<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230091120230906172449390" descrizione="Limiti di pagine dell'offerta. Irr. per tardività. Spese comp." gruppo="20230091120230906172449390" modifica="14/09/2023 00:44:58" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00911"/><fascicolo anno="2023" n="01136"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.U:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230091120230906172449390.xml</file><wordfile>20230091120230906172449390.docm</wordfile><ricorso NRG="202300911">202300911\202300911.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\972 Vincenzo Blanda\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alfredo giuseppe allegretta</firma><data>14/09/2023 00:44:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20230906172445656" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230906172445726" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230906172445780" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezioni Unite)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Presidente FF</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Ieva,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore generale dell’IRCCS “Saverio De Bellis” n. 441 del 16.06.2023, pubblicata sull’Albo pretorio in pari data, con la quale veniva affidato alla controinteressata ATI COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.-LATECO COSTRUZIONI S.R.L. l’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- della graduatoria finale di merito relativa alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006), nella parte in cui colloca in prima posizione l’ATI COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.-LATECO COSTRUZIONI S.R.L., anziché escluderla;</h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione giudicatrice in favore dell’ATI COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.-LATECO COSTRUZIONI S.R.L.;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006) e, in particolar modo, del verbale di apertura buste virtuali R.D.O. n. PI092347-23 del 29.05.2023, del verbale di gara n. 2 dell’08.06.2023 del verbale di gara n. 3 del 14.06.2023 e del verbale di gara n. 4 del 14.06.2023;</h:div><h:div>- dell’eventuale provvedimento di presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito dell’ultimata fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, allo stato non conosciuto e, comunque, non pubblicato sull’Albo pretorio della Stazione appaltante;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>ove necessario, e per quanto di interesse</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore generale n. 118 del 28.02.2023 di indizione della procedura aperta <corsivo>ex</corsivo> art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore generale n. 350 del 22.05.2023 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- di tutti i chiarimenti espressi dalla Stazione appaltante in relazione alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- del bando di gara della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- del disciplinare di gara della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento dell’appalto di lavori “per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte” (CIG 9678274C5A – CUP G22C19000220006);</h:div><h:div>- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato <corsivo>medio tempore</corsivo> tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’ATI COSTRUZIONI MURGOLO SRL-LATECO COSTRUZIONI S.R.L. controinteressata, in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 911 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Jonica Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege </corsivo>dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; </h:div><h:div>Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” (Irccs), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Costruzioni Murgolo S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Lateco Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Costruzioni Murgolo S.r.l. e dell’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” (Irccs);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Marco Vozza, per la ricorrente, l'avv. Luigi Paccione, per l'Ente Ospedaliero “De Bellis”, e l'avv. Fernando Rodio, per la società Murgolo Costruzioni;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 2.8.2023 e depositato in Segreteria in data 4.8.2023, la società Jonica Ingegneria S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.</h:div><h:div>Esponeva in fatto che, con bando n. PI092347-23 del 23.03.2023, l’IRCSS “S. De Bellis” aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto “di lavori per interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenza), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell’I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte”.</h:div><h:div>Per la commessa (CIG 9678274C5A), finanziata con il PNRR (missione 6 - linea di investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”), si prevedeva un importo a base d’asta di € 5.626.194,22 IVA esclusa e si disponeva che sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso di 70 punti attribuito alla componente tecnica, un peso di 20 punti a quella economica ed un peso di 10 punti, infine, riconosciuto all’offerta temporale.</h:div><h:div>Alla gara prendevano parte quattro operatori economici, tra i quali la Jonica Ingegneria S.r.l. e l’ATI Costruzioni Murgolo S.r.l. - Costruzioni Lateco S.r.l.</h:div><h:div>All’esito della valutazione delle relative offerte, la commessa veniva aggiudicata, con la D.G.C. n. 441/2023, all’ATI Murgolo, con un punteggio complessivo di 86,60 di cui punti 70,00 riconosciuti per la componente tecnica, punti 16,60 per quella economica e punti 10,00 per l’offerta temporale, seguita dalla Jonica Ingegneria, con un punteggio di 77,88, di cui punti 47,88 riconosciuti per la </h:div><h:div>componente tecnica, punti 20,00 per quella economica e punti 10,00 per quella temporale.</h:div><h:div>L’aggiudicazione veniva formata ed adottata in data 16.06.2023 e pubblicata in pari data sull’Albo pretorio della Stazione appaltante.</h:div><h:div>Con istanza del 26.06.2023, la Jonica Ingegneria procedeva a richiedere l’accesso tanto all’intera offerta formulata dall’ATI Murgolo, quanto agli atti di gara.</h:div><h:div>La Stazione appaltante, tuttavia, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 30.06.2023, invitava la Jonica Ingegneria ad integrare l’istanza ostensiva attraverso la presentazione del modulo previsto dal regolamento aziendale.</h:div><h:div>A tanto provvedeva la Jonica Ingegneria, giusta nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3.07.2023, con la quale si trasmetteva il modulo richiesto ivi allegandosi comunque l’istanza ostensiva già presentata in data 26.06.2023.</h:div><h:div>La documentazione richiesta veniva ostesa dalla Stazione appaltante solo in data 28/31.07.2023, peraltro, in tesi di parte ricorrente, solo in misura frazionata e parziale, considerato che:</h:div><h:div>- con un primo invio avvenuto in data 28.07.2023, veniva trasmessa la sola offerta tecnica e l’offerta economica/temporale dell’ATI;</h:div><h:div>- con un secondo invio avvenuto, invece, in data 31.07.2023, veniva trasmessa solo parte della documentazione amministrativa dell’ATI.</h:div><h:div>La Stazione appaltante, infatti, non rendeva disponibile per la Jonica Ingegneria:</h:div><h:div>- la documentazione amministrativa riguardante la mandante dell’ATI;</h:div><h:div>- il contratto di avvalimento e tutta la relativa documentazione correlata, che presumibilmente era stato concluso tra la mandante ed altro operatore economico che compariva nel PASSoE trasmesso ed avente quale ragione sociale “Samoa Restauri S.r.l.”.</h:div><h:div>Motivo per il quale la Jonica Ingegneria, con due distinte comunicazioni a mezzo p.e.c. inoltrate in data 31.07.2023 ed 1.08.2023, sollecitava la Stazione appaltante alla trasmissione della documentazione mancante.</h:div><h:div>A prescindere dal completamento dell’ostensione documentale così come richiesta, parte ricorrente insorgeva avverso l’intervenuta aggiudicazione, sollevando nei confronti della medesima plurimi motivi di doglianza.</h:div><h:div>In particolare, premesse alcune osservazioni sulla tempestività del ricorso, evidenziava:</h:div><h:div>1) Violazione e/o falsa applicazione art. 30 d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 95 d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 59 d. lgs. 50/2016. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere sotto diversi profili. Perplessità. Contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento.</h:div><h:div>Ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria;</h:div><h:div>2) Violazione e/o falsa applicazione art. 30 d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 95 d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 59 d. lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 79 d. lgs. 50/2016. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere sotto diversi profili. Perplessità. contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria.</h:div><h:div>Veniva altresì avanzata istanza risarcitoria per equivalente.</h:div><h:div>In data 24.8.2023 si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni indicate in epigrafe.</h:div><h:div>In data 29.8.2023 si costituiva in giudizio la Costruzioni Murgolo S.r.l.</h:div><h:div>In data 31.8.2023 si costituiva in giudizio l’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis” (Irccs).</h:div><h:div>Con successive memorie sia l’Amministrazione aggiudicatrice che la controinteressata contestavano nel merito le censure svolte dalla ricorrente.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 6.9.2023, preliminarmente ed in rito veniva sollevata d’ufficio <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 3, c.p.a. la questione della irricevibilità del ricorso per tardività.</h:div><h:div>Sentite le parti su tale questione oltre che sul merito delle censure svolte, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione <corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, il ricorso risulta irricevibile per tardività.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato da parte ricorrente, nella fattispecie in esame viene in rilievo il principio, espresso con la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, in forza del quale “a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta “dilazione temporale”: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum; c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria “dilazione temporale”, in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 8767/2023; cfr. anche Cons. Stato n. 2736/2023).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come evidenziato <corsivo>supra</corsivo> nella narrativa in fatto, parte ricorrente ha colpevolmente ritardato la sua stessa istanza di accesso, omettendo di presentarla nelle forme all’uopo appositamente richieste dalla Stazione appaltante, ovvero per il tramite dell’apposita modulistica prevista dalla regolamentazione aziendale.</h:div><h:div>Deve sul punto premettersi come appaia principio quieto quello in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni possano legittimamente conformare il potere degli interessati di presentare istanze, ad es. di accesso agli atti, tramite la previsione di apposita modulistica da offrire in comunicazione all’Amministrazione medesima.</h:div><h:div>La celerità e l’efficienza di un procedimento quale quello di accesso - soprattutto in contesti organizzativi di Amministrazioni destinatarie di significativi quantitativi di istanze di tal genere - necessita di una standardizzazione delle modalità di presentazione delle relative domande, al fine di garantire la più rapida trattazione istruttoria possibile delle istanze di accesso medesime.</h:div><h:div>Chi partecipa ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, da considerarsi soggetto professionale per definizione, è sicuramente tenuto ad ottemperare a tali modalità di presentazione di istanze di accesso, non potendo non sapere della loro esistenza ed essendo egli stesso interessato a tenere un approccio collaborativo con la Stazione appaltante, essendo detto approccio di per sé funzionale al miglior disimpegno possibile di dette istanze, finendo in tal modo per andare a favore del suo stesso interesse conoscitivo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.</h:div><h:div>Dunque, proprio in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico, quest’ultimo avrebbe dovuto farsi parte diligente ed ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso per come stabilite dall’Amministrazione, modalità stabilite non certo in senso emulativo, ma nell’ottica di agevolare la celere evasione delle istanze stesse.</h:div><h:div>Poiché nel caso concreto la società ricorrente non ha proceduto nel senso sopra indicato, il ritardo maturatosi nell’ostensione documentale non può ridondare in suo favore, essendo evidente che con un minimo di diligenza partecipativa in più il relativo inconveniente ed il correlato ritardo nell’ostensione della documentazione si sarebbero pacificamente potuti evitare.</h:div><h:div>Peraltro non è chiaro come mai parte ricorrente non abbia comunque voluto impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, dato che a detta impugnazione si è comunque determinata, tardivamente, muovendosi in un contesto di ostensione in tesi solo parziale della documentazione di gara.</h:div><h:div>In altri termini, se il materiale documentale posto a base dell’impugnativa in concreto introdotta risultava essere comunque parzialmente osteso al momento dell’introduzione del ricorso, ben si sarebbe potuto impugnare tempestivamente l’aggiudicazione per poi svolgere, a documentazione integralmente consegnata, tutte le contestazioni del caso.</h:div><h:div>Invece, la società ricorrente nel caso in esame sembra aver adottato una soluzione ibrida, non aspettando comunque l’integrale ostensione della documentazione richiesta e procedendo comunque ad una impugnazione, che, in condizioni di incertezza, ben avrebbe potuto muovere tempestivamente, piuttosto che tardivamente come in concreto realizzatasi.</h:div><h:div>Su tali premesse, l’impugnazione è da considerarsi invero tardiva, in quanto il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data in data 16.06.2023, laddove la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta in data in data 2.8.2023, oltre i trenta giorni del termine decadenziale previsto in materia.</h:div><h:div>Ad ogni modo e <corsivo>ad abundantiam</corsivo>, il ricorso è altresì manifestamente infondato nel merito.</h:div><h:div>Con un primo motivo di ricorso la Jonica Ingegneria censura i provvedimenti impugnati nella parte in cui, nella valutazione della offerta tecnica presentata in fase di gara dalla controinteressata, la Stazione appaltante sarebbe incorsa nella palese violazione del disciplinare di gara.</h:div><h:div>In particolare, secondo parte ricorrente, la proposta progettuale presentata dalla controinteressata contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 14.1.1 del disciplinare di gara (Modalità di presentazione dell’offerta tecnica) che prevede che “per ciascun criterio di valutazione i capitoli della relazione tecnica esplicativa dovranno essere obbligatoriamente composti da un numero massimo di 10 cartelle in formato A4 oltre alla documentazione a corredo (riferimenti, schede tecniche, ecc.) per un numero massimo di ulteriori 5 cartelle in formato A4”.</h:div><h:div>Sostiene in proposito la società ricorrente che l’offerta tecnica della Costruzioni Murgolo S.r.l., essendo composta da trentadue pagine complessive di parte descrittiva e, quindi, complessivamente in numero superiore a quelle previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, non avrebbe potuto essere integralmente valutata dalla Commissione Giudicatrice che avrebbe dovuto, anzi, limitarsi, ad una valutazione della proposta al numero di pagine prescritte. Le informazioni relative all’offerta contenute nelle pagine eccedenti il numero massimo previsto non avrebbero dovuto essere prese in considerazione, altrimenti realizzandosi i presupposti di una violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> fra i partecipanti alla gara.</h:div><h:div>L’argomentazione è priva di pregio.</h:div><h:div>In una vicenda analoga a quella che qui occupa il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe ha avuto modo di statuire che “In caso di mancata previsione espressa di esclusione nel bando, l'eccedenza del numero di pagine non può considerarsi inosservanza essenziale della lex specialis. Va pure considerato che il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto vieta di escludere l'offerta presentata con un numero di pagine differente da quello previsto dal bando (o con modalità o formato diversi), non integrando detta violazione alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal comma 1- bis dell'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 7.01.2020, n. 10).</h:div><h:div>In senso conforme il Consiglio di Stato ha, altresì, rilevato che “Né può dirsi che l'irrilevanza della parte esuberante non sia sanzione equiparabile all'espulsione, poiché al contrario l'offerta, ancor più ove formalmente contingentata, è in ogni sua parte essenziale e rilevante per la valutazione del rapporto qualità/prezzo, talché lo stralcio di una parte di essa non può che renderla monca e dunque inutilizzabile, in primis nell'interesse dell'amministrazione la quale evidentemente necessita di un progetto di prestazione o lavori rispondente a tutte le esigenze e prescrizioni fissate negli atti di gara e non ad una sola parte di esse” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14.12.2020, n. 7967).</h:div><h:div>Infatti, “la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata ‘cum granu salis’, e ha dato rilievo nella specie alla circostanza che le ipotetiche violazioni non avevano in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell'offerta” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677).</h:div><h:div>Peraltro, nel caso in esame, ad una lettura attenta della <corsivo>lex specialis</corsivo>, emerge nitidamente che i limiti dimensionali al numero delle pagine dell’offerta economica erano riferibili alla sola relazione esplicativa delle proposte migliorative di cui al criterio A, con i relativi sotto-parametri discrezionali, testualmente non riguardando le altre parti dell’offerta.</h:div><h:div>Ne consegue la manifesta infondatezza della censura in questione.</h:div><h:div>Con un secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l’irregolarità del sopralluogo </h:div><h:div>svolto dall’ATI aggiudicataria.</h:div><h:div>Non si prospetta il mancato svolgimento del sopralluogo, bensì una sua presunta irregolarità in virtù della supposta mancanza della delega da parte dell’impresa mandataria.</h:div><h:div>La doglianza è manifestamente infondata.</h:div><h:div>Secondo la disposizione contenuta all’art. 9 del disciplinare di gara, “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti (come nel caso in esame), aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il </h:div><h:div>sopralluogo singolarmente.”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, il sopralluogo è stato effettuato dal legale rappresentante della mandante che, per espressa previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, non aveva alcun obbligo di delega da parte della mandataria.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve dunque dichiararsi irricevibile perché tardivo, essendo altresì <corsivo>ad abundantiam</corsivo> infondato nel merito.</h:div><h:div>Da ultimo, il Collegio, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, dell’esito in rito della presente vicenda e delle peculiarità in fatto che hanno caratterizzato la fattispecie in esame ritiene sussistenti i presupposti di legge affinché le spese del presente procedimento possano essere integralmente compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>