a conseguire l''aggiudicazione dell''appalto;</h:div><h:div>- di inefficacia del contratto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e del diritto della ricorrente al subentro, ai sensi degli artt. 121 e 122 del c.p.a.;</h:div><h:div>in ogni caso, e solo in via meramente subordinata, </h:div><h:div>per la declaratoria del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell''art. 124, comma 1, del c.p.a.-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.C. a R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della -OMISSIS- S.C. a R.L.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso non sembra sostenuto da idoneo <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del disciplinare di gara, il quale, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, richiama il metodo il “Metodo A indicato dall’allegato II.2 del Codice”;</h:div><h:div>Ritenuto, altresì, che appare plausibile l’interpretazione della <corsivo>lex specialis </corsivo>seguita dalla stazione appaltante che fa riferimento al punto 2, del richiamato allegato II.2.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.</h:div><h:div>Compensa il pagamento delle spese della presente fase.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Vincenzo Blanda</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>