<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230011520230716120930466" descrizione="" gruppo="20230011520230716120930466" modifica="17/07/2023 19:35:09" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00115"/><fascicolo anno="2023" n="01019"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230011520230716120930466.xml</file><wordfile>20230011520230716120930466.docm</wordfile><ricorso NRG="202300115">202300115\202300115.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>donatella testini</firma><data>17/07/2023 19:33:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20230716120926963" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230716120926316" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente</h:div><h:div>Donatella Testini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Ieva,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div/><h:div>- del decreto n. 329 del 24.11.2022 del Segretariato Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, comunicato via pec con nota prot. n. 13380 del 16.12.2022 (pure impugnata), con cui è stata disposta l'aggiudicazione, in favore dell'a.t.i. costituenda tra le imprese Edilres s.r.l., Edilelettra di De Nicolò Donato &amp; figli s.r.l. e Galante Restauri e Conservazione s.r.l. artigiana, della “<corsivo>procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari</corsivo>” (CIG: 8993001B2F – CUP: F93G18000080001), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi tutti i verbali di gara e la nota del 13.1.2023 della medesima Amministrazione comunicata via pec in pari data, recante diniego di autotutela;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto di appalto stipulato il 6 marzo 2023 con istanza di subentro;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 115 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>So.Ge.Ap s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Edilres s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo composto, altresì, con le mandanti Edilelettra di De Nicolò Donato &amp; figli s.r.l. e Galante Restauri e Conservazione s.r.l. artigiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Edilres s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Tangari, per la società ricorrente, e avv. Pietro Falcicchio, per la società controinteressata Edilres;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’aggiudicazione (giusta decreto n. 329 del 24 novembre 2022 del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Puglia) dell’appalto dei lavori di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari in favore dell’odierna controinteressata.</h:div><h:div>L’appalto, più precisamente, ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di restauro architettonico, di restauro storico - artistico e di opere impiantistiche; non sono ammesse varianti, solo migliorie e integrazioni tecniche.</h:div><h:div>L’importo complessivo dei lavori è stato fissato in euro 2.980.104,68, oltre IVA, così suddiviso:</h:div><h:div>2.914.391,07 per lavori soggetti a ribasso;</h:div><h:div>65.713,61 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</h:div><h:div>717.178,01 euro quale costo della manodopera.</h:div><h:div>Trattasi di procedura aggiudicata secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis </corsivo>prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti per l’offerta tecnica, 20 per l’offerta economica e 5 per l’offerta tempo.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni di gara, la controinteressata si è classificata prima con il punteggio totale di 96,40611, di cui 71,40611 punti per l’offerta tecnica, 20 punti per l’offerta economica e 5 punti per l’offerta tempo.</h:div><h:div>L’odierna ricorrente si è classificata seconda con il punteggio totale di 9o,30691, di cui 75 punti per l’offerta tecnica, 10,30691 punti per l’offerta economica e 5 punti per l’offerta tempo.</h:div><h:div>Per quel che qui più rileva, nella seduta del 6 ottobre 2022, la Commissione giudicatrice ha inserito i punteggi assegnati all’offerta tecnica come da precedente verbale dell’8 settembre 2022.</h:div><h:div>La ricorrente ha riportato il punteggio di 54,75 punti, riparametrato a 71,40611; e la controinteressata quello di 52,16, riparametrato a 75.</h:div><h:div>Quanto all’offerta economica, l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 29,65% e, dunque, 2.049.784,95 euro, indicando per il costo della manodopera un importo di euro 504.534,73.</h:div><h:div>L’offerta tempo, pari a 480 giorni per entrambe, ha ottenuto il punteggio massimo di 5.</h:div><h:div>Nella medesima seduta, la Commissione ha verificato l’assenza di offerte anomale, proponendo l’aggiudicazione in favore della controinteressata.</h:div><h:div>L’aggiudicazione, all’esito delle verifiche prescritte, è stata disposta con decreto n. 329 del 24 novembre 2022</h:div><h:div>2. Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità sotto svariati aspetti.</h:div><h:div>2.1 Con il ricorso principale propone cinque censure.</h:div><h:div>2.1.1 Premesso che la <corsivo>lex specialis </corsivo>prevede un primo e un secondo livello di riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica (cfr. pag. 7 del bando e pag. 10 del disciplinare) e che la soglia di anomalia dei 4/5 del punteggio massimo, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, è pari a 60, deduce la parte ricorrente che la Commissione avrebbe erroneamente tenuto presente al fine della verifica del superamento o meno della soglia di anomalia il punteggio non sottoposto ad alcuna riparametrazione.</h:div><h:div>Anche solo riparametrato al primo livello, infatti, il punteggio della controinteressata sarebbe stato pari a 68,25 punti, con conseguente obbligo di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 (primo motivo).</h:div><h:div>2.1.2 Con il secondo motivo, in subordine, deduce che sarebbe la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> - e, segnatamente, quanto previsto a pag. 18, quintultimo capoverso, del disciplinare - a rimandare comunque la verifica dell’anomalia delle offerte a un momento successivo alla parametrazione finale, peraltro in ossequio alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC.</h:div><h:div>2.1.3 In ulteriore subordine, la ricorrente assume che il RUP avrebbe comunque dovuto sottoporre a verifica di anomalia l’offerta dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo: “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, sarebbe anomalo il ribasso del 30% offerto dall’aggiudicataria, nettamente superiore rispetto a quello di tutti gli altri concorrenti collocati in graduatoria, vieppiù alla luce dell’abnorme riduzione del costo della manodopera di più di 200.000 euro rispetto a quello di 717.178,01 euro stimato dalla stazione appaltante nel bando di gara (terzo motivo).</h:div><h:div>2.1.4 Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, per omessa verifica della congruità del costo della manodopera, che prescinde dall’anomalia dell’offerta e che avrebbe dovuto essere, peraltro, particolarmente approfondita, stante la considerevole riduzione del costo offerto rispetto a quello indicato nel bando.</h:div><h:div>2.1.5 Censura, infine, il mancato coinvolgimento del RUP nelle valutazioni in merito alla verifica dell’anomalia delle offerte presentate dai ricorrenti, in violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC.</h:div><h:div>Conclude per l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato.</h:div><h:div>2.2 L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando una relazione del Segretario Regionale del Ministero della Cultura, sostanzialmente riproduttiva della nota del 13 gennaio 2023 di reiezione dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, nella quale si esprime per la correttezza della verifica del superamento o meno della soglia di anomalia in base ai punteggi non riparametrati.</h:div><h:div>La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e ha controdedotto con ampie argomentazioni su tutti i motivi di ricorso, invocando la reiezione del gravame.</h:div><h:div>2.3 L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 74 del 21 febbraio 2023.</h:div><h:div>Nelle more dell’udienza di merito fissata per il 23 maggio 2023, l’Amministrazione ha stipulato il contratto con l’aggiudicataria in data 6 marzo 2023 e la consegna dei lavori è stata effettuata il successivo 20 aprile.</h:div><h:div>In vista della ridetta udienza del 23 maggio 2023, ricorrente e controinteressata hanno depositato memorie e documenti; sorta l’esigenza di proporre motivi aggiunti a seguito del deposito da parte della controinteressata della “relazione giustificativa della manodopera”, la causa è stata rinviata, su richiesta della ricorrente, alla pubblica udienza dell’11 luglio 2023.</h:div><h:div>3. Con i preannunciati motivi aggiunti, notificati in data primo giugno 2023, la ricorrente ha proposto tre ulteriori censure.</h:div><h:div>3.1 Premesso che la controinteressata ha ottenuto uno dei subpunteggi più elevati per il subcriterio B1 “modalità operative per garantire migliore organizzazione operativa del cantiere”, evidenzia che, nella relazione della propria offerta tecnica, l’aggiudicataria ha dichiarato che “per completare la struttura tecnico - organizzativa… intende altresì avvalersi di consulenti esterni nominati all’uopo “Consulenti Specialisti” che interverranno durante l’esecuzione dell’appalto e pertanto saranno nella disponibilità della Stazione Appaltante”.</h:div><h:div>Nella tavola contenente l’organigramma, l’aggiudicataria ha poi indicato 5 figure come capocantiere, 7 consulenti specialisti esterni alo staff tecnico di ogni impresa, tra architetti e ingegneri, nonché 3 direttori tecnici non contemplati nello staff tecnico interno.</h:div><h:div>Assume parte ricorrente che, nella già citata “relazione giustificativa della manodopera” depositata in giudizio dalla controinteressata, invece, viene indicata una squadra tipo composta da 7 unità, tutte rappresentate da lavoratori dipendenti, di livelli professionali distinti e inferiori rispetto a quelli indicati in sede di gara, senza alcun cenno ai professionisti autonomi e ai relativi costi.</h:div><h:div>Vi sarebbero, pertanto, evidenti discordanze tra il contenuto dell’offerta tecnica e quello della relazioni giustificativa versata in giudizio, tali da integrare gli estremi dell’oggettiva indeterminatezza dell’offerta e della violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016, essendo state rese dichiarazioni fuorvianti con riferimento al personale, suscettibili d’influenzare la selezione o l’aggiudicazione, poiché è anche alla luce del punteggio ottenuto dalla controinteressata per subcriterio B1 in discorso che ha conseguito la commessa (primo motivo aggiunto).</h:div><h:div>3.2 Con il secondo motivo aggiunto, la ricorrente approfondisce il quarto motivo del gravame introduttivo, con il quale aveva dedotto la violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, per omessa verifica della congruità del costo della manodopera, evidenziando che tale omissione istruttoria risulterebbe vieppiù evidente alla luce della relazione sui costi della manodopera depositata in giudizio dalla controinteressata.</h:div><h:div>Assume, in buona sostanza, quanto segue.</h:div><h:div>Nell’elaborato “stima incidenza della manodopera” allegato alla relazione giustificativa innanzi indicata, infatti, la controinteressata avrebbe indicati prezzi unitari  relativi agli archeologi di primo, secondo e terzo livello nettamente inferiori rispetto a quelli indicati nell’elettorato progettuale predisposto della stazione appaltante, finendo con l’indicare un costo della manodopera ribassato del 30%, in violazione della prescrizioni dell’elenco prezzi del progetto a base di gara che consentivano il ribasso solo per spese generali e utile.</h:div><h:div>Tale circostanza avrebbe dovuto essere approfondita dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità della manodopera ai sensi del già citato art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>Deduce, altresì, una incongruenza tra la relazione giustificativa depositata in giudizio e quanto riportato nell’ivi allegato elaborato “stima incidenza manodopera” in punto di costo medi orari della manodopera, che risulterebbero inferiori rispetto a quelli indicati nella “tabelle del costo della manodopera edile elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pur richiamati nella ridetta relazione.</h:div><h:div>Siffatti costi sarebbero inferiori ai minimi salariali e dunque potenzialmente espulsivi, con conseguente necessità dell’approfondimento istruttorio di cui all’art. 95, comma 10, pretermesso dall’Amministrazione.</h:div><h:div>La controinteressata, peraltro, non avrebbe neanche addotto di beneficiare di alcuna agevolazione fiscale, previdenziale o contributiva in astratto inidonea a giustificare lo scostamento dai valori definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria indicati nelle tabelle ministeriali.</h:div><h:div>Ciò renderebbe ancor più inspiegabile la riduzione del costo della maniera offerto in gara rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Evidenzia, altresì, che anche a voler ammettere l’incidenza del costo della manodopera del 23,849 % indicata dalla controinteressata nel prospetto depositato in giudizio, il costo complessivo di circa 500.000 euro sarebbe comunque errato.</h:div><h:div>3.3 Con il terzo motivo aggiunto, la ricorrente assume che anche l’offerta temporale di 480 giorni sarebbe incongrua alla luce dell’indicazione di appena 7 unità complessive per l’esecuzione dell’appalto, laddove la stazione appaltante avrebbe stimato 540 giorni e 14 unità.</h:div><h:div>Anche sotto tale aspetto, si sarebbe imposta la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo: “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.</h:div><h:div>Conclude per la declaratoria d’inefficacia del contratto e si dichiara disponibile al subentro.</h:div><h:div>4. L’Amministrazione ha depositato in giudizio una relazione di controdeduzioni sui motivi aggiunti.</h:div><h:div>La controinteressata ha eccepito, in rito la tardività  e l’inammissibilità, sotto svariati aspetti, dei motivi aggiunti; nel merito ha ampiamente argomentato sull’infondatezza delle avverse doglianze.</h:div><h:div>Previo deposito di repliche da parte della ricorrente e della controinteressata, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2023.</h:div><h:div>5. In via preliminare, in rito, il Collegio dà atto che all’udienza dell’11 luglio 2023 la Difesa della ricorrente ha chiesto “la pubblicazione del dispositivo”.</h:div><h:div>A tanto non si fa luogo in quanto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, c.p.a., il dispositivo viene pubblicato entro quindici giorni dall'udienza di discussione solo allorquando, in ragione della particolare complessità della stesura della motivazione, la sentenza che definisce il giudizio non viene pubblicata entro il predetto termine. </h:div><h:div>6. Può prescindersi dall’eccezione di tardività del ricorso principale in quanto lo stesso è infondato.</h:div><h:div>6.2 I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi fondati sull’asserita illegittima omissione della verifica di anomalia dell’offerta, omissione legata ad una scorretta applicazione da pare della commissione giudicatrice della disciplina della riparametrazione del punteggio dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>La <corsivo>lex </corsivo>di gara prevede due riparametrazioni dei punteggi dell’offerta tecnica: una prima, ottenuta moltiplicando i sub punteggi conseguiti per il sub punteggio massimo riservato a ciascun sub criterio; una seconda, conseguita con l’attribuzione del punteggio massimo alla ditta che abbia conseguito il massimo punteggio complessivo per l’offerta tecnica (cfr. pag. 7 del bando e pag. 10 del disciplinare).</h:div><h:div>Assume parte ricorrente che dal verbale n. 5 del 6 ottobre 2022 emergerebbe che il punteggio definitivamente riparametrato assegnato alle offerte tecniche di tutte le imprese concorrenti non costituirebbe quello effettivamente spettante in base alla sequenza di operazioni su descritta, in quanto sarebbe stata omessa la riparametrazione di primo livello.</h:div><h:div>La questione posta dal ricorrente verte sull’asserita necessità di verificare il superamento o meno della soglia di anomalia in relazione al punteggio riparametrato.</h:div><h:div>Trattandosi di procedura con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica l’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi prevosto dal bando di gara.</h:div><h:div>Anche solo riparametrato al primo livello, infatti, il punteggio della controinteressata sarebbe stato pari a 68,25 punti, con conseguente obbligo di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3.</h:div><h:div>In ogni caso, sarebbe la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> - e, segnatamente, quanto previsto a pag. 18, quintultimo capoverso, del disciplinare - a rimandare comunque la verifica dell’anomalia delle offerte a un momento successivo alla parametrazione finale, peraltro in ossequio alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC.</h:div><h:div>La prospettazione non è condivisibile, come già ritenuto in sede cautelare.</h:div><h:div>6.2.1 <corsivo>In primis</corsivo>, rileva il Collegio che la<corsivo> lex</corsivo> di gara non impone di valutare il superamento della soglia di anomalia in relazione al punteggio dell’offerta tecnica riparametrato, diversamente da ciò che sostiene la ricorrente in base a quanto stabilito a pag. 18 del disciplinare.</h:div><h:div>Dopo la descrizione delle operazioni di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (comprese, ovviamente, le riparametrazioni), economiche e temporali, a pag. 18 del disciplinare si legge quanto segue “Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria finale e, in attuazione dell’art. 97 comma 3, segnalerà al RUP eventuali offerte suscettibili di anomalia”.</h:div><h:div>A detta del ricorrente, tale inciso starebbe a significare che la valutazione dei presupposti per l’attivazione della verifica di anomalia prescritta dall’art. 97, comma 3, avrebbe dovuto comunque essere riferita ai punteggi finali risultanti dalla graduatoria e non a quelli provvisori antecedenti la riparametrazione delle offerte tecniche.</h:div><h:div>Siffatta previsione è contenuta nell’art. 2 del disciplinare è rubricato “Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto”.</h:div><h:div>Il ridetto art. 2 contiene quattro paragrafi, rubricati “Valutazione offerta tecnica” e “Valutazione degli elementi di natura quantitativa”, ciascuno a sua volta suddiviso in ulteriori sottoparagrafi, nonché “Prima seduta pubblica” e “Seconda seduta pubblica”.</h:div><h:div>Nel paragrafo “Prima seduta pubblica”, all’ultimo capoverso, il disciplinare stabilisce di procedere in seduta non pubblica, dopo la fase pubblica della verifica della documentazione amministrazione e dell’apertura delle offerte tecniche, alla valutazione e alle riparametrazioni di queste ultime.</h:div><h:div>Nel successivo paragrafo “Seconda seduta pubblica”, ove è contenuto l’inciso richiamato dalla ricorrente, il disciplinare prevede che venga data lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, che vengano parte le offerte economiche e temporali, dandone lettura e determinandone i relativi coefficienti.</h:div><h:div>A questo punto, prevede che “Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria finale e, in attuazione dell’art. 97 comma 3, segnalerà al RUP eventuali offerte suscettibili di anomalia”.</h:div><h:div>L’art. 97, comma 3, stabilisce che “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.</h:div><h:div>È ovvio, pertanto, che la segnalazione delle offerte suscettibili di anomalia non può che avvenire all’esito dell’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi di valutazione.</h:div><h:div>Ed è a ciò che si riferisce l’inciso su riportato, il quale si limita ad applicare l’ordine cronologico derivante dall’art. 97, comma 3, senza nulla dire sull’assortita necessità di valutare la soglia di anomalia alla luce della riparametrazione del punteggio tecnico.</h:div><h:div>Un siffatto autovincolo avrebbe dovuto essere previsto espressamente alla luce del generale principio dell’obbligo del <corsivo>clare loqui</corsivo> e, comunque, non può farsi derivare da un’indicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> che disciplina un aspetto del tutto diverso.</h:div><h:div>In definitiva, la <corsivo>lex </corsivo>di gara non ha previsto nulla sullo specifico aspetto del rapporto tra soglia di anomalia e riparametrazione, sicché occorre applicare la normativa primaria.</h:div><h:div>5.2.2 In assenza di autovincolo, il Collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale la verifica del superamento o meno della soglia di anomalia deve precedere ogni riparametrazione delle offerte tecnica ed economica in quanto il punteggio riparametrato è conseguenza di un artificio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.</h:div><h:div>L’art. 97, comma 3, del d.lgs. n.  50/2016 è sovrapponibile all’art. 86, comma 2, del previgente d.lgs. n. 163/2016, in relazione al quale si è condivisibilmente affermato quanto segue.</h:div><h:div>“Per l’art. 86, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.</h:div><h:div>Non si fa riferimento all’eventuale riparametrazione (facoltà questa riservata all’Amministrazione).</h:div><h:div>Il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell’anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall’eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la quale ha il solo scopo di «preservare l'equilibro fra i diversi elementi - qualitativi e quantitativi - stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta» (Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; sez. III, 25 febbraio 2016).</h:div><h:div>Non vi è ragione, ai fini di individuazione della soglia oltre la quale l’offerta si può considerare anomala, di tenere conto di punteggi riparametrati (ossia aumentati e confrontati fittiziamente ad altri fini)”.</h:div><h:div>6.2.2 Quanto al richiamo aperto dalla ricorrente alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, il Collegio non può che ribadirne la non vincolatività (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 13 novembre 2018, n. 7895; id., 22 ottobre 2018 n. 6026, in quanto le stesse traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, di talché non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.</h:div><h:div>Esse, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “<corsivo>dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti</corsivo>”; nel caso di specie, poi, risultano ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi.</h:div><h:div>Sulla base dei ricordati orientamenti deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità, che nel caso di specie non è dato rilevare (né tali criticità vengono adeguatamente illustrate e documentate dal ricorrente).</h:div><h:div>D’altro canto, anche la soglia di sbarramento di 40 punti per l’offerta tecnica è stata prevista sul punteggio tecnico effettivo, sicché non si comprende perché la valutazione della sostenibilità dell’offerta debba invece essere sganciata dal punteggio reale.</h:div><h:div>La delibera ANAC n. 43 del 22 gennaio 2022 richiamata dalla ricorrente, infatti, si riferisce ad un caso in cui anche le eventuali esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento dipendevano dall’esito delle operazioni di riparametrazione.</h:div><h:div>Ciò chiarito, l’eventuale omissione del primo livello di parametrazione dedotta dalla ricorrente diviene irrilevante.</h:div><h:div>I primi due motivi di ricorso, in definitiva, sono infondati.</h:div><h:div>7. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere alla verifica facoltativa di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Nel caso di specie, sarebbe anomalo il ribasso del 30% offerto dall’aggiudicataria, nettamente superiore rispetto a quello di tutti gli altri concorrenti collocati in graduatoria, vieppiù alla luce dell’abnorme riduzione del costo della manodopera di più di 200.000 euro rispetto a quello di 717.178,01 euro stimato dalla stazione appaltante nel bando di gara.</h:div><h:div>Il motivo non è condivisibile in quanto, come è noto, per giurisprudenza costante, l'esperibilità del procedimento di verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta prevista dall'art. 97, comma 6, (diversamente dall'obbligo di cui all'art. 97, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata all'espressione di un potere discrezionale della Stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nell'ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (cfr., da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 3 aprile 2023, n. 191 e precedenti ivi richiamati).</h:div><h:div>La previsione di un ribasso del 30%, infatti, vieppiù nell’ambito di una gara che prevede l’ammissibilità di soluzioni migliorative e integrazioni tecniche, anche relative all’organizzazione del cantiere, non è indice d’irragionevolezza della scelta di non esercitare una facoltà ampiamente discrezionale.</h:div><h:div>Quanto alla riduzione del costo della manodopera offerta, rileva il Collegio che “l’operatore economico può sempre, mediante l’organizzazione d’impresa, realizzare economia di scala che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate. Il costo del lavoro, ove non risulti inferiore ai minimi retributivi tabellari, non può essere indicativo d’inattendibilità dell’offerta. Una organizzazione aziendale di rilevante entità è in grado di far fronte alle richieste della Stazione appaltante servendosi anche di lavoratori impiegati nella esecuzione di altre commesse” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818).</h:div><h:div>Il costo della manodopera e la sua relativa incidenza, come osservato dal Ministero nella sua relazione depositata in giudizio, è anche funzione della capacità organizzativa dell’operatore economico, della sua dotazione di mezzi e attrezzature e anche dell’esperienza della manodopera qualificata nell’esecuzione dell’appalto che può tradursi nella capacità di eseguire le lavorazioni con tempi più ridotti rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>D’altro canto, lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023, ha affermato che un divieto di ribasso sui costi della manodopera sarebbe in contrasto con l’art. 97, comma 6, del codice dei contratti pubblici e con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche.</h:div><h:div>8. Con il quarto motivo di ricorso, sulla cui integrazione in sede di motivi aggiunti si dirà in seguito, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, per omessa verifica della congruità del costo della manodopera, nuovamente evidenziandone il consistente ribasso da parte dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>Questo Tribunale ha già osservato che “il provvedimento di aggiudicazione non può ritenersi… inficiato da un vizio invalidante, per ragioni meramente formali, quali la mancata verifica della congruità dei costi di manodopera, non supportate dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi, circostanza neanche dedotta in ricorso. Invero mentre l’aggiudicazione di un appalto sarebbe illegittima ove l’aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi di manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, l’eventuale mera mancata verifica di tali costi, correttamente evidenziati nell’offerta dell’aggiudicatario, e in concreto indicati in modo sufficiente, rimane nel novero delle mere irregolarità, e non assurge alla natura di vizio invalidante. Pertanto le ricorrenti per contestare utilmente l’aggiudicazione impugnata - per il profilo dei costi di manodopera, indicati</h:div><h:div>dall’aggiudicatario - avrebbero dovuto contestarne la sufficienza, eventualmente supportando tale contestazione con la prova della loro mancata verifica da parte della commissione di gara; ma non è sufficiente a invalidare l’aggiudicazione effettuata un eventuale mero errore formale della commissione, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali. …” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 14.5.2019,</h:div><h:div>n. 1321)” (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2023, n. 178).</h:div><h:div>Il motivo, pertanto, è infondato.</h:div><h:div>9. Il quinto motivo del ricorso principale, infine, è infondato in quanto la Commissione ha espresso un giudizio di non anomalia dell’offerta, ragion per cui, come correttamente osservato dalla Difesa dell’aggiudicataria, alcuna verifica residuava in capo al RUP.</h:div><h:div>10. Può passarsi alla disamina dei motivi aggiunti, il cui contenuto è stato diffusamente esposto in narrativa, con i quali parte ricorrente ha sviluppato profili di censura, incentrati tutti sulla già contestata legittimità dell’offerta economica, segnatamente per quanto concerne l’anomala commisurazione del costo della manodopera, anche in relazione al fattore tempo.</h:div><h:div>Quale fondamento giustificativo della proposizione di tale mezzo di tutela, la parte ha addotto il deposito in atti del giudizio di un complesso di elementi documentali (di cui alla “relazione costi manodopera”), ad opera della controinteressata-aggiudicataria, il cui contenuto:</h:div><h:div>- non soltanto avrebbe suffragato la fondatezza della tesi di fondo, già esposta con l’atto introduttivo, in ordine alla anomalia dell’offerta di EDILRES;</h:div><h:div>- ma, vieppiù, avrebbe fornito elementi di riscontro e conferma, in ordine alla presenza di profili di anomalia dell’offerta (si ripete, relativi all’individuato costo della manodopera)</h:div><h:div>La surriferita impostazione logico-sistematica, a fondamento dei come sopra proposti motivi aggiunti, è, del resto, appalesata dalla stessa parte ricorrente, laddove afferma che le ragioni di censura dedotte in giudizio con il suddetto mezzo di tutela sono <corsivo>“emerse dalla relazione sui costi della manodopera prodotta in giudizio dalla controinteressata in data 2.5.2023, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo”.</corsivo></h:div><h:div>In altri termini, la “relazione” avrebbe fornito alla parte ricorrente un ulteriore – quanto confermato – supporto giustificativo, rispetto alla già dedotta tesi (di cui all’atto introduttivo) in ordine alla illegittimità dell’aggiudicazione, consentendo alla stessa di articolare, avverso gli stessi atti, ulteriori elementi di doglianza.</h:div><h:div>10.1 Coglie nel segno l’eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Va precisato, <corsivo>in limine,</corsivo> che:</h:div><h:div>- se è vero che l’impugnabilità degli atti di gara (come, del resto, di qualunque determinazione suscettibile di promuovere l’esercizio del sindacato giurisdizionale) transita attraverso la conoscenza (evidentemente, promossa dalla conoscibilità) degli stessi;</h:div><h:div>- è altrettanto vero che, quanto alla vicenda contenziosa all’esame, siffatta conoscibilità va predicata, in capo alla parte ricorrente, fin dal momento in cui è stato formulato (notificato; e, quindi, depositato) l’atto introduttivo.</h:div><h:div>Con esso, infatti (motivo sub 3), nel denunciare l’omessa verifica, da parte della Stazione appaltante, dell’affermata anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, parte ricorrente non si è limitata ad evidenziare la abnorme quantificazione del ribasso offerto (oltre 30%); ma ulteriormente, ha specificato come tale importo afferisca, essenzialmente, alla stimata commisurazione della voce “costo della manodopera”, in quanto:</h:div><h:div>- si sarebbe in presenza di un <corsivo>“abnorme riduzione del costo della manodopera … (nella misura di € 504.534,73) rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nel bando di gara (nella misura, invece, di gran lunga superiore, pari ad € 717.178,01…)”</corsivo> (pagg. 18-19 del ricorso introduttivo);</h:div><h:div>- <corsivo>“quest’ultimo dato, in particolare, oltre a tutti gli altri dianzi riportati, evidenzi[erebbe] addirittura una riduzione di più di € 200.000,00 del costo stimato dalla stazione appaltante (corrispondente ad una diminuzione di circa il 30% dell’importo complessivo di tale costo), concernendo oltretutto voci inderogabili quali quelle dei salari minimi dei lavoratori e diritti fondamentali di questi ultimi costituzionalmente tutelati”</corsivo> (pag. 19);</h:div><h:div>- sì, da indurre <corsivo>“la p.A. resistente e, in particolare il RUP – che, viceversa, come si dedurrà più avanti nel motivo di ricorso sub 5, è rimasto del tutto estraneo a tale fase – a verificare l’effettiva congruità dell’importo dell’offerta nel suo complesso”.</corsivo></h:div><h:div>Dalle stesse asserzioni di parte, dunque, incontrovertibilmente emerge una piena ed integrale conoscenza dell’offerta economica dell’aggiudicataria (peraltro, depositata in atti dalla stessa SOGEAP il 14 febbraio 2023); unitamente alla quale, va ulteriormente tenuta presente la piena conoscibilità degli atti di gara (verbali della Commissione, oggetto di pubblicazione in forma telematica alla data del 14 dicembre 2022).</h:div><h:div>Ne consegue che l’intero novero delle censure in proposito deducibili (<corsivo>rectius:</corsivo> deducibili con riferimento alla pretesa anomalia dell’offerta, relativamente alla componente costo della manodopera) avrebbe dovuto essere necessariamente dedotto nel termine decadenziale decorrente dall’effettiva conoscenza, in capo alla ricorrente maturatasi, di tale elemento.</h:div><h:div>Se ciò ha formato oggetto (sia pur in maniera inammissibilmente generica, come dianzi esposto) di doglianza con l’atto introduttivo, con i motivi aggiunti ora all’esame SOGEAP ha introdotto ulteriori elementi (specificativi) di censura, argomentati dalla “relazione costi manodopera” depositata da EDILRES in giudizio alla data del 2 maggio 2023.</h:div><h:div>Tale atto, va chiarito a scanso di equivoci:</h:div><h:div>- non appartiene al novero degli atti di gara;</h:div><h:div>- integra mero sviluppo argomentativo delle tesi defensionali della ricorrente;</h:div><h:div>- non adduce (né avrebbe potuto, risultando esso estraneo al compendio degli atti di gara) elemento integrativo e/o specificativo dell’offerta.</h:div><h:div>Così – necessariamente – perimetrata la configurazione e la rilevanza della “relazione” di cui sopra, esclude il Collegio che dal momento della conoscenza di essa potesse ammissibilmente iniziare a decorrere un “nuovo” termine per la sollecitazione del sindacato giurisdizionale, in quanto:</h:div><h:div>- l’offerta di EDILRES era, integralmente, cognita ben prima del deposito in giudizio della “relazione” di cui sopra;</h:div><h:div>- la “relazione” – non prodotta in corso di gara, ma successivamente formata con finalità meramente difensive in ambito giurisdizionale – non è in alcun modo refluita (o, altrimenti, ha avuto incidenza alcuna) sulle scelte della Stazione appaltante in tema di verifica di anomalia;</h:div><h:div>- gli elementi nella stessa “relazione” contenuti (che parte ricorrente, suggestivamente, assume asseveranti la fondatezza della tesi in ordine all’anomalia dell’offerta economica, relativamente al costo della manodopera) non integrano la (sopravvenuta) conoscenza di nuovi atti della procedura di gara: la quale, soltanto, avrebbe potuto determinare l’avvio di un nuovo termine decadenziale di impugnazione.</h:div><h:div>Diversamente, il deposito in atti della “relazione” di parte anzidetta, ha formato oggetto, ad opera della parte ricorrente, di uno strumentale – quanto, evidentemente, inammissibile – utilizzo al fine della giustificazione di una (palesemente) tardiva implementazione del già dedotto (con l’atto introduttivo) compendio di doglianze avverso l’offerta di EDILRES; pretendendosi (attraverso una sorta di inappropriata “rimessione in termini”) di poter (ultratardivamente) addurre al giudizio motivi di doglianza, la cui ammissibile proposizione deve essere parametrata (non già sul contenuto degli scritti difensivi di controparte, ma) sulla conoscenza degli atti dell’avversata procedura selettiva.</h:div><h:div>10.2 In ogni caso, come osservato dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio e dalla Difesa della controinteressata, non vi è dubbio che</h:div><h:div>- il costo dei lavoratori autonomi non va inserito nell’offerta tecnica (T.A.R. Puglia. Lecce, Sez. III, 2 novembre 2021);</h:div><h:div>- il costo della manodopera non deve essere inferiore ai minimi salariali (desumibili da CCNL) e non al costo medio del lavoro (di cui alle tabelle ministeriali);</h:div><h:div>- l’Amministrazione ha tenuto conto del fatto che l’aggiudicataria ha modificato molte delle lavorazioni previste in progetto, ad esempio proponendo la totale rivisitazione dei percorsi di visita egli spazi esterni, operandone una semplificazione e una conseguente contrazione di opere strutturali che si traduce in una riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi della manodopera.</h:div><h:div>11. I motivi aggiunti, in conclusione, sono inammissibili.</h:div><h:div>12. La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite <corsivo>inter partes</corsivo>.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Donatella Testini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>